Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 12715/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22718/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 8561/ 20 2 2 della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il 16 / 03 /20 2 2 R.G. n. 19051/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22718/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/04/2023 CC 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico con incarico di chirurgo vascolare presso la Asl di Prato, ora [OSCURATO:PERSONA], in tal guisa confermando la reiezione della domanda del medesimo di condanna del datore di lavoro ad adibirlo a mansioni corrispondenti alla sua qualifica e specializzazione, oltre al risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione da lui subita in ragione dello svuotamento della sezione, aggregata alla chirurgia generale, di chirurgia vascolare;

2. la Corte territoriale,in punto di fatto, osservava come l'attività chirurgica vascolare non fosse del tutto cessata e come l'Ingenito svolgesse interventi ad essa afferenti, sebbene in misura ridotta rispetto al passato, cui si associavano interventi di chirurgia generale; riteneva quindi che, non essendo sindacabile la scelta organizzativa datoriale di dare meno impulso alla chirurgia vascolare, fosse insussistente una violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 la quale soltanto avrebbe potuto giustifica r e l'accoglimento della domanda;

3. avverso tale sentenza proponeva ricorso p er cassazione l’Ingenito cui resisteva l’Azienda con controricorso contenente altresì ricorso incidentale;

4. con ordinanza n. 08561 del 16.3.2022, questa Corte di cassazione rigettava sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando fra le parti le spese del giudizio di legittimità;

5. per quel che rileva ai fini del decidere, l’ordinanza, richiamando l’accertamento di merito, dà atto che l’Ingenito era inquadrato come chirurgo vascolare ed adibito, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a interventi conformi al suo inquadramento, venendo, per il resto, utilizzato, per scelta organizzativa dell’Ospedale di Prato, nel campo della chirurgia generale;

6. evidenzia che i dirigenti sono inquadrati in un “ruolo unico”, articolato per profili, con equivalenza formale di mansioni, sicché non trova applicazione né l’art. 2103 c.c. né l’omologo art. 52 d.lgs. n. 165/2001, relativo agli impiegati pubblici, ed aggiunge che «la regolazione di possibili variazioni di incarichi deve avvenire […] secondo i medesimi parametri di affinità, coerenti con i principi di buona fede e correttezza, che governano l’ambito logicamente attiguo dell’accesso ai concorsi (art. 15 co. 7 d.lgs. n. 502/1992), essendo in proposito evidente che la chirurgia generale è in sé ed è altresì ritenuta (all. 1 al d.m. 31.1.1998 e ss. mod.) affine alla chirurgia vascolare», donde l’ammissibilità, in ragione delle concrete necessità che di tempo in tempo si manifestino e/o di politiche aziendali di maggior cura di certi settori, di variazioni nei limiti di una «contiguità professionale»;

7. con ricorso notificato il 16.9.2022 e tempestivamente depositato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ora la revocazione dell’indicata ordinanza; l’Azienda ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Ingenito, con unico motivo rescindente, si duole dell’errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, cod. p roc . c iv ., l’ordinanza impugnata, sul rilievo per cui questa Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione relativo a un dato di fatto incontestabile, risultando dal d.m.

Ministero della Sanità del 31.1.2008 che l’attività di chirurgia vascolare non è affine a quella di chirurgia generale;nel ritenere che, nell’esercizio dello ius variandi, un chirurgo vascolare potesse essere adibito, senza alcuna dequalificazione, a compiti di chirurgia generale, questa Corte sarebbe incorsa, ad avviso del ricorrente, in un errore revocatorio, atteso che il d.m. del Ministero della Sanità, cit., non stabiliva ‒ come si legge a pag. 7 dell’ordinanza impugnata ‒ che la chirurgia generale avesse come materia affine la chirurgia vascolare, ma proprio l’esatto contrario, ossia che quella vascolare avesse come materia affine la chirurgia generale;

2. il ricorso è inammissibile; giova rammentare che l’errore di fatto che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. p roc . c iv ., legittima la revocazione dei provvedimenti (sentenze od ordinanze) della Corte di Cassazione in forza dell’art. 391 bis cod. p roc . c iv . non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (tra le molte, Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 25376 del 2006; Cass. n. 3935 del 2009; Cass. n. 24334 del 2014; Cass. n. 6038 del 2016; Cass. 10/06/2021, n. 16439);

3. nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’errore idoneo a costituire fondamento di istanza di revocazione, nei termini sopra delineati, è palesemente insussistente, avendo il ricorrente trascurato, da un lato, che questa Corte ha effettuato una valutazione complessiva del «legittimo diritto di conformare la prestazione in ragione dell’insindacabile evolversi della politica sanitaria dell’ente datore di lavoro …» e, dall’altro, male interpretato , se non del tutto travisato, il passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata lì dove si afferma che «la chirurgia generale è in sé ed è altresì ritenuta (all. 1 al d.m. 31 gennaio 1998 e ss. mod.) affine alla chirurgia vascolare»; è evidente , infatti, che lo ius variandi datoriale è stato ritenuto giustificato anche perché esercitato entro i limiti di «contiguità professionale» alla luce del citato d.m., formulando un apprezzamento di affinità ai sensi del punto 7) del d.m. in menzione, rubricato «chirurgia vascolare», ove si legge testualmente che disciplina affine alla chirurgia vascolare, di cui all’originario incarico all’Ingenito, è, appunto, la «chirurgia generale»;

4. stante (pertanto) la non configurabilità dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, il ricorso per revocazione va (conclusivamente) dichiarato inammissibile ; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre €. 200,00 per esborsi, 15% di rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22718/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 8561/ 20 2 2 della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il 16 / 03 /20 2 2 R.G. n. 19051/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22718/2022 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico con incarico di chirurgo vascolare presso la Asl di Prato, ora [OSCURATO:PERSONA], in tal guisa confermando la reiezione della domanda del medesimo di condanna del datore di lavoro ad adibirlo a mansioni corrispondenti alla sua qualifica e specializzazione, oltre al risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione da lui subita in ragione dello svuotamento della sezione, aggregata alla chirurgia generale, di chirurgia vascolare; 2. la Corte territoriale,in punto di fatto, osservava come l'attività chirurgica vascolare non fosse del tutto cessata e come l'Ingenito svolgesse interventi ad essa afferenti, sebbene in misura ridotta rispetto al passato, cui si associavano interventi di chirurgia generale; riteneva quindi che, non essendo sindacabile la scelta organizzativa datoriale di dare meno impulso alla chirurgia vascolare, fosse insussistente una violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 la quale soltanto avrebbe potuto giustifica r e l'accoglimento della domanda; 3. avverso tale sentenza proponeva ricorso p er cassazione l’Ingenito cui resisteva l’Azienda con controricorso contenente altresì ricorso incidentale; 4. con ordinanza n. 08561 del 16.3.2022, questa Corte di cassazione rigettava sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando fra le parti le spese del giudizio di legittimità; 5. per quel che rileva ai fini del decidere, l’ordinanza, richiamando l’accertamento di merito, dà atto che l’Ingenito era inquadrato come chirurgo vascolare ed adibito, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a interventi conformi al suo inquadramento, venendo, per il resto, utilizzato, per scelta organizzativa dell’Ospedale di Prato, nel campo della chirurgia generale; 6. evidenzia che i dirigenti sono inquadrati in un “ruolo unico”, articolato per profili, con equivalenza formale di mansioni, sicché non trova applicazione né l’art. 2103 c.c. né l’omologo art. 52 d.lgs. n. 165/2001, relativo agli impiegati pubblici, ed aggiunge che «la regolazione di possibili variazioni di incarichi deve avvenire […] secondo i medesimi parametri di affinità, coerenti con i principi di buona fede e correttezza, che governano l’ambito logicamente attiguo dell’accesso ai concorsi (art. 15 co. 7 d.lgs. n. 502/1992), essendo in proposito evidente che la chirurgia generale è in sé ed è altresì ritenuta (all. 1 al d.m. 31.1.1998 e ss. mod.) affine alla chirurgia vascolare», donde l’ammissibilità, in ragione delle concrete necessità che di tempo in tempo si manifestino e/o di politiche aziendali di maggior cura di certi settori, di variazioni nei limiti di una «contiguità professionale»; 7. con ricorso notificato il 16.9.2022 e tempestivamente depositato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ora la revocazione dell’indicata ordinanza; l’Azienda ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Ingenito, con unico motivo rescindente, si duole dell’errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, cod. p roc . c iv ., l’ordinanza impugnata, sul rilievo per cui questa Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione relativo a un dato di fatto incontestabile, risultando dal d.m. Ministero della Sanità del 31.1.2008 che l’attività di chirurgia vascolare non è affine a quella di chirurgia generale;nel ritenere che, nell’esercizio dello ius variandi, un chirurgo vascolare potesse essere adibito, senza alcuna dequalificazione, a compiti di chirurgia generale, questa Corte sarebbe incorsa, ad avviso del ricorrente, in un errore revocatorio, atteso che il d.m. del Ministero della Sanità, cit., non stabiliva ‒ come si legge a pag. 7 dell’ordinanza impugnata ‒ che la chirurgia generale avesse come materia affine la chirurgia vascolare, ma proprio l’esatto contrario, ossia che quella vascolare avesse come materia affine la chirurgia generale; 2. il ricorso è inammissibile; giova rammentare che l’errore di fatto che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. p roc . c iv ., legittima la revocazione dei provvedimenti (sentenze od ordinanze) della Corte di Cassazione in forza dell’art. 391 bis cod. p roc . c iv . non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (tra le molte, Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 25376 del 2006; Cass. n. 3935 del 2009; Cass. n. 24334 del 2014; Cass. n. 6038 del 2016; Cass. 10/06/2021, n. 16439); 3. nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’errore idoneo a costituire fondamento di istanza di revocazione, nei termini sopra delineati, è palesemente insussistente, avendo il ricorrente trascurato, da un lato, che questa Corte ha effettuato una valutazione complessiva del «legittimo diritto di conformare la prestazione in ragione dell’insindacabile evolversi della politica sanitaria dell’ente datore di lavoro …» e, dall’altro, male interpretato , se non del tutto travisato, il passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata lì dove si afferma che «la chirurgia generale è in sé ed è altresì ritenuta (all. 1 al d.m. 31 gennaio 1998 e ss. mod.) affine alla chirurgia vascolare»; è evidente , infatti, che lo ius variandi datoriale è stato ritenuto giustificato anche perché esercitato entro i limiti di «contiguità professionale» alla luce del citato d.m., formulando un apprezzamento di affinità ai sensi del punto 7) del d.m. in menzione, rubricato «chirurgia vascolare», ove si legge testualmente che disciplina affine alla chirurgia vascolare, di cui all’originario incarico all’Ingenito, è, appunto, la «chirurgia generale»; 4. stante (pertanto) la non configurabilità dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, il ricorso per revocazione va (conclusivamente) dichiarato inammissibile ; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre €. 200,00 per esborsi, 15% di rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor
Sentenza Cassazione n. 12715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris