CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla configurabilità dell'aggravante sotto il profilo soggettivo, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della continuazione di reati, con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha spiegato perché risulta accertata la colpevolezza dell'imputato in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che: 1) non è sufficiente, al fine di dubitare della consapevolezza da parte di questi dell'ingente quantitativo di stupefacente, il modo in cui lo stesso era confezionato, non risultando, peraltro, dal verbale di perquisizione e sequestro, che la valigia, gli scatoli di cartone, le buste sottovuoto e le varie borse fossero chiuse e sigillate; 2) l'imputato, come personalmente constatato dagli operanti della polizia giudiziaria, aveva pieno accesso ai locali in cui era custodita la droga e nei quali si trovavano numerosi strumenti per il confezionamento della sostanza; 3) il medesimo imputato, in sede di convalida, ha comunque dichiarato di aver messo a disposizione i locali in cambio di una somma di 500,00 euro, necessaria per il proprio stato di indigenza, così sostanzialmente dimostrando, a tutto voler concedere, di versare in ignoranza colpevole; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, giacché il giudice di secondo grado ha correttamente motivato il riconoscimento della continuazione con il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in fatto, segnalando che la condotta ha avuto ad oggetto sostanze stupefacenti ricomprese in tabelle diverse e non affini, e che, in tal caso, è configurabile l'ipotesi della continuazione tra reati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, per tutte, Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 - 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta laconfigurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio); Reputato che il terzo motivo espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che la sentenza impugnata ha congruamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della totale assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva e dell'inidoneità, sotto tale profilo, degli elementi evidenziati dalla difesa dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M