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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11507/2026

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INISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:PERSONA].- Intimato –Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 133/2023 depositatail 19/01/2023.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.Rilevato che:1.

Con ricorso depositato il 27/05/2021 [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n.502/2020, con cui era stata rigettata la sua opposizione al verbale dicontestazione n.

PTR1781001188 del 4/6/2019 della polstrada diNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026Vicenza, relativo alla violazione dell’art. 176, co. 1, letta a) del c.d.s.perché, in data 4 giugno 2019, quale conducente del veicolo targatoET937GZ “alle ore 16.10 [...] percorreva l’autostrada A31 condirezione [OSCURATO:PERSONA] (Vi) e giunto in prossimità del KM 80 +700, Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Vi) dove la carreggiata è a doppiosenso di marcia, causa lavori in corso, regolarmente segnalata,effettuava l’inversione del senso di marcia [...]” con la precisazioneche “[...] per questa violazione è prevista la revoca della patente diguida su ordinanza della prefettura U.T.G. di Vicenza [...]”; inoltre,con separato verbale il veicolo veniva sottoposto a fermoamministrativo per tre mesi.Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio della Prefettura, harigettato l’appello e ha condannato la parte privata alle spese.2.

Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da una memoria.[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza non ha svolto difese.In data 19/12/2024, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,che è stata ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il difensore del ricorrente hachiesto la decisione del ricorso.

È stata quindi fissata l’adunanza incamera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 176 comma 1 c.d.s., in relazione all’art. 175c.d.s., e dell’art. 176 commi 19 e 22 c.d.s.: sulla premessa che ilricorrente ha operato un’inversione di marcia mentre era alla guidasull’autostrada A31 (in prossimità del Km 80 + 700 m), che, a causadi lavori in corso, aveva una delle due carreggiate chiuse e l’altra(quella percorsa dal trasgressore) adibita al doppio senso di marcia, ilNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente lamenta che, poiché la ratio dell’art. 176 c.d.s. è basatasulla pericolosità della manovra di inversione a “U”, ovvero ad ipotesidi marcia contromano commesse in autostrada e rapportate allavelocità ordinaria consentita agli altri utenti, il ricorrente sostiene chel’infrazione, in quanto meno pericolosa per la particolarità dellasituazione concreta, non integri la violazione di cui al combinatodisposto degli artt. 175-176 c.d.s., ma verosimilmente altraviolazione, come quella dell’art. 38 c.d.s., che sanziona il mancatorispetto della segnaletica temporanea di emergenza;2. con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo: il Tribunale, pur rilevando che la manovra era avvenuta nonsulla rampa (diversamente da quanto affermato dal giudice di pace),ma su un tratto rettilineo in cui la circolazione era regolata dasegnaletica provvisoria di emergenza, avrebbe trascurato la minorepericolosità della manovra del conducente, compiuta in una situazionecontingente che non consentiva l’applicazione dell’art. 176 c.d.s.;3. con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 111 dellaCost. e dell’art. 132 c.p.c., nonché la mancanza di motivazione dellasentenza impugnata nella parte in cui, semplicisticamente, avrebberitenuto integrato l’illecito senza valutare le particolari circostanze delcaso concreto;4. con il quarto motivo è posto l’accento sulla nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c.: il Tribunalenon spiega perché non ha ritenuto dirimente il fatto, evidenziatodall’appellante, che il trasgressore, in sostanza, né aveva attraversatolo spartitraffico né aveva percorso la carreggiata, o parte di essa, nelsenso di marcia opposto.5.

Il primo motivo è infondato: la sentenza impugnata ha stabilitoche il conducente ha violato l’art. 176, comma 1, lett. a) c.d.s. peraver invertito il senso di marcia all’interno della carreggiataNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026autostradale (seppure in quel momento adibita al doppio senso dimarcia, per i lavori in corso sull’altra carreggiata: le due corsie, disenso opposto, della carreggiata erano divise da “segnacorsiaretrattili”), per spostarsi, all’interno della stessa carreggiata, da unacorsia all’altra e cambiare direzione di marcia.La tesi del ricorrente - secondo cui non poteva essere qualificatocome “autostrada” il rettilineo sul quale è stata commessal’inversione di marcia in conseguenza della chiusura al traffico dellacarreggiata sud (sulla quale erano in corso lavori stradali) e dellatemporanea utilizzabilità, nei due sensi di marcia, della solacarreggiata nord – non è condivisibile perché non ha alcuncollegamento con le chiare disposizioni del codice della strada eperché nel caso in cui, in ipotesi, dovesse essere condivisa, avrebbel’effetto di legittimare un comportamento assai grave o, quantomeno, di attenuare la sanzione per una violazione assai pericolosacome (appunto) l’inversione del senso di marcia in autostrada.Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 c.d.s., ai fini dell’applicazione dellenorme del codice della strada, le strade sono classificate in base alleloro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, e ciò comportache, per quanto qui interessa, le “autostrade” mantengano taleclassificazione anche quando (come è accaduto nella fattispecieconcreta in esame), per la temporanea chiusura della carreggiataopposta per lavori, le due corsie di una carreggiata siano adibite aidue sensi di marcia.6.

Il secondo motivo è infondato per le ragioni di seguitoillustrate.È necessaria una premessa concettuale: fin da Cass. Sez.

Un.07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di dirittoper cui l’attuale art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,Numero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.6, e 369 comma 2 n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fattostorico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando»tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e lasua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, inmotivazione, punto 5.2.2., evidenzia che il “nuovo” motivo di cui al n.5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del“vecchio” vizio di motivazione).Si è anche chiarito (vedi, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del31/03/2022) che, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fattostorico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possanoconsiderarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito,né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.In altre parole, alla Corte di legittimità non può essere chiesta unanuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico ingiurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in séNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto ilgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023,n. 16781).Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, il Tribunale ha preso inconsiderazione ed ha apprezzato tutti i fatti storici decisivi: inparticolare, ha valutato le circostanze dedotte dal ricorrente e haritenuto inconferente, rispetto alla contestata inversione del senso dimarcia ex art. 176 comma 1 lett. a) c.d.s., il fatto che, nel momentoin cui è stato tenuto questo comportamento pericoloso, una delle duecarreggiate dell’autostrada fosse chiusa per lavori in corso.7.

Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto perconnessione, sono infondati.Non ricorre il vizio di nullità della decisione per vizio strutturaledella motivazione, giacché la sentenza impugnata contiene leargomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, infatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “apparente”,consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice» (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014 cit.; Cass.n. 22232 del 2016; Cass. n. 2767 del 2023).In particolare, il Tribunale, con motivazione adeguata e priva divizi logici (vedi i punti 3 e 4 della sentenza), ha respinto i quattromotivi di appello, e ha chiaramente enunciato la ragione del proprioNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026convincimento lì dove (a pag. 6 della sentenza), delineato il quadronormativo di riferimento, afferma che: «alla luce dell’esatta dinamicadella condotta dello Zini (lo si ribadisce, ammessa pacificamente inquesto grado di giudizio dal ricorrente), al di là dell’errore nellaricostruzione del luogo in cui si è verificata la condotta del ricorrente(carreggiata rettilinea, e non rampa d’accesso), emendato comeprecede, deve ritenersi che in primo grado sia stata comunquecorrettamente rigettata l’opposizione: il ricorrente ha infatti violatol’art. 176, co. 1, lett.

A), posto che ha pacificamente invertito il sensodi marcia all’interno della carreggiata autostradale (seppur in quelmomento adibita al doppio senso di marcia, per i lavori in corsosull’altra carreggiata: le due corsie, di senso opposto, dellacarreggiata, come affermato dal teste Manea, erano divise da“segnacorsia retrattili”), per spostarsi, all’interno della stessacarreggiata, da una corsia all’altra e cambiare direzione di marcia».8.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione nelquale la prefettura di Vicenza non ha svolto difese.9.

Poiché la decisione è conforme alla proposta del consiglieredelegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., va applicato – come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c. – ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna delricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di unasomma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e nonsuperiore a euro 5.000).10.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento diuna somma di euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende,ex art. 96 comma 4 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:PERSONA].- Intimato –Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 133/2023 depositatail 19/01/2023.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.Rilevato che:1. Con ricorso depositato il 27/05/2021 [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n.502/2020, con cui era stata rigettata la sua opposizione al verbale dicontestazione n. PTR1781001188 del 4/6/2019 della polstrada diNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026Vicenza, relativo alla violazione dell’art. 176, co. 1, letta a) del c.d.s.perché, in data 4 giugno 2019, quale conducente del veicolo targatoET937GZ “alle ore 16.10 [...] percorreva l’autostrada A31 condirezione [OSCURATO:PERSONA] (Vi) e giunto in prossimità del KM 80 +700, Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Vi) dove la carreggiata è a doppiosenso di marcia, causa lavori in corso, regolarmente segnalata,effettuava l’inversione del senso di marcia [...]” con la precisazioneche “[...] per questa violazione è prevista la revoca della patente diguida su ordinanza della prefettura U.T.G. di Vicenza [...]”; inoltre,con separato verbale il veicolo veniva sottoposto a fermoamministrativo per tre mesi.Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio della Prefettura, harigettato l’appello e ha condannato la parte privata alle spese.2. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da una memoria.[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza non ha svolto difese.In data 19/12/2024, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,che è stata ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il difensore del ricorrente hachiesto la decisione del ricorso. È stata quindi fissata l’adunanza incamera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 176 comma 1 c.d.s., in relazione all’art. 175c.d.s., e dell’art. 176 commi 19 e 22 c.d.s.: sulla premessa che ilricorrente ha operato un’inversione di marcia mentre era alla guidasull’autostrada A31 (in prossimità del Km 80 + 700 m), che, a causadi lavori in corso, aveva una delle due carreggiate chiuse e l’altra(quella percorsa dal trasgressore) adibita al doppio senso di marcia, ilNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente lamenta che, poiché la ratio dell’art. 176 c.d.s. è basatasulla pericolosità della manovra di inversione a “U”, ovvero ad ipotesidi marcia contromano commesse in autostrada e rapportate allavelocità ordinaria consentita agli altri utenti, il ricorrente sostiene chel’infrazione, in quanto meno pericolosa per la particolarità dellasituazione concreta, non integri la violazione di cui al combinatodisposto degli artt. 175-176 c.d.s., ma verosimilmente altraviolazione, come quella dell’art. 38 c.d.s., che sanziona il mancatorispetto della segnaletica temporanea di emergenza;2. con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo: il Tribunale, pur rilevando che la manovra era avvenuta nonsulla rampa (diversamente da quanto affermato dal giudice di pace),ma su un tratto rettilineo in cui la circolazione era regolata dasegnaletica provvisoria di emergenza, avrebbe trascurato la minorepericolosità della manovra del conducente, compiuta in una situazionecontingente che non consentiva l’applicazione dell’art. 176 c.d.s.;3. con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 111 dellaCost. e dell’art. 132 c.p.c., nonché la mancanza di motivazione dellasentenza impugnata nella parte in cui, semplicisticamente, avrebberitenuto integrato l’illecito senza valutare le particolari circostanze delcaso concreto;4. con il quarto motivo è posto l’accento sulla nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c.: il Tribunalenon spiega perché non ha ritenuto dirimente il fatto, evidenziatodall’appellante, che il trasgressore, in sostanza, né aveva attraversatolo spartitraffico né aveva percorso la carreggiata, o parte di essa, nelsenso di marcia opposto.5. Il primo motivo è infondato: la sentenza impugnata ha stabilitoche il conducente ha violato l’art. 176, comma 1, lett. a) c.d.s. peraver invertito il senso di marcia all’interno della carreggiataNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026autostradale (seppure in quel momento adibita al doppio senso dimarcia, per i lavori in corso sull’altra carreggiata: le due corsie, disenso opposto, della carreggiata erano divise da “segnacorsiaretrattili”), per spostarsi, all’interno della stessa carreggiata, da unacorsia all’altra e cambiare direzione di marcia.La tesi del ricorrente - secondo cui non poteva essere qualificatocome “autostrada” il rettilineo sul quale è stata commessal’inversione di marcia in conseguenza della chiusura al traffico dellacarreggiata sud (sulla quale erano in corso lavori stradali) e dellatemporanea utilizzabilità, nei due sensi di marcia, della solacarreggiata nord – non è condivisibile perché non ha alcuncollegamento con le chiare disposizioni del codice della strada eperché nel caso in cui, in ipotesi, dovesse essere condivisa, avrebbel’effetto di legittimare un comportamento assai grave o, quantomeno, di attenuare la sanzione per una violazione assai pericolosacome (appunto) l’inversione del senso di marcia in autostrada.Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 c.d.s., ai fini dell’applicazione dellenorme del codice della strada, le strade sono classificate in base alleloro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, e ciò comportache, per quanto qui interessa, le “autostrade” mantengano taleclassificazione anche quando (come è accaduto nella fattispecieconcreta in esame), per la temporanea chiusura della carreggiataopposta per lavori, le due corsie di una carreggiata siano adibite aidue sensi di marcia.6. Il secondo motivo è infondato per le ragioni di seguitoillustrate.È necessaria una premessa concettuale: fin da Cass. Sez. Un.07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di dirittoper cui l’attuale art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,Numero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.6, e 369 comma 2 n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fattostorico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando»tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e lasua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, inmotivazione, punto 5.2.2., evidenzia che il “nuovo” motivo di cui al n.5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del“vecchio” vizio di motivazione).Si è anche chiarito (vedi, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del31/03/2022) che, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fattostorico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possanoconsiderarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito,né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.In altre parole, alla Corte di legittimità non può essere chiesta unanuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico ingiurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in séNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto ilgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023,n. 16781).Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, il Tribunale ha preso inconsiderazione ed ha apprezzato tutti i fatti storici decisivi: inparticolare, ha valutato le circostanze dedotte dal ricorrente e haritenuto inconferente, rispetto alla contestata inversione del senso dimarcia ex art. 176 comma 1 lett. a) c.d.s., il fatto che, nel momentoin cui è stato tenuto questo comportamento pericoloso, una delle duecarreggiate dell’autostrada fosse chiusa per lavori in corso.7. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto perconnessione, sono infondati.Non ricorre il vizio di nullità della decisione per vizio strutturaledella motivazione, giacché la sentenza impugnata contiene leargomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, infatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “apparente”,consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice» (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.; Cass.n. 22232 del 2016; Cass. n. 2767 del 2023).In particolare, il Tribunale, con motivazione adeguata e priva divizi logici (vedi i punti 3 e 4 della sentenza), ha respinto i quattromotivi di appello, e ha chiaramente enunciato la ragione del proprioNumero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026convincimento lì dove (a pag. 6 della sentenza), delineato il quadronormativo di riferimento, afferma che: «alla luce dell’esatta dinamicadella condotta dello Zini (lo si ribadisce, ammessa pacificamente inquesto grado di giudizio dal ricorrente), al di là dell’errore nellaricostruzione del luogo in cui si è verificata la condotta del ricorrente(carreggiata rettilinea, e non rampa d’accesso), emendato comeprecede, deve ritenersi che in primo grado sia stata comunquecorrettamente rigettata l’opposizione: il ricorrente ha infatti violatol’art. 176, co. 1, lett. A), posto che ha pacificamente invertito il sensodi marcia all’interno della carreggiata autostradale (seppur in quelmomento adibita al doppio senso di marcia, per i lavori in corsosull’altra carreggiata: le due corsie, di senso opposto, dellacarreggiata, come affermato dal teste Manea, erano divise da“segnacorsia retrattili”), per spostarsi, all’interno della stessacarreggiata, da una corsia all’altra e cambiare direzione di marcia».8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione nelquale la prefettura di Vicenza non ha svolto difese.9. Poiché la decisione è conforme alla proposta del consiglieredelegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., va applicato – come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c. – ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna delricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di unasomma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e nonsuperiore a euro 5.000).10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 16718/2023Numero sezionale 2557/2025Numero di raccolta generale 11507/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento diuna somma di euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende,ex art. 96 comma 4 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 11507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris