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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03568/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE/ r‘ Q.141 Y/3 det ir udita la relazione svolta dl Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno in composizione monocratica del 10/01/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 76, comma 3, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 333,00 di multa, ordinando la confisca e distruzione del coltello in sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta tenuta dall'imputato, che ha commesso due violazioni della legge penale in un medesimo contesto, senza poi fornire alcuna giustificazione in ordine al possesso del coltello; trattasi, inoltre, stando alle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, di un soggetto dalla personalità oltremodo negativa, essendo egli gravato da un rilevante corredo di pregiudizi di allarmante natura, che ne delineano la particolare insofferenza, verso il rispetto delle regole e delle prescrizioni dell'autorità.

La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE/ r‘ Q.141 Y/3 det ir udita la relazione svolta dl Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno in composizione monocratica del 10/01/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 76, comma 3, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 333,00 di multa, ordinando la confisca e distruzione del coltello in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta tenuta dall'imputato, che ha commesso due violazioni della legge penale in un medesimo contesto, senza poi fornire alcuna giustificazione in ordine al possesso del coltello; trattasi, inoltre, stando alle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, di un soggetto dalla personalità oltremodo negativa, essendo egli gravato da un rilevante corredo di pregiudizi di allarmante natura, che ne delineano la particolare insofferenza, verso il rispetto delle regole e delle prescrizioni dell'autorità. La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dice
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