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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27288/2025

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro ha r igettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (dirigente dell’Amministrazione regionale in quiescenza dal 1.2.2013) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato la nullità del provvedimento con cui era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA] (dirigente di altra amministrazione) l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, [OSCURATO:PERSONA], Cooperazione e Volontariato”, di cui all’avviso di selezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Tribunale aveva invecerespinto le domande del Monaco volte ad ottenere la sua nomina a tale incarico dirigenziale, il risarcimento del danno e l’accertamento dell’illegittimità dell’incarico di reggenza conferito a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che aveva impugnato la nomina del Calvetta innanzi al giudice amministrativo, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare era stato incluso dalla Regione nella selezione per il conferimento dell’incarico; tuttavia, con deliberazione n. 79 del 28.2.2014, all’esito della selezione , era stato confermato l’incarico al Calvetta.

Il giudice amministrativo, nuovamente adito dal Monaco, dopo avere disposto la sospensione cautelare di detto provvedimento, aveva declinato la propria giurisdizione.

A seguito dell’ordinanza di sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] daparte del GIP di [OSCURATO:PERSONA] , la Regione Calabria con deliberazione n. 215 del 27.5.2014 aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] (Dirigente di Settore del Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, [OSCURATO:PERSONA], Cooperazione e Volontariato”) l’incarico di Dirigente generale reggente del medesimo Dipartimento; il Monaco aveva impugnato anche detto provvedimento innanzi al giudice amministrativo, che aveva declinato la propria giurisdizione, ed aveva pertanto riassunto il giudizio innanzi al tribunale di Catanzaro.

2. La Corte territorialeha rilevato che con la delibera n. 99 del 29.3.2013 la Regione Calabria si era adeguata ai principi enunciati dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, anche “con le finalità di garantire una efficiente gestione dei procedimenti di conferimento, mutamento e revoca, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001”.

3. Il giudice di appello ha ritenuto che, quand’anche non dovesse essere considerato direttamente applicabile alle amministrazioni locali l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, in ragione degli atti regolamentari e della disciplina negoziale la Regione Calabria era vincolata ai criteri stabiliti da detta disposizione nel testo applicabile ratione temporis nelle procedure di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali.

4. Ha inoltre richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato l’Amministrazione statale o locale nella veste di datrice di lavoro deve esercitare i poteri nell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede anche nell’attività di diritto privato, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e secondo cui le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, essendo configurabile un inadempimento contrattuale laddove l’amministrazione non forniscaalcun elemento circa i criteri e le motivazioni nella scelta dei dirigenti.

5. Stante il carattere discrezionale dell’attività di valutazione comparativa dei candidati, e non potendo il Monaco conseguire giudizialmente la reclamata nomina, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante stabilire se il vizio che aveva inficiato il provvedimento di nomina del Calvetta fosse la nullità o l’illegittimità per mancata specificazione dei criteri.

6. Ha ritenuto generiche le allegazioni relative alla domanda risarcitoria; riguardo al danno da perdita di chance, ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il Monaco non avevaofferto in giudizio elementi di valutazione idonei a dimostrare la possibilità di ottenere l’incarico in luogo del Calvettaed erano stati documentalmente smentiti gli assunti del Monaco in forza dei quali i candidati valutabili nel corso della procedura erano esclusivamente lui ed il Calvetta.

7. Ha condiviso la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso che la decisione della R egione di riesaminare, a seguito della sospensione cautelare dell’originario atto di nomina, la posizione dei soli candidati Monaco e Calvetta fosse idonea a dimostrareche il Monaco avesse titoli preferenziali rispetto a tutti gli altri partecipanti alla selezione.

8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di settemotivi, illustrati da memoria. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale consentito l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte nei cui confronti la notifica non si era perfezionata avendo il medesimo cambiato indirizzo. 2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 19, commi 1 e 1 bis d.lgs. n. 165/2001 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che fosse precluso ogni controllo giurisdizionale qualora non sia possibile comminare la nullità degli avvisi.

Deduce che i commi 1 e 1 bis dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 non sono applicabili alle Amministrazioni regionali, evidenziando che per gli enti diversi dalle Amministrazioni statalii criteri contenuti in tali disposizioni costituisco no norme di principio prive del carattere della precettività, la cui violazione non può comportare la nullità degli atti adottati; sostieneche il giudice del lavoro può censurare il mancato rispetto delle norme del T.U.P.I. esindacare le nomine dei dirigenti generali.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la nullità della deliberazione della giunta regionale n. 99/2013, dell’avviso pubblico di selezione e della deliberazione della Giunta regionale n. 220/2013 per mancata predeterminazione dei criteri di selezione.

Sostiene che tali atti sono illegittimi e non già nulli; evidenzia che l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 non pretende dall’Amministrazione una definizione analitica e puntuale dei criteri selettivi, ma le impone esclusivamente di individuare in via preventiva le linee guida generali, sulla cui basedeve svolgersi la valutazione.

Deduce che la deliberazione n. 99/2013 ha sufficientemente enucleato i criteri di scelta dei dirigenti generali, ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi.

Aggiunge che i canoni selettivi erano stati sufficientemente espressi, non solo con la riproposizione di quelli esemplificativamente indicati nel d.lgs. n. 165/2001, come affermato dal Tribunale, ma anche attraverso una disciplina generale, le cui lacune avrebbero potuto essere colmate in sede di applicazione.

Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto(al punto 16) che il Monaco aveva rivendicato la spettanza dell’incarico di reggenza in stretta connessione con la spettanza dell’incarico dirigenziale; precisa che il Monaco non aveva contestato l’attribuzione dell’incarico di reggenza, ma aveva lamentato che la Regione, anziché conferire detto incarico, avrebbe dovuto procedere alla nomina dell’effettivo Direttore Generale.

4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Evidenzia che prima di declinare la propria giurisdizione i giudici amministrativi hanno sancito l’illegittimità dell’esclusione del Monaco dalla procedura selettiva per raggiunti limiti di età, nonché l’illegittimità della successiva riedizione del potere amministrativo, a fronte della conferma del Calvetta senza idonea motivazione.

Deduce che l’art. 26 della legge regionale Calabria n. 7/1996 preclude la prosecuzione del rapporto oltre il 70° anno di età, ma nulla dispone in ordine all’insorgenza del rapporto oltre il 70° anno di età.

Richiama le ordinanze n. 5052/2013 e 638/2015 del Consiglio di Stato , nonché il provvedimento di sospensione della delibera n. 79/2014, emesso nell’ambito del proc. n. 1105/2013, emesso in quanto l’individuazione del Calvetta era avvenuta senzaun’adeguata specificazione delle ragioni per le quali il suo curriculum era stato ritenuto preferibile ; rimarca che era stata accolta anche l’istanza di sospensione della nomina di reggenza.

Sostiene che sulla base della statuizione del Consiglio di Stato la Regione era tenuta a riesaminare i soli concorrenti rimasti Monaco e Calvetta, che in ragione della sospensione disposta dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] il riesame avrebbe dovuto comportare la nomina del Monaco, unico concorrente rimasto e che la scelta della Regione non può essere sindacata dal giudice del lavoro.

Torna ad evidenziare la mancata specificazione dei criteri di scelta e l’assenza di una valutazione comparativa tra i candidati, non apprezzate dal giudice di primo grado.

5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazioneo falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la fondatezza della domanda di risarcimento danno da perdita di chance.

Torna a sostenere che il Monaco era l’unico concorrente rimasto e che in assenza di altri candidati aveva la certezza di ottenere la nomina.

6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Lamenta l’erroneità della statuizione secondo cui l’accertamento della nullità del conferimento dell’incarico determina l’assorbimento delle questioni relative alla legittimità della procedura svolta e il mancato accoglimento delle ulteriori domande avanzate.

Richiama le delibere della [OSCURATO:PERSONA] nn. 317 e 319 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3875/2014 Reg.

Provv.

Cau.; lamenta che nonostante il rigetto dell’appello proposto dalla Regione e la conferma dell’ordinanza che aveva dichiarato illegittima la nomina del Calvetta, l’Amministrazione non aveva proceduto all’ineludibile nomina del Monaco.

Invoca l’applicazione dei principi secondo cui in caso di mancata predeterminazione dei criteri di selezione da parte dell’ente pubblico datore di lavoro, al dipendente non promosso va riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance, e secondo cui nel caso di nullità o annullamento di un concorso per il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.

Ribadisce che la chance del Monaco di ottenere la nomina era incontrovertibile, in quanto era l’unico concorrente rimasto.

7. Con il settimo motivo (rubricato come sesto) il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso la disamina dei pregiudizi subiti dal Monaco e la loro quantificazione.

Deduce che il danno risarcibile è costituito dalla perdita della possibilità di conseguimento del risultato, e che la sussistenza di tale possibilità va indagata secondo il canone probatorio del “più probabile che non”; sostiene che nel presente giudiziotale condizione si è inverata.

Lamenta la violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.e richiama la perizia allegata al ricorso in riassunzione, evidenziando che il Monaco avevasubito gravi danni economici, oltre a quelli morali e di immagine, derivanti da perdita di chance.

Evidenzia che la sussistenza di tali danni era stata riconosciuta dalla delibera n. 317 del 28.7.2014 e che le parti non avevano specificamente contestato gli importi richiesti dal Monaco. 8.

Il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni logiche vanno trattati congiuntamente per primi, sono inammissibili in quanto non colgono il decisum.

La Corte territoriale non ha escluso che fosse precluso ogni controllo giurisdizionale sulla procedura relativa alla nomina dei dirigenti generali; ha infatti ritenuto che le Amministrazioni locali siano tenute a determinare in via preventiva, secondole procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali rispettando i principi stabiliti dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, ed ha pertanto affermato che il giudice deve verificare se l’operato dell’amministrazione in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali trovi fondamento nei criteri generali delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

La sentenza impugnata non ha ritenuto la nullità della deliberazione della giunta regionale n. 99/2013, dell’avviso pubblico di selezione e della deliberazione della Giunta regionale n. 220/2013, ma ha affermato che al Monaco non giovasse stabilire che il vizio di tale provvedimento fosse l’illegittimità per mancata specificazione dei criteri, (comunque sufficientemente predeterminati nell’avviso di selezione) che avevano guidato la scelta del dirigente maggiormente idoneo tra tutti i partecipanti alla selezione, in quanto la nomina dirigenziale, essendo rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, sia pure nel rispetto dei criteri su cui la selezione deve fondarsi, avviene all’esito di una valutazione comparativa che ha carattere discrezionale e non è conseguibile giudizialmente.

Nè la sentenza impugnata ha ritenuto che il Monaco avesse rivendicato la spettanza dell’incarico di reggenza in stretta connessione con la spettanza dell’incarico dirigenziale; il punto 16 della sentenza impugnata riguarda il governo delle spese.

9. La sentenza impugnata è dunque conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui le Amministrazioni locali sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 10567/2019) e secondo cui la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva dell’area della dirigenza degli enti locali relativa all’affidamento degli incarichi dirigenziali, tanto nella formulazione del CCNL del 1996, quanto in quella dei CCNL del 1999 e del 2006 ha imposto alle Amministrazioni locali di determinare “in via preventiva” i “criteri generali” per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando “…i principi stabiliti nell’art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art. 19 d.lgs. n. 165/2001)”.

9. Il quarto,il quinto ed il sesto motivo sono inammissibil i .

Nel prospettare che il Monaco era l’unica scelta che residuava in capo all’Amministrazionee che tale scelta non può essere sindacata in sede giudiziale, le censure, e che la chance di conseguire la nomina era incontrovertibile, non si confrontano con il decisum.

La Corte territoriale ha ritenuto che qualora, come nel caso di specie, la motivazione non esprima validamente i criteri su cui la P.A. ha fondato la scelta, il giudice deve apprezzare ex novoin via comparativa i curricula dei partecipanti alla selezione, ed ha rilevato che il Monaco non aveva offerto in giudizio gli elementi di valutazione della probabilità di ottenere l’incarico in luogo del Calvetta.

Ha condiviso la decisione del Tribunale, secondo cui erano stati documentalmente smentiti gli assunti del Monaco in forza dei quali i candidati valutabili nel corso della procedura erano esclusivamente lui ed il Calvetta e secondo cui nell’ambito della procedura il Monaco era l’unico che avrebbe avuto il diritto di ricoprire il posto dirigenziale; hacondiviso la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso che la decisione della regione di riesaminare, a seguito della sospensione cautelare dell’originario atto di nomina, la posizione dei soli candidati Monaco e Calvetta dimostrasse che il Monaco avesse titoli preferenziali rispetto a tutti gli altri partecipanti alla selezione.

Inoltre la quarta e la sesta censura fannoleva su documenti che non risultano dalla sentenza impugnata (la nota prot. n. 41857 del 7.2.2014, la nota prot. n. 203857 del 17.6.2013, le delibere nn. 317 e 319 del 28.7.2014), senza indicare gli atti dei gradi di merito in cui sarebbero state menzionate.

Tali censur e criticano la sentenza di primo grado, e non quella di appello (trascrivono statuizioni non contenuta nella sentenza impugnata , l e localizza no nei paragrafi

15. 3 e 15.3.2 e fa nno leva sulle statuizioni contenute nel punto 15.1; tali paragrafi non si rinvengono nella sentenza impugnata).

10. Anche il settimo motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito,facendo leva su documenti non menzionati dalla sentenza impugnata (la perizia allegata al ricorso in riassunzione e la delibera n. 317 del 28.7.2014) e sul principio di non contestazione.

Deve in proposito rammentarsi che “ spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).

11. Il primo motivo è inammissibile.

La censura, nel sostenere che la Corte territoriale non aveva provveduto sull’istanza del Monaco, che aveva chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non si era perfezionata la notifica del ricorso, difetta di specificità, in quanto non indica gli estremi di tale richiesta (non specifica se è stata effettuata per iscritto o verbalmente, né indica l’udienza in cui sarebbe stata proposta).

Trovano comunque a pplicazione i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24172/2025, secondo cui “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.

A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata”.

Orbene, dagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al giudizio di primo grado, mentre nel giudizio di appello che il litisconsorzio non è stato integrato; la Corte d’Appello avrebbe pertanto dovuto disporre l’integrazionedel contraddittorioprima di decidere nel merito.

Tuttavia, considerato che il ricorso va disatteso eche la mancata integrazione del contraddittorio in appello non ha in alcun modo pregiudicato i diritti del Monaco,sulla base del criterio della ragione più liquida (che la recente pronuncia delle Sezioni Unite ha ritenuto applicabile anche alle questioni processuali) non si giustifica la cassazione della sentenza impugnata, in quanto si risolverebbe unicamente in una lesione del principio della ragionevole durata del processo in fattispecie nella quale nessun pregiudizio ha subito la parte che il vizio fa valere, e che peraltro vi ha dato causa.

12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

14. Nessuna statuizione va emessa sulle spese rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], che non hanno svolto attività difensiva.

15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha r igettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (dirigente dell’Amministrazione regionale in quiescenza dal 1.2.2013) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato la nullità del provvedimento con cui era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA] (dirigente di altra amministrazione) l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, [OSCURATO:PERSONA], Cooperazione e Volontariato”, di cui all’avviso di selezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Tribunale aveva invecerespinto le domande del Monaco volte ad ottenere la sua nomina a tale incarico dirigenziale, il risarcimento del danno e l’accertamento dell’illegittimità dell’incarico di reggenza conferito a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che aveva impugnato la nomina del Calvetta innanzi al giudice amministrativo, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare era stato incluso dalla Regione nella selezione per il conferimento dell’incarico; tuttavia, con deliberazione n. 79 del 28.2.2014, all’esito della selezione , era stato confermato l’incarico al Calvetta. Il giudice amministrativo, nuovamente adito dal Monaco, dopo avere disposto la sospensione cautelare di detto provvedimento, aveva declinato la propria giurisdizione. A seguito dell’ordinanza di sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] daparte del GIP di [OSCURATO:PERSONA] , la Regione Calabria con deliberazione n. 215 del 27.5.2014 aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] (Dirigente di Settore del Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, [OSCURATO:PERSONA], Cooperazione e Volontariato”) l’incarico di Dirigente generale reggente del medesimo Dipartimento; il Monaco aveva impugnato anche detto provvedimento innanzi al giudice amministrativo, che aveva declinato la propria giurisdizione, ed aveva pertanto riassunto il giudizio innanzi al tribunale di Catanzaro. 2. La Corte territorialeha rilevato che con la delibera n. 99 del 29.3.2013 la Regione Calabria si era adeguata ai principi enunciati dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, anche “con le finalità di garantire una efficiente gestione dei procedimenti di conferimento, mutamento e revoca, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001”. 3. Il giudice di appello ha ritenuto che, quand’anche non dovesse essere considerato direttamente applicabile alle amministrazioni locali l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, in ragione degli atti regolamentari e della disciplina negoziale la Regione Calabria era vincolata ai criteri stabiliti da detta disposizione nel testo applicabile ratione temporis nelle procedure di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 4. Ha inoltre richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato l’Amministrazione statale o locale nella veste di datrice di lavoro deve esercitare i poteri nell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede anche nell’attività di diritto privato, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e secondo cui le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, essendo configurabile un inadempimento contrattuale laddove l’amministrazione non forniscaalcun elemento circa i criteri e le motivazioni nella scelta dei dirigenti. 5. Stante il carattere discrezionale dell’attività di valutazione comparativa dei candidati, e non potendo il Monaco conseguire giudizialmente la reclamata nomina, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante stabilire se il vizio che aveva inficiato il provvedimento di nomina del Calvetta fosse la nullità o l’illegittimità per mancata specificazione dei criteri. 6. Ha ritenuto generiche le allegazioni relative alla domanda risarcitoria; riguardo al danno da perdita di chance, ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il Monaco non avevaofferto in giudizio elementi di valutazione idonei a dimostrare la possibilità di ottenere l’incarico in luogo del Calvettaed erano stati documentalmente smentiti gli assunti del Monaco in forza dei quali i candidati valutabili nel corso della procedura erano esclusivamente lui ed il Calvetta. 7. Ha condiviso la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso che la decisione della R egione di riesaminare, a seguito della sospensione cautelare dell’originario atto di nomina, la posizione dei soli candidati Monaco e Calvetta fosse idonea a dimostrareche il Monaco avesse titoli preferenziali rispetto a tutti gli altri partecipanti alla selezione. 8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di settemotivi, illustrati da memoria. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale consentito l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte nei cui confronti la notifica non si era perfezionata avendo il medesimo cambiato indirizzo. 2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 19, commi 1 e 1 bis d.lgs. n. 165/2001 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che fosse precluso ogni controllo giurisdizionale qualora non sia possibile comminare la nullità degli avvisi. Deduce che i commi 1 e 1 bis dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 non sono applicabili alle Amministrazioni regionali, evidenziando che per gli enti diversi dalle Amministrazioni statalii criteri contenuti in tali disposizioni costituisco no norme di principio prive del carattere della precettività, la cui violazione non può comportare la nullità degli atti adottati; sostieneche il giudice del lavoro può censurare il mancato rispetto delle norme del T.U.P.I. esindacare le nomine dei dirigenti generali. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la nullità della deliberazione della giunta regionale n. 99/2013, dell’avviso pubblico di selezione e della deliberazione della Giunta regionale n. 220/2013 per mancata predeterminazione dei criteri di selezione. Sostiene che tali atti sono illegittimi e non già nulli; evidenzia che l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 non pretende dall’Amministrazione una definizione analitica e puntuale dei criteri selettivi, ma le impone esclusivamente di individuare in via preventiva le linee guida generali, sulla cui basedeve svolgersi la valutazione. Deduce che la deliberazione n. 99/2013 ha sufficientemente enucleato i criteri di scelta dei dirigenti generali, ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi. Aggiunge che i canoni selettivi erano stati sufficientemente espressi, non solo con la riproposizione di quelli esemplificativamente indicati nel d.lgs. n. 165/2001, come affermato dal Tribunale, ma anche attraverso una disciplina generale, le cui lacune avrebbero potuto essere colmate in sede di applicazione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto(al punto 16) che il Monaco aveva rivendicato la spettanza dell’incarico di reggenza in stretta connessione con la spettanza dell’incarico dirigenziale; precisa che il Monaco non aveva contestato l’attribuzione dell’incarico di reggenza, ma aveva lamentato che la Regione, anziché conferire detto incarico, avrebbe dovuto procedere alla nomina dell’effettivo Direttore Generale. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Evidenzia che prima di declinare la propria giurisdizione i giudici amministrativi hanno sancito l’illegittimità dell’esclusione del Monaco dalla procedura selettiva per raggiunti limiti di età, nonché l’illegittimità della successiva riedizione del potere amministrativo, a fronte della conferma del Calvetta senza idonea motivazione. Deduce che l’art. 26 della legge regionale Calabria n. 7/1996 preclude la prosecuzione del rapporto oltre il 70° anno di età, ma nulla dispone in ordine all’insorgenza del rapporto oltre il 70° anno di età. Richiama le ordinanze n. 5052/2013 e 638/2015 del Consiglio di Stato , nonché il provvedimento di sospensione della delibera n. 79/2014, emesso nell’ambito del proc. n. 1105/2013, emesso in quanto l’individuazione del Calvetta era avvenuta senzaun’adeguata specificazione delle ragioni per le quali il suo curriculum era stato ritenuto preferibile ; rimarca che era stata accolta anche l’istanza di sospensione della nomina di reggenza. Sostiene che sulla base della statuizione del Consiglio di Stato la Regione era tenuta a riesaminare i soli concorrenti rimasti Monaco e Calvetta, che in ragione della sospensione disposta dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] il riesame avrebbe dovuto comportare la nomina del Monaco, unico concorrente rimasto e che la scelta della Regione non può essere sindacata dal giudice del lavoro. Torna ad evidenziare la mancata specificazione dei criteri di scelta e l’assenza di una valutazione comparativa tra i candidati, non apprezzate dal giudice di primo grado. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazioneo falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la fondatezza della domanda di risarcimento danno da perdita di chance. Torna a sostenere che il Monaco era l’unico concorrente rimasto e che in assenza di altri candidati aveva la certezza di ottenere la nomina. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità della statuizione secondo cui l’accertamento della nullità del conferimento dell’incarico determina l’assorbimento delle questioni relative alla legittimità della procedura svolta e il mancato accoglimento delle ulteriori domande avanzate. Richiama le delibere della [OSCURATO:PERSONA] nn. 317 e 319 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3875/2014 Reg. Provv. Cau.; lamenta che nonostante il rigetto dell’appello proposto dalla Regione e la conferma dell’ordinanza che aveva dichiarato illegittima la nomina del Calvetta, l’Amministrazione non aveva proceduto all’ineludibile nomina del Monaco. Invoca l’applicazione dei principi secondo cui in caso di mancata predeterminazione dei criteri di selezione da parte dell’ente pubblico datore di lavoro, al dipendente non promosso va riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance, e secondo cui nel caso di nullità o annullamento di un concorso per il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance. Ribadisce che la chance del Monaco di ottenere la nomina era incontrovertibile, in quanto era l’unico concorrente rimasto. 7. Con il settimo motivo (rubricato come sesto) il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso la disamina dei pregiudizi subiti dal Monaco e la loro quantificazione. Deduce che il danno risarcibile è costituito dalla perdita della possibilità di conseguimento del risultato, e che la sussistenza di tale possibilità va indagata secondo il canone probatorio del “più probabile che non”; sostiene che nel presente giudiziotale condizione si è inverata. Lamenta la violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.e richiama la perizia allegata al ricorso in riassunzione, evidenziando che il Monaco avevasubito gravi danni economici, oltre a quelli morali e di immagine, derivanti da perdita di chance. Evidenzia che la sussistenza di tali danni era stata riconosciuta dalla delibera n. 317 del 28.7.2014 e che le parti non avevano specificamente contestato gli importi richiesti dal Monaco. 8. Il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni logiche vanno trattati congiuntamente per primi, sono inammissibili in quanto non colgono il decisum. La Corte territoriale non ha escluso che fosse precluso ogni controllo giurisdizionale sulla procedura relativa alla nomina dei dirigenti generali; ha infatti ritenuto che le Amministrazioni locali siano tenute a determinare in via preventiva, secondole procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali rispettando i principi stabiliti dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, ed ha pertanto affermato che il giudice deve verificare se l’operato dell’amministrazione in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali trovi fondamento nei criteri generali delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. La sentenza impugnata non ha ritenuto la nullità della deliberazione della giunta regionale n. 99/2013, dell’avviso pubblico di selezione e della deliberazione della Giunta regionale n. 220/2013, ma ha affermato che al Monaco non giovasse stabilire che il vizio di tale provvedimento fosse l’illegittimità per mancata specificazione dei criteri, (comunque sufficientemente predeterminati nell’avviso di selezione) che avevano guidato la scelta del dirigente maggiormente idoneo tra tutti i partecipanti alla selezione, in quanto la nomina dirigenziale, essendo rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, sia pure nel rispetto dei criteri su cui la selezione deve fondarsi, avviene all’esito di una valutazione comparativa che ha carattere discrezionale e non è conseguibile giudizialmente. Nè la sentenza impugnata ha ritenuto che il Monaco avesse rivendicato la spettanza dell’incarico di reggenza in stretta connessione con la spettanza dell’incarico dirigenziale; il punto 16 della sentenza impugnata riguarda il governo delle spese. 9. La sentenza impugnata è dunque conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui le Amministrazioni locali sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 10567/2019) e secondo cui la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva dell’area della dirigenza degli enti locali relativa all’affidamento degli incarichi dirigenziali, tanto nella formulazione del CCNL del 1996, quanto in quella dei CCNL del 1999 e del 2006 ha imposto alle Amministrazioni locali di determinare “in via preventiva” i “criteri generali” per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando “…i principi stabiliti nell’art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art. 19 d.lgs. n. 165/2001)”. 9. Il quarto,il quinto ed il sesto motivo sono inammissibil i . Nel prospettare che il Monaco era l’unica scelta che residuava in capo all’Amministrazionee che tale scelta non può essere sindacata in sede giudiziale, le censure, e che la chance di conseguire la nomina era incontrovertibile, non si confrontano con il decisum. La Corte territoriale ha ritenuto che qualora, come nel caso di specie, la motivazione non esprima validamente i criteri su cui la P.A. ha fondato la scelta, il giudice deve apprezzare ex novoin via comparativa i curricula dei partecipanti alla selezione, ed ha rilevato che il Monaco non aveva offerto in giudizio gli elementi di valutazione della probabilità di ottenere l’incarico in luogo del Calvetta. Ha condiviso la decisione del Tribunale, secondo cui erano stati documentalmente smentiti gli assunti del Monaco in forza dei quali i candidati valutabili nel corso della procedura erano esclusivamente lui ed il Calvetta e secondo cui nell’ambito della procedura il Monaco era l’unico che avrebbe avuto il diritto di ricoprire il posto dirigenziale; hacondiviso la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso che la decisione della regione di riesaminare, a seguito della sospensione cautelare dell’originario atto di nomina, la posizione dei soli candidati Monaco e Calvetta dimostrasse che il Monaco avesse titoli preferenziali rispetto a tutti gli altri partecipanti alla selezione. Inoltre la quarta e la sesta censura fannoleva su documenti che non risultano dalla sentenza impugnata (la nota prot. n. 41857 del 7.2.2014, la nota prot. n. 203857 del 17.6.2013, le delibere nn. 317 e 319 del 28.7.2014), senza indicare gli atti dei gradi di merito in cui sarebbero state menzionate. Tali censur e criticano la sentenza di primo grado, e non quella di appello (trascrivono statuizioni non contenuta nella sentenza impugnata , l e localizza no nei paragrafi 15. 3 e 15.3.2 e fa nno leva sulle statuizioni contenute nel punto 15.1; tali paragrafi non si rinvengono nella sentenza impugnata). 10. Anche il settimo motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito,facendo leva su documenti non menzionati dalla sentenza impugnata (la perizia allegata al ricorso in riassunzione e la delibera n. 317 del 28.7.2014) e sul principio di non contestazione. Deve in proposito rammentarsi che “ spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). 11. Il primo motivo è inammissibile. La censura, nel sostenere che la Corte territoriale non aveva provveduto sull’istanza del Monaco, che aveva chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non si era perfezionata la notifica del ricorso, difetta di specificità, in quanto non indica gli estremi di tale richiesta (non specifica se è stata effettuata per iscritto o verbalmente, né indica l’udienza in cui sarebbe stata proposta). Trovano comunque a pplicazione i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24172/2025, secondo cui “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata”. Orbene, dagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al giudizio di primo grado, mentre nel giudizio di appello che il litisconsorzio non è stato integrato; la Corte d’Appello avrebbe pertanto dovuto disporre l’integrazionedel contraddittorioprima di decidere nel merito. Tuttavia, considerato che il ricorso va disatteso eche la mancata integrazione del contraddittorio in appello non ha in alcun modo pregiudicato i diritti del Monaco,sulla base del criterio della ragione più liquida (che la recente pronuncia delle Sezioni Unite ha ritenuto applicabile anche alle questioni processuali) non si giustifica la cassazione della sentenza impugnata, in quanto si risolverebbe unicamente in una lesione del principio della ragionevole durata del processo in fattispecie nella quale nessun pregiudizio ha subito la parte che il vizio fa valere, e che peraltro vi ha dato causa. 12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente. 14. Nessuna statuizione va emessa sulle spese rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], che non hanno svolto attività difensiva. 15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorr
Sentenza Cassazione n. 27288/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris