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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 35292/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA].NI nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato la nullità del decreto di citazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 40, 113 e 590 cod. pen., avendo rilevato la difformità tra quello emesso dal P.M. e quello notificato alle parti.

2. La Procura della Vepubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 20 d.

Ivo n. 274 del 2000.

Si deduce che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, non sussisteva la dedotta difformità, per cui, essendosi determinata una situazione di stallo, essa doveva essere qualificata come atto abnorme.

3. Con memoria del 23 maggio 2023, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di Grana- telli Alfredo chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c), d.

I.vo n. 274 del 2000 l'atto di citazione (attraverso il quale viene esercitata l'azione penale e introdotto il pro- cesso avanti il Giudice di Pace) deve contenere l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione e, ove venga chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, deve indicare/a pena di inammissibilità/ le circostanze su cui deve vertere l'esame.

Il comma sesto dell'articolo ora ricordato ribadisce, poi, che "la citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'in- dicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d), ed e)".

Nel caso di specie, risulta depositato un decreto di citazione che presenta tutti i requisiti richiesti dal legislatore, ivi compresa la lista dei testimoni , con indicazione delle relative circostanze di prova/e all'udienza del 16 maggio 2022, dopo aver pro- ceduto all'esame della persona offesa, sulla scorta di detto decreto il Pubblico Mini- stero chiedeva la citazione dei residui testi, di cui alla lista allegata all'atto di citazione sopra richiamato.

A fronte di simile richiesta, il Giudice di Pace rilevava, tuttavia, che il decreto di citazione notificato alle parti non corrispondeva integralmente a quello cui aveva fatto riferimento il P.M. richiedente, poiché, in particolare, risultava privo della cd.

"lista testi" allegata a detto atto di citazione: a riprova di ciò, ove non emerga in maniera sufficientemente chiara dalla lettura degli atti, dalla pec ricevuta dalla difesa in data 10 giugno 2020 è agevolmente rilevabile che la missiva in questione (in tutto coinci- dente e sovrapponibile alle altre tre ricevute in pari data, quale difensore e domici- liatario degli imputati) conteneva in allegato il decreto di citazione, privo però della lista testimoniale predisposta dal PM.

Ai fini della ritualità della citazione ovviamente si deve fare riferimento agli atti notificati alle parti e non ad altri, eventualmente presenti all'interno del fascicolo, per cui, in relazione all'irregolarità riscontrata, è prevista espressamente la sanzione della nullità.

4. Il ricorso è fondato.

L'atto impugnato aveva dato luogo ad una ipotesi di c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rap- porto processuale fra le parti necessarie.

La regressione indebita del procedimento va inquadrata all'interno dell'abnormità funzionale che ricorre ogni qual volta l'attività "si esplica oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo, venendo in questo caso stravolto il profilo funzionale (Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Miner- vini, non massimata sul punto).

Tale principio ha trovato applicazione anche in tema di provvedimenti del Giudice di Pace, come nella fattispecie in esame.

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, infatti, è abnorme il prov- vedimento con cui il Giudice di Pace, dichiarata non rituale la citazione a giudizio per nullità della notificazione, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per- ché vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della cita- zione (Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Tourè, Rv. 283389; vedi anche Sez. 1, Ord. n. 9038 del 31/01/2023, Mourad, non nnassimata).

5. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con con- seguente trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze per l'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA].NI nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato la nullità del decreto di citazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 40, 113 e 590 cod. pen., avendo rilevato la difformità tra quello emesso dal P.M. e quello notificato alle parti. 2. La Procura della Vepubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 20 d. Ivo n. 274 del 2000. Si deduce che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, non sussisteva la dedotta difformità, per cui, essendosi determinata una situazione di stallo, essa doveva essere qualificata come atto abnorme. 3. Con memoria del 23 maggio 2023, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di Grana- telli Alfredo chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Si rileva che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c), d. I.vo n. 274 del 2000 l'atto di citazione (attraverso il quale viene esercitata l'azione penale e introdotto il pro- cesso avanti il Giudice di Pace) deve contenere l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione e, ove venga chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, deve indicare/a pena di inammissibilità/ le circostanze su cui deve vertere l'esame. Il comma sesto dell'articolo ora ricordato ribadisce, poi, che "la citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'in- dicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d), ed e)". Nel caso di specie, risulta depositato un decreto di citazione che presenta tutti i requisiti richiesti dal legislatore, ivi compresa la lista dei testimoni , con indicazione delle relative circostanze di prova/e all'udienza del 16 maggio 2022, dopo aver pro- ceduto all'esame della persona offesa, sulla scorta di detto decreto il Pubblico Mini- stero chiedeva la citazione dei residui testi, di cui alla lista allegata all'atto di citazione sopra richiamato. A fronte di simile richiesta, il Giudice di Pace rilevava, tuttavia, che il decreto di citazione notificato alle parti non corrispondeva integralmente a quello cui aveva fatto riferimento il P.M. richiedente, poiché, in particolare, risultava privo della cd. "lista testi" allegata a detto atto di citazione: a riprova di ciò, ove non emerga in maniera sufficientemente chiara dalla lettura degli atti, dalla pec ricevuta dalla difesa in data 10 giugno 2020 è agevolmente rilevabile che la missiva in questione (in tutto coinci- dente e sovrapponibile alle altre tre ricevute in pari data, quale difensore e domici- liatario degli imputati) conteneva in allegato il decreto di citazione, privo però della lista testimoniale predisposta dal PM. Ai fini della ritualità della citazione ovviamente si deve fare riferimento agli atti notificati alle parti e non ad altri, eventualmente presenti all'interno del fascicolo, per cui, in relazione all'irregolarità riscontrata, è prevista espressamente la sanzione della nullità. 4. Il ricorso è fondato. L'atto impugnato aveva dato luogo ad una ipotesi di c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rap- porto processuale fra le parti necessarie. La regressione indebita del procedimento va inquadrata all'interno dell'abnormità funzionale che ricorre ogni qual volta l'attività "si esplica oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo, venendo in questo caso stravolto il profilo funzionale (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Miner- vini, non massimata sul punto). Tale principio ha trovato applicazione anche in tema di provvedimenti del Giudice di Pace, come nella fattispecie in esame. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, infatti, è abnorme il prov- vedimento con cui il Giudice di Pace, dichiarata non rituale la citazione a giudizio per nullità della notificazione, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per- ché vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della cita- zione (Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Tourè, Rv. 283389; vedi anche Sez. 1, Ord. n. 9038 del 31/01/2023, Mourad, non nnassimata). 5. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con con- seguente trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze per l'ulter
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