CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 1995
Cassazione n. 14937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057B0D7) nato il 19/05/1995 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 11 ottobre 2023, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata nel suo interesse, così convertita, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna, l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna per il reato di furto aggravato pronunciata nei suoi confronti dal medesimo Tribunale in data 14 luglio 2022, irrevocabile il 16 ottobre 2022. 1.1.Con un solo motivo denuncia la violazione dell'art. 568 cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, in primo luogo, l'error iuris in cui era incorsa la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile l'istanza, come riqualificata dal Tribunale in applicazione del principio generale della conservazione dei mezzi di impugnazione di cui al comma 5 della norma richiamata, in quanto tempestivamente e ritualmente presentata, ossia nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del procedimento e da difensore munito di procura speciale, ancorché proposta a giudice incompetente; in secondo luogo, che l'istanza era, comunque, fondata nel merito, poiché senza sua colpa la condannata non aveva avuto conoscenza del processo a suo carico celebrato: essendo stata detenuta per altra causa presso il carcere di Forlì nel momento in cui le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio; avendo il suo difensore di fiducia rinunciato all'incarico nel corso della celebrazione del processo ed essendo stata detenuta in Spagna al momento della condanna. 2. Con requisitoria in data 18 dicembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 36848 del 17/07/2014, Burba, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di conversione della richiesta di rescissione del giudicato, presentata ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen., in istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., osservando come quest'ultima «pur avendo una causa petendi - quella della asserita non conoscenza da parte di Burba del procedimento penale a suo carico - comune a quella su cui si fonda la richiesta formalmente depositata [ossia, quella di rescissione del giudicato] è radicalmente avulsa dal petitum in quest'ultima precisato, diretto esclusivamente alla rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. con conseguente richiesta di revoca della sentenza di appello e di trasmissione degli atti al giudice di primo grado» (così, punto 9.2. della motivazione, pagg. 7-8).2. Il tema è stato ripreso da questa stessa Corte, che, nella sentenza a Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, nell'escludere che la richiesta di incidente di esecuzione possa essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in richiesta di rescissione del giudicato, trattandosi di «rimedi che differiscono per petitum e per effetti conseguibili», ha ribadito che la norma di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente" è «espressiva non di una regola di applicazione generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto»: da qui la non riferibilità del principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a rimedi non omogenei (così, punto 10.3, pag. 28 della motivazione). 3. Sulla scia di tali autorevoli indicazioni interpretative, la giurisprudenza delle Sezioni Semplici si espressa, con orientamento pressocché unanime, affermando che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282566; conf. Sez. 5, n. 38779 del 14 luglio 2023, non massimata; Sez. 3, n. 39894 del 23 maggio 2023, non massimata; Sez. 5, n. 47132 del 28 ottobre 2022, non massimata). Solo isolata pronuncia si è discostata da tale divisamento affermando che l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346). 4. Al lume dei principi di diritto enunciati dal diritto vivente e dalla successiva prevalente giurisprudenza, deve riconoscersi che, nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente escluso la possibilità di riqualificare l'istanza di restituzione nel termine in richiesta di rescissione del giudicato, dissentendo, sul punto, dal Tribunale inizialmente adito. 4.1. La ricorrente se ne duole osservando che, in realtà, il petitum della domanda era chiaramente volto alla riapertura del processo, erroneamente celebrato in assenza, e del quale ella era venuta a conoscenza solo dopo aver consultato il casellario giudiziale, in tal modo sollecitando la percorribilità della soluzione dell'interpretazione del petitum sostanziale della domanda. Sennonché, tale rilievo, alla stregua soprattutto dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite Lovric (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021) è infondato, per le ragioni dianzi illustrate. 4.2. Peraltro, anche a voler astrattamente ritenere la possibilità del giudice di interpretare il petitum, resta il fatto che, come precisato dall'ermeneusi minoritaria, l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346): condizioni che non ricorrono nel caso di specie, posto che il sol fatto che l'istanza non sia stata presentata alla Corte di appello rende l'istanza inammissibile. Questa Corte ha, infatti, affermato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, Rv. 281216; Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278448). 5. E', comunque, ineccepibile la motivazione dell'ordinanza impugnata anche nella parte in cui respinge nel merito la richiesta di rescissione del giudicato. 5.1. E', infatti, acquisizione processuale non contestata quella per la quale, nel momento - il 14/09/2020, in cui ebbe luogo la notifica del decreto di citazione per il giudizio conclusosi con la sentenza divenuta irrevocabile, la condannata ricorrente era, si, detenuta per altra causa in un penitenziario italiano, ma era assistita da un difensore di fiducia, che avrebbe rinunciato all'incarico soltanto in data «10/06/2022» (cfr. pag. 2, terzo capoverso del ricorso), quindi, poco più di un mese prima della pronuncia della sentenza di condanna in data 14/07/2022. 5.2. Anche alla stregua delle indicazioni direttive impartite dalle Sezioni Unite di questa Corte e della successiva elaborazione giurisprudenziale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284460; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019), deve riconoscersi che la nomina da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un difensore di fiducia, che l'aveva assistita nel corso del dibattimento fin quasi alla pronuncia della sentenza di condanna, costituisce indice di sua effettiva conoscenza del processo, non efficacemente smentita dall'allegazione che al momento della condanna ella si trovava detenuta per altra causa in Spagna. La mancata conoscenza del segmento finale del processo, ossia dell'emanazione della sentenza di condanna a suo carico, anche per l'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, è, invero, dipesa da un colpevole disinteresse per la vicenda processuale, della quale la ricorrente era ben conscia e della quale era suo preciso onere seguire l'evoluzione.6. Da tutto quanto argomentato discende il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri