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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00169/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e deimotivi aggiunti e la rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da allegatanota spese;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 5 dicembre 2023 dal Tribunale di Messina, previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la penainflitta all’odierno ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., con conferma nelresto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 125 e 234 cod. proc. pen., con riferimento alla acquisizionedei files audio e immagine relativi ai messaggi telematici intercorsi tra l’imputato e la personaoffesa e forniti da quest’ultima, senza procedere alla loro doverosa estrapolazionedirettamente dal dispositivo.

Tale modalità di ingresso degli elementi istruttori – incoerentecon la natura di corrispondenza, e non di mera documentazione, da riconoscere a taliinterlocuzioni digitali – impediva di verificarne compiutamente il contenuto, la data e laprovenienza.2.2.

Violazione degli artt. 189, 191, 234, 348 e 359 cod. proc. pen., in relazione allatrascrizione degli audio Whatsapp.

La polizia giudiziaria avrebbe proceduto alla trascrizionedel messaggio vocale, senza delega, autorizzazione o ratifica del Pubblico Ministero(necessarie, secondo la difesa, ex art. 370 cod. proc. pen., in quanto attività diretta aincidere sulla formazione della prova e bisognosa di stringenti indicazioni sulla «correttapunteggiatura» e sulle modalità redazionali).

Peraltro, oltre a tale inutilizzabilità patologica, inconseguenza della violazione della segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15Cost. e dalla mancata formazione preventiva di una copia forense del dispositivo elettronico,dovrebbe ulteriormente rilevarsi l’incongrua parcellizzazione del contenuto: infatti, ad ontadell’intestazione “Verbale di trascrizione integrale”, il testo si interrompe a un certo punto,avendo l’operante arbitrariamente deciso che il prosieguo non fosse di utilità investigativa, intal modo rendendo inattendibile l’elemento di prova.2.3.

Violazione degli artt. 644 cod. pen. e 125, 192, commi 1-2, e 530, comma 2, cod.proc. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione, in ordine alla ribaditaaffermazione di responsabilità, in assenza dei presupposti di legge e in violazione delprincipio del ragionevole dubbio.La Corte di appello non avrebbe offerto alcuna risposta alle deduzioni difensive in temadi inattendibilità della persona offesa, la cui contraddittoria narrazione sarebbe stata, alcontrario, posta alla base della ricostruzione dei fatti contestati, nonostante le plurimeincertezze emerse nell’esame dibattimentale (e travisando le dichiarazioni della testeXXXXXXXXX).

Non sarebbe, secondo la difesa, emersa alcuna prova di un accordo illecito,del saggio di interesse concretamente pattuito, delle dazioni concretamente effettuate e dellastessa individuazione dell’imputato quale effettiva parte contraente.2.4.

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti.2.4.1.

Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, con riferimentoal ritenuto riscontro proveniente dalla teste XXXXXXXXX che, lungi dal riferire di avere«spesso» ricevuto la busta da consegnare a XXXXXXX, avrebbe accennato ad una solaoccasione.2.4.2.

Violazione degli artt. 191 e 234 cod. proc. pen., deducendo come il PubblicoMinistero avesse fatto riserva di depositare le memorie digitali con i files audio integrali,senza poi provvedere in tal senso, nonostante la polizia giudiziaria avesse ammesso diavere proceduto a una trascrizione soltanto parziale.2.4.3.

Carenza o mera apparenza della motivazione per quel che attiene allo stato dibisogno della persona offesa, avendo la Corte di appello trascurato gli elementi fattualidedotti dalla difesa a riprova della capacità di quest’ultima di sostenere spese nonessenziali.3.

All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,sulla base delle assorbenti e preliminari considerazioni che seguono.Occorre, innanzi tutto, prendere atto della eterogenea composizione della piattaformaprobatoria, costituita, come emerge dallo stesso tenore del terzo motivo di ricorso, daplurime emergenze a carico del ricorrente (dichiarazioni della persona offesa in primis,nonché di XXXXXXXXX che fece da tramite per la consegna di almeno una rata mensile, edi XXXXXXXXXXXXXXXXXX, che raccolse gli sfoghi di XXXXXXXXX) e non limitata ai solimessaggi di testo, scritti e vocali.Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce (eche è stato correttamente richiamato anche nella sentenza impugnata, p. 3, senza che ilricorrente ne tenesse poi conto), quando il ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno specificoelemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità perdifetto di specificità, l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce delcriterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime, di persé sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamentefattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe deltutto irrilevante (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020,Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01;Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).I suddetti profili di censura risultano, quindi, insuperabilmente generici.3.

Le censure articolate nel terzo motivo risultano non consentite, in quanto dirette aproporre una rinnovata ponderazione della provvista istruttoria, e manifestamente infondatein punto di diritto.3.1.

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta“doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldacon quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia – come nel casodi specie – adottando criteri omogenei nella valutazione delle prove, con la conseguenzache le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivocorpo decisionale, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamentechiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).3.2.

Il ricorrente invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606,comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, preclusa allacompetenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).D’altronde, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudicedell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione, ogni qualvolta, pur in mancanzadi un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito edisatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura econ l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, daultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01).3.3.

Quanto poi, in particolare, all’asserita contraddittorietà delle dichiarazioni diXXXXXXXXX, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui lavalutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione difatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524-01).Nella fattispecie, la Corte messinese ha ritenuto – con motivazione del tutto congrua epriva di vizi logico-giuridici – pienamente credibile il racconto della donna, peraltro inpresenza di riscontri oggettivi.

Osservano sul punto, con percorso argomentativo privo di vizilogico-giuridici, i giudici di appello come il racconto della persona offesa, adeguatamentecontestualizzato rispetto a una vicenda di bisogno che ha costretto a prestiti per somme diesigua rilevanza e tenuto pure conto della costituzione di parte civile, assuma aspetti dichiara genuinità e trovi il riscontro di due testi indifferenti (né può reputarsi demolitorio dellacredibilità di XXXXXXXXX, come suggerisce la difesa, il fatto che XXXXXXXXX abbia riferitodi un solo episodio piuttosto che di due).

Analogamente, il Tribunale aveva evidenziatol’assenza di rigidità rivelatrici di versioni precostituite e di elementi da cui desumere ragionid’astio (p. 4).3.4.

Gli interessi pattuiti, secondo i testi di P.G. (che, senza necessità di particolaricalcoli contabili, si limitano considerare la rata fissa di euro 30 alla settimana, rispetto a uncapitale mutuato di euro 100), ammontavano al 120% mensile (sentenza del Tribunale, p. 4).In ogni caso, ai sensi del terzo comma, secondo periodo, dell’art. 644 cod. pen., «lalegge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gliinteressi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardoalle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultanocomunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […], quando chili ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».Queste «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima integrano lamaterialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti (econsistono in una situazione meno grave dello “stato di bisogno”, pure debitamentecontestato e accertato; cfr. Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01).

Nellavicenda per cui si procede, vertendosi in un caso di usura cosiddetta “in concreto”, il giudice,oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima (ampiamente rimarcata dallesentenze di merito, a fronte della modestia della cifra richiesta e avuto riguardo alla perditadel lavoro; cfr. sentenza di appello, pp. 2-3; sentenza di primo grado, pp. 4-5), non vengonoin rilievo i parametri di valutazione dell’usura legale (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, DiNoia, Rv. 283187-02).3.5.

Infine, può ricordarsi come il rispetto della regola del ragionevole dubbio non siadel tutto sottratto al sindacato di legittimità, ma, nell’impossibilità di diretta valutazione delleprove, possa essere accertato solo mediante il controllo della motivazione (che escludecensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifestaillogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso).

Alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; il giudizio di legittimità non deve stabilirese la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne lagiustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza opporrealla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione,magari altrettanto logica (Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, Gondal, non mass.; Sez. 5, n.32065 del 11/06/2024, Tasso, non mass.; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024,Lombardi, Rv. 285801-01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01; Sez. 2,n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).Il mancato rispetto della regola Bard, quindi, può essere portato nel perimetro cognitivodel giudice di legittimità solo eccependo l’illogicità del discorso giustificativo di merito ovveroun’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondarenella contraddittorietà della motivazione.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.4.1.

L’inammissibilità del ricorso travolge, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc.pen., i motivi aggiunti.

Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch’esse non consentite,dal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimità, ed aspecifiche, laddove obliterano i passaggi argomentativi con cuivengono espressamente disattese le deduzioni difensive.4.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.4.3.

Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenzae rappresentanza sostenute dalla parte civile, costituita nel presente grado di giudizio,liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX che liquida incomplessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e deimotivi aggiunti e la rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da allegatanota spese;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 5 dicembre 2023 dal Tribunale di Messina, previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la penainflitta all’odierno ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., con conferma nelresto.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 125 e 234 cod. proc. pen., con riferimento alla acquisizionedei files audio e immagine relativi ai messaggi telematici intercorsi tra l’imputato e la personaoffesa e forniti da quest’ultima, senza procedere alla loro doverosa estrapolazionedirettamente dal dispositivo. Tale modalità di ingresso degli elementi istruttori – incoerentecon la natura di corrispondenza, e non di mera documentazione, da riconoscere a taliinterlocuzioni digitali – impediva di verificarne compiutamente il contenuto, la data e laprovenienza.2.2. Violazione degli artt. 189, 191, 234, 348 e 359 cod. proc. pen., in relazione allatrascrizione degli audio Whatsapp. La polizia giudiziaria avrebbe proceduto alla trascrizionedel messaggio vocale, senza delega, autorizzazione o ratifica del Pubblico Ministero(necessarie, secondo la difesa, ex art. 370 cod. proc. pen., in quanto attività diretta aincidere sulla formazione della prova e bisognosa di stringenti indicazioni sulla «correttapunteggiatura» e sulle modalità redazionali). Peraltro, oltre a tale inutilizzabilità patologica, inconseguenza della violazione della segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15Cost. e dalla mancata formazione preventiva di una copia forense del dispositivo elettronico,dovrebbe ulteriormente rilevarsi l’incongrua parcellizzazione del contenuto: infatti, ad ontadell’intestazione “Verbale di trascrizione integrale”, il testo si interrompe a un certo punto,avendo l’operante arbitrariamente deciso che il prosieguo non fosse di utilità investigativa, intal modo rendendo inattendibile l’elemento di prova.2.3. Violazione degli artt. 644 cod. pen. e 125, 192, commi 1-2, e 530, comma 2, cod.proc. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione, in ordine alla ribaditaaffermazione di responsabilità, in assenza dei presupposti di legge e in violazione delprincipio del ragionevole dubbio.La Corte di appello non avrebbe offerto alcuna risposta alle deduzioni difensive in temadi inattendibilità della persona offesa, la cui contraddittoria narrazione sarebbe stata, alcontrario, posta alla base della ricostruzione dei fatti contestati, nonostante le plurimeincertezze emerse nell’esame dibattimentale (e travisando le dichiarazioni della testeXXXXXXXXX). Non sarebbe, secondo la difesa, emersa alcuna prova di un accordo illecito,del saggio di interesse concretamente pattuito, delle dazioni concretamente effettuate e dellastessa individuazione dell’imputato quale effettiva parte contraente.2.4. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti.2.4.1. Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, con riferimentoal ritenuto riscontro proveniente dalla teste XXXXXXXXX che, lungi dal riferire di avere«spesso» ricevuto la busta da consegnare a XXXXXXX, avrebbe accennato ad una solaoccasione.2.4.2. Violazione degli artt. 191 e 234 cod. proc. pen., deducendo come il PubblicoMinistero avesse fatto riserva di depositare le memorie digitali con i files audio integrali,senza poi provvedere in tal senso, nonostante la polizia giudiziaria avesse ammesso diavere proceduto a una trascrizione soltanto parziale.2.4.3. Carenza o mera apparenza della motivazione per quel che attiene allo stato dibisogno della persona offesa, avendo la Corte di appello trascurato gli elementi fattualidedotti dalla difesa a riprova della capacità di quest’ultima di sostenere spese nonessenziali.3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,sulla base delle assorbenti e preliminari considerazioni che seguono.Occorre, innanzi tutto, prendere atto della eterogenea composizione della piattaformaprobatoria, costituita, come emerge dallo stesso tenore del terzo motivo di ricorso, daplurime emergenze a carico del ricorrente (dichiarazioni della persona offesa in primis,nonché di XXXXXXXXX che fece da tramite per la consegna di almeno una rata mensile, edi XXXXXXXXXXXXXXXXXX, che raccolse gli sfoghi di XXXXXXXXX) e non limitata ai solimessaggi di testo, scritti e vocali.Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce (eche è stato correttamente richiamato anche nella sentenza impugnata, p. 3, senza che ilricorrente ne tenesse poi conto), quando il ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno specificoelemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità perdifetto di specificità, l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce delcriterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime, di persé sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamentefattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe deltutto irrilevante (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020,Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01;Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).I suddetti profili di censura risultano, quindi, insuperabilmente generici.3. Le censure articolate nel terzo motivo risultano non consentite, in quanto dirette aproporre una rinnovata ponderazione della provvista istruttoria, e manifestamente infondatein punto di diritto.3.1. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta“doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldacon quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia – come nel casodi specie – adottando criteri omogenei nella valutazione delle prove, con la conseguenzache le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivocorpo decisionale, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamentechiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).3.2. Il ricorrente invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606,comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, preclusa allacompetenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).D’altronde, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudicedell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione, ogni qualvolta, pur in mancanzadi un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito edisatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura econ l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, daultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01).3.3. Quanto poi, in particolare, all’asserita contraddittorietà delle dichiarazioni diXXXXXXXXX, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui lavalutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione difatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524-01).Nella fattispecie, la Corte messinese ha ritenuto – con motivazione del tutto congrua epriva di vizi logico-giuridici – pienamente credibile il racconto della donna, peraltro inpresenza di riscontri oggettivi. Osservano sul punto, con percorso argomentativo privo di vizilogico-giuridici, i giudici di appello come il racconto della persona offesa, adeguatamentecontestualizzato rispetto a una vicenda di bisogno che ha costretto a prestiti per somme diesigua rilevanza e tenuto pure conto della costituzione di parte civile, assuma aspetti dichiara genuinità e trovi il riscontro di due testi indifferenti (né può reputarsi demolitorio dellacredibilità di XXXXXXXXX, come suggerisce la difesa, il fatto che XXXXXXXXX abbia riferitodi un solo episodio piuttosto che di due). Analogamente, il Tribunale aveva evidenziatol’assenza di rigidità rivelatrici di versioni precostituite e di elementi da cui desumere ragionid’astio (p. 4).3.4. Gli interessi pattuiti, secondo i testi di P.G. (che, senza necessità di particolaricalcoli contabili, si limitano considerare la rata fissa di euro 30 alla settimana, rispetto a uncapitale mutuato di euro 100), ammontavano al 120% mensile (sentenza del Tribunale, p. 4).In ogni caso, ai sensi del terzo comma, secondo periodo, dell’art. 644 cod. pen., «lalegge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gliinteressi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardoalle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultanocomunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […], quando chili ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».Queste «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima integrano lamaterialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti (econsistono in una situazione meno grave dello “stato di bisogno”, pure debitamentecontestato e accertato; cfr. Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01). Nellavicenda per cui si procede, vertendosi in un caso di usura cosiddetta “in concreto”, il giudice,oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima (ampiamente rimarcata dallesentenze di merito, a fronte della modestia della cifra richiesta e avuto riguardo alla perditadel lavoro; cfr. sentenza di appello, pp. 2-3; sentenza di primo grado, pp. 4-5), non vengonoin rilievo i parametri di valutazione dell’usura legale (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, DiNoia, Rv. 283187-02).3.5. Infine, può ricordarsi come il rispetto della regola del ragionevole dubbio non siadel tutto sottratto al sindacato di legittimità, ma, nell’impossibilità di diretta valutazione delleprove, possa essere accertato solo mediante il controllo della motivazione (che escludecensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifestaillogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso). Alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; il giudizio di legittimità non deve stabilirese la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne lagiustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza opporrealla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione,magari altrettanto logica (Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, Gondal, non mass.; Sez. 5, n.32065 del 11/06/2024, Tasso, non mass.; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024,Lombardi, Rv. 285801-01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01; Sez. 2,n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).Il mancato rispetto della regola Bard, quindi, può essere portato nel perimetro cognitivodel giudice di legittimità solo eccependo l’illogicità del discorso giustificativo di merito ovveroun’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondarenella contraddittorietà della motivazione.4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.4.1. L’inammissibilità del ricorso travolge, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc.pen., i motivi aggiunti. Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch’esse non consentite,dal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimità, ed aspecifiche, laddove obliterano i passaggi argomentativi con cuivengono espressamente disattese le deduzioni difensive.4.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.4.3. Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenzae rappresentanza sostenute dalla parte civile, costituita nel presente grado di giudizio,liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX che liquida incomplessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris