CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 05059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 febbraio 2022 il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di DELLE CHIAIE Augusto, con la quale è stata chiesta l'esclusione della recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale ritenuta con la sentenza del medesimo Tribunale in data 12.11.2018, divenuta irrevocabile . In motivazione, il Tribunale sottolinea l'impossibilità per il Giudice dell'esecuzione di sindacare l'accertamento della recidiva operato nell'ambito del giudizio di cognizione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - DELLE CHIAIE Augusto deducendo erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non versandosi in ipotesi di pena illegale ma di un punto ritenuto sussistente nella decisione irrevocabile, non suscettibile di sindacato in sede esecutiva. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente p