CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2018
Cassazione n. 01056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35905/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro Sergio VIOLA, -controricorrente - avverso la sentenza n. 3742/2018, depositata il10.7.2018della Corte d’Appello di Napoli;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, medico di medicina generale convenzionato con il [OSCURATO:PERSONA], convenne l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento davanti al Tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, per fare accertare il proprio diritto a trattenere l’intera indennità di collaboratore studio , che l’Azienda aveva in effetti spontaneamente pagato, salvo poi chiederne la parziale restituzione perché il medesimo collaboratore era stato assunto anche da altri due medicicon lui associatiper la prestazione del servizio agli assistiti in regime di c.d. «medicina di gruppo». Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda e, successivamente, la Corte d’Appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado, respin gendo l’impugnazione dell’Azienda. Contro la sentenza della C orte d’ A ppello , l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento ha quindi proposto ricorso per cassazione a rticol ato in tre motiv i . Il medico di medicina generale si è difeso con controricorso, provvedendo anche a depositare memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Aziendadenuncia, «vizio della sentenza ex art . 360, comma 1, n n . 3 e 5 , c.p.c. , per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 45 d.P.R. n. 484/1996, lettera L, d.P.R. n. 370 del 2000 all’art. 45, Accordo I ntegrativo R egionale Campania BURC n. 32 del 21.7.2003,art. 45, punto 2, CCNL del 2008/2009 e successivo CCNL 2008/2009». 2. Con il secondo motivosi censura «vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. e vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 45 B4 d.P.R. n. 2 70 del 2000 , all’art. 45, lett. B4, [OSCURATO:PERSONA] R egionale Campania BURC n. 32 del 21.7.2003, agli artt. 54 e 59 A.C.N. Anno 2004/2005 del 2005 e agli artt. 54 e 59 A.C.N. Medicina Generale 2008-2009 del 2009» . 3. Il terzo motivo è così rubricato: «vi ola zio ne della sentenza exart. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dell’art. 2697c.c. e art. 414, n. 4, c.p.c.». 4. I tre motivi vengono esaminati congiuntamente, perché è la stessa ricorrente che, dopo averli distinti in rubrica, svolge tuttavia una trattazione unitaria e indifferenziata delle critic h e mosse alla sentenza impugnata. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. 4.1. Innanzitutto, poiché il primo e il terzo motivo denunciano, in modo promiscuo, anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o ccorre ricordare che, in caso di doppia decisione conforme nei due gradi del giudizio di merito, «il ricorso per cassazione … può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360» (art. 348-ter, commi4 e 5, c.p.c., la cui disciplina è stata ora trasfusa nell’art. 360, comma 4, c.p.c. dall’art. 3, comma 27, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 149 del 2022). 4.2. Per il resto, si deve ribadire un principio più volte affermato da questa Corte: «quando nel ricorso per cassazione è – come nel caso – denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. Diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione» (Cass. n. 828/2007, che richiama numerosi precedenti conformi; v. conformi anche, successivamente : Cass. nn. 15768/2007, 635/2015, 17570/2020). Il ricorrentenon si è attenuto a questa essenziale regola sulla forma-contenuto della impugnazione di legittimità. 4.2.1. Nelle rubriche dei primi due motivi sono stati citati due articoli del codice civile sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.), senza che poi si spieghi in alcun modo dove e come essi sarebbero stati violatidalla Corte d’Appello. Lo stesso discorso vale anche per l’indicazione come norme di diritto violate, nella rubrica del terzo motivo, dell’art.2697 c.c. (dovendosi comunque notare che nel la sentenza impugnata la causa non è stata decisa facendo applicazione delle regole di ripartizione degli oneri probatori) e dell’art. 414, n. 4, c.p.c. 4.2.2.Il primo e secondo motivo denunciano direttamente anche la violazione delle norme contenute nella contrattazione collettiva, il che è in astratto consentito, sia pure limitatamente ai«contratti e accordi collettiv i nazional i» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con esclusione di quelli integrativi regionali (v., ex multis, Cass. nn. 1826/2009, 29288/2019 , 17716/2016, 7671/2016). Sennonché, anche sotto questo profilo il ricorso è carente, perché non argomenta «in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina». La Corte d’Appello ha affrontato l’unicotema sottoposto al suo esame, ovverosia se, in caso di assunzione di un collaboratore da parte di medici di medicina generale riuniti in gruppo, l’indennità prevista dalla contrattazione collettiva spetti per intero a ciascun medico oppure soltanto pro quota. E il tema è stato risolto riportando nella motivazione il testo delle pertinenti disposizioni deicontratti collettiv i e concludendo che , «di fronte alla chiarezza ed alla continuità delle clausole contrattuali l’indennità per il collaboratore di studio debba essere attribuitaper intero a ciascun medico anche se operante in forma associata». A fronte di tale lapidaria, ma motivata,constatazione, il ricorrente nonsvolge alcuna precisa critica e, soprattutto, non indica disposizioni della contrattazione collettiva in cui si faccia riferimento a una ripartizione pro quota ( sicch é non è dato nemmeno di sapere cosa si intenda per ripartizione pro quota :ovverosia, se si debba avere riguardo, per esempio, al numero dei mutuati di ciascun medico associato o alla somma spesa da ciascuno per il pagamento del collaboratore). A pag. 13 del ricorso è riportata una disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1997 secondo cui « in caso di lavoro associato l’indennità spettante a ciascun medico non potrà mai superare l’importo da questi effettivamente versato». Il che è sicuramente ragionevole (a prescindere dall’applicabilità di quell’accordo al caso di specie, ratione temporis, e purché per «importo versato» si intenda l’intera spesa sostenuta quale costo della collaborazione e non soltanto «l’importo dei contributi previdenziali», come immotivatamente sostenuto dal ricorrente); ma non ha nulla a che vedere con la questione della spettanza dell’indennità per intero o soltanto ripartita pro quotatra i medici raggruppati. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , a carico dellaricorrente. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese legali per il presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% dei compensi e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento