CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 26866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22730-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MALATESTA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Paola TORRE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 333/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 333/21, del 31 maggio 2021, del Tribunale di Trieste, che - accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 322/19, del 12 giugno 2019, del Giudice di pace di Trieste - ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace di Trieste, lamentando l'inadempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un contratto di conto corrente bancario; - che, in particolare, l'allora attrice deduceva di aver disposto un pagamento in favore di una persona fisica (a titolo di risarcimento del danno), a tal scopo fruendo del servizio contrattuale - offerto dalla società convenuta - di c.d. "bonifico domiciliato", constatando, però, in seguito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto indicato da essa correntista, bensì in favore di un terzo rimasto sconosciuto, tanto che essa [OSCURATO:SOCIETA] era stata costretta a pagare, nuovamente, il legittimo destinatario dell'importo; Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - che esperito gravame dalla convenuta soccombente il giudice di appello lo accoglieva; - che il secondo giudice, nel premettere che "il bonifico domiciliato di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una convenzione tra cliente e società, che consente al primo di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha un conto corrente postale", ha ricostruito lo stesso alla stregua di una "delegazione di pagamento (che non può «circolare» perché non cartolarizzata) che prevede l'esatta individuazione del beneficiario il quale, oltre ad essere identificato con dati anagrafici, è anche a conoscenza della password da declinare per ottenere il pagamento della somma"; - che, ciò premesso, e non senza anche rilevare che "l'assetto contrattuale vigente tra le parti determina una deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1189 cod. civ., che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente" (e ciò in quanto, nella specie, "il mandatario che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberato dalla propria obbligazione, dovendo dimostrare la diligenza nell'adempimento"), il Tribunale triestino ha ritenuto che fosse "[OSCURATO:PERSONA] il contraente onerato di dimostrare o di aver pagato Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- alla persona fisica del reale beneficiario", oppure "a persona che apparisse tale"; - che tale ultima prova, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto raggiunta sul rilievo che l'appellante [OSCURATO:PERSONA] si fosse "attenuta alle istruzioni ricevute", in particolare "avendo espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento", cosi operando "nel rispetto delle condizioni generali di contratto"; - che tali istruzioni - ha sottolineato il secondo giudice - stabilivano che [OSCURATO:PERSONA], nella sua "qualità di delegata al pagamento", fosse "tenuta a identificare il beneficiario, riscontrando la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione", e che il beneficiario dovesse "comunicare", al momento della richiesta di pagamento, "il proprio codice fiscale e l'eventuale parola chiave fornitagli dall'ordinante", essendo inibito a [OSCURATO:PERSONA] di procedere al pagamento solo "qualora il codice fiscale e l'eventuale parola chiave comunicata dal beneficiario" non coincidessero "con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico"; - che il Tribunale di Trieste, in particolare, rilevava che, nella quietanza di pagamento, [OSCURATO:PERSONA] "ha riportato non solo gli estremi della carta di identità esibita, ma anche il codice fiscale del soggetto presentatosi all'incasso", risultato "identico a quello comunicato nell'ordine di bonifico da Genenel", Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- - che la sentenza impugnata, inoltre, dava atto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] "ha anche acquisito copia del documento d'identità" presentato dal (supposto) beneficiario, rilevando, infine, come esso apparisse, "prima facie non abnorme"; - che avverso la sentenza del Tribunale triestino ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base - come detto - di due motivi; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1) [recte: 3)1 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.: - che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di applicare, in via analogica, alla presente fattispecie, ovvero quella del "bonifico domiciliato", la disciplina prevista per l'assegno bancario, e ciò ad onta - sottolinea la ricorrente - di "evidenti tratti di somiglianza"; - che, invero, la "differenza costituita dal fatto che il diritto del beneficiario dell'assegno è incorporato nella chartula" risulta essere progressivamente venuta meno, atteso che "il regime di circolazione attenuata assunto dall'assegno non trasferibile in ragione dei reiterati interventi del legislatore in materia di tracciabilità e controllo dei redditi e dei flussi finanziari, ha probabilmente eroso il proprium legato alla sua natura di titolo di credito"; - che, pertanto, in applicazione della norma suddetta - nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte (é citata Cass. Sez. Un., sent. 21 maggio 2018, n. 12477) - "il Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- banchiere giratario per l'incasso di un assegno risponde del pagamento se paga il titolo a persona diversa dal prenditore", avendo "la possibilità di_---dittrastrxre di liberarsi dalla responsabilità, che non ha natura oggettiva, dimostrando di aver adottato lo standard di diligenza qualificata adeguata ex art. 1176, comma 2, cod. civ."; - che il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1218, 1175 e 1176, comma 2, cod. civ., oltre che dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 35, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell'inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell'impossibilità della prestazione", oltre che in "tema della falsità materiale ictu ocu/i riconoscibile del documento di identità"; - che si censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe "irrazionalmente e contraddittoriamente" escluso "la responsabilità della Banca, assumendo che la sua condotta sarebbe stata «sufficientemente diligente»"; - che si censura il ragionamento con cui il giudice di appello è pervenuto a tale conclusione, relativa alla "sufficiente" diligenza di [OSCURATO:PERSONA], avendo inteso la stessa quale "prodotto" - assume la ricorrente - "tra una omissione che si ascrive al cliente/creditore, il quale avrebbe potuto impartire «ulteriori istruzioni» alla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -6- al fine di consentirle di dare esecuzione al bonifico domiciliato con più elevato standard di sicurezza" e "l'adeguato sforzo organizzativo riconosciuto all'operatore bancario, che ha pagato a chi avrebbe «mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario»"; - che, quanto in particolare al primo profilo, ovvero alla supposta "possibilità", per [OSCURATO:SOCIETA], di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato "ulteriori istruzioni", utili a identificare il destinatario del pagamento, la ricorrente evidenzia come siffatta circostanza non possa ritenersi "storicamente" vera; - che, difatti, "nel flusso telematico il cliente non poteva inserire altri dati, perché la piattaforma informatica apprestata da Poste non lo permetteva"; - che, inoltre, il medesimo argomento - si duole sempre [OSCURATO:SOCIETA] - "non è giuridicamente e astrattamente condivisibile ove solo si consideri che è proprio (e solo) [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'esecuzione del bonifico domiciliato cui essa deve provvedere, a stabilire lo standard di informazioni richieste al suo cliente"; - che, pertanto, una volta attivata telematicamente la richiesta di bonifico domiciliato con l'indicazione dei dati necessari - secondo le prescrizioni della piattaforma delle Poste - a identificare, senza possibilità di dubbio, il beneficiario del pagamento, si è ovviamente concluso il contratto che [OSCURATO:PERSONA] era chiamata a eseguire, dando corso non solo alla prestazione centrale (il pagamento al beneficiario) ma anche alle obbligazioni preparatorie, connesse e inerenti, e tra esse, prima tra Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -7- tutte, la verifica della coincidenza effettiva tra soggetto indicato dal disponente e soggetto presente allo sportello per la riscossione della somma bonificata; - che nell'adempimento di siffatta specifica obbligazione [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a muoversi nel perimetro di quanto pattuito, sicché il "quomodo" del suo sforzo diligente avrebbe dovuto conformarsi allo standard proprio della sua preminente funzione sociale ed economica, attestandosi nel livello più elevato previsto dal comma 2 dell'art. 1176 cod. civ.; - che, tuttavia, il giudice di appello avrebbe "pretermesso la grave questione relativa alla identificazione del soggetto che ha incassato il bonifico domiciliato nonché quella strettamente connessa, ma in larga parte autonoma, della mancanza agli atti del processo di una copia adeguatamente leggibile dei documenti di identità da quegli (asseritamente) mostrati allo sportello bancario"; - che tale punto "decisivo" presenterebbe, secondo la ricorrente, una "triplice conformazione"; - che, in primo luogo, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma che, ai fini dell'identificazione del prenditore allo sportello, sarebbe sufficiente, in conformità agli standard sociali applicabili al caso di specie, la presentazione di un solo documento, non concorrendo, invece, a individuare il livello di diligenza qualificata richiesta la raccomandazione ABI formulata con la circolare n. LG003005 del 7 maggio 2001, che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti; Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -8- - che, in secondo luogo, la decisione del giudice di appello avrebbe disatteso le condizioni contrattuali, relative al procedimento di identificazione del prenditore, le quali prevedevano il confronto tra i dati anagrafici contenuti nella richiesta telematica effettuata dal cliente a [OSCURATO:PERSONA] (richiesta che l'operatore postale scrutina allo sportello direttamente a video) e quelli contenuti "nei documenti di riconoscimento presentati" dal beneficiario; - che, pertanto, dovendo trattasi - letteralmente - di documenti, e non di uno soltanto, il Tribunale di Trieste avrebbe operato un'interpretazione del contratto in spregio ai canoni dell'ermeneutica contrattuale; - che, in terzo luogo, sarebbe - secondo la ricorrente - non discutibile che [OSCURATO:PERSONA] "non abbia fornito la prova dell'identificazione del prenditore della somma", essendo, quindi, assente "la prova sia dello sforzo specificamente diligente ex art. 1176, comma 2, cod. civ.", sia "dell'esatto adempimento del programma contrattuale ex art. 1218 cod. civ."; - che, in sostanza, si denuncia "la mancanza, agli atti del processo, della copia leggibile dei documenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare ai fini dell'identificazione del percettore del pagamento", giacché l'allora convenuta, sebbene avesse "allegato in punto di domanda di aver identificato il prenditore della somma", in realtà, "pur essendovi onerata, non ha prodotto alcuna prova costituita idonea di tale fatto, né ha articolato una prova costituenda idonea a dimostrare la circostanza"; Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -9- - che, pertanto, il Tribunale triestino "ha totalmente obliterato la questione, assolutamente decisiva e assorbente ai fini della soluzione del caso"; - che, difatti, non essendo "stata versata agli atti del processo una copia leggibile dei documenti di identità del percettore della somma, non è ontologicamente nemmeno prefigurabile in astratto" - secondo la ricorrente - "la dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di identificazione, in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dal richiedente il bonifico nel «flusso informatico» digitato nella piattaforma di Poste"; - che, difatti, la copia del documento di identità, prodotto da [OSCURATO:PERSONA], risulta - nel "retro" - illeggibile, ciò che impedisce di evincere il Comune emittente, l'intestatario e la data di scadenza; - che, pertanto, il giudice di appello, per sostenere un ragionamento che la ricorrente indica come "pregiudizialista e consequenzialista", ha ritenuto di superare la descritta criticità introducendo "un canone di comportamento, quello del documento falso in modo «non abnorme»", che non è consono "rispetto al livello di diligenza specifica richiesta all'argentarius, che se non è tenuto a verificare l'autenticità di un documento ricorrendo a strumenti specifici o di elevata tecnologia, di sicuro è chiamato a intercettare col colpo d'occhio esperto eventuali falsificazioni materiali"; Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -10- - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che ha presentato memoria la ricorrente. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo - che censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione analogica dell'art. 43, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inammissibile, non cogliendo l'effettiva "ratio decidendi" della sentenza impugnata; - che il Tribunale di Trieste - sebbene effettivamente affermi che "alla fattispecie non possono essere estesi in via automatica", come invece ritenuto dal giudice di prime cure, “ principi i contenuti nella disposizione dell'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dettati per l'assegno circolare in forza Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -11- del richiamo contenuto nel successivo art. 86" - non solo inquadra la fattispecie in esame entro il modello della responsabilità contrattuale, ma afferma di volere "delinearne i contorni" secondo "l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12477 del 2018, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova" (pronuncia che ha interessato, appunto, il tema della distribuzione degli oneri probatori, ai sensi della norma summenzionata, in relazione alla responsabilità della banca negoziatrice per il danno derivato, a causa di errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario); - che il Tribunale triestino, pertanto, ha ritenuto che fosse "[OSCURATO:PERSONA] il contraente onerato di dimostrare o di aver pagato alla persona fisica del reale beneficiario", oppure "a persona che apparisse tale"; - che, d'altra parte, è la stessa ricorrente che finisce con l'ammettere il carattere puramente "accademico" della censura, non solo (e non tanto) affermando che il presente caso, nel suo ((carattere di novità", stimola "la curiosità dogmatica" dell'interprete, ma soprattutto riconoscendo che, neppure con l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1218 cod. civ. "muterebbe L.] il regime della responsabilità della Banca, del riparto dell'onere della prova nonché della incidenza del criterio della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ. ai fini della valutazione della esattezza dell'adempimento nel caso in discussione"; Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -12- - che il secondo motivo - il quale si articola, come sopra illustrato, in più censure - non merita accoglimento; - che esso, peraltro, è ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui deduce violazione dell'art. 1176, comma 2, cod. civ.; - che questa Corte può, infatti, sindacare l'applicazione della norma "elastica" di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ., in particolare censurando l'operato del giudice di merito che, nel valutare la diligenza del debitore, "disattenda il principio che impone la valutazionedella concreta incidenza dell'inadempimento sulla funzionalità del rapporto, parametrato al diffuso standard valutativo, come tale sorretto dai principi costituzionali e dagli altri principi dell'ordinamento positivo" (da ultimo, con riferimento alla verifica della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore di un assegno di traenza, Cass. Sez. 1, ord. 12 febbraio 2021, n. 3649, Rv. 660494-01, nello stesso già Cass. Sez. 1, sent. 9 dicembre 2019, n. 34107, Rv. 656755-01); - che il motivo, tuttavia, non merita accoglimento; - che, in primo luogo, va rilevato come la sentenza impugnata si sottragga alla censura secondo cui, nella specie, dovrebbe concorrere a individuare il livello di diligenza qualificata, richiesta a [OSCURATO:PERSONA], la raccomandazione ABI formulata con la circolare n. LG003005 del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti, e non uno solo), trattandosi di questione già risolta, in Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -13- senso negativo, da questa Corte (Cass. Sez. 1, ord. n. 34107 del 2019, cit.); - che la pronuncia da ultimo citata, infatti, ha affermato come "non possa essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la «parte mobile» della clausola generale normativa, sopra richiamata)", cioè quella di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ., "ad un «regolamento» - quello in esame - (peraltro, licenziato nella forma di una lettera indirizzata agli iscritti), che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a «segnalare l'opportunità» a quest'ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. n. 34107 del 2019, cit.); - che, d'altra parte, non implausibile - e come tale sottratta al sindacato di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2017, n. 15471, Rv. 645074-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677- 01), sollecitato, invece, dal ricorrente attraverso la denuncia di violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ. - è l'interpretazione che il giudice di appello ha fornito del riferimento, contenuto nelle pattuizioni contrattuali, alla esibizione di "documenti", avendo osservato, sul punto, il Tribunale triestino che lo scopo della previsione è "solo quello di non subordinare il pagamento del mandato all'esibizione di uno Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -14- specifico «documento» d'identità, consentendo al beneficiario di scegliere tra la pluralità di «documenti» previsti dalla legge"; - che tale opzione ermeneutica non contrasta con la "lettera" del testo contrattuale, dal momento che, "sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi- integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01); - che, pertanto, lo stesso principio "in claris non fit interpretatio" - proprio perché operante quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto" - risulta applicabile pur sempre "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -15- dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario" (Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01); - che inammissibile risulta, invece, la censura con cui si addebita alla sentenza impugnata di aver attribuito rilievo - in chiave di "attenuazione" della diligenza professionale di [OSCURATO:PERSONA] - alla "possibilità", per il cliente della stessa, di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato "ulteriori istruzioni", utili a identificare il destinatario del pagamento, nella specie neppure fornibili da parte di [OSCURATO:SOCIETA], e ciò perché la piattaforma informatica apprestata da [OSCURATO:PERSONA] non lo permetteva; - che siffatta censura non tiene conto del fatto che la sentenza non ha inteso attribuire alcun rilievo - ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. - allo stesso contegno di [OSCURATO:SOCIETA], sicché la doglianza è del tutto estranea al "decisum" del Tribunale di Trieste, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19989, Rv. 645361-01); - che inammissibile è pure la censura relativa alla pretesa precompilazione delle condizioni della delegazione di pagamento ad opera di Poste e alla impossibilità di modificarle, dal momento che della stessa non vi è traccia nella sentenza impugnata; - che, difatti, "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -16- allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02); - che, infine, non utilmente scrutinabile è pure la censura con cui la ricorrente si duole che [OSCURATO:PERSONA] "ha allegato in punto di domanda di aver identificato il prenditore della somma ma, pur essendovi onerata, non ha prodotto alcuna prova costituita idonea di tale fatto, né ha articolato una prova costituenda idonea a dimostrare la circostanza"; - che la censura, sebbene prospettata come violazione dell'art.2697 cod. civ. (e, comunque, come erronea ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale) si risolve, in realtà, in una non consentita doglianza circa l'apprezzamento della prova documentale prodotta da [OSCURATO:PERSONA]; - che, difatti, la ricorrente lamenta che la fotocopia del documento di identità - esibito, al momento dell'incasso, da colui che ebbe a presentarsi come il beneficiario del bonifico domiciliato (senza esserlo) - sarebbe, in realtà, illeggibile, e quindi inidoneo a costituire prova del diligente espletamento della prestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - che tale censura, tuttavia, fuoriesce dalla tipologia dei vizi denunciabili ex art. 360 cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -17- - che, al riguardo, deve ribadirsi come l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord.30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618). - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento Ric. 2021 n. 22730 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -18- spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115