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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 39564/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catania del 19.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il GIP di Caltagirone, in data 14.5.2020, procedendo in sede di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, porto abusivo di strumento atto ad offendere e violazione della misura di prevenzione che gli era stata irrogata in data 21.7.2017 per cui, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche oltre che la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. stimate complessivamente equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 460 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare;

2. ricorre per cassazione il difensore del Turrisi lamentando violazione di legge, erronea qualificazione del fatto, difetto di motivazione in merito alle doglianze difensive formulate con l'atto di appello: segnala come la Corte di Appello abbia condiviso le considerazioni svolte dal GIP in merito alla aggravante dell'uso dellarma contestata all'imputato sul delitto di rapina di cui al capo 1); richiama il principio di diritto affermato nella sentenza 4712 del 2017 evocata con l'atto di appello rilevando come nel caso di specie nessuna concreta efficacia intimidatrìce avesse sortito la disponibilità dell'avvitatore occultato nella tasca della giacca per simulare il possesso di una pistola tanto che l'imputato era stato spintonato dalla vittima e l'utensile era caduto a terra disvelando la sua effettiva natura quando l'azione era ancora in corso; rileva che su tali considerazioni la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna;

3. il PG ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che le questioni sollevate dalla difesa erano già state vagliate e correttamente risolte in diritto dalla Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed era stato condannato, nei due gradi di merito, in primo luogo del delitto di tentata rapina in danno del titolare di un esercizio commerciale sito in Mineo, aggravata dall'uso di un'arma e dall'aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne; in secondo luogo, della contravvenzione di cui agli artt. 4 110 del 1975 e 61 n. 2 cod. pen.

"... perché, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), portava con sé, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un trapano elettrico di colore nero, strumento chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". 1.2 Ed è allora immediatamente necessario precisare che con l'atto di appello la difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado in primo luogo in merito alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma contestata sul delitto di rapina; in particolare, aveva sostenuto che "... se mai realmente l'anziana persona offesa avesse nutrito il dubbio che il rapinatore fosse in possesso di una pistola, difficilmente - si ipotizza - avrebbe azzardato una reazione tanto incauta e coraggiosa" e che, pertanto, la vittima non aveva subito alcuna reale intimidazione per effetto del "gesto" del ricorrente di "simulare" il possesso di una pistola che, nel corso della colluttazione ancora in corso, si era rivelata per non essere tale.

Con il secondo motivo era stata dedotta la impossibilità di configurare la contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110 del 1975 sostenendo non già - si badì - che il trapano-avvìtatore non potesse rappresentare un'arma 'impropria' ma allegando una 'giustificazione' per il suo porto in luogo pubblico in quanto necessario 'per eseguire il montaggio di un mobile presso la casa della compagna' che da pochi giorni aveva effettuato un trasloco (cfr., pag. 3 dell'atto di appello). 1.3 La Corte di Appello non si è sottratta dall'onere di esaminare ì motivi di censura articolati dalla difesa contro la sentenza di primo grado e, in particolare, a quello formulato sul capo B) sostenendo che "... parimenti provata è la responsabilità penale del Turrisi per il reato di cui all'art. 4

I. 110/1975 ... avendo egli chiaramente portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo il trapano avvítatore, utilizzato per l'offesa al Cardello e proprio al fine di eseguire il reato di cui al capo 1) della rubrica" (cfr., pag. 8 della sentenza in esame). 1.4 Con il ricorso in cassazione nessuna censura è stata articolata sul rigetto dell'appello che era stato articolato sul capo 2) della rubrica e, pertanto, la sentenza di primo grado era di conseguenza passata in giudicato sulla responsabilità del ricorrente quanto alla contravvenzione di porto ingiustificato di arma impropria. 1.5 Nel formulare l'unico motivo di ricorso la difesa ha insistito invece sulla circostanza secondo cui la disponibilità del trapano-avvitatore occultato all'interno della tasca della giacca per simulare il possesso dì una pistola non avrebbe avuto nessuna concreta efficacia intimidatrice nei confronti della vittima tanto che la persona offesa aveva spintonato l'imputato e l'utensile era caduto a terra rivelando la sua effettiva natura.

In tal modo, però, la censura è stata affidata ad una considerazione in punto di 'fatto', ovvero ad una valutazione della concreta efficacia deterrente legata alla disponibilità del trapano-avvitatore ed al 'tempo' in cui la vittima era rimasta soggiogata o quantomeno irretita dalla consapevolezza o dal mero sospetto che il rapinatore detenesse un'arma e che se ne potesse servire per mettere in pericolo la sua incolumità.

Si tratta, come accennato, di una valutazione operata alla luce della concretezza della vicenda e della specifica, nel caso di specie, capacità ed efficacia di intimidazione legata al possesso dello strumento in sé e per sé atto a recare offesa alla persona.

È in questa prospettiva, perciò, e tenendo conto della mancata impugnazione sul capo 2), che va considerato corretto il richiamo operato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata dal rapinatore in guisa tale da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia alla persona per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (cfr., Cass. Pen., 3, 21.1.2021 n. 7.754, M., Rv. 281006).

La Corte di Appello, dunque, si è conformata ai principi testé richiamati mentre il ricorso finisce con il sollecitare una rilettura complessiva del fatto non consentita in questa sede.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6.10.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catania del 19.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il GIP di Caltagirone, in data 14.5.2020, procedendo in sede di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, porto abusivo di strumento atto ad offendere e violazione della misura di prevenzione che gli era stata irrogata in data 21.7.2017 per cui, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche oltre che la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. stimate complessivamente equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 460 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare; 2. ricorre per cassazione il difensore del Turrisi lamentando violazione di legge, erronea qualificazione del fatto, difetto di motivazione in merito alle doglianze difensive formulate con l'atto di appello: segnala come la Corte di Appello abbia condiviso le considerazioni svolte dal GIP in merito alla aggravante dell'uso dellarma contestata all'imputato sul delitto di rapina di cui al capo 1); richiama il principio di diritto affermato nella sentenza 4712 del 2017 evocata con l'atto di appello rilevando come nel caso di specie nessuna concreta efficacia intimidatrìce avesse sortito la disponibilità dell'avvitatore occultato nella tasca della giacca per simulare il possesso di una pistola tanto che l'imputato era stato spintonato dalla vittima e l'utensile era caduto a terra disvelando la sua effettiva natura quando l'azione era ancora in corso; rileva che su tali considerazioni la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna; 3. il PG ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che le questioni sollevate dalla difesa erano già state vagliate e correttamente risolte in diritto dalla Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed era stato condannato, nei due gradi di merito, in primo luogo del delitto di tentata rapina in danno del titolare di un esercizio commerciale sito in Mineo, aggravata dall'uso di un'arma e dall'aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne; in secondo luogo, della contravvenzione di cui agli artt. 4 110 del 1975 e 61 n. 2 cod. pen. "... perché, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), portava con sé, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un trapano elettrico di colore nero, strumento chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". 1.2 Ed è allora immediatamente necessario precisare che con l'atto di appello la difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado in primo luogo in merito alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma contestata sul delitto di rapina; in particolare, aveva sostenuto che "... se mai realmente l'anziana persona offesa avesse nutrito il dubbio che il rapinatore fosse in possesso di una pistola, difficilmente - si ipotizza - avrebbe azzardato una reazione tanto incauta e coraggiosa" e che, pertanto, la vittima non aveva subito alcuna reale intimidazione per effetto del "gesto" del ricorrente di "simulare" il possesso di una pistola che, nel corso della colluttazione ancora in corso, si era rivelata per non essere tale. Con il secondo motivo era stata dedotta la impossibilità di configurare la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 sostenendo non già - si badì - che il trapano-avvìtatore non potesse rappresentare un'arma 'impropria' ma allegando una 'giustificazione' per il suo porto in luogo pubblico in quanto necessario 'per eseguire il montaggio di un mobile presso la casa della compagna' che da pochi giorni aveva effettuato un trasloco (cfr., pag. 3 dell'atto di appello). 1.3 La Corte di Appello non si è sottratta dall'onere di esaminare ì motivi di censura articolati dalla difesa contro la sentenza di primo grado e, in particolare, a quello formulato sul capo B) sostenendo che "... parimenti provata è la responsabilità penale del Turrisi per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 ... avendo egli chiaramente portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo il trapano avvítatore, utilizzato per l'offesa al Cardello e proprio al fine di eseguire il reato di cui al capo 1) della rubrica" (cfr., pag. 8 della sentenza in esame). 1.4 Con il ricorso in cassazione nessuna censura è stata articolata sul rigetto dell'appello che era stato articolato sul capo 2) della rubrica e, pertanto, la sentenza di primo grado era di conseguenza passata in giudicato sulla responsabilità del ricorrente quanto alla contravvenzione di porto ingiustificato di arma impropria. 1.5 Nel formulare l'unico motivo di ricorso la difesa ha insistito invece sulla circostanza secondo cui la disponibilità del trapano-avvitatore occultato all'interno della tasca della giacca per simulare il possesso dì una pistola non avrebbe avuto nessuna concreta efficacia intimidatrice nei confronti della vittima tanto che la persona offesa aveva spintonato l'imputato e l'utensile era caduto a terra rivelando la sua effettiva natura. In tal modo, però, la censura è stata affidata ad una considerazione in punto di 'fatto', ovvero ad una valutazione della concreta efficacia deterrente legata alla disponibilità del trapano-avvitatore ed al 'tempo' in cui la vittima era rimasta soggiogata o quantomeno irretita dalla consapevolezza o dal mero sospetto che il rapinatore detenesse un'arma e che se ne potesse servire per mettere in pericolo la sua incolumità. Si tratta, come accennato, di una valutazione operata alla luce della concretezza della vicenda e della specifica, nel caso di specie, capacità ed efficacia di intimidazione legata al possesso dello strumento in sé e per sé atto a recare offesa alla persona. È in questa prospettiva, perciò, e tenendo conto della mancata impugnazione sul capo 2), che va considerato corretto il richiamo operato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata dal rapinatore in guisa tale da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia alla persona per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (cfr., Cass. Pen., 3, 21.1.2021 n. 7.754, M., Rv. 281006). La Corte di Appello, dunque, si è conformata ai principi testé richiamati mentre il ricorso finisce con il sollecitare una rilettura complessiva del fatto non consentita in questa sede. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6.10.2021
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