CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04467/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di rapina aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, reitera doglianze congruamente scrutinate e disattese dai giudici d'appello con argomentazioni giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità; che, infatti, la sentenza impugnata alle pagg. 3-5 ha illustrato gli elementi che depongono per un fattivo contributo materiale del prevenuto alla consumazione della rapina contestata e, alla luce della ricostruzione dell'episodio, ha escluso l'invocata possibilità di riqualificazione alla stregua del delitto di furto con strappo; che il ricorrente tende, dunque, ad una rivalutazione del compendio probatorio acquisito a fronte di un apparato giustificativo che appare esente da aporie e fratture logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]