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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09207/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dal proprio assistito; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 20 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Forlì aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 368 cod. pen. (capo a), 372 e 61 n. 2 cod. peri. (capo b), per avere, con querela presentata il 2 ottobre 2013 e integrata tredici giorni dopo, incolpato [OSCURATO:PERSONA] - primo prenditore di tre assegni, dell'importo di 40.000 euro il primo, e di 50.000 euro il secondo e il terzo, tratti sul conto corrente del Battistini aperto presso la filiale di Cesena della Cassa di risparmio di Ravenna - sapendolo innocente, di ricettazione, denunciando lo smarrimento del carnet di assegni comprendente quei tre titoli, in realtà da lui compilati, firmati e consegnati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], a saldo di debiti pregressi; e per avere, deponendo il 18 maggio 2016 come testimone nel processo per ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], per conseguire e assicurarsi l'impunità dal reato di calunnia, affermato il falso, negando l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui tre assegni e le circostanze fattuali dell'incontro con i due Piraccini.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Battistini, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agili artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], figlio della parte civile, fosse inattendibile per le numerose incongruenze in essa contenute, non giustificabili con il riferimento al tempo trascorso tra la prima e la seconda narrazione dei fatti, e perché smentita da circostanze oggettive concernenti i rapporti economici sottostanti, inerenti alla pregressa gestione di una società comune.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost., 191 e 233 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della disposta perizia grafologica, in quanto effettuata senza il rispetto delle garanzie difensive, e per avere rigettato la richiesta di rinnovazione in appello.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

2.1. Le denunciate violazioni di legge sono prive di pregio in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04); mentre la dedotta violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, refluisce nell'esame dei prospettati vizi di motivazione.

2.2. Le censure alla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili perché, senza riuscire a mettere in discussione la tenuta logico-argomentativa della decisione adottata, risultano proposte esclusivamente per sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie, cosa che non è consentita in sede di legittimità.

La motivazione della sentenza gravata risulta congrua e priva di lacune espositive, avendo i giudici di merito chiarito come, nel contesto di complesse e controverse vicende relative ai rapporti di affari che il Battistini aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA] e con il figlio di questo, Alberto, fosse risultata dimostrata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: considerato che il primo non aveva denunciato un abusivo riempimento di titoli di credito, ma aveva insinuato una callida iniziativa dei due Piraccini che si sarebbero impossessati dei tre assegni smarriti e, dopo averli compilati, li avrebbero consegnati a terzi per porli all'incasso; laddove la contraria versione offerta dai due Piraccini - pur contraddicendosi [OSCURATO:PERSONA] su dettagli secondari, verosimilmente per il lungo tempo trascorso dai fatti - che avevano sostenuto di aver ricevuto i titoli in pagamento a saldo di quanto ancora loro dovuto dal Battistini, era risultata inequivocabilmente riscontrata dagli esiti di una consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero durante le indagini, che avevano permesso di appurare che la firma di traenza su quei tre titoli era stata apposta proprio dall'odierno imputato.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (così Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).

Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali, in presenza di due consulenze di parte, una disposta dalla pubblica accusa e una allegata ad una memoria difensiva depositata dal patrocinatore dell'imputato, l'espletamento di una perizia non fosse necessaria per la decisione: argomenti che non sono stati neppure considerati nel ricorso per cassazione.

La sentenza gravata si pone, dunque, in linea con l'insegnamento formulato in materia dal [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (così, tra le tante, Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406).

D'altro canto, non colgono nel segno neppure le doglianze difensive, invero alquanto generiche, finalizzate ad ottenere una declaratoria di inutilizzabilità di quell'accertamento tecnico, in quanto i giudici di merito hanno convincentemente chiarito non solo come la relazione scritta stilata al termine di quella consulenza tecnica, disposta durante le indagini, fosse stata inserita con il consenso delle parti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.; ma soprattutto come nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi nel giudizio di primo grado, il consulente dell'accusa, indicato dal pubblico ministero nella propria lista ex art. 468 cod. proc. pen., fosse stato esaminato nel contraddittorio delle parti, con domande formulate senza alcuna limitazione anche dal difensore dell'imputato: esame al termine del quale l'elaborato scritto di quel consulente tecnico, benché già presente nel fascicolo del dibattimento, era stato nuovamente acquisito agli atti divenendo così pienamente utilizzabili ai fini della decisione.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuto nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dal proprio assistito; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 20 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Forlì aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 368 cod. pen. (capo a), 372 e 61 n. 2 cod. peri. (capo b), per avere, con querela presentata il 2 ottobre 2013 e integrata tredici giorni dopo, incolpato [OSCURATO:PERSONA] - primo prenditore di tre assegni, dell'importo di 40.000 euro il primo, e di 50.000 euro il secondo e il terzo, tratti sul conto corrente del Battistini aperto presso la filiale di Cesena della Cassa di risparmio di Ravenna - sapendolo innocente, di ricettazione, denunciando lo smarrimento del carnet di assegni comprendente quei tre titoli, in realtà da lui compilati, firmati e consegnati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], a saldo di debiti pregressi; e per avere, deponendo il 18 maggio 2016 come testimone nel processo per ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], per conseguire e assicurarsi l'impunità dal reato di calunnia, affermato il falso, negando l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui tre assegni e le circostanze fattuali dell'incontro con i due Piraccini. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Battistini, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agili artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], figlio della parte civile, fosse inattendibile per le numerose incongruenze in essa contenute, non giustificabili con il riferimento al tempo trascorso tra la prima e la seconda narrazione dei fatti, e perché smentita da circostanze oggettive concernenti i rapporti economici sottostanti, inerenti alla pregressa gestione di una società comune. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost., 191 e 233 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della disposta perizia grafologica, in quanto effettuata senza il rispetto delle garanzie difensive, e per avere rigettato la richiesta di rinnovazione in appello. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Le denunciate violazioni di legge sono prive di pregio in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04); mentre la dedotta violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, refluisce nell'esame dei prospettati vizi di motivazione. 2.2. Le censure alla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili perché, senza riuscire a mettere in discussione la tenuta logico-argomentativa della decisione adottata, risultano proposte esclusivamente per sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie, cosa che non è consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza gravata risulta congrua e priva di lacune espositive, avendo i giudici di merito chiarito come, nel contesto di complesse e controverse vicende relative ai rapporti di affari che il Battistini aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA] e con il figlio di questo, Alberto, fosse risultata dimostrata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: considerato che il primo non aveva denunciato un abusivo riempimento di titoli di credito, ma aveva insinuato una callida iniziativa dei due Piraccini che si sarebbero impossessati dei tre assegni smarriti e, dopo averli compilati, li avrebbero consegnati a terzi per porli all'incasso; laddove la contraria versione offerta dai due Piraccini - pur contraddicendosi [OSCURATO:PERSONA] su dettagli secondari, verosimilmente per il lungo tempo trascorso dai fatti - che avevano sostenuto di aver ricevuto i titoli in pagamento a saldo di quanto ancora loro dovuto dal Battistini, era risultata inequivocabilmente riscontrata dagli esiti di una consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero durante le indagini, che avevano permesso di appurare che la firma di traenza su quei tre titoli era stata apposta proprio dall'odierno imputato. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali, in presenza di due consulenze di parte, una disposta dalla pubblica accusa e una allegata ad una memoria difensiva depositata dal patrocinatore dell'imputato, l'espletamento di una perizia non fosse necessaria per la decisione: argomenti che non sono stati neppure considerati nel ricorso per cassazione. La sentenza gravata si pone, dunque, in linea con l'insegnamento formulato in materia dal [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (così, tra le tante, Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406). D'altro canto, non colgono nel segno neppure le doglianze difensive, invero alquanto generiche, finalizzate ad ottenere una declaratoria di inutilizzabilità di quell'accertamento tecnico, in quanto i giudici di merito hanno convincentemente chiarito non solo come la relazione scritta stilata al termine di quella consulenza tecnica, disposta durante le indagini, fosse stata inserita con il consenso delle parti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.; ma soprattutto come nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi nel giudizio di primo grado, il consulente dell'accusa, indicato dal pubblico ministero nella propria lista ex art. 468 cod. proc. pen., fosse stato esaminato nel contraddittorio delle parti, con domande formulate senza alcuna limitazione anche dal difensore dell'imputato: esame al termine del quale l'elaborato scritto di quel consulente tecnico, benché già presente nel fascicolo del dibattimento, era stato nuovamente acquisito agli atti divenendo così pienamente utilizzabili ai fini della decisione. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuto nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di
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