CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31453-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 241/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza pubblicata il 18.4.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e della conseguente richiesta di contributi per l'anno 2009; 2. la Corte di merito, pur affermando l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, anche iscritti ad albi professionali, che producano un reddito non soggetto a contribuzione presso la propria Cassa professionale, riteneva l'avvocato non tenuta al pagamento del contributo soggettivo sia in ragione del reddito prodotto, inferiore alla soglia minima di € 5.000 prevista per i lavoratori autonomi occasionali, stante la presunzione di non continuità dell'attività esercitata, sia perché, in ogni caso, l'eventuale credito contributivo doveva ritenersi prescritto, decorrendo il termine dalla data in cui il versamento all'Inps doveva essere effettuato, individuata per l'anno 2009 nel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché alla data del 2/7/2015 il termine di prescrizione era già spirato; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 4. controparte è rimasta intimata; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2019 n. 31453 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- Considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.2935 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31 della legge 335/1995, perché la Corte di merito aveva errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, per non essere stato considerato che il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6/7/2010 per effetto del DPCM del 10/6/2010, pubblicato su GU il 19/6/2010 n.141; 2. il motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non censura l'altra ratio decidendi, diversa da quella attinente alla prescrizione, pure posta a fondamento della decisione e concernente la non debenza dei contributi per mancato superamento della soglia di reddito, sulla quale, in via principale, la sentenza ha fondato il rigetto dell'appello dell'Inps; 3. qualora la sentenza impugnata si sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, autonome l'una dall'altra, e ciascuna di per sé sola idonea a supportare il decisum, è sufficiente che una delle dette rationes resti ferma, nel caso in esame perché non censurata, affinché l'impugnazione sia privata del suo obiettivo funzionale rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (ex multis Cass. 24/10/2019 n. 27339); 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva; P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da Ric. 2019 n. 31453 sez. ML - ud. 14-06-2022 -3- parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co