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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11262/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che con riferimento alla configurabilità della recidiva contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha osservato che le concrete modalità del fatto per cui si procede, lette alla luce dei numerosi precedenti penali, connotati da un particolare allarme sociale, erano da valutarsi - in maniera non irragionevole - come sintomatiche di pericolosità, che si sostanziava in una accresciuta capacità a delinquere (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P !dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che con riferimento alla configurabilità della recidiva contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha osservato che le concrete modalità del fatto per cui si procede, lette alla luce dei numerosi precedenti penali, connotati da un particolare allarme sociale, erano da valutarsi - in maniera non irragionevole - come sintomatiche di pericolosità, che si sostanziava in una accresciuta capacità a delinquere (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P !dent
Sentenza Cassazione n. 11262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris