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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 08179/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8179/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 829/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 3038/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 31/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano con decreto del 31 gennaio 2026 ha convalidato iltrattenimento disposto dal Questore della provincia di Milano del cittadino straniero ** colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza indata 29 gennaio 2026.Lo straniero irregolare sul territorio nazionale era già stato destinatario di unprecedente decreto di espulsione in data 6 novembre 2023 e il Questore aveva disposto unamisura alternativa al trattenimento.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensorearticolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 8 CEDU 14 e 19 d.lgs. 286/98.* il ricorrente come il [OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato abbiaomesso ogni valutazione circa il diritto alla vita familiare dello straniero ovvero circa il suoradicamento sul territorio* valutazione in tale senso si rende doverosa poiché in sede di convalida ilcontrollo esercitato deve estendersi anche alla legittimità del provvedimento espulsivo che èil presupposto della misura limitativa della libertà.Nel caso in esame poi il Tribunale per i minorenni di Milano ha sancito il ruolo centraledel ricorrente nel percorso di crescita dei figli.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 13 e 14 * 286/98.Il ricorrente lamenta una sostanziale carenza di motivazione del provvedimento circa leragioni giustificative del trattenimento.In particolare il [OSCURATO:PERSONA] di pace anziché formulare una autonoma valutazione circa ipresupposti del provvedimento per come prospettati dal Questore ha dato rilievo allecondanne subite dal ricorrente che non deporrebbero a favore di una stabile condizione divita.Non sarebbe poi stata valutata l attualità del pericolo di fuga stante la disponibilità diun alloggio presso la madre.2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell art. 14 comma 1 d.lgs. 286/98.Il ricorrente stigmatizza il sillogismo contenuto nel provvedimento impugnato secondocui il trattenimento sarebbe giustificato ex se dalla assenza di un titolo per soggiornare sulterritorio nazionale senza alcuna valutazione concreta della situazione dello straniero.Il trattenimento è infatti una misura eccezionale utilizzabile quando per situazionitransitorie non sia possibile eseguire immediatamente l espulsione.Anche il pericolo di fuga non viene accertato nella sua concretezza nel provvedimentoimpugnato.3.

L Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 20 febbraio 2026 si ècostituita formalmente chiedendo il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.* il ricorrente l illegittimità del provvedimento espulsivo che non avrebbe tenutoconto delle condizioni ostative di cui all art. 19 d.lgs. 286/98 così come dell art.8 *È certameno esatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone stranierenel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertito conmodificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 il giudice di pace in sede di convalidadel trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione è tenuto alla luce diun interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 d orainnanzi anche * in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmente lamanifesta illegittimità del decreto di espulsione pur quando lo stesso non sia statoimpugnato dall interessato verificando l osservanza del divieto previsto dall art. 19 comma1.1 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali ointernazionali dello Stato italiano ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale * 1 n. 40516 del 16/12/2025 T. * 289078 – 01 fattispecie in cui la Corte ha ritenutoviziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto allatutela della vita privata e familiare siccome protetto dall art. 8 CEDU .L art. 19 comma 2 lett. c * afferma che non è consentita l espulsione degli straniericonviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.Secondo l argomentato apprezzamento del giudice di pace nel caso in esame nonricorrano dette condizioni ma nemmeno ricorrono le condizioni che alla stregua dei criterivalutati di cui all art. 8 CEDU debbono essere considerate allorquando si stabiliscal espulsione dello straniero infatti secondo un insegnamento di questa Corte che si intenderibadire infatti l espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzioneai sensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può trovare applicazioneneppure dopo l entrata in vigore dell art. 7 comma 1 lett. c n. 1 d.l. 10 marzo 2023 n. 20convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50 che ha abrogato l art. 19comma 1.1 terzo e quarto periodo d.lgs. citato quando si risolva in un ingerenza nella vitaprivata e familiare dell interessato vietata dall art. 8 della * europea dei dirittidell uomo come interpretato dalla Corte * * 1 n. 43082 del 07/11/2024 * *287150 01Le condizioni elencate all art. 19 cit. infatti sono state sempre considerate dallagiurisprudenza di legittimità come non tassative ma suscettibili sia d interpretazioneinternamente estensiva * 1 n. 44182 del 27/06/2016 * * 268038 01 che alconiugio parifica la convivenza more uxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019* * 276184 01 sia d integrazione analogica alla luce dell intero tessutoordinamentale.La Corte di * ritiene che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati ela comunità in cui essi vivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione e chepertanto l espulsione di un immigrato radicato costituisca un ingerenza nell esercizio di talediritto * e altri c.

Austria GC n. 1638/03 CEDU 2008 § 63 giustificata solo seproporzionata all esito del bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suolivello di integrazione nel consorzio sociale del * di accoglienza * c.

Paesi * GC n. 46410/99 CEDU 2006 * * c. * n. 2967/12 17 dicembre 2019 §§46 49 * c.

Danimarca n. 7841/14 23 ottobre 2018 §§ 42 45 .* dunque principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italianonel disporre l espulsione dello straniero dal territorio dello Stato quale che ne sia la baselegale debba sempre verificare che l allontanamento non comporti una violazione del suodiritto al rispetto della vita privata e familiare procedendo all esame comparativo dellacondizione dell interessato al riguardo ove ritualmente prospettata con gli altri criteri divalutazione indicati dall art. 133 cod. pen. tra cui la sua capacità a delinquere in unaprospettiva di bilanciamento tra l interesse generale alla sicurezza sociale e l interesse delsingolo alla protezione della sua sfera domestica pur nel caso in cui gli altri componenti delnucleo non siano cittadini italiani * 4 n. 50379 del 25/11/2014 * * 261378 01specificamente riferita all espulsione quale misura di sicurezza in termini * 4 n. 52137del 17/10/2017 * * 271257 01 * 3 n. 10749 del 07/02/2023 * * 28431701 .* queste premesse nel caso in esame le esigenze di tutela della vita privata efamiliare sono state prese in considerazione dal provvedimento impugnato e adeguatamentebilanciate con l interesse generale alla sicurezza sociale.E necessario infatti ricordare che il decreto di espulsione del gennaio 2026 ha datoesplicitamente atto della insussistenza delle condizioni di cui all art 19 cit. e il [OSCURATO:PERSONA] dipace nel provvedimento impugnato ha fatto riferimento a sua volta al contenuto dellasentenza con il cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il diniego delpermesso di soggiorno per motivi familiari affermando che in un ottica di bilanciamento deldiritto all unità familiare con le esigenze di ordine pubblico le seconde si affermano comepreponderanti in quanto attuali e concrete.1.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.* il ricorrente una carenza di motivazione circa la sussistenza dei presuppostiper il trattenimento.L art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte non oggetto dell interventodella Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025 afferma che contro i decreti diconvalida e di proroga del trattenimento della persona stranierapresso un centro dipermanenza per i rimpatri «è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dallacomunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a b e c del comma 1 dell articolo 606del codice di procedura penale.

Il relativo ricorso non sospende l esecuzione della misura».Va altresì ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasiviolazione di legge sia nazionale sia unionale o pattizia posto che la garanzia di cui all art.111 comma 7 * non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa cheregola la limitazione della libertà personale dovendosi pertanto interpretare il richiamo allesole lettere a b e c dell art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come solaesclusione dell illogicità della motivazione lett. e e alla mancata assunzione di una provadecisiva in ambito dibattimentale lett. d vizio estraneo al giudizio di convalida.In tal senso peraltro la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025secondo cui fra i vizi deducibili ai sensi dell art. 111 comma settimo * «va ricompresala motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ... intesa quest ultimacome motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto darisultare inidonea a rendere comprensibile l iter logico seguito dal giudice di merito ... » * n. 2967 del 2025 in senso conforme Corte di cassazione sezione prima penaleordinanza 7 marzo 2025 n. 9556 depositata in pari data ».In particolare con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è statoenunciato il principio di diritto qui ribadito secondo cui «in tema di trattenimentoamministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertitocon modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 ai fini della ricorribilità percassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corted appello limitata tra l altro ai motivi di cui all art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento intesa come del tutto priva dei requisiti minimi dicoerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l iter logicoseguito dal giudice» * 1 n. 2967 del 24/01/2025 K. * 287362 03 .Nel caso di specie ciò non si è verificato ilGiudice di pace ha ritenuto chesussistessero i presupposti per la convalida del trattenimento stante il pericolo di fuga aisensi dell art. 13 comma 4 bis lett. a d.lgs. 286/98 e cio inragione del mancato possessodel passaporto o di altro documento in corso di validità ragione per la quale non ha dispostomisure alternative il giudice ha inoltre richiamato l insussistenza di un titolo per il soggiornola pluralità di condanne e la non rilevanza in un complessivo bilanciamento delle esigenzedi tutela dell unità familiare.* certamente non si verte in caso di violazione di lege neppure sotto il profilodell omessa o apparente motivazione che invece è stata resa in maniera logica e coerente.Le critiche del ricorrente circa il contenuto della motivazione sono all evidenzainammissibili perché rientrano in un diverso vizio non denunciabile avanti a questa *1.3 Il terzo motivo è infondato.* il ricorrente la mancata valutazione della concedibilità di una differente misura.L art. 14 comma 1 bis d.lgs. n. 286 del 1998 recita «Nei casi in cui lo straniero è inpossesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l espulsione nonè stata disposta ai sensi dell articolo 9 comma 10 e dell articolo 13 commi 1 e 2 lettera cdel presente testo unico o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del decreto legge 27 luglio 2005n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure aconsegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità da restituire almomento della partenza b obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dovepossa essere agevolmente rintracciato c obbligo di presentazione in giorni e orari stabilitipresso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente».La lettera della disposizione indica quale uno dei requisiti indispensabili per l adozionedi misure alternative all espulsione il possesso da parte dello straniero di un passaportoovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è statainterpretata dalla giurisprudenza di legittimità peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale.* si è chiarito che in tema di convalida del trattenimento di cittadinoextracomunitario ai sensi dell art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 così comeinterpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di* il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misuraadottata valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tuttele circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero * 1 civ. n.18409 del 28/06/2023 * 668302 01 * 1 civ. n. 28155 del 24/11/2017 * 64621301 ma in questi stessi arresti si è altresì precisato che il possesso del documentoidentificativo è requisito necessario per l adozione di misure alternative al trattenimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato si è adeguato al disposto normativocosì come interpretato in maniera univoca dalla giurisprudenza in assenza di documento incorso di validità non possono applicarsi misure alternative al trattenimento in difetto di talepre condizione è del tutto corretta la determinazione del giudice di pace.2.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8179/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 829/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 3038/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 31/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano con decreto del 31 gennaio 2026 ha convalidato iltrattenimento disposto dal Questore della provincia di Milano del cittadino straniero ** colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza indata 29 gennaio 2026.Lo straniero irregolare sul territorio nazionale era già stato destinatario di unprecedente decreto di espulsione in data 6 novembre 2023 e il Questore aveva disposto unamisura alternativa al trattenimento.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensorearticolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 8 CEDU 14 e 19 d.lgs. 286/98.* il ricorrente come il [OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato abbiaomesso ogni valutazione circa il diritto alla vita familiare dello straniero ovvero circa il suoradicamento sul territorio* valutazione in tale senso si rende doverosa poiché in sede di convalida ilcontrollo esercitato deve estendersi anche alla legittimità del provvedimento espulsivo che èil presupposto della misura limitativa della libertà.Nel caso in esame poi il Tribunale per i minorenni di Milano ha sancito il ruolo centraledel ricorrente nel percorso di crescita dei figli.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 13 e 14 * 286/98.Il ricorrente lamenta una sostanziale carenza di motivazione del provvedimento circa leragioni giustificative del trattenimento.In particolare il [OSCURATO:PERSONA] di pace anziché formulare una autonoma valutazione circa ipresupposti del provvedimento per come prospettati dal Questore ha dato rilievo allecondanne subite dal ricorrente che non deporrebbero a favore di una stabile condizione divita.Non sarebbe poi stata valutata l attualità del pericolo di fuga stante la disponibilità diun alloggio presso la madre.2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell art. 14 comma 1 d.lgs. 286/98.Il ricorrente stigmatizza il sillogismo contenuto nel provvedimento impugnato secondocui il trattenimento sarebbe giustificato ex se dalla assenza di un titolo per soggiornare sulterritorio nazionale senza alcuna valutazione concreta della situazione dello straniero.Il trattenimento è infatti una misura eccezionale utilizzabile quando per situazionitransitorie non sia possibile eseguire immediatamente l espulsione.Anche il pericolo di fuga non viene accertato nella sua concretezza nel provvedimentoimpugnato.3.

L Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 20 febbraio 2026 si ècostituita formalmente chiedendo il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.* il ricorrente l illegittimità del provvedimento espulsivo che non avrebbe tenutoconto delle condizioni ostative di cui all art. 19 d.lgs. 286/98 così come dell art.8 *È certameno esatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone stranierenel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertito conmodificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 il giudice di pace in sede di convalidadel trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione è tenuto alla luce diun interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 d orainnanzi anche * in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmente lamanifesta illegittimità del decreto di espulsione pur quando lo stesso non sia statoimpugnato dall interessato verificando l osservanza del divieto previsto dall art. 19 comma1.1 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali ointernazionali dello Stato italiano ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale * 1 n. 40516 del 16/12/2025 T. * 289078 – 01 fattispecie in cui la Corte ha ritenutoviziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto allatutela della vita privata e familiare siccome protetto dall art. 8 CEDU .L art. 19 comma 2 lett. c * afferma che non è consentita l espulsione degli straniericonviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.Secondo l argomentato apprezzamento del giudice di pace nel caso in esame nonricorrano dette condizioni ma nemmeno ricorrono le condizioni che alla stregua dei criterivalutati di cui all art. 8 CEDU debbono essere considerate allorquando si stabiliscal espulsione dello straniero infatti secondo un insegnamento di questa Corte che si intenderibadire infatti l espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzioneai sensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può trovare applicazioneneppure dopo l entrata in vigore dell art. 7 comma 1 lett. c n. 1 d.l. 10 marzo 2023 n. 20convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50 che ha abrogato l art. 19comma 1.1 terzo e quarto periodo d.lgs. citato quando si risolva in un ingerenza nella vitaprivata e familiare dell interessato vietata dall art. 8 della * europea dei dirittidell uomo come interpretato dalla Corte * * 1 n. 43082 del 07/11/2024 * *287150 01Le condizioni elencate all art. 19 cit. infatti sono state sempre considerate dallagiurisprudenza di legittimità come non tassative ma suscettibili sia d interpretazioneinternamente estensiva * 1 n. 44182 del 27/06/2016 * * 268038 01 che alconiugio parifica la convivenza more uxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019* * 276184 01 sia d integrazione analogica alla luce dell intero tessutoordinamentale.La Corte di * ritiene che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati ela comunità in cui essi vivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione e chepertanto l espulsione di un immigrato radicato costituisca un ingerenza nell esercizio di talediritto * e altri c.

Austria GC n. 1638/03 CEDU 2008 § 63 giustificata solo seproporzionata all esito del bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suolivello di integrazione nel consorzio sociale del * di accoglienza * c.

Paesi * GC n. 46410/99 CEDU 2006 * * c. * n. 2967/12 17 dicembre 2019 §§46 49 * c.

Danimarca n. 7841/14 23 ottobre 2018 §§ 42 45 .* dunque principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italianonel disporre l espulsione dello straniero dal territorio dello Stato quale che ne sia la baselegale debba sempre verificare che l allontanamento non comporti una violazione del suodiritto al rispetto della vita privata e familiare procedendo all esame comparativo dellacondizione dell interessato al riguardo ove ritualmente prospettata con gli altri criteri divalutazione indicati dall art. 133 cod. pen. tra cui la sua capacità a delinquere in unaprospettiva di bilanciamento tra l interesse generale alla sicurezza sociale e l interesse delsingolo alla protezione della sua sfera domestica pur nel caso in cui gli altri componenti delnucleo non siano cittadini italiani * 4 n. 50379 del 25/11/2014 * * 261378 01specificamente riferita all espulsione quale misura di sicurezza in termini * 4 n. 52137del 17/10/2017 * * 271257 01 * 3 n. 10749 del 07/02/2023 * * 28431701 .* queste premesse nel caso in esame le esigenze di tutela della vita privata efamiliare sono state prese in considerazione dal provvedimento impugnato e adeguatamentebilanciate con l interesse generale alla sicurezza sociale.E necessario infatti ricordare che il decreto di espulsione del gennaio 2026 ha datoesplicitamente atto della insussistenza delle condizioni di cui all art 19 cit. e il [OSCURATO:PERSONA] dipace nel provvedimento impugnato ha fatto riferimento a sua volta al contenuto dellasentenza con il cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il diniego delpermesso di soggiorno per motivi familiari affermando che in un ottica di bilanciamento deldiritto all unità familiare con le esigenze di ordine pubblico le seconde si affermano comepreponderanti in quanto attuali e concrete.1.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.* il ricorrente una carenza di motivazione circa la sussistenza dei presuppostiper il trattenimento.L art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte non oggetto dell interventodella Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025 afferma che contro i decreti diconvalida e di proroga del trattenimento della persona stranierapresso un centro dipermanenza per i rimpatri «è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dallacomunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a b e c del comma 1 dell articolo 606del codice di procedura penale.

Il relativo ricorso non sospende l esecuzione della misura».Va altresì ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasiviolazione di legge sia nazionale sia unionale o pattizia posto che la garanzia di cui all art.111 comma 7 * non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa cheregola la limitazione della libertà personale dovendosi pertanto interpretare il richiamo allesole lettere a b e c dell art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come solaesclusione dell illogicità della motivazione lett. e e alla mancata assunzione di una provadecisiva in ambito dibattimentale lett. d vizio estraneo al giudizio di convalida.In tal senso peraltro la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025secondo cui fra i vizi deducibili ai sensi dell art. 111 comma settimo * «va ricompresala motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ... intesa quest ultimacome motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto darisultare inidonea a rendere comprensibile l iter logico seguito dal giudice di merito ... » * n. 2967 del 2025 in senso conforme Corte di cassazione sezione prima penaleordinanza 7 marzo 2025 n. 9556 depositata in pari data ».In particolare con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è statoenunciato il principio di diritto qui ribadito secondo cui «in tema di trattenimentoamministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertitocon modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 ai fini della ricorribilità percassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corted appello limitata tra l altro ai motivi di cui all art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento intesa come del tutto priva dei requisiti minimi dicoerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l iter logicoseguito dal giudice» * 1 n. 2967 del 24/01/2025 K. * 287362 03 .Nel caso di specie ciò non si è verificato ilGiudice di pace ha ritenuto chesussistessero i presupposti per la convalida del trattenimento stante il pericolo di fuga aisensi dell art. 13 comma 4 bis lett. a d.lgs. 286/98 e cio inragione del mancato possessodel passaporto o di altro documento in corso di validità ragione per la quale non ha dispostomisure alternative il giudice ha inoltre richiamato l insussistenza di un titolo per il soggiornola pluralità di condanne e la non rilevanza in un complessivo bilanciamento delle esigenzedi tutela dell unità familiare.* certamente non si verte in caso di violazione di lege neppure sotto il profilodell omessa o apparente motivazione che invece è stata resa in maniera logica e coerente.Le critiche del ricorrente circa il contenuto della motivazione sono all evidenzainammissibili perché rientrano in un diverso vizio non denunciabile avanti a questa *1.3 Il terzo motivo è infondato.* il ricorrente la mancata valutazione della concedibilità di una differente misura.L art. 14 comma 1 bis d.lgs. n. 286 del 1998 recita «Nei casi in cui lo straniero è inpossesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l espulsione nonè stata disposta ai sensi dell articolo 9 comma 10 e dell articolo 13 commi 1 e 2 lettera cdel presente testo unico o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del decreto legge 27 luglio 2005n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure aconsegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità da restituire almomento della partenza b obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dovepossa essere agevolmente rintracciato c obbligo di presentazione in giorni e orari stabilitipresso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente».La lettera della disposizione indica quale uno dei requisiti indispensabili per l adozionedi misure alternative all espulsione il possesso da parte dello straniero di un passaportoovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è statainterpretata dalla giurisprudenza di legittimità peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale.* si è chiarito che in tema di convalida del trattenimento di cittadinoextracomunitario ai sensi dell art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 così comeinterpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di* il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misuraadottata valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tuttele circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero * 1 civ. n.18409 del 28/06/2023 * 668302 01 * 1 civ. n. 28155 del 24/11/2017 * 64621301 ma in questi stessi arresti si è altresì precisato che il possesso del documentoidentificativo è requisito necessario per l adozione di misure alternative al trattenimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato si è adeguato al disposto normativocosì come interpretato in maniera univoca dalla giurisprudenza in assenza di documento incorso di validità non possono applicarsi misure alternative al trattenimento in difetto di talepre condizione è del tutto corretta la determinazione del giudice di pace.2.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8179/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 829/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 3038/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 31/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano con decreto del 31 gennaio 2026 ha convalidato iltrattenimento disposto dal Questore della provincia di Milano del cittadino straniero ** colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza indata 29 gennaio 2026.Lo straniero irregolare sul territorio nazionale era già stato destinatario di unprecedente decreto di espulsione in data 6 novembre 2023 e il Questore aveva disposto unamisura alternativa al trattenimento.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensorearticolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 8 CEDU 14 e 19 d.lgs. 286/98.* il ricorrente come il [OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato abbiaomesso ogni valutazione circa il diritto alla vita familiare dello straniero ovvero circa il suoradicamento sul territorio* valutazione in tale senso si rende doverosa poiché in sede di convalida ilcontrollo esercitato deve estendersi anche alla legittimità del provvedimento espulsivo che èil presupposto della misura limitativa della libertà.Nel caso in esame poi il Tribunale per i minorenni di Milano ha sancito il ruolo centraledel ricorrente nel percorso di crescita dei figli.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 13 e 14 * 286/98.Il ricorrente lamenta una sostanziale carenza di motivazione del provvedimento circa leragioni giustificative del trattenimento.In particolare il [OSCURATO:PERSONA] di pace anziché formulare una autonoma valutazione circa ipresupposti del provvedimento per come prospettati dal Questore ha dato rilievo allecondanne subite dal ricorrente che non deporrebbero a favore di una stabile condizione divita.Non sarebbe poi stata valutata l attualità del pericolo di fuga stante la disponibilità diun alloggio presso la madre.2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell art. 14 comma 1 d.lgs. 286/98.Il ricorrente stigmatizza il sillogismo contenuto nel provvedimento impugnato secondocui il trattenimento sarebbe giustificato ex se dalla assenza di un titolo per soggiornare sulterritorio nazionale senza alcuna valutazione concreta della situazione dello straniero.Il trattenimento è infatti una misura eccezionale utilizzabile quando per situazionitransitorie non sia possibile eseguire immediatamente l espulsione.Anche il pericolo di fuga non viene accertato nella sua concretezza nel provvedimentoimpugnato.3. L Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 20 febbraio 2026 si ècostituita formalmente chiedendo il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.* il ricorrente l illegittimità del provvedimento espulsivo che non avrebbe tenutoconto delle condizioni ostative di cui all art. 19 d.lgs. 286/98 così come dell art.8 *È certameno esatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone stranierenel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertito conmodificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 il giudice di pace in sede di convalidadel trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione è tenuto alla luce diun interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 d orainnanzi anche * in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmente lamanifesta illegittimità del decreto di espulsione pur quando lo stesso non sia statoimpugnato dall interessato verificando l osservanza del divieto previsto dall art. 19 comma1.1 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali ointernazionali dello Stato italiano ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale * 1 n. 40516 del 16/12/2025 T. * 289078 – 01 fattispecie in cui la Corte ha ritenutoviziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto allatutela della vita privata e familiare siccome protetto dall art. 8 CEDU .L art. 19 comma 2 lett. c * afferma che non è consentita l espulsione degli straniericonviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.Secondo l argomentato apprezzamento del giudice di pace nel caso in esame nonricorrano dette condizioni ma nemmeno ricorrono le condizioni che alla stregua dei criterivalutati di cui all art. 8 CEDU debbono essere considerate allorquando si stabiliscal espulsione dello straniero infatti secondo un insegnamento di questa Corte che si intenderibadire infatti l espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzioneai sensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può trovare applicazioneneppure dopo l entrata in vigore dell art. 7 comma 1 lett. c n. 1 d.l. 10 marzo 2023 n. 20convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50 che ha abrogato l art. 19comma 1.1 terzo e quarto periodo d.lgs. citato quando si risolva in un ingerenza nella vitaprivata e familiare dell interessato vietata dall art. 8 della * europea dei dirittidell uomo come interpretato dalla Corte * * 1 n. 43082 del 07/11/2024 * *287150 01Le condizioni elencate all art. 19 cit. infatti sono state sempre considerate dallagiurisprudenza di legittimità come non tassative ma suscettibili sia d interpretazioneinternamente estensiva * 1 n. 44182 del 27/06/2016 * * 268038 01 che alconiugio parifica la convivenza more uxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019* * 276184 01 sia d integrazione analogica alla luce dell intero tessutoordinamentale.La Corte di * ritiene che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati ela comunità in cui essi vivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione e chepertanto l espulsione di un immigrato radicato costituisca un ingerenza nell esercizio di talediritto * e altri c. Austria GC n. 1638/03 CEDU 2008 § 63 giustificata solo seproporzionata all esito del bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suolivello di integrazione nel consorzio sociale del * di accoglienza * c. Paesi * GC n. 46410/99 CEDU 2006 * * c. * n. 2967/12 17 dicembre 2019 §§46 49 * c. Danimarca n. 7841/14 23 ottobre 2018 §§ 42 45 .* dunque principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italianonel disporre l espulsione dello straniero dal territorio dello Stato quale che ne sia la baselegale debba sempre verificare che l allontanamento non comporti una violazione del suodiritto al rispetto della vita privata e familiare procedendo all esame comparativo dellacondizione dell interessato al riguardo ove ritualmente prospettata con gli altri criteri divalutazione indicati dall art. 133 cod. pen. tra cui la sua capacità a delinquere in unaprospettiva di bilanciamento tra l interesse generale alla sicurezza sociale e l interesse delsingolo alla protezione della sua sfera domestica pur nel caso in cui gli altri componenti delnucleo non siano cittadini italiani * 4 n. 50379 del 25/11/2014 * * 261378 01specificamente riferita all espulsione quale misura di sicurezza in termini * 4 n. 52137del 17/10/2017 * * 271257 01 * 3 n. 10749 del 07/02/2023 * * 28431701 .* queste premesse nel caso in esame le esigenze di tutela della vita privata efamiliare sono state prese in considerazione dal provvedimento impugnato e adeguatamentebilanciate con l interesse generale alla sicurezza sociale.E necessario infatti ricordare che il decreto di espulsione del gennaio 2026 ha datoesplicitamente atto della insussistenza delle condizioni di cui all art 19 cit. e il [OSCURATO:PERSONA] dipace nel provvedimento impugnato ha fatto riferimento a sua volta al contenuto dellasentenza con il cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il diniego delpermesso di soggiorno per motivi familiari affermando che in un ottica di bilanciamento deldiritto all unità familiare con le esigenze di ordine pubblico le seconde si affermano comepreponderanti in quanto attuali e concrete.1.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.* il ricorrente una carenza di motivazione circa la sussistenza dei presuppostiper il trattenimento.L art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte non oggetto dell interventodella Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025 afferma che contro i decreti diconvalida e di proroga del trattenimento della persona stranierapresso un centro dipermanenza per i rimpatri «è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dallacomunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a b e c del comma 1 dell articolo 606del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l esecuzione della misura».Va altresì ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasiviolazione di legge sia nazionale sia unionale o pattizia posto che la garanzia di cui all art.111 comma 7 * non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa cheregola la limitazione della libertà personale dovendosi pertanto interpretare il richiamo allesole lettere a b e c dell art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come solaesclusione dell illogicità della motivazione lett. e e alla mancata assunzione di una provadecisiva in ambito dibattimentale lett. d vizio estraneo al giudizio di convalida.In tal senso peraltro la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025secondo cui fra i vizi deducibili ai sensi dell art. 111 comma settimo * «va ricompresala motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ... intesa quest ultimacome motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto darisultare inidonea a rendere comprensibile l iter logico seguito dal giudice di merito ... » * n. 2967 del 2025 in senso conforme Corte di cassazione sezione prima penaleordinanza 7 marzo 2025 n. 9556 depositata in pari data ».In particolare con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è statoenunciato il principio di diritto qui ribadito secondo cui «in tema di trattenimentoamministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertitocon modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 ai fini della ricorribilità percassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corted appello limitata tra l altro ai motivi di cui all art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento intesa come del tutto priva dei requisiti minimi dicoerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l iter logicoseguito dal giudice» * 1 n. 2967 del 24/01/2025 K. * 287362 03 .Nel caso di specie ciò non si è verificato ilGiudice di pace ha ritenuto chesussistessero i presupposti per la convalida del trattenimento stante il pericolo di fuga aisensi dell art. 13 comma 4 bis lett. a d.lgs. 286/98 e cio inragione del mancato possessodel passaporto o di altro documento in corso di validità ragione per la quale non ha dispostomisure alternative il giudice ha inoltre richiamato l insussistenza di un titolo per il soggiornola pluralità di condanne e la non rilevanza in un complessivo bilanciamento delle esigenzedi tutela dell unità familiare.* certamente non si verte in caso di violazione di lege neppure sotto il profilodell omessa o apparente motivazione che invece è stata resa in maniera logica e coerente.Le critiche del ricorrente circa il contenuto della motivazione sono all evidenzainammissibili perché rientrano in un diverso vizio non denunciabile avanti a questa *1.3 Il terzo motivo è infondato.* il ricorrente la mancata valutazione della concedibilità di una differente misura.L art. 14 comma 1 bis d.lgs. n. 286 del 1998 recita «Nei casi in cui lo straniero è inpossesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l espulsione nonè stata disposta ai sensi dell articolo 9 comma 10 e dell articolo 13 commi 1 e 2 lettera cdel presente testo unico o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del decreto legge 27 luglio 2005n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure aconsegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità da restituire almomento della partenza b obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dovepossa essere agevolmente rintracciato c obbligo di presentazione in giorni e orari stabilitipresso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente».La lettera della disposizione indica quale uno dei requisiti indispensabili per l adozionedi misure alternative all espulsione il possesso da parte dello straniero di un passaportoovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è statainterpretata dalla giurisprudenza di legittimità peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale.* si è chiarito che in tema di convalida del trattenimento di cittadinoextracomunitario ai sensi dell art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 così comeinterpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di* il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misuraadottata valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tuttele circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero * 1 civ. n.18409 del 28/06/2023 * 668302 01 * 1 civ. n. 28155 del 24/11/2017 * 64621301 ma in questi stessi arresti si è altresì precisato che il possesso del documentoidentificativo è requisito necessario per l adozione di misure alternative al trattenimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato si è adeguato al disposto normativocosì come interpretato in maniera univoca dalla giurisprudenza in assenza di documento incorso di validità non possono applicarsi misure alternative al trattenimento in difetto di talepre condizione è del tutto corretta la determinazione del giudice di pace.2. Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8179/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 829/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 3038/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 31/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano con decreto del 31 gennaio 2026 ha convalidato iltrattenimento disposto dal Questore della provincia di Milano del cittadino straniero ** colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza indata 29 gennaio 2026.Lo straniero irregolare sul territorio nazionale era già stato destinatario di unprecedente decreto di espulsione in data 6 novembre 2023 e il Questore aveva disposto unamisura alternativa al trattenimento.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensorearticolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 8 CEDU 14 e 19 d.lgs. 286/98.* il ricorrente come il [OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato abbiaomesso ogni valutazione circa il diritto alla vita familiare dello straniero ovvero circa il suoradicamento sul territorio* valutazione in tale senso si rende doverosa poiché in sede di convalida ilcontrollo esercitato deve estendersi anche alla legittimità del provvedimento espulsivo che èil presupposto della misura limitativa della libertà.Nel caso in esame poi il Tribunale per i minorenni di Milano ha sancito il ruolo centraledel ricorrente nel percorso di crescita dei figli.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 13 e 14 * 286/98.Il ricorrente lamenta una sostanziale carenza di motivazione del provvedimento circa leragioni giustificative del trattenimento.In particolare il [OSCURATO:PERSONA] di pace anziché formulare una autonoma valutazione circa ipresupposti del provvedimento per come prospettati dal Questore ha dato rilievo allecondanne subite dal ricorrente che non deporrebbero a favore di una stabile condizione divita.Non sarebbe poi stata valutata l attualità del pericolo di fuga stante la disponibilità diun alloggio presso la madre.2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell art. 14 comma 1 d.lgs. 286/98.Il ricorrente stigmatizza il sillogismo contenuto nel provvedimento impugnato secondocui il trattenimento sarebbe giustificato ex se dalla assenza di un titolo per soggiornare sulterritorio nazionale senza alcuna valutazione concreta della situazione dello straniero.Il trattenimento è infatti una misura eccezionale utilizzabile quando per situazionitransitorie non sia possibile eseguire immediatamente l espulsione.Anche il pericolo di fuga non viene accertato nella sua concretezza nel provvedimentoimpugnato.3. L Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 20 febbraio 2026 si ècostituita formalmente chiedendo il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.* il ricorrente l illegittimità del provvedimento espulsivo che non avrebbe tenutoconto delle condizioni ostative di cui all art. 19 d.lgs. 286/98 così come dell art.8 *È certameno esatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone stranierenel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertito conmodificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 il giudice di pace in sede di convalidadel trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione è tenuto alla luce diun interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 d orainnanzi anche * in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmente lamanifesta illegittimità del decreto di espulsione pur quando lo stesso non sia statoimpugnato dall interessato verificando l osservanza del divieto previsto dall art. 19 comma1.1 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali ointernazionali dello Stato italiano ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale * 1 n. 40516 del 16/12/2025 T. * 289078 – 01 fattispecie in cui la Corte ha ritenutoviziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto allatutela della vita privata e familiare siccome protetto dall art. 8 CEDU .L art. 19 comma 2 lett. c * afferma che non è consentita l espulsione degli straniericonviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.Secondo l argomentato apprezzamento del giudice di pace nel caso in esame nonricorrano dette condizioni ma nemmeno ricorrono le condizioni che alla stregua dei criterivalutati di cui all art. 8 CEDU debbono essere considerate allorquando si stabiliscal espulsione dello straniero infatti secondo un insegnamento di questa Corte che si intenderibadire infatti l espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzioneai sensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può trovare applicazioneneppure dopo l entrata in vigore dell art. 7 comma 1 lett. c n. 1 d.l. 10 marzo 2023 n. 20convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50 che ha abrogato l art. 19comma 1.1 terzo e quarto periodo d.lgs. citato quando si risolva in un ingerenza nella vitaprivata e familiare dell interessato vietata dall art. 8 della * europea dei dirittidell uomo come interpretato dalla Corte * * 1 n. 43082 del 07/11/2024 * *287150 01Le condizioni elencate all art. 19 cit. infatti sono state sempre considerate dallagiurisprudenza di legittimità come non tassative ma suscettibili sia d interpretazioneinternamente estensiva * 1 n. 44182 del 27/06/2016 * * 268038 01 che alconiugio parifica la convivenza more uxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019* * 276184 01 sia d integrazione analogica alla luce dell intero tessutoordinamentale.La Corte di * ritiene che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati ela comunità in cui essi vivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione e chepertanto l espulsione di un immigrato radicato costituisca un ingerenza nell esercizio di talediritto * e altri c. Austria GC n. 1638/03 CEDU 2008 § 63 giustificata solo seproporzionata all esito del bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suolivello di integrazione nel consorzio sociale del * di accoglienza * c. Paesi * GC n. 46410/99 CEDU 2006 * * c. * n. 2967/12 17 dicembre 2019 §§46 49 * c. Danimarca n. 7841/14 23 ottobre 2018 §§ 42 45 .* dunque principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italianonel disporre l espulsione dello straniero dal territorio dello Stato quale che ne sia la baselegale debba sempre verificare che l allontanamento non comporti una violazione del suodiritto al rispetto della vita privata e familiare procedendo all esame comparativo dellacondizione dell interessato al riguardo ove ritualmente prospettata con gli altri criteri divalutazione indicati dall art. 133 cod. pen. tra cui la sua capacità a delinquere in unaprospettiva di bilanciamento tra l interesse generale alla sicurezza sociale e l interesse delsingolo alla protezione della sua sfera domestica pur nel caso in cui gli altri componenti delnucleo non siano cittadini italiani * 4 n. 50379 del 25/11/2014 * * 261378 01specificamente riferita all espulsione quale misura di sicurezza in termini * 4 n. 52137del 17/10/2017 * * 271257 01 * 3 n. 10749 del 07/02/2023 * * 28431701 .* queste premesse nel caso in esame le esigenze di tutela della vita privata efamiliare sono state prese in considerazione dal provvedimento impugnato e adeguatamentebilanciate con l interesse generale alla sicurezza sociale.E necessario infatti ricordare che il decreto di espulsione del gennaio 2026 ha datoesplicitamente atto della insussistenza delle condizioni di cui all art 19 cit. e il [OSCURATO:PERSONA] dipace nel provvedimento impugnato ha fatto riferimento a sua volta al contenuto dellasentenza con il cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il diniego delpermesso di soggiorno per motivi familiari affermando che in un ottica di bilanciamento deldiritto all unità familiare con le esigenze di ordine pubblico le seconde si affermano comepreponderanti in quanto attuali e concrete.1.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.* il ricorrente una carenza di motivazione circa la sussistenza dei presuppostiper il trattenimento.L art. 14 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte non oggetto dell interventodella Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025 afferma che contro i decreti diconvalida e di proroga del trattenimento della persona stranierapresso un centro dipermanenza per i rimpatri «è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dallacomunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a b e c del comma 1 dell articolo 606del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l esecuzione della misura».Va altresì ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasiviolazione di legge sia nazionale sia unionale o pattizia posto che la garanzia di cui all art.111 comma 7 * non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa cheregola la limitazione della libertà personale dovendosi pertanto interpretare il richiamo allesole lettere a b e c dell art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come solaesclusione dell illogicità della motivazione lett. e e alla mancata assunzione di una provadecisiva in ambito dibattimentale lett. d vizio estraneo al giudizio di convalida.In tal senso peraltro la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025secondo cui fra i vizi deducibili ai sensi dell art. 111 comma settimo * «va ricompresala motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ... intesa quest ultimacome motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto darisultare inidonea a rendere comprensibile l iter logico seguito dal giudice di merito ... » * n. 2967 del 2025 in senso conforme Corte di cassazione sezione prima penaleordinanza 7 marzo 2025 n. 9556 depositata in pari data ».In particolare con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è statoenunciato il principio di diritto qui ribadito secondo cui «in tema di trattenimentoamministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 convertitocon modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 ai fini della ricorribilità percassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corted appello limitata tra l altro ai motivi di cui all art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento intesa come del tutto priva dei requisiti minimi dicoerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l iter logicoseguito dal giudice» * 1 n. 2967 del 24/01/2025 K. * 287362 03 .Nel caso di specie ciò non si è verificato ilGiudice di pace ha ritenuto chesussistessero i presupposti per la convalida del trattenimento stante il pericolo di fuga aisensi dell art. 13 comma 4 bis lett. a d.lgs. 286/98 e cio inragione del mancato possessodel passaporto o di altro documento in corso di validità ragione per la quale non ha dispostomisure alternative il giudice ha inoltre richiamato l insussistenza di un titolo per il soggiornola pluralità di condanne e la non rilevanza in un complessivo bilanciamento delle esigenzedi tutela dell unità familiare.* certamente non si verte in caso di violazione di lege neppure sotto il profilodell omessa o apparente motivazione che invece è stata resa in maniera logica e coerente.Le critiche del ricorrente circa il contenuto della motivazione sono all evidenzainammissibili perché rientrano in un diverso vizio non denunciabile avanti a questa *1.3 Il terzo motivo è infondato.* il ricorrente la mancata valutazione della concedibilità di una differente misura.L art. 14 comma 1 bis d.lgs. n. 286 del 1998 recita «Nei casi in cui lo straniero è inpossesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l espulsione nonè stata disposta ai sensi dell articolo 9 comma 10 e dell articolo 13 commi 1 e 2 lettera cdel presente testo unico o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del decreto legge 27 luglio 2005n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure aconsegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità da restituire almomento della partenza b obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dovepossa essere agevolmente rintracciato c obbligo di presentazione in giorni e orari stabilitipresso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente».La lettera della disposizione indica quale uno dei requisiti indispensabili per l adozionedi misure alternative all espulsione il possesso da parte dello straniero di un passaportoovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è statainterpretata dalla giurisprudenza di legittimità peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale.* si è chiarito che in tema di convalida del trattenimento di cittadinoextracomunitario ai sensi dell art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 così comeinterpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di* il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misuraadottata valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tuttele circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero * 1 civ. n.18409 del 28/06/2023 * 668302 01 * 1 civ. n. 28155 del 24/11/2017 * 64621301 ma in questi stessi arresti si è altresì precisato che il possesso del documentoidentificativo è requisito necessario per l adozione di misure alternative al trattenimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace nel provvedimento impugnato si è adeguato al disposto normativocosì come interpretato in maniera univoca dalla giurisprudenza in assenza di documento incorso di validità non possono applicarsi misure alternative al trattenimento in difetto di talepre condizione è del tutto corretta la determinazione del giudice di pace.2. Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Decreto Cassazione n. 08179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris