Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2010
ECLI:EU:T:2010:452
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑23/09
[OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e [OSCURATO:PERSONA] central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un’ispezione — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Destinatario privo di personalità giuridica — Obbligo di motivazione — Nozioni di impresa e di associazione di imprese»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo
di motivazione — Portata
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, n. 4)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] — Portata — Accesso ai locali delle imprese
— Oggetto
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, n. 4)
3.
Concorrenza — Regole comunitarie — Associazioni di imprese — Nozione — Ordine dei farmacisti e suoi organi — Inclusione
(Artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)
1.
Per quanto riguarda le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che dispongono un’ispezione, l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003,
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato, definisce gli elementi essenziali
che devono contenere, imponendo alla [OSCURATO:PERSONA] di motivarle indicando l’oggetto e lo scopo dell’ispezione, la data del suo
inizio, le sanzioni previste agli artt. 23 e 24 di detto regolamento e il ricorso presentato contro tali decisioni dinanzi
al giudice dell’Unione. La giurisprudenza ha precisato la portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di ispezione
rispetto al contenuto di tale disposizione.
In considerazione della fase del procedimento amministrativo in cui intervengono le decisioni d’ispezione, la [OSCURATO:PERSONA]
non dispone in quel momento di informazioni precise che le consentano di analizzare se i comportamenti o gli atti considerati
possono essere qualificati come decisioni di imprese o di associazioni di imprese nel senso di cui all’art. 81 CE. È proprio
tenendo conto della natura specifica delle decisioni d’ispezione che la giurisprudenza in materia di motivazione ha messo
in evidenza il tipo di informazioni che devono essere contenute in una decisione d’ispezione per permettere ai destinatari
di far valere i loro diritti della difesa in questa fase del procedimento amministrativo. Se si imponesse un obbligo di motivazione
più esteso alla [OSCURATO:PERSONA] non si terrebbe adeguatamente conto del carattere preliminare dell’ispezione, il cui scopo è precisamente
quello di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire in una fase successiva se, eventualmente, siano state commesse violazioni
del diritto della concorrenza comunitario dai destinatari di una decisione di ispezione o da terzi.
(v. punti 33, 41)
2.
Nonostante la tutela della vita privata prevista dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
debba essere rispettata e la tutela del domicilio sia estesa ai locali commerciali delle società, è importante salvaguardare
l’efficacia pratica delle ispezioni previste dall’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in quanto strumento necessario per consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di esercitare le proprie funzioni di guardiana del Trattato in materia di concorrenza. In tal senso, per salvaguardare l’utilità
del diritto d’accesso della [OSCURATO:PERSONA] ai locali commerciali dell’impresa oggetto di una procedura di applicazione degli
artt. 81 CE e 82 CE, tale diritto implica la facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente
identificati.
Le ispezioni possono avere una portata molto estesa e il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto
delle imprese è di particolare importanza in quanto deve permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni
delle norme in materia di concorrenza nei luoghi in cui esse normalmente si trovano.
(v. punti 40, 69)
3.
La nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico
di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire
beni o servizi su un mercato determinato.
I farmacisti, per lo meno i farmacisti indipendenti, offrono, in cambio di un corrispettivo, in particolare, servizi di distribuzione
di medicinali al dettaglio e assumono i rischi economici di tale attività. Perciò, tali persone esercitano attività economiche
e, di conseguenza, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE.
La constatazione che l’ordine dei farmacisti ed i suoi organi sono organismi che raggruppano e rappresentano un certo numero
di professionisti che possono essere considerati imprese ai sensi dell’art. 81 CE è sufficiente per concludere che la [OSCURATO:PERSONA]
può qualificarli come associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato, e sottoporli ad un’ispezione in forza di tale disposizione.
La mera circostanza che taluni membri non siano imprese non è sufficiente ad escludere l’associazione dall’ambito di applicazione
dell’art. 81 CE.
Gli argomenti per cui le attività dell’ordine citato e quelle dei suoi organi sarebbero estranee alla sfera degli scambi economici,
giacché essi hanno altresì una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà ed esercitano prerogative tipiche dei
pubblici poteri, non sono idonei a modificare questa conclusione, in quanto la questione se, nell’esercizio delle loro prerogative
concrete, l’ordine in questione ed i suoi organi siano esclusi dall’applicazione dell’art. 81 CE o se, al contrario, taluni
dei loro atti debbano essere considerati come decisioni di associazioni di imprese nel senso di cui a tale disposizione è
manifestamente prematura e dovrà essere eventualmente decisa nell’ambito della decisione definitiva, che si pronuncia sulle
censure accolte dalla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 55, 70, 71, 75-78)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
26 ottobre 2010 (
*
)
«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che dispone un’ispezione – Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Destinatario privo di personalità giuridica – Obbligo di motivazione – Nozioni di impresa e di associazione di imprese»
Nella causa T‑23/09,
[OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP),
[OSCURATO:PERSONA] central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG),
con sede in Parigi (Francia), rappresentati inizialmente dagli avv.ti Y.‑R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten
e C. van Sasse van Ysselt, successivamente dagli avv.ti Guillou, L. Defalque e C. Robert,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 2008, C (2008) 6494, caso COMP/39510,
che ordina all’Ordre national des pharmaciens (ONP), al CNOP e al CCG di sottoporsi ad un’ispezione conformemente all’art. 20,
n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto, all’atto della deliberazione, dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. K. O’[OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 febbraio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), così recita:
«1. Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a tutte le ispezioni
necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.
(…)
4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante
decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni
previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione
(…)».
Fatti
2
I ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e il [OSCURATO:PERSONA] central de la section G de l’Ordre national
des pharmaciens (CCG) sono, insieme all’Ordre national des pharmaciens (ONP), i destinatari della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
delle Comunità europee 29 ottobre 2008, C (2008) 6494, caso COMP/39510, che ordina loro di sottoporsi ad un’ispezione, conformemente
all’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In un’altra decisione dello stesso
giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi ad un’ispezione nell’ambito
dello stesso caso. Quest’ultima decisione costituisce oggetto del ricorso nella causa connessa T‑24/09.
In merito all’ONP e ai suoi consigli
3
L’ONP e i suoi consigli sono disciplinati dal code de la santé publique français (codice della sanità pubblica francese; in
prosieguo: il «CSP»).
4
L’art. L 4231-1 del CSP dispone quanto segue:
«L’[ONP] ha il compito:
1. [di] assicurare il rispetto dei doveri professionali;
2. [di] tutelare l’onore e l’indipendenza della professione;
3. [di] controllare la competenza dei farmacisti;
4. [di] contribuire a promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la sicurezza degli atti professionali.
L’[ONP] raggruppa i farmacisti che esercitano la loro attività in Francia».
5
L’art. L 4232-1 del CSP precisa che l’ONP è diviso in sette sezioni, ciascuna corrispondente – ad eccezione della sezione
E, il cui criterio di costituzione è geografico – all’esercizio di una disciplina specifica della farmacia (laboratorio farmaceutico,
industria, distribuzione all’ingrosso, biologia medica liberale e ospedaliera, farmacia ospedaliera). La sezione G riguarda
i farmacisti biologi che esercitano in laboratori di analisi di biologia medica pubblici e privati. Ogni sezione è gestita
da un consiglio centrale.
6
L’ONP è organizzato intorno al CNOP, ai consigli centrali, tra cui il CCG, e ai consigli regionali. L’art. L 4233-1 del CSP
dispone che i diversi consigli dell’ONP godono di personalità giuridica.
Sulla decisione impugnata
7
La decisione impugnata enuncia quanto segue nei suoi quattro primi ‘considerando’:
«[OSCURATO:PERSONA] dispone di informazioni secondo cui almeno dal 2003 esisterebbero accordi e/o pratiche concordate tra i farmacisti
in Francia riuniti nell’[ONP] e/o decisioni dell’[ONP] e/o del [CNOP] e /o del [CCG (…)] aventi per oggetto e/o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e, in particolare, all’interno
del mercato dei servizi di analisi di biologia medica. Tale comportamento si sarebbe segnatamente manifestato in forma di
decisioni dirette ad impedire a farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia
medica, a limitare la loro attività su tale mercato o a escluderli da esso.
L’[ONP] costituisce l’ordine professionale a cui lo Stato francese ha delegato in particolare il compito di garantire il rispetto
del ruolo professionale dei farmacisti, di tutelare l’onore e l’indipendenza della professione, di controllare la competenza
dei farmacisti e di contribuire a promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la certezza degli
atti professionali. L’[ONP] comporta un [c]onsiglio nazionale nonché sette sezioni in cui sono suddivisi i farmacisti: la
[s]ezione G per esempio riunisce i farmacisti biologi che esercitano in laboratori di analisi di biologia medica pubblici
e privati. L’[ONP] e tutti i suoi consigli sono dotati della personalità giuridica.
L’[ONP] e i suoi [c]onsigli dispongono di poteri di controllo dell’accesso alla professione, di controllo dell’esercizio della
professione, di sanzione disciplinare ai farmacisti e sulle persone giuridiche che esercitano un’attività legata alla professione
di farmacista, ad esempio quella di farmacista biologo, attivo professionalmente in laboratori di analisi di biologia medica
pubblici e privati. Il controllo dell’accesso alla professione si esercita attraverso la gestione dell’[a]lbo di ciascuna
[s]ezione. L’iscrizione dei farmacisti e delle persone giuridiche che esercitano un’attività collegata alla professione di
farmacista all’[a]lbo è condizione legale preliminare all’esercizio di qualsiasi attività collegata alla professione di farmacista.
L’[a]lbo è aggiornato dal [co]nsiglio centrale della sezione. L’[ONP] e i suoi [c]onsigli possono adottare sanzioni quali
le interdizioni temporanee o definitive dall’esercizio di qualsiasi attività collegata alla professione di farmacista, con
decisioni che comportano la radiazione temporanea o definitiva del farmacista e/o della persona giuridica dall’[a]lbo.
[OSCURATO:PERSONA] dispone di informazioni secondo cui i farmacisti riuniti in Francia nell’[ONP] avrebbero posto in essere, nei
confronti di farmacisti e/o di persone giuridiche intenzionati a prestare servizi di analisi di biologia medica, accordi e/o
pratiche concordate in forma di decisioni di non iscriverli all’[a]lbo della [s]ezione G, di non aggiornare la loro iscrizione
all’[a]lbo e/o di impedire loro di esercitare la loro attività allo scopo e/o con l’effetto di restringere la concorrenza
sul mercato dei servizi di analisi di biologia medica».
8
L’ottavo e nono ‘considerando’ della decisione impugnata recitano:
«Al fine di assicurare l’efficacia della presente ispezione è (…) indispensabile che essa venga effettuata senza che le associazioni
di imprese sospettate di partecipare alle violazioni presunte ne siano state precedentemente informate.
Di conseguenza è necessario adottare una decisione ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 che ordini alle
associazioni di imprese di sottoporsi ad un’ispezione».
9
L’art. 1 della decisione impugnata, dispone quanto segue:
«L’ONP, il [CNOP] e il [CCG] devono sottoporsi ad un’ispezione che riguarda la loro partecipazione agli accordi e/o pratiche
concordate tra farmacisti riuniti in Francia nell’[ONP] e/o l’attuazione eventuale dei medesimi, nonché le manifestazioni
di tali accordi e/o pratiche concordate sotto forma di decisioni contrarie alle disposizioni dell’art. 81 [CE] e/o dell’art. 82
[CE], in particolare nel mercato dei servizi di analisi di biologia medica. Tale comportamento si sarebbe in particolare manifestato
in forma di decisioni dirette ad impedire a farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi
di biologia medica, di limitare la loro attività su tale mercato o di escluderli da esso».
10
L’art. 2 della decisione impugnata stabilisce che l’ispezione poteva iniziare il 12 novembre 2008, data in cui ha effettivamente
avuto luogo presso la sede dei ricorrenti.
11
Ai sensi dell’art. 3 della decisione impugnata:
«L’[ONP], il [CNOP] e il [CCG] sono destinatari della presente decisione.
Quest’ultima è notificata, immediatamente prima dell’ispezione, alle associazioni di imprese che ne sono destinatarie (…)».
Procedimento e conclusioni delle parti
12
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2009, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
13
Nel loro ricorso, i ricorrenti hanno chiesto la riunione della presente causa alla causa T‑24/09. Il presidente della Quarta
Sezione del Tribunale non ha accolto tale domanda.
14
Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, i ricorrenti hanno chiesto che la causa fosse
istruita secondo il procedimento accelerato di cui all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Detta istanza
è stata respinta con decisione della Quarta Sezione del Tribunale 19 febbraio 2009.
15
Sulla base della relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito
delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni
quesiti ai ricorrenti. Questi ultimi hanno ottemperato a tale richiesta.
16
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 23 febbraio
2010.
17
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
18
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
19
A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del principio secondo
cui le decisioni delle istituzioni devono essere indirizzate a soggetti dotati di personalità giuridica. Il secondo motivo
attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo riguarda la violazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento
n. 1/2003.
Sul primo motivo, vertente sul principio secondo cui le decisioni delle istituzioni devono essere indirizzate a soggetti dotati
di personalità giuridica
Argomenti delle parti
20
Per quanto riguarda la ricevibilità del motivo, i ricorrenti sostengono di avere un interesse evidente ad agire contro le
decisioni indirizzate a terzi idonee ad avere effetti negativi su di essi, in particolare in materia di concorrenza. Nel caso
di specie, oltre al fatto che avrebbero evidentemente interesse a sollecitare l’annullamento della decisione impugnata dal
momento che li interessa direttamente, essi potrebbero legittimamente invocare un motivo vertente sull’assenza di personalità
giuridica dell’ONP, in quanto organi rappresentativi di quest’ultimo. Il fatto che la decisione impugnata riguardi espressamente
l’ONP sarebbe loro immediatamente lesivo e avrebbero un interesse diretto, persino ad un annullamento parziale della decisione
impugnata. D’altronde, essi avrebbero proposto il ricorso nella loro veste di organi rappresentativi dell’ONP a nome di quest’ultimo.
21
Quanto al merito, i ricorrenti sostengono che l’ONP non ha personalità giuridica contrariamente ai suoi diversi consigli.
A loro parere, il destinatario di una decisione di ispezione deve necessariamente essere un soggetto dotato di personalità
giuridica.
22
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il motivo è irricevibile e, comunque, infondato.
Giudizio del Tribunale
23
Per quanto riguarda la ricevibilità del motivo, occorre constatare che esso riguarda la parte del dispositivo della decisione
impugnata relativa ad un soggetto diverso dai ricorrenti.
24
A tale riguardo, non viene contestato che i ricorrenti abbiano la personalità giuridica. In tali circostanze, indipendentemente
dalla loro qualità di organo rappresentativo dell’ONP, anche se il Tribunale dovesse esaminare il motivo nel merito e arrivare
alla conclusione che decisioni di ispezioni non possono essere indirizzate a soggetti che non abbiano personalità giuridica
e che l’ONP non è uno di essi, una simile conclusione resterebbe priva di effetto sulla validità della decisione impugnata
dal momento che essa è indirizzata ai ricorrenti.
25
D’altra parte, occorre rilevare che, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, i ricorrenti hanno spiegato che
il fatto che la decisione impugnata fosse stata anche indirizzata all’ONP non aveva inciso sulla portata dell’ispezione che
la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto condurre sulla base della decisione impugnata, poiché essa si era svolta nei soli locali dei ricorrenti
in considerazione del fatto che l’ONP non avrebbe alcuna esistenza giuridica e non disporrebbe di alcuna rappresentanza esterna
oltre ai suoi consigli. In tali circostanze, l’annullamento della decisione impugnata, in quanto indirizzata all’ONP, resterebbe
privo di conseguenze sulla portata e sui risultati dell’ispezione rispetto ai ricorrenti.
26
Pertanto, occorre dichiarare che l’annullamento della decisione impugnata, in quanto indirizzata all’ONP, non potrebbe beneficiare
ai ricorrenti. Pertanto, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
27
Secondo i ricorrenti, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie e, in
particolare, del contenuto dell’atto in questione, e ciò tanto più che l’obbligo di motivazione avrebbe un carattere essenziale
alla luce dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). A loro giudizio, il caso di specie è diverso da quello di un’ispezione
in cui la [OSCURATO:PERSONA] conduce la sua indagine presso un soggetto la cui natura di impresa è indiscussa. Nella fattispecie,
la decisione impugnata sarebbe destinata all’ONP, al CNOP e al CCG, ma si guarderebbe dall’individuare il soggetto idoneo
a costituire un’impresa o un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003. I ricorrenti
affermano di non sapere quali siano i soggetti la cui qualifica di imprese o di associazione di imprese consentirebbe alla
[OSCURATO:PERSONA] di applicare tale disposizione e quale sia la sua analisi a tale proposito. Essi sostengono di non aver potuto
prendere conoscenza dei motivi della misura adottata nei loro confronti, al momento del ricevimento della decisione impugnata;
ciò costituirebbe una violazione del diritto al rispetto del domicilio nel senso dell’art. 8 della CEDU, che dovrebbe essere
accompagnata da sufficienti garanzie. Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata non permetterebbe al Tribunale
di esercitare il controllo di sua competenza.
28
Secondo i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] lascia intendere che la tutela accordata al domicilio di una persona giuridica è meno
comprensiva di quella concessa al domicilio di persone fisiche e, di conseguenza, ritiene che la motivazione potrebbe essere
più sintetica in caso di decisione di esame dei locali di una persona giuridica. I ricorrenti respingono tale argomento, sostenendo
che la tutela accordata ai locali delle imprese in forza dell’art. 8 della CEDU è equivalente a quella di cui beneficiano
i locali di persone fisiche e non è, comunque, meno estesa. A tale proposito, i ricorrenti fanno riferimento alle conclusioni
dell’avvocato generale Mischo, nella sentenza della Corte 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9011,
in particolare pag. I‑9015).
29
D’altra parte, i ricorrenti affermano nella replica che l’obbligo di motivazione costituisce una garanzia fondamentale dei
diritti della difesa delle imprese interessate. La sua portata non potrebbe quindi essere ridotta in funzione di considerazioni
riguardanti l’efficacia dell’inchiesta. Secondo i ricorrenti, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comunicare al destinatario
di una decisione che dispone un’ispezione tutte le informazioni in suo possesso relativamente a presunte infrazioni e neppure
a qualificare in modo giuridicamente rigoroso tali infrazioni, essa deve, al contrario, indicare chiaramente le ipotesi che
intende verificare. Nella decisione che dispone un’ispezione la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quindi indicare in modo circostanziato
di disporre di elementi e di indizi materiali seri che la inducono a ipotizzare l’infrazione di cui è sospettata l’impresa
oggetto di ispezione per accertare che quest’ultima sia motivata. I diritti della difesa dovrebbero essere imperativamente
rispettati fin dal procedimento amministrativo in cui rientra la decisione impugnata.
30
I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata non indichi tuttavia chiaramente se le pratiche ipotizzate dalla [OSCURATO:PERSONA]
e che giustificano l’ispezione siano addebitate al solo ONP, al solo CNOP e al solo CCG oppure a tutti questi soggetti insieme,
cosicché sarebbe impossibile circoscrivere le ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva esaminare in occasione dell’ispezione.
Analogamente, i ricorrenti sostengono che non sono individuate le attività dell’ONP e/o dei ricorrenti che motivano la decisione
impugnata.
31
Nella replica e nel corso dell’udienza, i ricorrenti allegano inoltre una violazione dei loro diritti della difesa. L’insieme
dei termini utilizzati nella decisione impugnata avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di acquisire numerosi documenti attinenti
alle questioni più diverse. A tale proposito essi presentano una lista dei tipi di documenti acquisiti. I ricorrenti aggiungono
all’udienza che la violazione dei loro diritti della difesa è stata confermata dal fatto che la comunicazione degli addebiti,
che è pervenuta loro dopo la presentazione del ricorso, contiene una seconda censura diversa da quella relativa alle condizioni
di accesso alla professione menzionata nella decisione impugnata.
32
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata è sufficientemente motivata in diritto.
Giudizio del Tribunale
33
Per quanto riguarda le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che dispongono un’ispezione, l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003
definisce gli elementi essenziali che devono contenere, imponendo alla [OSCURATO:PERSONA] di motivarle indicando l’oggetto e lo scopo
dell’ispezione, la data del suo inizio, le sanzioni previste agli artt. 23 e 24 di detto regolamento e il ricorso presentato
contro tali decisioni dinanzi al giudice dell’Unione. La giurisprudenza ha precisato la portata dell’obbligo di motivazione
delle decisioni di ispezione rispetto al contenuto di tale disposizione (v. sentenza del Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑340/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑573, punti 50-53, e giurisprudenza ivi citata)
34
Nel caso di specie, occorre dichiarare che la decisione impugnata permette ai ricorrenti di identificare gli elementi essenziali
previsti da tale disposizione, in particolare l’oggetto e lo scopo dell’ispezione. Infatti, tale oggetto è specificato dal
primo ‘considerando’ e dall’art. 1 della decisione impugnata come attinente ad accordi e/o pratiche concordate tra i farmacisti
riuniti in Francia nell’ONP e/o a decisioni dell’ONP e/o dei ricorrenti aventi per oggetto e/o per effetto di impedire, di
restringere o di falsare il gioco della concorrenza sul mercato dei servizi di analisi di biologia medica almeno dal 2003.
Il quarto ‘considerando’ aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di informazioni secondo cui tali accordi e/o pratiche concordate
avrebbero assunto la forma di decisioni di non iscrivere gli interessati all’albo della sezione G, di non aggiornare la loro
iscrizione all’albo e/o di vietare loro di esercitare la loro attività e contiene quindi informazioni precise sulle presunzioni
che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare. Lo scopo dell’ispezione è descritto al sesto e settimo ‘considerando’, che indicano
che l’ispezione deve permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di venire a conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti eventuali
accordi e/o pratiche, il loro contesto e l’identità delle imprese o delle associazioni interessate, precisando che la [OSCURATO:PERSONA]
ha motivo di credere che la conoscenza dell’esistenza e del funzionamento degli accordi e/o delle pratiche e/o delle decisioni
di cui trattasi sarebbe limitata ad un numero ristretto di persone all’interno dell’ONP e dei suoi consigli.
35
I ricorrenti fanno tuttavia valere, in sostanza, che l’obbligo di motivazione che si impone alla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie
deve essere valutato con riferimento al diritto alla tutela della vita privata, come sancito dall’art. 8 della CEDU e interpretato
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dalle conclusioni dell’avvocato generale Mischo pronunciate
nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 28. In forza di tale diritto, la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe tenuta nell’ambito di una decisione di ispezione presso imprese o associazioni di imprese ad un obbligo di motivazione
analogo a quello che si impone in caso di ispezioni presso privati.
36
Poiché i ricorrenti si riferiscono alla qualificazione dei destinatari della decisione impugnata come imprese o associazioni
di imprese, si deve precisare che l’art. 3 di quest’ultima (v. punto 11 supra) menziona al suo primo comma l’ONP, il CNOP
e il CCG come i suoi tre destinatari. Dal secondo comma della stessa disposizione risulta che detti destinatari sono considerati
come associazioni di imprese e non come imprese. Nonostante taluni ‘considerando’ della decisione impugnata contengano un
riferimento alle «imprese/associazioni di imprese interessate», l’art. 3 del medesimo non si presta a confusione. D’altra
parte, risulta chiaramente da altri riferimenti contenuti nella decisione impugnata, ad esempio, nell’ottavo e nono ‘considerando’
(v. punto 8 supra), nonché nella parte finale riguardante le ammende e le penalità di mora, che i suoi destinatari sono considerati
come associazioni di imprese. Contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti, la decisione impugnata non manca di chiarezza
quanto ai suoi destinatari e al fatto che siano considerati come imprese o associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20,
n. 4, del regolamento n. 1/2003. L’argomento dev’essere respinto.
37
Dal momento che i ricorrenti intendono in tal modo far valere che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
motivare in modo circostanziato per quale ragione le ha considerate come associazioni di imprese, occorre anzitutto rilevare
che la decisione impugnata specifica, nel suo secondo e terzo ‘considerando’ (v. punto 7 supra), che l’ONP è l’ordine professionale
cui lo Stato francese ha segnatamente delegato i compiti di assicurare il rispetto dei doveri professionali dei farmacisti,
di tutelare l’onore e l’indipendenza della professione, di controllare la competenza dei farmacisti e di contribuire a promuovere
la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la sicurezza degli atti professionali. Essa rileva altresì che
l’ONP comporta un consiglio nazionale nonché sette sezioni in cui sono ripartiti i farmacisti, tra cui la sezione G che riunisce
i farmacisti biologi che esercitano in laboratori di biologia medica pubblici e privati. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
anche il potere di controllo che esercitano i soggetti di cui trattasi per quanto riguarda l’accesso alla professione di farmacista
e di farmacista biologo.
38
Occorre rilevare che tale motivazione permette di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] consideri l’ONP come un ordine professionale
di farmacisti e di farmacisti biologi cui lo Stato francese ha delegato taluni poteri. Da ciò deriva inoltre che la [OSCURATO:PERSONA]
evoca l’esistenza del CNOP e del CCG all’interno dell’ONP. Tali precisazioni forniscono alcuni elementi che consentono di
comprendere perché la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l’ONP e i ricorrenti fossero associazioni di imprese. Cionondimeno, si
deve constatare che la decisione impugnata non contiene un’argomentazione specifica relativa ai motivi per cui un ordine professionale,
come quello di cui trattasi, e i suoi organi sono considerati nella fattispecie come associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20,
n. 4, del regolamento n. 1/2003.
39
Tuttavia, occorre rammentare che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice di esercitare
il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione
sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità, visto che la portata
di quest’obbligo dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato, nonché dal complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza della Corte 25 ottobre, causa 185/83, [OSCURATO:PERSONA] der Rijksuniversiteit te [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3623, punto 38; sentenze del Tribunale 15 giugno
2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2197, punti 62 e 63, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 33, punto 48).
40
A tale proposito, per quanto riguarda la natura della decisione impugnata e il contesto in cui è intervenuta, anche se i ricorrenti
fanno giustamente valere che, in forza della giurisprudenza, la tutela della vita privata prevista all’art. 8 della CEDU deve
essere rispettata e la tutela del domicilio è estesa ai locali commerciali delle società [v., in tal senso, Corte eur. D.U.,
sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./Francia del 16 aprile 2002, § 41; v. altresì, a proposito del regolamento del Consiglio 6 febbraio
1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt.[81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 28, punto 27, e ordinanza della Corte 17 novembre 2005, causa C‑121/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non
pubblicata nella Raccolta, punto 31], la Corte ha ugualmente sottolineato che è importante salvaguardare l’effetto utile delle
ispezioni in quanto strumento necessario per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare le sue funzioni di guardiana del Trattato
in materia di concorrenza. In tal senso, per salvaguardare l’utilità del diritto d’accesso della [OSCURATO:PERSONA] ai locali commerciali
dell’impresa oggetto di una procedura di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, tale diritto implica la facoltà di ricercare
elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati (v., a proposito del regolamento n. 17, sentenza
della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2859, punto 27, e ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
41
Ne consegue che, in considerazione della fase del procedimento amministrativo in cui intervengono le decisioni d’ispezione,
la [OSCURATO:PERSONA] non dispone in quel momento di informazioni precise che le consentano di analizzare se i comportamenti o gli
atti considerati possono essere qualificati come decisioni di imprese o di associazioni di imprese nel senso di cui all’art. 81 CE.
È proprio tenendo conto della natura specifica delle decisioni d’ispezione che la giurisprudenza in materia di motivazione
ha messo in evidenza i tipi di informazioni che devono essere contenuti in una decisione d’ispezione per permettere ai destinatari
di far valere i loro diritti della difesa in questa fase del procedimento amministrativo. Al riguardo, se si imponesse un
obbligo di motivazione più esteso alla [OSCURATO:PERSONA] non si terrebbe adeguatamente conto del carattere preliminare dell’ispezione
il cui scopo è precisamente consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire in una fase successiva se, eventualmente, siano state
commesse dai destinatari di una decisione di ispezione o da terzi delle violazioni del diritto della concorrenza comunitario.
Infatti, come risulta dalla stessa formulazione della decisione impugnata, gli accordi o pratiche concordate di cui trattasi
non sono considerati accertati, ma solo ipotizzati (v., in tal senso, per analogia, sentenza della Corte 17 ottobre 1989,
cause riunite da 97/87 a 99/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3165, punto 55).
42
Inoltre, per quanto riguarda le norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, esposte nel terzo motivo esaminato
qui di seguito, occorre precisare che la Corte ha giudicato in passato, in particolare nella sentenza 19 febbraio 2002, causa
C‑309/99, Wouters e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577), che un ordine professionale che rappresenta i membri di una professione liberale
non è a priori escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 81 CE.
43
In tali circostanze, in particolare in considerazione della natura della decisione impugnata, come precedentemente descritta,
e delle norme giuridiche che disciplinano la materia, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esporre nella
decisione impugnata – in aggiunta alle spiegazioni contenute in proposito nel secondo e terzo ‘considerando’ della medesima
– il ragionamento giuridico specifico in seguito al quale ha qualificato i destinatari come associazioni di imprese (v. punti
7, 37 e 38 supra).
44
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento vertente su una violazione dei diritti della difesa, invocato per la prima volta
nella replica e ribadito all’udienza, in particolare per quanto riguarda il tipo di documenti acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA],
deve essere constatato che il ricorso si limita, dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa all’obbligo di motivazione,
a rilevare la carenza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la natura dei destinatari (imprese e/o
associazioni di imprese), ma non formula censure quanto alla violazione dei loro diritti della difesa nel caso di specie.
45
La circostanza che l’obbligo di motivazione nell’ambito di decisioni d’ispezione riguardi specificamente la tutela dei diritti
della difesa dei destinatari non esclude che una violazione dei diritti della difesa, costituendo per sua natura un atto illegittimo
soggettivo, non rientri nella violazione delle forme sostanziali e non debba essere pertanto sollevata d’ufficio (sentenze
del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501,
punto 425, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 39, punto 77). Di conseguenza, la censura riguardante
la violazione dei diritti della difesa, formulata per la prima volta in sede di replica deve essere respinta come irricevibile,
in base all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
46
Infine, per quanto riguarda le censure formulate con riferimento al contenuto della comunicazione degli addebiti, è sufficiente
rilevare che si tratta di un elemento successivo alla decisione impugnata che non può incidere sulla sua legittimità, da valutarsi
in funzione delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento in cui la decisione è stata adottata (v. sentenza
del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137, punto 325, e giurisprudenza
ivi citata).
47
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003
48
Il motivo consta di due parti. La prima parte riguarda la qualificazione, ritenuta erronea, dell’ONP e dei ricorrenti come
imprese; la seconda la loro qualificazione, anch’essa asseritamente erronea, come associazione di imprese.
Sulla prima parte, vertente sulla qualificazione erronea dell’ONP e dei ricorrenti come imprese
– Argomenti delle parti
49
I ricorrenti contestano che l’ONP ed essi stessi siano imprese. Essi non eserciterebbero alcuna attività commerciale o economica.
La loro attività rientrerebbe nell’esercizio di pubblici poteri. A loro giudizio, la formulazione della decisione impugnata
darebbe luogo ad un’ambiguità pregiudizievole in quanto non stabilirebbe con chiarezza se i destinatari debbano essere considerati
imprese o associazioni di imprese.
50
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
– Giudizio del Tribunale
51
Come è stato rilevato al punto 36 supra, risulta chiaramente dalla decisione impugnata che i suoi destinatari sono considerati
come associazioni di imprese e non come imprese. La prima parte del terzo motivo deve quindi essere disattesa.
Sulla seconda parte, vertente sulla qualificazione erronea dell’ONP e dei ricorrenti come associazioni di imprese
– Argomenti delle parti
52
I ricorrenti contestano che l’ONP ed essi stessi siano associazioni di imprese. Essi si riferiscono, in sostanza, alla sentenza
Wouters e a., punto 42 supra, che implicherebbe un ragionamento in due fasi per esaminare se un ordine professionale possa
essere qualificato come associazione di imprese. Anzitutto, si tratterebbe di stabilire se i membri di detto ordine siano
imprese nel senso del diritto comunitario della concorrenza e, successivamente, se le loro attività non esulino, per loro
stessa natura o in forza dei criteri espressi dalla Corte, dalla sfera degli scambi economici.
53
In primo luogo, i ricorrenti rilevano che non tutti i membri dell’ONP sono imprese nel senso dell’art. 81 CE, poiché taluni
di essi sono dipendenti dello Stato. Si tratterebbe in particolare di farmacisti che esercitano nel settore ospedaliero iscritti
all’albo delle sezioni G e H dell’ONP. D’altronde, anche i membri di un’altra categoria, i professori universitari di scienze
farmaceutiche, avrebbero lo status di dipendente pubblico. Inoltre, neanche i farmacisti lavoratori subordinati del settore
privato, che rappresentano una parte significativa dei membri iscritti all’albo dell’ONP, potrebbero essere qualificati come
imprese. A tale riguardo, contestano la pertinenza della sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e
T‑245/03, FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4987).
54
D’altronde, i ricorrenti contestano la pertinenza della decisione del Consiglio della concorrenza francese del 18 marzo 1997
e della sentenza della Corte di cassazione francese del 16 maggio 2000 che la conferma, concludendo nel senso dell’esistenza
di una violazione del diritto della concorrenza nel settore della consegna a domicilio dei medicinali. Essi fanno valere che
tale decisione e tale sentenza, che riguarderebbero specificamente la sezione A dell’ONP, non hanno accertato che essa fosse
un’associazione di imprese e si sono fondate sulla constatazione di una violazione da parte di detta sezione A della sua funzione
di servizio pubblico, laddove il CCG non avrebbe mai ecceduto i suoi poteri legittimi.
55
In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che le loro attività e quelle dell’ONP siano estranee alla sfera degli scambi economici,
giacché essi hanno altresì una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà e esercitano prerogative tipiche dei
pubblici poteri.
56
Per quanto riguarda la loro funzione sociale, i ricorrenti fanno riferimento all’art. L 4231-2, n. 6, del CSP, in forza del
quale il CNOP, composto dai rappresentanti di tutti i consigli centrali, tra cui il CCG, «può esaminare sul piano nazionale
tutte le questioni di cooperazione e di solidarietà professionale e in particolare quelle relative a infortuni e pensioni».
La funzione sociale così definita sarebbe fondata sulla solidarietà che risulterebbe dal fatto che una parte dei versamenti
dei membri può essere destinata ad un’azione a favore dei farmacisti in difficoltà o alle pensioni.
57
Per dimostrare che esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri, i ricorrenti enumerano le loro attività fondandosi
sulle norme giuridiche francesi. Essi eserciterebbero in particolare compiti giurisdizionali ed amministrativi.
58
Per quanto riguarda il loro compito giurisdizionale, essi rilevano che in quanto ordine professionale, il diritto francese
li assimila a giudici amministrativi e che le loro sezioni disciplinari sono presiedute da un magistrato amministrativo. D’altra
parte, essi soddisferebbero i criteri stabiliti per valutare se un organismo costituisca un organo giurisdizionale ai sensi
dell’art. 234 CE, in particolare, il fatto che la funzione giurisdizionale sia attribuita agli stessi dalla legge, la loro
permanenza, la loro obbligatorietà, la natura contraddittoria dei procedimenti che si celebrano dinanzi ad essi, l’applicazione
delle regole di diritto e la loro indipendenza.
59
I ricorrenti includono tra i loro atti di natura amministrativa l’organizzazione della formazione professionale continua dei
farmacisti, il potere di sospendere i farmacisti il cui stato di salute potrebbe rendere pericoloso l’esercizio della loro
professione e la funzione di controllo dell’osservanza delle regole di deontologia professionale svolta dai consigli dell’ONP.
D’altra parte, la riscossione dei versamenti necessari al funzionamento dell’ONP e allo svolgimento dei suoi compiti sarebbe
anch’essa una prerogativa tipica dei pubblici poteri. Infine, aggiungono che la legge ha attribuito al CNOP la predisposizione
della documentazione del settore farmaceutico, primo settore del servizio sanitario nazionale a diventare elettronico.
60
In terzo luogo, i ricorrenti invocano tre criteri ulteriori che dimostrerebbero tutti che essi non sono imprese o associazioni
di imprese nel senso del diritto comunitario della concorrenza e che avrebbero altresì tenuto conto della sentenza Wouter
e a., punto 42, supra. Si tratterebbe, in primo luogo, della nomina dei membri degli organi di gestione dell’organismo professionale
da parte delle autorità nazionali; in secondo luogo dell’obbligo dell’organismo professionale di cui trattasi di rispettare
un certo numero di criteri di interesse pubblico e, in terzo luogo, della mancanza di influenza esercitata dall’organismo
professionale sui suoi membri.
61
Per quanto riguarda anzitutto la loro composizione in quanto organi di gestione dell’ONP, essi rilevano di non essere composti
esclusivamente di farmacisti eletti da altri farmacisti esercitanti la loro attività come liberi professionisti, ma di avere
anche membri dipendenti dello Stato, rappresentanti dello Stato e delle società farmaceutiche nominati dalle autorità statali
e assoggettati al loro controllo.
62
Inoltre, il legislatore avrebbe loro attribuito il compito di promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, il che
sarebbe un criterio di interesse pubblico che devono tener presente in ogni loro azione e, in particolare, al momento dell’iscrizione
all’albo. A tale riguardo, affermano che dalla giurisprudenza recente della Corte risulta che uno Stato può, nell’ambito della
tutela di principi fondamentali come la sanità pubblica, disciplinare le condizioni di iscrizione da parte di un organismo
ad una professione a sua volta regolamentata (sentenze della Corte 19 maggio 2009, cause riunite C‑171/07 e C‑172/07, Apothekerkammer
des Saarlandes e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4171, e causa C‑531/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4103).
63
I ricorrenti sostengono peraltro di non potere influenzare il comportamento dei loro membri, il che escluderebbe anche la
loro qualificazione come associazione di imprese. In effetti, da un lato, il CNOP non interverrebbe direttamente in materia
di iscrizione all’albo dei farmacisti che presenterebbero la loro domanda presso uno dei consigli centrali o regionali competenti
in materia, e si pronuncerebbe solo in caso di rifiuto di iscrizione. Dall’altro, nel campo della biologia medica, l’intervento
del CCG in materia di iscrizione o di modifica dell’iscrizione all’albo dipenderebbe direttamente dagli accordi e dalle autorizzazioni
rilasciate dal prefetto competente, rappresentante dello Stato nel dipartimento di cui trattasi. Il ruolo del CCG si limiterebbe
all’emanazione di pareri non vincolanti. Inoltre, in tema di iscrizione o di radiazione, il CNOP e il CCG disporrebbero esclusivamente
di poteri rigorosamente disciplinati dalla legge. Si tratterebbe di competenze collegate poiché essi non potrebbero rifiutare
l’iscrizione all’albo ad un professionista che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge. D’altra parte, si dovrebbe
tener conto della possibilità di ricorso contro il rifiuto di iscrizione e di radiazione per valutare l’effetto reale di tali
decisioni sui membri della professione.
64
Infine, in risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la qualificazione formale dei destinatari della decisione
impugnata come imprese o associazioni di imprese non sarebbe una condizione della sua legittimità, i ricorrenti sostengono
che il principio di attribuzione dei poteri, come enunciato in particolare agli artt. 5 CE, 7 CE e 211 CE, implica che la
[OSCURATO:PERSONA] possa validamente adottare una decisione solo su un fondamento giuridico, e ciò esclusivamente se ricorrono tutte
le condizioni imposte da tale base giuridica. La qualificazione come associazione di imprese dovrebbe quindi, a loro parere,
esistere al momento dell’ispezione. La decisione impugnata sarebbe altrimenti priva di fondamento giuridico dal momento che
l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 enuncia chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a tutte le ispezioni necessarie
presso «imprese e associazioni di imprese».
65
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
– Giudizio del Tribunale
66
In via preliminare, occorre rammentare che il ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 precisa che la [OSCURATO:PERSONA]
dispone del potere di svolgere gli accertamenti necessari per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati
dall’articolo 81 CE. A tale proposito, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1/2003 stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] può procedere
a tutte le ispezioni necessarie presso imprese e associazioni di imprese. In forza dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003,
le imprese e associazioni di imprese devono sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante decisione.
67
Si deve parimenti rilevare che, poiché il regolamento n. 1/2003 attua le norme di concorrenza previste agli artt. 81 CE e
82 CE, la definizione delle nozioni di «imprese» e di «associazioni di imprese», di cui al suo art. 20, deve in linea di principio
essere tenuta presente in sede di applicazione dell’art. 81 CE.
68
Occorre cionondimeno prendere in considerazione la natura specifica delle decisioni di ispezione (v. punto 40 supra). In particolare,
tenuto conto del fatto che tali decisioni intervengono all’inizio di un’inchiesta, in tale fase non è possibile valutare in
via definitiva se gli atti o decisioni dei destinatari o di altri soggetti possano essere qualificati come accordi tra imprese,
decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate contrarie all’art. 81, n. 1, CE, o ancora come pratiche concordate
menzionate all’art. 82 CE. Infatti, anche se l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] indichi
in una decisione di ispezione qual è il suo oggetto, non si tratta in tale fase di procedere ad una valutazione di comportamenti
concreti, giacché lo scopo dell’ispezione è proprio quello di raccogliere prove relative a comportamenti presunti.
69
Inoltre, occorre anche tener conto del fatto che il regolamento n. 1/2003 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] poteri aventi lo scopo
di permetterle di esercitare il compito che le è attribuito dal Trattato di vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza
nel mercato comune (v., a proposito del regolamento n. 17, sentenza della Corte 26 giugno 1980, causa 136/70, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2033, punto 20, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 40, punto 34), il che è altresì ribadito
nel ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 (v. punto 66 supra). La giurisprudenza ha altresì confermato
che le ispezioni possono avere una portata molto estesa e che il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di
trasporto delle imprese è di particolare importanza in quanto permette alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni
delle regole di concorrenza nei luoghi in cui esse normalmente si trovano (v., in tal senso, a proposito del regolamento n. 17,
sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 40, punto 26, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
40, punto 35).
70
Nella fattispecie, per quanto riguarda la qualificazione dell’ONP e dei ricorrenti come associazioni di imprese nel senso
di cui all’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, occorre ricordare che, nell’ambito del diritto della concorrenza, la
nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di
tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento e che costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente
nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenza Wouters e a., cit. supra al punto 42, punti 46 e 47).
71
Occorre constatare che i farmacisti, per lo meno i farmacisti indipendenti, offrono, in cambio di un corrispettivo, in particolare
servizi di distribuzione di medicinali al dettaglio e assumono i rischi economici di tale attività. Occorre quindi concludere
che tali persone esercitano attività economiche e, di conseguenza, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 81 CE, 82 CE
e 86 CE (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.I‑6451, punti 76 e 77, e Wouters e a., cit. supra al punto 42, punti 48 e 49). I ricorrenti non contestano
peraltro che un certo numero di farmacisti membri dell’ONP possano essere qualificati come imprese nel senso del diritto della
concorrenza, esercitando la loro professione come liberi professionisti e assumendone così i rischi economici.
72
D’altra parte, oltre ai farmacisti titolari o titolari aggiunti di farmacia, membri della sezione A, anche alcuni membri della
sezione G, cioè i direttori e direttori aggiunti dei laboratori di biologia medica, rispondono ai criteri della nozione di
impresa. Infatti, sebbene, come affermano i ricorrenti, la maggioranza dei farmacisti rientranti nella sezione G svolgano
un’attività lavorativa subordinata in laboratori di analisi di biologia medica privati e pubblici, almeno una parte dei membri
di tale sezione possono essere qualificati come imprese nel senso del diritto della concorrenza, come hanno d’altronde confermato
i ricorrenti all’udienza, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale.
73
Tuttavia i ricorrenti affermano che il fatto che una parte dei loro membri non possano essere qualificati come imprese implica
che gli organi rappresentativi di cui trattasi non possono rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 81 CE.
74
Si deve rilevare che tale argomento è contraddetto dalla giurisprudenza. Nella sentenza FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 53, il Tribunale ha concluso che i sindacati che raggruppano e rappresentano agricoltori, imprese ai sensi dell’art. 81 CE,
potevano essere qualificati come associazioni di imprese ai fini dell’applicazione di tale disposizione nonostante il fatto
che essi potevano anche riunire i coniugi di detti agricoltori, in particolare per il motivo che, secondo il Tribunale, la
mera circostanza che un’associazione di imprese possa raggruppare anche persone o entità non qualificabili come imprese non
basta a privare di tale carattere l’associazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (sentenza FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 53, punto 55).
75
I ricorrenti contestano la pertinenza di detta sentenza rilevando che il Tribunale ha altresì accertato in essa la circostanza
che i coniugi di agricoltori generalmente partecipano alle attività dell’azienda di famiglia. Tali coniugi eserciterebbero
quindi un’attività economica, il che non avverrebbe per la maggior parte dei membri dell’ONP. Orbene, anche se il Tribunale
ha effettivamente menzionato tale circostanza al punto 55 della sentenza FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 53, l’argomento
dei ricorrenti non può essere accolto, poiché detto punto indica chiaramente che, «in ogni caso», la mera circostanza che
taluni membri non siano imprese non è sufficiente ad escludere l’associazione di cui trattasi dall’ambito di applicazione
dell’art. 81 CE.
76
L’ONP e i ricorrenti sono quindi organismi che raggruppano e rappresentano un certo numero di professionisti, tra cui i farmacisti
di laboratorio e i direttori di laboratori di biologia medica, che possono essere considerati imprese ai sensi dell’art. 81 CE.
77
Tale circostanza è sufficiente per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto qualificare l’ONP e i ricorrenti come associazioni
di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 53, punti 53 e 54) e ha legittimamente potuto sottoporli ad un’ispezione in forza di tale disposizione. In
particolare, è possibile che, in tale qualità, detti organismi abbiano potuto adottare decisioni contrarie all’art. 81 CE,
ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA], conformemente al suo compito, ha il diritto di verificare, in particolare sulla base di prove
raccolte nel corso di un’ispezione.
78
Gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla sentenza Wouters e a., cit. supra al punto 42, non sono idonei a modificare tale
conclusione. Infatti, la questione che è stata decisa in quella sentenza era se un ordine professionale, come l’ordine olandese
degli avvocati, in sede di adozione di un dato regolamento, dovesse essere considerato come un’associazione di imprese o,
al contrario, come un’autorità pubblica (sentenza Wouters e a. cit. supra al punto 42, punto 56). Orbene, nel caso di specie
la questione se, nell’esercizio delle loro prerogative concrete, i ricorrenti siano esclusi dall’applicazione dell’art. 81 CE
o se, al contrario, taluni dei loro atti debbano essere considerati come decisioni di associazioni di imprese nel senso di
cui a tale disposizione è manifestamente prematura e dovrà essere eventualmente decisa nell’ambito della decisione finale
che si pronuncia sulle censure accolte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la sentenza Wouters e a. conferma chiaramente che gli
ordini professionali non sono a priori esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenza
Wouters e a., cit. supra al punto 42, punto 59, e giurisprudenza ivi citata).
79
Inoltre, occorre altresì rilevare che l’ispezione disposta dalla decisione impugnata non riguardava esclusivamente eventuali
decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, oggetto della causa Wouters e a., cit. supra al punto 42,
ma anche l’eventuale partecipazione dei ricorrenti ad accordi e/o pratiche concordate tra i farmacisti riuniti in Francia
nell’ONP, nonché una violazione dell’art. 82 CE.
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D’altra parte, risulta dal fascicolo che vi sono numerose decisioni del Consiglio della concorrenza francese che accertano
l’esistenza di infrazioni compiute dall’ONP e/o dai suoi organi al diritto della concorrenza e che la Corte di cassazione
francese ha confermato almeno una di tali decisioni. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti e indipendentemente dalla
circostanza che le decisioni riguardassero la sezione A e non la sezione G dell’ONP, si tratta di un indizio supplementare
che consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di giudicare che l’ONP e i ricorrenti non potevano essere a priori esclusi dal campo di
applicazione dell’art. 81 CE, poiché la sezione A e la sezione G annoveravano taluni membri che potevano essere qualificati
come imprese e l’esistenza di funzioni di interesse pubblico definite con legge non esclude, per ciascuna di tali sezioni,
che esse possano adottare atti al di fuori di tale quadro giuridico ed in violazione dell’art. 81 CE.
81
Infine, per quanto riguarda il riferimento dei ricorrenti alle sentenze Apothekerkammer des Saarlandes e a. e [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
cit. supra al punto 62, da cui risulterebbe che è possibile per uno Stato, nel contesto della tutela di principi fondamentali,
come la sanità pubblica, disciplinare le condizioni di iscrizione, da parte di un organismo, ad una professione a sua volta
regolamentata, si deve constatare che tali sentenze riguardano, in sostanza, l’applicazione degli artt. 43 CE e 56 CE, relativi
alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, a normative nazionali relative alle condizioni di esercizio
della professione di farmacista. Orbene, tali sentenze sono prive di pertinenza per la soluzione della controversia, poiché
risulta dalla giurisprudenza che la circostanza che talune norme non costituiscano restrizioni alla libera circolazione in
quanto per natura sono estranee all’attività economica non implica né che l’attività interessata esuli necessariamente dall’ambito
di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l’applicazione proprie dei
detti articoli (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 18 luglio 2006, causa C‑519/04 P, Meca-Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6991, punto 31).
82
Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare al momento dell’adozione della decisione impugnata che
l’ONP e i ricorrenti fossero associazioni di imprese nel senso dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003. Non risulta
quindi accertata alcuna violazione di tale disposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] laddove ha qualificato i destinatari della
decisione impugnata come associazioni di imprese.
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Conseguentemente, il secondo capo del terzo motivo deve essere respinto così come il terzo motivo nella sua interezza.
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Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle
sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e il [OSCURATO:PERSONA] central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens
(CCG) sono condannati alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.