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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16467/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona, ratificando il provvedimento di sospensione, disponeva la revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che il condannato doveva scontare.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal condannato e dell'effettivo disvalore delle violazioni che gli venivano contestate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, precedentemente concesso al condannato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite.

Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, cori una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato arrestato nella flagranza dei reati di evasione e guida in stato di ebbrezza.

Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e della gravità della vicenda nella quale [OSCURATO:PERSONA] risultava coinvolto, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che il condannato «aveva dimostrato incapacità di fruire responsabilmente della misura alternativa benevolmente concessagli, ponendo in essere condotte che hanno comportato rischio per l'incolumità individuale e collettiva, ciò che preclude assolutamente il ripristino della misura nel medesimo contesto di vita [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una^ somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gini /-25UyIL DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona, ratificando il provvedimento di sospensione, disponeva la revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal condannato e dell'effettivo disvalore delle violazioni che gli venivano contestate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, precedentemente concesso al condannato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, cori una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato arrestato nella flagranza dei reati di evasione e guida in stato di ebbrezza. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e della gravità della vicenda nella quale [OSCURATO:PERSONA] risultava coinvolto, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che il condannato «aveva dimostrato incapacità di fruire responsabilmente della misura alternativa benevolmente concessagli, ponendo in essere condotte che hanno comportato rischio per l'incolumità individuale e collettiva, ciò che preclude assolutamente il ripristino della misura nel medesimo contesto di vita [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una^ somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gini /-25UyIL DEPOSITATO I
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