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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 09534/2026

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ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del2026Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1480/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/04/2023 R.G.N. 497/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo re gistro generale 22428/2023Numero sezionale 316/2026del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].N umero di raccolta generale 9534/20261.

La Corte di Appello di Roma, II Sezione lavoro, con sentenzan. 1480/2023 ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348c.p.c. l’appello R.G. n. 497/2020 proposto dal de cuius AntonioNicola [OSCURATO:PERSONA] per mancata comparizionealla prima udienza di trattazione e a quella successiva didiscussione ritualmente comunicate alla parte appellante, concondanna alla refusione delle spese di lite ed al pagamento exart. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quellodovuto per l’impugnazione.2.

Avverso tale sentenza domanda la cassazione la eredeuniversale del de cuius con ricorso assistito da un solo motivo,illustrato da memoria cui resiste con controricorso il Ministerodell’economia e finanze.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col motivo di ricorso si denuncia ex art. 360, comma 1, n.4), c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 300, 304 e 305 c.p.c.,avendo il Giudice di appello proseguito il giudizio conl’emanazione del provvedimento gravato, nonostantel’intervenuta interruzione del processo di appello e conseguenteestinzione del medesimo giudizio.La Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente dichiaratol’improcedibilità del gravame, malgrado l’avvenuta interruzionedel processo ex art. 300 c.p.c., correttamente dedotta ingiudizio e non rilevata dal Collegio di appello; risulta nelfascicolo telematico la comunicazione in data 8/3/2023 deldecesso dell’appellante alle parti costituite e alla Corte diAppello del predetto adempimento, con richiesta di estinzioneNumero registro generale 22428/2023del giudizio per mancata riassunzione.

La sentenza non è stata Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9534/2026mai notificata, né conosciuta dall’erede a titolo universaleD,a ta pubblicazione 14/04/2026odierna ricorrente, che ne ha potuto prendere contezza soloallorquando in un diverso e separato giudizio da quest’ultimaincardinato, il Ministero resistente ha prodotto la Sentenza inquestione.2.

Il motivo è fondato.2.1 Va esaminata preliminarmente la questione dellatempestività del ricorso per cassazione presentato dall’erede.La sentenza della Corte d’appello di Roma, resa con il rito lavoro- e non notificata - tra [OSCURATO:PERSONA] StrambaciScarcia e il MEF, è stata depositata in data 4/4/2023, per cui iltermine per l’impugnazione (esclusa la sospensione feriale)sarebbe scaduto in data 4/10/2023 ed il ricorso per cassazionenotificato il 6/11/2023 (e depositato il successivo 17/11/2023),sarebbe dunque tardivo.2.2 Ciò posto, la questione che si prospetta al Collegio è se taletermine decadenziale per la introduzione del giudizio dicassazione possa essere superato dall’erede in presenza di unanullità della sentenza impugnata, per non avere la Corte diappello dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 305c.p.c., piuttosto che l’improcedibilità per mancata comparizionea totale insaputa delle parti, atteso che è dato pacifico tra leparti che il Collegio di appello “non si avvedeva dell’eventointerruttivo”.2.3 Orbene, rileva la Corte come nel caso di specie troviapplicazione l’art. 153, comma secondo, c.p.c. secondo cui “Laparte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa adessa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessain termini.

Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo eterzo comma.”.2.4 Osserva il Collegio come la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] re gistro generale 22428/2023Numero sezionale 316/2026impugnato tardivamente la sentenza impugnata per causNau mae rol edii raccolta generale 9534/2026non imputabile avendo avuto conoscenza casualmente dellDaa ta pubblicazione 14/04/2026stessa in altro procedimento RGN 25002/2022 tra le stesse partiin cui il MEF ha prodotto la Sentenza quale allegato alle noteautorizzate depositate in data 6/10/2023.

Solo da talemomento la odierna ricorrente è venuta a conoscenza delprovvedimento impugnato in tale sede di legittimità con cui erastata disposta l’improcedibilità del gravame per mancatacomparizione delle parti e la sua condanna alle spese.In altri termini, la circostanza dell’avvenuto deposito dellasentenza impugnata è venuta a conoscenza della ricorrente solosuccessivamente per un evento casuale (il deposito in altrogiudizio fra le stesse parti della sentenza) che altrimenti nonsarebbe mai entrata nella sfera di conoscibilità della signoraCazzato.Ricorrono pertanto le ragioni per ritenere tempestivo il ricorsoin cassazione.Ciò detto, il motivo è fondato.Va premesso che l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudiziodi appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo lanotificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima dellascadenza del termine per la costituzione comporta l'automaticainterruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenzache dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia daqualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettivaconoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini delladecorrenza del termine per la riassunzione. (Cass. Sez. 2 - ,Sentenza n. 8835 del 29/03/2023).Nel caso di specie risulta che il procuratore dell’appellante hanotificato alla parte costituita ai sensi dell’art. 300 c.p.c. ildecesso con conseguente interruzione da tale momentNou mdereo lre gistro generale 22428/2023Numero sezionale 316/2026processo, per cui, non essendo stato proseguito o riassunNtuome nro edil raccolta generale 9534/2026termine di tre mesi dall’interruzione la Corte di appello avrebbDea ta pubblicazione 14/04/2026dovuto dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art. 305 c.p.c.,piuttosto che l’improcedibilità per mancata comparizione.3.

Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte diappello di Roma, senza vincolo di diversa composizionetrattandosi di rinvio che assume carattere meramenterestitutorio (v. ex multis Cass. n. 6362 del 05/03/2019).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la nullità dellasentenza impugnata.

Cassa e rinvia alla Corte di appello diRoma anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026 nella camera di consigliodella Suprema Corte di cassazione.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del2026Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1480/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/04/2023 R.G.N. 497/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo re gistro generale 22428/2023Numero sezionale 316/2026del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].N umero di raccolta generale 9534/20261. La Corte di Appello di Roma, II Sezione lavoro, con sentenzan. 1480/2023 ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348c.p.c. l’appello R.G. n. 497/2020 proposto dal de cuius AntonioNicola [OSCURATO:PERSONA] per mancata comparizionealla prima udienza di trattazione e a quella successiva didiscussione ritualmente comunicate alla parte appellante, concondanna alla refusione delle spese di lite ed al pagamento exart. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quellodovuto per l’impugnazione.2. Avverso tale sentenza domanda la cassazione la eredeuniversale del de cuius con ricorso assistito da un solo motivo,illustrato da memoria cui resiste con controricorso il Ministerodell’economia e finanze.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col motivo di ricorso si denuncia ex art. 360, comma 1, n.4), c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 300, 304 e 305 c.p.c.,avendo il Giudice di appello proseguito il giudizio conl’emanazione del provvedimento gravato, nonostantel’intervenuta interruzione del processo di appello e conseguenteestinzione del medesimo giudizio.La Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente dichiaratol’improcedibilità del gravame, malgrado l’avvenuta interruzionedel processo ex art. 300 c.p.c., correttamente dedotta ingiudizio e non rilevata dal Collegio di appello; risulta nelfascicolo telematico la comunicazione in data 8/3/2023 deldecesso dell’appellante alle parti costituite e alla Corte diAppello del predetto adempimento, con richiesta di estinzioneNumero registro generale 22428/2023del giudizio per mancata riassunzione. La sentenza non è stata Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9534/2026mai notificata, né conosciuta dall’erede a titolo universaleD,a ta pubblicazione 14/04/2026odierna ricorrente, che ne ha potuto prendere contezza soloallorquando in un diverso e separato giudizio da quest’ultimaincardinato, il Ministero resistente ha prodotto la Sentenza inquestione.2. Il motivo è fondato.2.1 Va esaminata preliminarmente la questione dellatempestività del ricorso per cassazione presentato dall’erede.La sentenza della Corte d’appello di Roma, resa con il rito lavoro- e non notificata - tra [OSCURATO:PERSONA] StrambaciScarcia e il MEF, è stata depositata in data 4/4/2023, per cui iltermine per l’impugnazione (esclusa la sospensione feriale)sarebbe scaduto in data 4/10/2023 ed il ricorso per cassazionenotificato il 6/11/2023 (e depositato il successivo 17/11/2023),sarebbe dunque tardivo.2.2 Ciò posto, la questione che si prospetta al Collegio è se taletermine decadenziale per la introduzione del giudizio dicassazione possa essere superato dall’erede in presenza di unanullità della sentenza impugnata, per non avere la Corte diappello dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 305c.p.c., piuttosto che l’improcedibilità per mancata comparizionea totale insaputa delle parti, atteso che è dato pacifico tra leparti che il Collegio di appello “non si avvedeva dell’eventointerruttivo”.2.3 Orbene, rileva la Corte come nel caso di specie troviapplicazione l’art. 153, comma secondo, c.p.c. secondo cui “Laparte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa adessa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessain termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo eterzo comma.”.2.4 Osserva il Collegio come la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] re gistro generale 22428/2023Numero sezionale 316/2026impugnato tardivamente la sentenza impugnata per causNau mae rol edii raccolta generale 9534/2026non imputabile avendo avuto conoscenza casualmente dellDaa ta pubblicazione 14/04/2026stessa in altro procedimento RGN 25002/2022 tra le stesse partiin cui il MEF ha prodotto la Sentenza quale allegato alle noteautorizzate depositate in data 6/10/2023. Solo da talemomento la odierna ricorrente è venuta a conoscenza delprovvedimento impugnato in tale sede di legittimità con cui erastata disposta l’improcedibilità del gravame per mancatacomparizione delle parti e la sua condanna alle spese.In altri termini, la circostanza dell’avvenuto deposito dellasentenza impugnata è venuta a conoscenza della ricorrente solosuccessivamente per un evento casuale (il deposito in altrogiudizio fra le stesse parti della sentenza) che altrimenti nonsarebbe mai entrata nella sfera di conoscibilità della signoraCazzato.Ricorrono pertanto le ragioni per ritenere tempestivo il ricorsoin cassazione.Ciò detto, il motivo è fondato.Va premesso che l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudiziodi appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo lanotificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima dellascadenza del termine per la costituzione comporta l'automaticainterruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenzache dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia daqualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettivaconoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini delladecorrenza del termine per la riassunzione. (Cass. Sez. 2 - ,Sentenza n. 8835 del 29/03/2023).Nel caso di specie risulta che il procuratore dell’appellante hanotificato alla parte costituita ai sensi dell’art. 300 c.p.c. ildecesso con conseguente interruzione da tale momentNou mdereo lre gistro generale 22428/2023Numero sezionale 316/2026processo, per cui, non essendo stato proseguito o riassunNtuome nro edil raccolta generale 9534/2026termine di tre mesi dall’interruzione la Corte di appello avrebbDea ta pubblicazione 14/04/2026dovuto dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art. 305 c.p.c.,piuttosto che l’improcedibilità per mancata comparizione.3. Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte diappello di Roma, senza vincolo di diversa composizionetrattandosi di rinvio che assume carattere meramenterestitutorio (v. ex multis Cass. n. 6362 del 05/03/2019). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la nullità dellasentenza impugnata. Cassa e rinvia alla Corte di appello diRoma anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026 nella camera di consigliodella Suprema Corte di cassazione.La PresidenteCaterina Marotta