CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 1997
Cassazione n. 30427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa l’11 marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 35.280 disposto a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 586 cod. pen. e 73 d.P.R.n. 309 del 1990. Con tremotivi che,in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizidella motivazione in merito al fumusdel reato e la carenza di motivazione sul periculum in mora.In primo luogo, si insiste sulla rilevanza delle dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura, inoltre, la ritenuta insufficienza delle allegazioni difensive che, ad avviso del ricorrente, costituisce frutto di un errore percettivo e di un travisamento per utilizzo di una informazione inesistente in cui è incorso il Tribunale. Ciò in quanto il ricorrente ha allegato alla memoria difensiva i seguenti documenti: a ) la lista dei prelievi effettuati dalla sorella; b) la lista dei movimenti bancari del conto del ricorrente; c) la dichiarazione di prestito effettuata dalla sorella; e) la dichiarazione relativa al debito insoluto resa dal titolare della ditta di ristrutturazione. Sostiene il ricorrente che tali elementi sono stati valutati in modo parziale e decontestualizzato, trascurando l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la lecita provenienza del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I tre motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in ragione della loro connessione logica,sono inammissibili in quanto, con riferimento alle censure sul fumus,a fronte di una motivazione non apparente e di una adeguata valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e della documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. le pagine da 1 a 3 dell’ordinanza impugnata), deducono non consentiti vizi della motivazione (cfr. art. 325 cod. proc. pen.), e quanto alla censura sul periculum, prive di confronto critico con la motivazione dell’ordinanza impugnata, tutt’altro che carente sul punto (si veda la seconda pagina della motivazione in cui il Tribunale ha desunto il periculum dalle precarie condizioni economiche del ricorrente, dalle peculiari modalità di occultamento del denaro e da l ritard ato ingresso degli operantial momento della perquisizione). 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisol’8 luglio 2025