Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:390
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]138/03
É. R. e altri
contro
Consiglio dell’Unione europea e
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Politica agricola comune — Polizia sanitaria — Encefalopatia spongiforme bovina (“malattia della mucca pazza”) — Nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi — Danno — Nesso causale — Vizi di forma — Procedimenti nazionali paralleli — Prescrizione — Irricevibilità»
Massime della sentenza
1.
Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1,lett. c)]
2.
Ricorso per risarcimento danni — Natura autonoma — Previo esperimento dei mezzi di ricorso interni — Eccezione — Impossibilità
di ottenere il risarcimento dinanzi al giudice nazionale
(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)
3.
Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo
(Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
4.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti
(Art. 288, secondo comma, CE)
5.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti
(Art. 288, secondo comma, CE)
6.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti
(Art. 288, secondo comma, CE)
1.
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
del Tribunale, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso
sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente,
purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso
al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare il comportamento
che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento
e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno.
(v. punto 34)
2.
L’azione per il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE è stata istituita come rimedio
giurisdizionale autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale e
subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Tuttavia tale azione dev’essere valutata
alla luce del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli e la sua ricevibilità può quindi essere subordinata,
in certi casi, all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni offerti per ottenere l’annullamento di una decisione dell’autorità
nazionale. A tal fine occorre tuttavia che i suddetti rimedi nazionali garantiscano in modo efficace la tutela dei singoli
interessati e che possano condurre al risarcimento dell’asserito danno.
Ciò non avviene allorché, da un lato, il risarcimento dei danni lamentati dai ricorrenti non può essere ottenuto, neanche
in parte, mediante l’annullamento di un atto o di determinati atti di un’autorità nazionale e, d’altro lato, la domanda di
risarcimento proposta dai ricorrenti si fonda su pretesi comportamenti illegittimi del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]. Considerato
in particolare che il giudice comunitario ha competenza esclusiva a statuire, in forza dell’art. 288 CE, sulle controversie
relative al risarcimento di un danno imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], i mezzi di tutela giurisdizionale nazionali non potrebbero
ipso facto garantire ai ricorrenti, in un’ipotesi del genere, una tutela efficace dei loro diritti, ossia, segnatamente, il
risarcimento di tutti i danni da essi lamentati.
Quando lo stesso danno è stato oggetto di due azioni di risarcimento, una diretta contro uno Stato membro dinanzi a un giudice
nazionale, l’altra contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice comunitario, può risultare necessario, prima di stabilire l’entità
del danno di cui la [OSCURATO:PERSONA] sarà dichiarata responsabile, attendere che il giudice nazionale si pronunci sull’eventuale responsabilità
dello Stato membro, al fine di evitare che, a causa di una divergenza di valutazione tra due giudici diversi, il ricorrente
venga risarcito in misura insufficiente o eccessiva. Tale questione non riguarda tuttavia la ricevibilità del ricorso proposto
dinanzi al giudice comunitario, ma unicamente, se del caso, la determinazione definitiva dell’importo del risarcimento che
quest’ultimo deve concedere.
(v. punti 40-42)
3.
Il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia per le azioni contro
la [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità extracontrattuale, non può tuttavia iniziare a decorrere prima che sussistano tutti
i presupposti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento e, segnatamente, ove si tratti di casi in cui la responsabilità
deriva da atti normativi, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dei detti atti. Qualora la vittima del danno abbia
potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo, il termine può iniziare a decorrere nei suoi confronti
solo dall’avvenuta conoscenza.
(v. punto 49)
4.
Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288,
secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di un insieme di presupposti, vale a dire: l’illegittimità del comportamento
contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato
ed il danno lamentato.
Per quanto riguarda il primo presupposto, è necessario che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata
di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Quanto al presupposto relativo al fatto che la violazione dev’essere
sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta,
da parte dell’istituzione comunitaria interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione in
questione disponga soltanto di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la
semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente
qualificata.
Quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario verificare
gli altri presupposti.
(v. punti 99-101)
5.
La presenza di un nesso di causalità ex art. 288, secondo comma, CE viene ammessa quando esiste un rapporto diretto e certo
di causa ed effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione di cui trattasi e il danno lamentato, nesso di cui spetta ai
ricorrenti fornire la prova.
In un settore come quello della salute animale e umana, l’esistenza di un nesso di questo tipo va accertata sulla scorta dell’analisi
dei comportamenti esigibili nei confronti delle istituzioni comunitarie in base allo stato delle conoscenze scientifiche del
momento. Inoltre, nei casi in cui il presunto comportamento all’origine del danno lamentato consiste in un’omissione, è necessario
soprattutto avere la certezza che il danno sia stato effettivamente causato dalle omissioni contestate e non possa essere
stato determinato da comportamenti diversi da quelli imputati alle dette istituzioni.
(v. punti 103, 133-134)
6.
Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie nonché al carattere anormale
e speciale del danno in questione.
(v. punto 153)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
13 dicembre 2006(
*
)
«Politica agricola comune – Polizia sanitaria – Encefalopatia spongiforme bovina (“malattia della mucca pazza”) – Nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi – Danno – Nesso causale – Vizi di forma – Procedure nazionali parallele – Prescrizione – Irricevibilità»
Nel procedimento T‑138/03,
É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R.
, residenti in Vaulx-en-Velin ([OSCURATO:PERSONA]),
T. D., J. D., D. D., V. D.
, residenti in Palaiseau ([OSCURATO:PERSONA]),
D. E., É. E.
, residenti in Ozoir-la-Ferrière ([OSCURATO:PERSONA]),
C. R.
, residente in Vichy ([OSCURATO:PERSONA]),
H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R.
, residenti in Pau ([OSCURATO:PERSONA]),
C. S.
, residente in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentati dall’avv. F. Honnorat,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. F. [OSCURATO:PERSONA], successivamente dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dal
sig. F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
e
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata inizialmente dai sigg. D. Booss e G. [OSCURATO:PERSONA], successivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. T. van Rijn,
in qualità di agenti,
convenuti,
avente ad oggetto domande di risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, intese ad ottenere la riparazione
dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti a causa della contaminazione e del decesso di loro familiari che presentavano
una nuova variante della malattia di Creutzfeldt‑Jakob, che sarebbe legata alla comparsa e alla propagazione in Europa dell’encefalopatia
spongiforme bovina, di cui sarebbero responsabili il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García‑[OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
I –
Comparsa dell’encefalopatia spongiforme bovina e della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob e misure comunitarie
e nazionali di lotta contro tali malattie
1
L’encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE»), cosiddetto morbo «della mucca pazza», fa parte di un gruppo di
malattie chiamate encefalopatie spongiformi trasmissibili, caratterizzate da una progressiva degenerazione del cervello e
dall’aspetto spongiforme delle cellule nervose, rilevabile all’analisi microscopica. Tali malattie sono precedute da un periodo
di incubazione silenziosa, durante la quale i soggetti contaminati, apparentemente sani, non mostrano alcun segno clinico
rivelatore. La probabile origine della BSE consisterebbe in una modificazione della composizione dei mangimi destinati ai
bovini, che avrebbero contenuto proteine provenienti da pecore affette dalla malattia detta «trotto della pecora» (scrapia).
La trasmissione della malattia sarebbe stata determinata, principalmente, dall’ingestione di alimenti, in particolare di farine
di carne e di ossa, contenenti l’agente infettivo non eliminato.
2
Il primo caso di BSE è stato rilevato nel [OSCURATO:PERSONA] nel 1986. L’epizoozia si è rapidamente diffusa in tale paese, passando
dai 442 casi della fine del 1987 a un’incidenza massima annua di circa 37 000 casi nel 1992. All’inizio degli anni ’90, sono
stati rilevati casi di BSE in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
3
Nel luglio 1988, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, da un lato, di vietare la vendita dei mangimi destinati ai ruminanti e contenenti
proteine di ruminanti e, dall’altro, di proibire agli allevatori di alimentare i ruminanti con mangimi di tal genere [«[OSCURATO:PERSONA]», contenuto nel [OSCURATO:PERSONA] (decreto sull’encefalopatia spongiforme bovina) (1988, SI
1988/1039), modificato successivamente].
4
Anche le istituzioni comunitarie hanno preso provvedimenti, a partire dal luglio 1989, per fronteggiare la BSE. La maggior
parte di tali misure è stata adottata sulla base della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli
veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395,
pag. 13), e della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (GU L 224, pag. 29), le quali consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure di salvaguardia allorché esiste
un rischio per gli animali o per la salute umana.
5
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 luglio 1989, 89/469/CEE, recante misure di protezione contro la BSE nel [OSCURATO:PERSONA] (GU L 225,
pag. 51), ha dunque introdotto un certo numero di restrizioni agli scambi intracomunitari di bovini nati nel [OSCURATO:PERSONA] prima
del luglio 1988. Tale decisione è stata modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 febbraio 1990, 90/59/CEE (GU L 41,
pag. 23), che ha generalizzato il divieto di esportazione dei bovini dal [OSCURATO:PERSONA] estendendolo a tutti i bovini di età
superiore ai sei mesi. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 1990, 90/261/CEE, recante modifica della decisione 89/469 e
della decisione 90/200/CEE, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione all’encefalopatia
spongiforme bovina (BSE) (GU L 146, pag. 29), ha stabilito che il rispetto di tale divieto doveva essere garantito mediante
l’apposizione sugli animali di un marchio speciale nonché mediante l’impiego di un sistema di registrazione computerizzato
per consentire l’identificazione degli animali. Inoltre, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 marzo 1990, 90/134/CEE (GU L 76,
pag. 23), ha aggiunto la BSE nell’elenco delle malattie assoggettate a notifica dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre
1982, 82/894/CEE, concernente la notifica delle malattie degli animali nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 378, pag. 58).
6
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 aprile 1990, 90/200/CEE, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi
in relazione alla BSE (GU L 105, pag. 24), ha introdotto una serie di misure destinate a limitare gli scambi intracomunitari
tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di taluni tessuti e organi – cervello, midollo spinale, tonsille, timo, milza
e intestino – provenienti da bovini che avessero superato i sei mesi al momento della macellazione. Con la detta decisione
è stata vietata anche l’esportazione di altri tessuti e organi non destinati al consumo umano e si è disposto che qualsiasi
bovino che presentasse i sintomi clinici della BSE doveva essere abbattuto separatamente e il suo cervello esaminato al fine
di evidenziare il morbo. Qualora la BSE fosse stata confermata, la decisione imponeva la distruzione della carcassa e delle
frattaglie dell’animale. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1992, 92/290/CEE, recante misure di protezione contro la
BSE nel [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli embrioni di bovini (GU L 152, pag. 37), ha imposto a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di non
spedire verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] embrioni di specie bovine raccolti da femmine in cui fosse stata confermata
o sospettata la presenza della BSE. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], tale decisione vietava l’esportazione di embrioni
provenienti da animali nati prima del 18 luglio 1988 e imponeva l’adozione delle misure necessarie per l’identificazione degli
animali donatori.
7
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda la BSE e la
somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi (GU L 172, pag. 23), ha vietato nell’intera [OSCURATO:PERSONA] l’impiego
di proteine provenienti da mammiferi nei mangimi dei ruminanti; tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che fossero in grado di far applicare
un sistema atto a distinguere le proteine ricavate da ruminanti da quelle ricavate dai non ruminanti potevano essere autorizzati
dalla [OSCURATO:PERSONA] a consentire l’alimentazione dei ruminanti con proteine ricavate da altre specie di mammiferi.
8
Nel 1995, l’unità di sorveglianza sulla malattia di Creutzfeldt-Jakob (in prosieguo: la «MCJ») di Edimburgo ([OSCURATO:PERSONA])
ha identificato dieci casi di MCJ. Tale malattia neurologica incurabile e mortale colpisce l’uomo e appartiene alla famiglia
delle encefalopatie spongiformi umane. I casi identificati presentavano una forma sufficientemente distinta dalla MCJ classica
per essere descritta come una nuova variante della MCJ (in prosieguo: la «nvMCJ»). I pazienti erano tutti giovani (dai 19
ai 41 anni, con un’età media di 29 anni); essi presentavano una malattia dal decorso relativamente lungo (in media 13 mesi)
e un quadro clinico diverso rispetto alla MCJ classica, nonché caratteristiche istologiche totalmente nuove, constatate con
l’autopsia.
9
Il 20 marzo 1996 lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «SEAC»), organismo scientifico indipendente
con funzioni di consulenza del governo del [OSCURATO:PERSONA] in materia di BSE, ha emesso un comunicato nel quale venivano riferiti
i suddetti dieci casi di nvMCJ e si precisava che, «pur non esistendo alcuna prova diretta di un collegamento (...), la spiegazione
[a quella data] più verosimile [era] che tali casi [fossero] collegati a un’esposizione alla BSE prima dell’introduzione,
nel 1989, del divieto concernente talune frattaglie specifiche di carni bovine»
.
10
Il 27 marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione
contro la BSE (GU L 78, pag. 47), vietando la spedizione di bovini vivi, di carni bovine o di qualsiasi prodotto ottenuto
da carni bovine dal territorio del [OSCURATO:PERSONA] verso gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi. La detta decisione riguardava
in particolare: in primo luogo, bovini vivi, ovvero sperma o embrioni dei medesimi; in secondo luogo, carni di bovini macellati
nel [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, prodotti ottenuti da animali della specie bovina macellati nel [OSCURATO:PERSONA], idonei ad entrare
nella catena alimentare umana o animale, nonché i prodotti destinati ad uso medico, cosmetico o farmaceutico; in quarto luogo,
le farine di carne e di ossa provenienti da mammiferi.
11
Il 18 luglio 1996 il Parlamento europeo ha costituito una commissione temporanea d’inchiesta sulla BSE. Il 7 febbraio 1997
tale commissione ha adottato una relazione sugli addebiti di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del
diritto comunitario in materia di BSE, fatte salve le competenze dei giudici comunitari e nazionali (in prosieguo: la «relazione
della commissione d’inchiesta»). Tale relazione rilevava una cattiva gestione della crisi della BSE da parte della [OSCURATO:PERSONA],
del Consiglio e delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] e criticava il funzionamento dei comitati comunitari incaricati delle questioni
veterinarie e sanitarie.
12
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 1997, 97/534/CE, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne
le encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 216, pag. 95), ha vietato qualsiasi utilizzo dei cosiddetti «materiali specifici
a rischio» (in prosieguo: gli «MSR»), vale dire, in primo luogo, il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille
e il midollo spinale di bovini di età superiore ai dodici mesi e di ovini e caprini di età superiore ai dodici mesi o ai quali
fosse spuntato un dente incisivo permanente, e, in secondo luogo, la milza di ovini e caprini. Sin dall’entrata in vigore
della detta decisione, era vietata qualsiasi utilizzazione di MSR, nonché l’utilizzazione della colonna vertebrale di bovini,
ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente. Inoltre, gli MSR dovevano essere oggetto di un trattamento
di distruzione specifico, in quanto dovevano essere inceneriti, fatte salve le eventuali misure supplementari adottate dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri per gli animali macellati nel loro proprio territorio. La data inizialmente prevista per l’entrata in vigore
della detta decisione, ossia il 1° gennaio 1998, è stata successivamente rinviata al 30 giugno 2000.
13
Tuttavia, il 29 giugno 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2000/418/CE, che disciplina l’impiego di materiale a rischio
per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE (GU L 158, pag. 76), che
stabilisce misure di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (GU L 194,
pag. 96), adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1994. La decisione 2000/418 ha abrogato e sostituito la decisione 97/534
e ha infine disciplinato l’impiego degli MSR, definendo i materiali di bovini, ovini e caprini che dovevano essere prelevati
e distrutti dopo il 1° ottobre 2000 in base a una procedura specifica, destinata a garantire la non trasmissibilità della
BSE. Tale decisione ha altresì vietato l’utilizzazione delle ossa della testa e della colonna vertebrale di tali animali in
taluni casi e l’impiego di alcuni metodi di macellazione.
14
Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti
delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali
(GU L 306, pag. 32), la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2001 ed imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri il divieto di utilizzare
proteine animali trasformate nei mangimi degli animali d’allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.
15
Il 13 settembre 2001, la Corte dei conti ha adottato la relazione speciale n. 14/2001 relativa alla BSE (GU C 324, pag. 1).
In tale relazione, la Corte dei conti ha esaminato le misure relative alla BSE adottate e attuate dall’Unione europea per
identificare e gestire il rischio di comparsa e di diffusione della BSE e la minaccia che tale malattia poteva costituire
per la salute umana e animale. La Corte dei conti ha constatato in particolare che la strategia della [OSCURATO:PERSONA] in materia
di BSE era generalmente soddisfacente e fondata sulle conoscenze scientifiche disponibili, ma che la sua efficacia era stata
compromessa da un’attuazione carente da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dall’insufficienza delle risorse di cui la [OSCURATO:PERSONA]
disponeva per imporre a questi ultimi misure correttive.
II –
Circostanze specifiche dei ricorrenti e procedure avviate presso autorità amministrative e giurisdizionali francesi
16
I ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame in qualità di vittime indirette e di aventi diritto di cinque persone decedute
in [OSCURATO:PERSONA] tra il 1996 e il 2002 a causa della nvMCJ.
17
É. R., O. O., J. R., A. R. e B. P. R. sono, rispettivamente, il padre, la madre e i tre fratelli di H. E. R., deceduto il
4 gennaio 1996 all’età di 27 anni.
18
T. D., J. D., D. D. e V. D. sono, rispettivamente, la madre, i fratelli e la sorella di L. D., deceduta il 4 febbraio 2000,
all’età di 36 anni.
19
D. E. e É. E. sono i genitori di A. E., deceduto il 25 aprile 2001, all’età di 19 anni. Essi agiscono anche in qualità di
legali rappresentanti della loro figlia minorenne J. E., sorella di A. E.
20
C. R. è la vedova di F. R., deceduto il 10 febbraio 2002, all’età di 36 anni. Essa agisce anche in qualità di legale rappresentante
del loro figlio minorenne. D. R. H. R., M. S. R., I. R, B. R. e M. R. sono rispettivamente il padre, la madre e le sorelle
di F. R.
21
C. S. è il vedovo di S. C. S, deceduta il 14 dicembre 2002, all’età di 32 anni. Egli agisce anche in qualità di legale rappresentante
dei loro figli minorenni, M. S., S. S. S. e A. S.
22
I ricorrenti hanno esperito azioni di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo francese contro le autorità di tale Stato,
dirette a far sanzionare il comportamento asseritamente illegittimo di queste ultime consistente nella mancata adozione di
misure appropriate per la prevenzione dei rischi implicati dalla BSE. Il 5 ottobre 2005, il Tribunal administratif de Paris
([OSCURATO:PERSONA]) ha respinto le richieste dei ricorrenti, considerando che le date del contagio delle vittime potevano essere anteriori
al maggio 1988, data cui risalirebbe l’inadempimento della Repubblica francese contestato dai ricorrenti. I ricorrenti interponevano
appello contro tali sentenze dinanzi alla Cour administrative d’appel de Paris. Inoltre, essi si costituivano parte civile
nell’ambito di un procedimento penale delegato al vicepresidente istruttore del Tribunal de grande instance de Paris, relativo
all’omicidio colposo delle persone contagiate dalla nvMCJ.
23
In base agli impegni assunti dal Ministero francese della Salute, della Famiglia e delle Persone disabili con lettere 25 febbraio
e 7 luglio 2004, il Ministro dell’Interno francese ha concesso ai ricorrenti «contributi di solidarietà» nel giugno 2004 e
nel gennaio 2005. Tali indennizzi erano diretti a risarcire i danni subiti dalle vittime e dai loro aventi diritto a causa
della nvMCJ e sono stati corrisposti su parere della commissione per il risarcimento delle vittime della malattia di Creutzfeldt-Jakob
iatrogena conseguente a un trattamento con ormoni della crescita, la cui missione era stata estesa alla valutazione dei danni
subiti dalle persone colpite dalla nvMCJ. Gli importi totali di tali risarcimenti ammontano a EUR 1 431 000.
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2003, i ricorrenti hanno proposto il ricorso
in esame.
25
Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2003, C. S. ha chiesto di beneficiare del patrocinio legale
gratuito per sé e per i suoi tre figli minorenni, a nome dei quali aveva proposto il ricorso, in qualità di loro legale rappresentante.
Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione 9 febbraio 2004, il Tribunale ha loro concesso il detto beneficio.
26
Nelle loro memorie, i convenuti hanno chiesto che il procedimento in esame venga sospeso fino a che non siano decise le cause
relative alle azioni di responsabilità esercitate dai ricorrenti, ad eccezione della famiglia di H. E. R., contro le autorità
francesi, dinanzi ai giudici di tale Stato membro. Tali azioni sarebbero fondate sugli stessi fatti e sulle stesse censure
e riguarderebbero gli stessi danni oggetto del presente procedimento. Con lettera 25 ottobre 2003, i ricorrenti si sono opposti
alla domanda di sospensione. Poiché i ricorrenti si erano opposti e la domanda non rientrava in alcuno dei casi previsti dall’art. 54,
terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 77 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo
non ha accolto tale domanda.
27
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto vari quesiti alle parti e ha chiesto loro di produrre taluni documenti.
Le parti hanno risposto e prodotto i documenti entro il termine stabilito.
28
Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 16 febbraio 2006.
29
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare ricevibile il ricorso;
– condannare in solido il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a un risarcimento per complessivi EUR 3 780 733, 71, più gli interessi
compensativi al tasso del 10% calcolati a decorrere dalla rispettiva data del decesso delle persone in questione e gli interessi
di mora calcolati a decorrere dalla sentenza interlocutoria da pronunciarsi;
– in ogni caso, riservare EUR 1 sul risarcimento di ciascuno dei danni identificati, al fine di preservare il loro interesse
ad agire;
– condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia:
– in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso;
– in subordine, dichiarare infondate le domande;
– condannare i ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità
31
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, convenuti, deducono tre motivi di irricevibilità. Il primo motivo verte sulla mancanza di precisione
degli elementi fondamentali di fatto e di diritto sui quali si basa il ricorso. Il secondo motivo riguarda il mancato esaurimento
dei mezzi di ricorso nazionali e la connessione con procedimenti nazionali. Il terzo motivo attiene alla prescrizione.
I –
Sul primo motivo di irricevibilità, vertente sulla mancanza di precisione degli elementi fondamentali di fatto e di diritto
sui quali si basa il ricorso
A –
Argomenti delle parti
32
I convenuti ricordano che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura, ogni istanza deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi
che consentono di individuare il comportamento contestato, il nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato,
nonché la natura e l’entità di tale danno. Orbene, nella fattispecie, il ricorso non consentirebbe di individuare senza ambiguità
il comportamento illegittimo contestato, a causa segnatamente di una confusione tra le violazioni contestate al Consiglio
e quelle addebitate alla [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, quelle imputate alle autorità francesi. Del pari, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
mancano nel ricorso le informazioni relative alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia, il che impedisce di stabilire,
da un lato, il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale e, dall’altro, in funzione di tale data, la rilevanza,
per ciascuna delle persone decedute, degli atti o delle omissioni contestati. Il Consiglio rileva inoltre che i ricorrenti
non producono elementi oggettivi atti a dimostrare il nesso tra il contagio dei loro parenti e i comportamenti contestati.
Infine, mancherebbero nel ricorso, oltreché qualsiasi informazione sul metodo di calcolo seguito per quantificare i presunti
danni, anche i documenti giustificativi e i dati oggettivi idonei a consentire di determinarli.
33
I ricorrenti sostengono che le censure formulate dai convenuti riguardano la fondatezza delle loro richieste e non la ricevibilità
del ricorso. Essi affermano che i comportamenti contestati, la natura e l’entità dei danni lamentati, nonché il nesso di causalità
individuato sono stati descritti con sufficiente precisione.
B –
Giudizio del Tribunale
34
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve
indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Al fine di garantire la certezza
del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che
gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente
e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑523, punto 20, e 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1267, punto 21). Secondo costante giurisprudenza, per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al
risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare il comportamento
che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento
e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
18 settembre 1996, causa T‑387/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑961, punto 107; ordinanza del Tribunale 21 novembre 1996, causa T‑53/96, Syndicat des producteurs de viande
bovine e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1579, punto 22).
35
Orbene, si deve constatare che, nella fattispecie, il ricorso soddisfa i suddetti requisiti. Infatti, in primo luogo, i ricorrenti
espongono ampiamente e dettagliatamente le azioni e omissioni che contestano alle istituzioni convenute, nonché i principi
che sarebbero stati violati da queste ultime (v. segnatamente ricorso, punti 96‑204). In secondo luogo, i ricorrenti quantificano
in maniera molto precisa i risarcimenti richiesti da ciascuno di loro (v. ricorso, punti 230‑244). Del pari, essi definiscono
il «danno da contagio» lamentato, fornendo anche esempi di risarcimenti concessi dai giudici francesi per tale motivo (v.
ricorso, punti 226‑228), e descrivono i danni morali che affermano di avere subito (v. ricorso, punto 229). In terzo luogo,
i ricorrenti espongono i motivi per cui ritengono che esista un nesso di causalità tra i comportamenti da loro imputati al
Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] e i danni che sostengono di avere subito. Infatti, essi rilevano che l’esistenza di un nesso
tra la BSE e la nvMCJ è stata dimostrata con argomenti medici, scientifici ed epidemiologici (v. ricorso, punti 248‑254) e
addebitano alle istituzioni convenute la responsabilità del contagio dei loro parenti, in particolare per le presunte carenze
nella gestione della crisi della BSE (v. ricorso, punti 256‑268).
36
Pertanto, si deve concludere che nella fattispecie sussistono le condizioni di cui all’art. 21 dello Statuto della Corte e
all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
37
Di conseguenza, si deve respingere questo motivo di irricevibilità.
II –
Sul secondo motivo di irricevibilità, vertente sul mancato esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali e sulla connessione
con procedimenti nazionali
A –
Argomenti delle parti
38
I convenuti rilevano che, quando le autorità nazionali sono chiamate ad attuare la legislazione comunitaria, i singoli devono
esperire i mezzi di ricorso disponibili dinanzi ai giudici nazionali quando questi sono in grado di garantire la tutela dei
loro diritti (sentenza della Corte 29 settembre 1987, causa 81/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3677,
punto 9). Essi constatano che richieste di risarcimento aventi per oggetto gli stessi fatti e il medesimo danno e risarcimento
di cui alla presente causa sono state presentate dai ricorrenti, ad eccezione della famiglia di H. E. R., dinanzi al Tribunal
administratif de Paris, nei confronti delle autorità francesi. Il ricorso in esame sarebbe quindi prematuro e, di conseguenza,
irricevibile. Esisterebbe inoltre il rischio di decisioni contraddittorie, nonché la possibilità che i ricorrenti vengano
risarciti due volte per lo stesso danno. In ogni caso, il ricorso sarebbe manifestamente irricevibile sia per quanto riguarda
il danno derivante dagli atti adottati dalle autorità nazionali nell’ambito delle loro competenze che per quello causato da
un presunto controllo inadeguato da parte delle istituzioni comunitarie in ordine all’applicazione del diritto comunitario
da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri (ordinanza del Tribunale 3 luglio 1997, causa T‑201/96, Smanor e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1081, punti 30 e 31).
39
I ricorrenti ricordano che i giudici comunitari hanno competenza esclusiva a statuire sui ricorsi diretti al risarcimento
di danni imputabili alle istituzioni dell’Unione europea. Essi aggiungono che il Tribunale può disporre che gli siano trasmessi,
in qualsiasi momento, gli elementi utili ai fini della sua decisione, per esempio i documenti prodotti in un procedimento
nazionale. Ciò garantirebbe che i ricorrenti non possano ottenere un duplice risarcimento degli stessi danni.
B –
Giudizio del Tribunale
40
Secondo costante giurisprudenza, l’azione per il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE
è stata istituita come rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del sistema dei mezzi
di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo oggetto (sentenza del Tribunale
13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2941, punto 69). Tuttavia, è esatto che tale azione dev’essere valutata alla luce del sistema complessivo di
tutela giurisdizionale dei singoli e che la sua ricevibilità può quindi essere subordinata, in certi casi, all’esaurimento
dei rimedi giurisdizionali interni offerti per ottenere l’annullamento di una decisione dell’autorità nazionale. A tal fine
occorre tuttavia che i suddetti rimedi nazionali garantiscano in modo efficace la tutela dei singoli interessati e che possano
condurre al risarcimento dell’asserito danno (sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 753,
punto 27, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 9).
41
Orbene, tale situazione non sussiste nel caso di specie. In primo luogo, va rilevato che il risarcimento dei danni lamentati
dai ricorrenti non può essere ottenuto, neanche in parte, mediante l’annullamento di un atto o di determinati atti di un’autorità
nazionale. In secondo luogo, si deve osservare che la domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti si fonda su pretesi
comportamenti illegittimi del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, considerato in particolare che il giudice comunitario
ha competenza esclusiva a statuire, in forza dell’art. 288 CE, sulle controversie relative al risarcimento di un danno imputabile
alla [OSCURATO:PERSONA], i mezzi di tutela giurisdizionale nazionali non potrebbero ipso facto garantire ai ricorrenti nella fattispecie
una tutela efficace dei loro diritti, ossia, segnatamente, il risarcimento di tutti i danni da essi lamentati (v., in tal
senso, sentenze della Corte 13 marzo 1992, causa C‑282/90, Vreugdenhil/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1937, punto 14, e 8 aprile 1992, causa C‑55/90, Cato/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2533, punto 17; sentenze del Tribunale
18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2589, punti 41 e 42; Exporteurs in [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72, e 11 gennaio 2002, causa
T‑210/00, Biret e Cie/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑47, punti 37 e 38).
42
Si deve peraltro osservare che, secondo la Corte, quando lo stesso danno è stato oggetto di due azioni di risarcimento, una
diretta contro uno Stato membro dinanzi a un giudice nazionale, l’altra contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice comunitario,
può risultare necessario, prima di stabilire l’entità del danno di cui la [OSCURATO:PERSONA] sarà dichiarata responsabile, attendere
che il giudice nazionale si pronunci sull’eventuale responsabilità dello Stato membro, al fine di evitare che, a causa di
una divergenza di valutazione tra due giudici diversi, il ricorrente venga risarcito in misura insufficiente o eccessiva (v.,
in tal senso, sentenze della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66‑24/66, Kampffmeyer e a./[OSCURATO:PERSONA] CEE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 287, a pag. 312, e 30 novembre 1967, causa 30/66, Becher/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 337, a pagg. 355 e 356). Va rilevato
che, in ogni caso, tale questione non riguarda la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario, ma unicamente,
se del caso, la determinazione definitiva dell’importo del risarcimento che quest’ultimo deve concedere.
43
Infine, per quanto riguarda gli argomenti con cui il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che i presunti danni derivano
da azioni compiute dalle autorità nazionali nell’ambito delle loro competenze e dal controllo inadeguato, da parte delle istituzioni
comunitarie, sull’applicazione del diritto comunitario da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è sufficiente osservare che tali argomenti
non sono idonei a determinare l’irricevibilità del ricorso in esame. Sarà opportuno analizzarli, se del caso, nell’ambito
dell’esame dei comportamenti illeciti contestati ai convenuti, o dei danni lamentati dai ricorrenti.
44
Pertanto, va respinto anche il secondo motivo di irricevibilità.
III –
Sul terzo motivo di irricevibilità, concernente la prescrizione
A –
Argomenti delle parti
45
I convenuti ricordano che, conformemente all’art. 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro la [OSCURATO:PERSONA] in materia di
responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro
origine. Nella fattispecie, il menzionato termine inizierebbe a decorrere dalla data in cui sono comparsi i primi sintomi
della malattia, momento nel quale si sarebbero verificati il danno personale delle vittime e il presunto danno indiretto dei
loro parenti.
46
I convenuti sottolineano che H. E. R. è deceduto il 4 gennaio 1996 e che i sintomi clinici della sua malattia erano già comparsi
nell’agosto 1994. Essi ricordano che il probabile collegamento tra la nvMCJ e la BSE era stato rivelato dalla pubblicazione
del comunicato del SEAC del 20 marzo 1996 ed era stato oggetto di ampia diffusione sulla stampa. I convenuti concludono che
la prescrizione dell’azione della famiglia di H. E. R. è ampiamente acquisita. Essi esprimono dubbi anche in ordine alla prescrizione
delle azioni delle famiglie di L. D., A. E. e F. R., in quanto il ricorso non consentirebbe di individuare la data esatta
della comparsa dei primi sintomi della malattia per la quale sono deceduti i loro parenti. Orbene, l’onere di provare che
la comparsa di questi primi sintomi non si è verificata oltre cinque anni prima della presentazione del ricorso incomberebbe
ai ricorrenti.
47
I ricorrenti sostengono che la prescrizione dell’azione di risarcimento non può iniziare a decorrere dalla data in cui sono
comparsi i primi sintomi della malattia. Essi affermano che i criteri diagnostici della nvMCJ si verificano con certezza solo
attraverso constatazioni effettuate post mortem e che i primi sintomi della malattia non sono sufficienti a giustificare una
presunzione diagnostica.
48
I ricorrenti rilevano che il decesso di H. E. R. e la successiva autopsia che ha confermato la diagnosi della nvMCJ sono intervenuti
prima che tale malattia venisse ufficialmente descritta dagli esperti e quindi prima che fosse conosciuta con un ragionevole
grado di certezza l’identità dell’agente patogeno della BSE e della nvMCJ. Infatti, fino all’adozione del parere del Comitato
scientifico direttivo (in prosieguo: il «CSD») del 10 dicembre 1999, la famiglia di H. E. R. non avrebbe potuto disporre degli
elementi necessari per conoscere il fatto generatore del danno causatole. Tale parere avrebbe sancito l’esistenza di un consenso
scientifico sull’identità dell’agente patogeno che collega la BSE alla nvMCJ, mentre in precedenza il nesso tra queste due
malattie avrebbe costituito solo una «ipotesi plausibile». Inoltre, la relazione del consulente tecnico nominato dal giudice
che avrebbe fornito una certezza diagnostica sarebbe stata notificata ufficialmente alla famiglia di H. E. R. solo il 13 novembre
2003. Per quanto riguarda le altre vittime, le rispettive relazioni di perizia medica proverebbero che la diagnosi della nvMCJ
non è stata menzionata prima dei cinque anni precedenti la presentazione del ricorso.
B –
Giudizio del Tribunale
49
Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro la [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità extracontrattuale
si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Il termine di prescrizione
non può tuttavia iniziare a decorrere prima che sussistano tutti i presupposti cui è subordinato l’obbligo del risarcimento
e, segnatamente, ove si tratti di casi in cui la responsabilità deriva, come nel caso di specie, da un atto normativo, prima
che si siano prodotti gli effetti dannosi dei detti atti (sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80,
265/80, 267/80 e 5/81, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 85, punto 10; sentenza Biret e Cie/Consiglio,
cit., punto 41). Infine, qualora la vittima del danno abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo,
il termine può iniziare a decorrere nei suoi confronti solo dall’avvenuta conoscenza (v., in tal senso, sentenza della Corte
7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3539, punto 50).
50
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono i convenuti, non si può opporre ai ricorrenti, quale termine iniziale
della prescrizione della loro azione, il momento in cui sono comparsi i primi sintomi clinici caratteristici della malattia
contratta dai loro parenti. Infatti, in primo luogo, gli effetti dannosi in questione sono legati sia al contagio da nvMCJ
che al decesso delle persone colpite dalla malattia. Pertanto, non si può ritenere che tali danni si siano pienamente verificati
prima della morte delle vittime. In secondo luogo, è pacifico che, all’epoca dei fatti della presente causa, la diagnosi della
nvMCJ risultava particolarmente difficile e spesso non poteva essere confermata con certezza prima del decesso del paziente.
Il Tribunale rileva quindi che, nel caso di specie, il termine di prescrizione non deve iniziare a decorrere prima delle rispettive
date del decesso di ognuna delle vittime o, se interviene successivamente, dalla diagnosi definitiva della nvMCJ.
51
Per quanto riguarda le famiglie di L. D., A. E. e F. R., il decesso dei loro parenti a causa della nvMCJ non è avvenuto prima
dei cinque anni precedenti la presentazione del ricorso. Infatti, L. D. è deceduta il 4 febbraio 2000, A. E., il 25 aprile
2001, F. R., il 10 febbraio 2002. Si deve inoltre osservare che dalle relazioni peritali redatte per ciascuna di tali vittime
su richiesta del Tribunal de grande instance de Paris e del Tribunal administratif de Paris in data 1° ottobre 2002, 13 aprile,
20 maggio, 6 giugno 2003 e 29 gennaio 2004, emerge che in nessuno di questi casi era stata diagnosticata la nvMCJ, neanche
in via preliminare, prima dei cinque anni precedenti la presentazione del ricorso.
52
Per contro, va rilevato che H. E. R. è deceduto il 4 gennaio 1996, cioè oltre sette anni prima della presentazione del ricorso
nel presente procedimento. I ricorrenti negano tuttavia che l’azione della famiglia di H. E. R. sia prescritta e osservano,
in primo luogo, che la relazione del consulente tecnico nominato dal giudice in cui viene elaborata una diagnosi certa è stata
notificata agli interessati solo il 13 novembre 2003 e che, in secondo luogo, prima dell’adozione del parere del CSD del 10
dicembre 1999 non esisteva consenso scientifico sull’identità dell’agente patogeno che collega la BSE alla nvMCJ. Tali argomenti,
tuttavia, non possono essere accolti.
53
Infatti, in primo luogo, anche se la relazione peritale del 2 luglio 2003, elaborata da due consulenti tecnici su richiesta
del primo giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris, è stata notificata ai parenti di H. E. R. solo il 13 novembre
2003, è pur vero che tale relazione è stata redatta sulla base della cartella clinica di H. E. R. Orbene, da tale cartella
risulta che, il 23 novembre 1995, da una biopsia cerebrale era stata dedotta una diagnosi preliminare dell’encefalopatia spongiforme
che aveva colpito il paziente. Tale diagnosi è stata confermata da analisi complementari nel novembre 1995. L’autopsia dell’encefalo
di H. E. R. ha confermato che egli era stato colpito da «una encefalopatia spongiforme di Creutzfeldt-Jakob». Infine, dagli
atti emerge altresì, come del resto ammesso dai ricorrenti in udienza, che la famiglia di H. E. R. è stata informata della
conferma di tale diagnosi nel 1996.
54
In secondo luogo, si deve rilevare che è generalmente ammesso che l’esistenza di un probabile collegamento tra la BSE e la
nvMCJ è stata riconosciuta su basi scientifiche dal comunicato del SEAC del marzo 1996. Più in particolare, il detto comunicato,
con la sua diffusione mediatica, ha segnato l’inizio della presa di coscienza, da parte del grande pubblico, dei rischi legati
alla BSE e del collegamento esistente tra tale patologia e la nvMCJ. Infatti, le informazioni contenute nel comunicato del
SEAC modificavano notevolmente la percezione, da parte dei consumatori, del pericolo che questa malattia rappresentava per
la salute umana (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2265, punti 52 e 53, e sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑149/96, Coldiretti e a./Consiglio e
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3841, punto 109). Per contro, il parere del CSD del 10 dicembre 1999 sul rischio di esposizione
umana alla BSE per via alimentare non sembra rivestire la stessa importanza nell’ambito delle ricerche scientifiche in questo
settore, dato che si limita piuttosto a fare un quadro delle ricerche complementari effettuate al fine di valutare e precisare
i rischi che la BSE comportava per la salute umana. In ogni caso, tale parere del CSD del 10 dicembre 1999 non ha sicuramente
avuto una copertura mediatica e un impatto sull’opinione pubblica paragonabili a quelli del comunicato del SEAC del 1996.
Va quindi respinta la tesi dei ricorrenti secondo cui la famiglia di H. E. R. ha ragionevolmente potuto avere conoscenza della
probabile causa della malattia di H. E. R. solo dopo il parere del CSD del 10 dicembre 1999.
55
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivanti
dal contagio e dal decesso di H. E. R., il ricorso in esame è stato proposto dopo la scadenza del termine di prescrizione.
56
Di conseguenza, si deve dichiarare prescritta l’azione di É. R., O. O., J. R., A. R. e B. P. R. Il terzo motivo d’irricevibilità
va respinto per il resto.
Nel merito
57
In via principale, i ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio la violazione di una norma superiore di diritto
a tutela dei singoli, per avere omesso di garantire un livello elevato di protezione della salute dei consumatori. In subordine,
essi sostengono che, tenuto conto del carattere anormale e speciale del danno in questione, il risarcimento dev’essere garantito
dalle istituzioni comunitarie anche in mancanza di illecito delle stesse.
I –
Sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle istituzioni convenute
A –
Argomenti delle parti
58
I ricorrenti sostengono che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno privilegiato, in modo persistente e deliberato, gli interessi
degli operatori del mercato della carne bovina a danno della salute dei consumatori in occasione della valutazione e della
gestione dei rischi connessi alla BSE. Tali istituzioni sarebbero venute meno ai loro doveri e obblighi nel settore della
salute animale e umana e avrebbero adottato norme e misure insufficienti, erronee, inadeguate o tardive per fronteggiare i
rischi derivanti dalla BSE e dalla nvMCJ. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero quindi essere considerati responsabili
del contagio da nvMCJ dei familiari dei ricorrenti, ma tale responsabilità non sarebbe esclusiva.
59
I convenuti ricordano che, in materia di responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], è riconosciuto un diritto al risarcimento
qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a tutelare i singoli
e la sua violazione sia sufficientemente qualificata, che sia stabilita l’esistenza del danno e, infine, che esista un nesso
causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente alla [OSCURATO:PERSONA] e il danno subìto dai soggetti lesi (sentenze del
Tribunale 14 novembre 2002, cause riunite T‑94/00, T‑110/00 e T‑159/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4677, punti 250
e 251, e Exporteurs in [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 81 e 91). Essi negano che queste tre condizioni sussistano
cumulativamente nel caso di specie e precisano che l’onere della prova incombe ai ricorrenti.
1. Sui comportamenti illeciti contestati al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA]
60
I ricorrenti sostengono che spettava in primo luogo al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] adottare le decisioni appropriate per
prevenire i rischi legati alla diffusione della BSE. Essi sottolineano che, ai sensi dell’art. 129, n. 1, terzo comma, del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 152, n. 1, primo comma, CE), e conformemente a una costante giurisprudenza,
le esigenze di protezione della salute devono essere prese in considerazione dalle istituzioni comunitarie nell’attuazione
sia della politica agricola comune (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4199, punto 61) che del principio di libera circolazione delle merci (ordinanza del presidente del Tribunale
13 luglio 1996, causa T‑76/96 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑815).
61
I ricorrenti ammettono che le istituzioni comunitarie dispongono, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere
discrezionale per quanto riguarda la definizione degli scopi perseguiti e la scelta degli opportuni strumenti d’azione e,
pertanto, la determinazione del livello di rischio reputato inaccettabile per la società. Il sindacato del giudice comunitario
dovrebbe quindi limitarsi a verificare se l’esercizio di un tale potere discrezionale non sia viziato da errore manifesto
o da sviamento di potere (sentenze della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 69, punto 5, e 21 febbraio
1990, cause riunite da C‑267/88 a C‑285/88, Wuidart e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑435, punto 14).
62
I ricorrenti ricordano che, in conformità dell’art. 130 R, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174,
n. 2, CE), il principio di precauzione costituisce uno dei principi sui quali si fonda la politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia
ambientale. Tale principio si applicherebbe anche quando le istituzioni comunitarie adottano, nel quadro della politica agricola
comune, misure di tutela della salute umana (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 100, e 5 maggio 1998,
causa C‑157/96, [OSCURATO:PERSONA] e a.,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2211, punto 64). Quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per
la salute del consumatore, le istituzioni potrebbero adottare misure cautelative senza dover attendere che siano esaurientemente
dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 99, e [OSCURATO:PERSONA]
e a., cit., punto 63; sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑199/96, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2805,
punto 66).
63
I convenuti osservano che le misure in materia di tutela della sanità pubblica rientrano essenzialmente tra le competenze
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, cui incomberebbe adottare tutti i provvedimenti necessari, sia sulla base dell’art. 30 CE, nei settori
in cui non è stata realizzata un’armonizzazione a livello comunitario, che sulla base delle varie clausole di salvaguardia
previste dalla legislazione comunitaria, nei settori in cui vi è stata armonizzazione. A tale proposito, i convenuti si riferiscono
in particolare alle direttive 89/662 e 90/425. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero quindi incaricati dell’esecuzione degli atti comunitari
e del controllo della loro applicazione da parte dei singoli e delle imprese. Orbene, potrebbero formare oggetto di un’azione
di risarcimento contro le istituzioni comunitarie solo gli atti o le omissioni che rientrano effettivamente nella competenza
esclusiva di tali istituzioni.
64
[OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere che, anche prima dell’affermazione, da parte della giurisprudenza, a partire dagli anni ’90,
del principio di precauzione, quest’ultimo ha orientato le sue iniziative nella gestione della «crisi della mucca pazza».
Essa ricorda che il probabile collegamento tra la nvMCJ e la BSE è stato annunciato solo nel 1996 e che prima di tale data
gli esperti ritenevano che il rischio per l’uomo fosse minimo. Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitata a prendere
misure dirette unicamente a proteggere la salute animale, bensì avrebbe adottato, a partire dal 1989, provvedimenti in materia
di sanità pubblica. Benché tali provvedimenti possano oggi sembrare insufficienti, l’azione della [OSCURATO:PERSONA] andrebbe valutata
alla luce delle conoscenze imperfette dell’epoca.
65
Per quanto riguarda i comportamenti illeciti concretamente contestati al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti sostengono,
in primo luogo, che le istituzioni convenute hanno commesso errori manifesti di valutazione nella gestione dei rischi connessi
alla BSE. In secondo luogo, essi contestano al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] uno sviamento di potere. In terzo luogo, lamentano
una violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione.
a) Sulla censura relativa a errori manifesti di valutazione nella gestione della crisi della BSE
66
I ricorrenti sostengono che i convenuti hanno adottato le misure pertinenti alla luce dei rischi connessi alla BSE con notevole
ritardo rispetto alle misure adottate dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA], che hanno vietato le farine di carne e di ossa nell’alimentazione
dei ruminanti nel luglio 1988.
67
[OSCURATO:PERSONA] contesta questo presunto ritardo nell’adozione di misure adeguate. Essa rileva che la legittimità di un atto
deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenza
della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punto 7) e, pertanto, non può
dipendere da valutazioni retrospettive riguardanti l’efficacia dei suoi risultati.
68
In primo luogo, i ricorrenti criticano il ritardo con cui sono state adottate le prime misure comunitarie per contrastare
la BSE. Infatti, i primi divieti di esportare taluni bovini vivi dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati disposti solo il 28 luglio
1989, con la decisione 89/469. La notifica dei casi di BSE sarebbe stata resa obbligatoria solo il 6 marzo 1990, con la decisione
90/134. Infine, la decisione 90/200 ha vietato l’esportazione dal [OSCURATO:PERSONA] di taluni tessuti e organi bovini solo il 9 aprile
1990.
69
[OSCURATO:PERSONA] replica di aver adottato le prime misure contro la BSE appena pochi mesi dopo la pubblicazione della relazione
del gruppo di lavoro sulla BSE pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione del [OSCURATO:PERSONA]
nel febbraio 1989 (relazione Southwood).
70
In secondo luogo, i ricorrenti criticano la gestione da parte dei convenuti di fattori oggettivi di rischio quali il consumo
di farine importate dal [OSCURATO:PERSONA] e il possibile riciclo dell’agente infettivo attraverso l’impiego di scarti di animali
nella produzione di mangimi. Essi ricordano che le misure introdotte dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] nel 1988 non impedivano
ai produttori di tale paese di esportare legalmente le farine verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe vietato
l’impiego di farine di carne e di ossa ottenute da tessuti di mammiferi nell’alimentazione dei ruminanti solo nel luglio 1994,
con la decisione 94/381. Dalla tardività di tali misure deriverebbe uno sviluppo epidemico testimoniato dai primi cinque casi
conclamati di BSE in [OSCURATO:PERSONA] nel 1991. I ricorrenti fanno infine valere che, anche dopo il divieto di utilizzare proteine
di mammiferi nell’alimentazione dei ruminanti, gli allevamenti europei sono rimasti esposti al rischio di propagazione della
BSE legato alle contaminazioni incrociate nei circuiti di produzione e distribuzione dei mangimi per animali.
71
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, nel 1989 e nel 1990, i comitati veterinari non avevano raccomandato l’adozione di una normativa
comunitaria che vietasse le farine di carne e di ossa. Orbene, dinanzi al rifiuto, espresso dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel 1989, di
prendere misure che andassero oltre i pareri dei comitati scientifici, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata costretta a rinunciare
a proibire tali farine, ma avrebbe invitato gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare divieti unilaterali.
72
In terzo luogo, i ricorrenti contestano alle istituzioni convenute il ritardo nell’attuazione di un embargo su tutti i bovini
e i prodotti di origine bovina provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale embargo sarebbe stato imposto solo il 27 marzo 1996, con
la decisione 96/239.
73
[OSCURATO:PERSONA] replica che, dal 1989 al 1996, nessun parere scientifico aveva consigliato tale misura di embargo. Alla luce
della scoperta di un possibile collegamento tra la BSE e la nvMCJ, rivelata dal comunicato del SEAC del 20 marzo 1996, la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe immediatamente deciso di procedere a una nuova valutazione del rischio. Infatti, il 22 marzo 1996, essa
avrebbe riunito il comitato scientifico veterinario (CSV) e, il 25 marzo 1996, avrebbe convocato il comitato veterinario permanente
(CVP). Seguendo la raccomandazione di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 96/239 in data 27 marzo 1996.
74
In quarto luogo, i ricorrenti criticano il ritardo nell’applicazione del divieto di utilizzare gli MSR. Infatti, l’opposizione
di vari [OSCURATO:PERSONA] membri, sia nell’ambito del CVP che in seno al Consiglio, avrebbe fatto sì che l’entrata in vigore della decisione
97/534, prevista per il 1° gennaio 1998, fosse rinviata a più riprese e che il divieto relativo agli MSR divenisse effettivo
solo a partire dal 1° ottobre 2000, con l’adozione della decisione 2000/418. Orbene, tale divieto costituirebbe la principale
misura di tutela della salute umana, dato che il consumo degli MSR avrebbe costituito la fonte diretta del contagio da nvMCJ
.
75
[OSCURATO:PERSONA] conferma che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la decisione 2000/418 non è stata la prima misura
comunitaria relativa al divieto di MSR. Infatti, la decisione 90/200 avrebbe già previsto un divieto di esportazione dal [OSCURATO:PERSONA] di materiali quali cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza e intestino. [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere adottato,
nel periodo compreso tra il 1989 e 1996, tutti i provvedimenti raccomandati dai pareri dei comitati scientifici in materia
di ritiro degli MSR (precedentemente denominati «frattaglie bovine specifiche» o «SBO»).
76
In quinto luogo, i ricorrenti fanno valere che, sebbene le istituzioni convenute avessero rapidamente acquisito la certezza
della diffusione della BSE in paesi europei diversi dal [OSCURATO:PERSONA] e fossero coscienti delle implicazioni di una valutazione
prospettiva della situazione epidemiologica degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il CSD avrebbe raccomandato di procedere alla valutazione
del rischio geografico rappresentato dalla BSE solo con un parere del 23 gennaio 1998, modificato il 20 febbraio 1998.
77
[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi secondo cui, sin dal 1990, tale valutazione prospettiva della situazione epidemiologica degli
[OSCURATO:PERSONA] membri sarebbe stata indispensabile. In ogni caso, la decisione 90/134 avrebbe imposto a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri la notifica
obbligatoria di ogni focolaio di BSE, il che avrebbe permesso di sorvegliare l’evoluzione dell’epidemia nei vari paesi.
b) Sulla censura relativa allo sviamento di potere
78
I ricorrenti rilevano che, a più riprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha minacciato di agire in giudizio contro alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri al
fine di dissuaderli dall’adottare misure unilaterali di tutela contro i rischi legati alla BSE, nonostante l’art. 36 del Trattato CE
(divenuto art. 30 CE) consenta loro di adottare tali misure. I ricorrenti si riferiscono segnatamente all’opposizione della
[OSCURATO:PERSONA] all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel 1990, di una sospensione temporanea delle importazioni di bovini vivi
e di prodotti derivati provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché all’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel 1992 di misure temporanee
per vietare la vendita di integratori alimentari e di prodotti destinati all’alimentazione dell’infanzia contenenti tessuti
diversi da quelli muscolari di origine bovina e ovina. Tali intimazioni risponderebbero alla preoccupazione di non rivelare
il rischio di incidenza della BSE in [OSCURATO:PERSONA] e di celare l’insufficienza delle misure comunitarie in questo settore, e costituirebbero
uno sviamento di potere.
79
I convenuti ricordano che costituisce uno sviamento di potere l’adozione, da parte di un’istituzione comunitaria, di un atto
allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura
appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza della Corte 12 novembre 1996,
causa C‑84/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5755, punto 69). Orbene, poiché il funzionamento del mercato interno, la
stabilità dei mercati agricoli e la garanzia di un reddito equo per gli agricoltori sono obiettivi legittimamente perseguiti
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei poteri conferitile dal Trattato, i fatti censurati dai ricorrenti non potrebbero integrare
uno sviamento di potere.
c) Sulla censura relativa alla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione
80
I ricorrenti sostengono che i convenuti hanno violato il legittimo affidamento dei consumatori europei in quanto, per evitare
che la diffusione degli effetti della BSE provocasse un crollo del mercato della carne bovina, essi hanno privilegiato una
politica di opacità e di mancanza di trasparenza e hanno rinunciato ad attuare una «pedagogia del rischio». I ricorrenti criticano
anche la mancanza di indipendenza e di trasparenza dei pareri scientifici comunitari. A tale riguardo essi rilevano che la
relazione della commissione d’inchiesta del Parlamento del 7 febbraio 1997 ha vivamente criticato la prevalenza dei rappresentanti
del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla CSV. Infine, essi contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere effettuato alcuna ispezione relativa
alla BSE fino al 1994.
81
I convenuti ricordano che nessuno può dedurre una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise
fornitegli dall’amministrazione (sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T‑521/93, Atlanta e a./CE,[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1707, punto 57). Orbene, nel caso di specie non sarebbe nemmeno stata contestata la violazione di assicurazioni
in questo senso. Quanto alla presunta mancanza di ispezioni comunitarie sulla BSE tra il 1990 e il 1994, la [OSCURATO:PERSONA] precisa
che il suo compito consiste solo nel controllare l’attività ispettiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
2. Sull’esistenza di un danno
82
I ricorrenti invocano in primo luogo l’esistenza di un «danno da contagio», ossia un danno personale non economico che includerebbe
tutti i disturbi e le sofferenze fisiologiche, fisiche e psichiche subiti da ciascuna vittima della malattia, che nel caso
di specie avrebbero avuto natura eccezionale. Tale danno da contagio sarebbe stato valutato in EUR 340 000 dai giudici francesi
in un caso di contagio iatrogeno (cioè causato da trattamenti sanitari) di MCJ dovuta a un’iniezione di ormoni della crescita.
I ricorrenti lamentano, in secondo luogo, danni morali, affermando che le sofferenze dei loro parenti colpiti dalla malattia,
le incertezze della diagnosi e la possibilità di essere a loro volta contagiati hanno avuto su di loro ripercussioni di carattere
eccezionale. Essi chiedono un risarcimento, in terzo luogo, per i danni materiali, sia per le perdite subite che per il lucro
cessante, causati dalla malattia dei loro parenti. Infine, essi chiedono interessi compensatori al tasso del 10% calcolati
a decorrere dalla data del rispettivo decesso delle vittime, nonché gli interessi di mora a decorrere dalla pronuncia della
futura sentenza interlocutoria.
83
In particolare, per quanto riguarda il contagio e il decesso di L. D., vengono formulate le seguenti richieste di risarcimento:
un importo di EUR 457 347,05 agli aventi diritto della vittima, a titolo di risarcimento del danno da contagio; EUR 45 734,71
in favore della madre della vittima, per il danno morale derivante da tale contagio; EUR 30 489,80 per ciascuno dei due fratelli
e per la sorella della vittima, per il danno morale sofferto.
84
Nel caso di A. E. vengono formulate le seguenti richieste di risarcimento: un importo di EUR 457 347,05 agli aventi diritto
della vittima, a titolo di risarcimento del danno da contagio; EUR 76 224,51 per ciascuno dei genitori, a risarcimento del
danno morale derivante dal contagio; EUR 76 224,51 sempre a favore dei genitori, in qualità di legali rappresentanti della
figlia minorenne, per il danno morale subito da quest’ultima in conseguenza del contagio del fratello maggiore.
85
Per quanto riguarda F. R., vengono formulate le seguenti richieste di risarcimento: un importo di EUR 457 347 agli aventi
diritto della vittima, a titolo di risarcimento del danno da contagio; EUR 76 224,51 in favore della vedova della vittima,
per il danno morale derivante da contagio; del pari, alla stessa persona, in qualità di legale rappresentante del figlio minore,
EUR 76 224,51 per il risarcimento del danno morale subito da quest’ultimo e lo stesso importo a titolo di risarcimento del
danno materiale; EUR 45 735 per ciascuno dei genitori della vittima, per il danno morale derivante dal contagio; EUR 30 489
per ciascuna delle tre sorelle della vittima, a risarcimento del danno morale.
86
Infine, per quanto riguarda S. C. S., vengono formulate le seguenti richieste di risarcimento: un importo di EUR 457 347 in
favore del vedovo della vittima, in qualità di avente diritto di quest’ultima e di legale rappresentante dei figli minori,
a titolo di risarcimento del danno da contagio; EUR 76 224,51 per il danno morale sofferto dal vedovo in conseguenza del contagio
della moglie deceduta; del pari, in qualità di legale rappresentante dei tre figli minori, EUR 76 224,51 per ciascuno di essi,
a risarcimento del danno morale subito e lo stesso importo per i danni materiali.
87
I convenuti fanno valere che il ricorso fornisce scarse spiegazioni sulle modalità con cui sono stati calcolati i risarcimenti.
I convenuti osservano inoltre che, per valutare il danno materiale subito a causa di una malattia, occorre prendere in considerazione
i costi connessi alle cure e all’assistenza dei malati, il lucro cessante per la durata della malattia, i danni materiali
derivanti direttamente dal decesso e la perdita materiale dovuta al lucro cessante per le persone che dipendono economicamente
dalla vittima. Orbene, il ricorso non conterrebbe nessuna di tali informazioni. D’altro canto, i convenuti sostengono che
il danno morale dei parenti dei malati non costituisce un danno risarcibile (sentenza della Corte 8 ottobre 1986, cause riunite
169/83 e 136/84, Leussink e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2801, punto 22) e negano che il danno morale della vittima possa trasmettersi
agli aventi diritto. Infine, le istituzioni convenute contestano l’applicazione del tasso d’interesse del 10% chiesto dai
ricorrenti.
88
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, nel caso di specie, la responsabilità per i danni lamentati è imputabile prevalentemente
agli [OSCURATO:PERSONA] membri e afferma che, pertanto, l’importo del risarcimento eventualmente concesso andrebbe ridotto di conseguenza.
3. Sull’esistenza di un nesso di causalità
89
I ricorrenti sostengono che il nesso tra BSE e nvMCJ è ormai dimostrato sia da argomenti medici o scientifici che da argomenti
epidemiologici. Essi sottolineano inoltre che, nella fattispecie, le relazioni dei periti medici stabiliscono una diagnosi
certa di nvMCJ per ciascuna delle vittime decedute.
90
I ricorrenti sottolineano che la BSE è stata descritta per la prima volta nel [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1986 e precisano che
le autorità di tale paese hanno identificato la nvMCJ il 20 marzo 1996 e che nel [OSCURATO:PERSONA] si erano verificati 163 000 casi
di BSE e oltre 150 casi di nvMCJ. [OSCURATO:PERSONA], la BSE sarebbe comparsa nel 1991 con la dichiarazione di cinque casi di animali
che non sarebbero stati importati dal [OSCURATO:PERSONA], ma il cui contagio sarebbe avvenuto per il consumo di farine di carne provenienti
dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conosciuto la massima incidenza di BSE tra i paesi continentali, con 679 casi accertati
in data 29 agosto 2002, e avrebbe fatto registrare sei casi certi o probabili di nvMCJ fino al 2002.
91
I ricorrenti rilevano che la determinazione del periodo di esposizione dei consumatori al rischio di BSE deve tenere conto
di tale evoluzione dell’incidenza della malattia bovina nei vari paesi europei e di quella dei flussi di bovini e di prodotti
bovini provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dello sviluppo della normativa di tutela della salute dei consumatori nel periodo
considerato. I ricorrenti ricordano che le prime misure preventive contro la BSE sono state adottate nel [OSCURATO:PERSONA] nel 1989.
Orbene, tali misure avrebbero provocato un forte aumento delle importazioni dal [OSCURATO:PERSONA] di farine di carne e di ossa verso
la [OSCURATO:PERSONA]. Mentre l’incidenza della BSE sarebbe successivamente diminuita nel [OSCURATO:PERSONA], tale malattia sarebbe comparsa
sul continente europeo, segnatamente in [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 1991. Nel 1996 sarebbe stato adottato un embargo comunitario
sui bovini e sui prodotti originari del [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state ritirate dalla catena alimentare le frattaglie
specifiche a rischio, ma tale misura sarebbe divenuta effettiva su scala comunitaria solo nel 2000. Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe importato 48 000 tonnellate di frattaglie provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1988 e il 1996, contro 3 180 tonnellate
tra il 1978 e il 1987. I ricorrenti sostengono, sulla base di tali constatazioni, che la principale esposizione dei consumatori
francesi al rischio di BSE è riferibile al periodo compreso tra il luglio 1988 e il 1996, dato che l’adozione di misure di
tutela nel [OSCURATO:PERSONA] e la diminuzione del rischio di esposizione in tale paese sarebbero andate di pari passo con un aumento
del rischio di esposizione negli altri paesi della [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’inerzia delle autorità nazionali e comunitarie.
92
I ricorrenti affermano, più precisamente, che da vari pareri scientifici è emersa l’utilità e la rilevanza del ritiro degli
MSR dalla catena alimentare al fine di tutelare la salute umana. I ricorrenti contestano peraltro l’argomento secondo cui
il danno deriverebbe dall’attività degli operatori che si sono dedicati al commercio illegale di prodotti bovini, in quanto
dai pareri scientifici e dalle perizie mediche risulterebbe che le vittime in questione sono state contagiate attraverso l’ingestione
di tessuti contaminati prima che questi ultimi fossero vietati in [OSCURATO:PERSONA] nell’aprile 1996 e quindi prima delle misure di
embargo generale sulla commercializzazione di bovini e di prodotti bovini provenienti dal [OSCURATO:PERSONA].
93
I ricorrenti precisano infine che essi non considerano la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio esclusivamente responsabili per il contagio
dei loro parenti. Essi fanno valere che le autorità francesi non hanno adottato i provvedimenti necessari per prevenire l’esposizione
dei consumatori francesi al rischio di BSE. Orbene, il fatto che uno Stato membro abbia commesso illeciti non escluderebbe,
per ciò stesso, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito al verificarsi del danno. In tal caso, la vittima potrebbe mettere in causa
la responsabilità dello Stato membro dinanzi ai giudici nazionali e quella della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice comunitario (sentenza
Kampffmeyer e a./[OSCURATO:PERSONA] CEE, cit.).
94
I convenuti sostengono che i ricorrenti non hanno fornito la prova dell’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il
comportamento loro contestato e il danno lamentato.
95
I convenuti fanno valere che le relazioni mediche fornite dai ricorrenti non consentono di accertare in modo definitivo che,
nella fattispecie, il contagio delle vittime determinato dall’agente patogeno della BSE sia avvenuto per via alimentare. Del
pari, i ricorrenti non avrebbero fornito elementi né offerto mezzi di prova relativamente alla natura esatta dei prodotti
che avrebbero costituito il vettore dell’agente patogeno e alle abitudini di consumo delle persone decedute. In particolare,
non avrebbero specificato se il contagio sia stato causato da prodotti francesi o da prodotti importati dal [OSCURATO:PERSONA]. Orbene,
considerato il numero estremamente limitato di casi di BSE rilevati al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente in [OSCURATO:PERSONA] (tra
il 1988 e il 1996, 25 casi sarebbero stati confermati in quest’ultimo paese, contro i 167 875 accertati nel [OSCURATO:PERSONA]),
sarebbe statisticamente molto improbabile che le vittime francesi abbiano contratto il morbo a seguito del consumo di carne
francese proveniente da animali affetti da BSE. Sarebbe più logico supporre che le vittime abbiano consumato, in [OSCURATO:PERSONA] o
altrove, carne originaria del [OSCURATO:PERSONA] proveniente da animali che avessero contratto la malattia negli anni ’80.
96
A tale proposito, i convenuti affermano che nel caso di specie non si può individuare un nesso di causalità diretto, data
l’incertezza scientifica che ancora caratterizza la ricerca sulla BSE, la nvMCJ e il collegamento tra queste due malattie.
Secondo il parere del CSD del 10 dicembre 1999, tali incertezze riguarderebbero in particolare la durata massima del periodo
di incubazione – o latenza – della nvMCJ – che potrebbe andare da un anno a oltre 25 anni –, la dose minima di contagio, la
natura esatta dell’agente infettivo e il modo in cui l’infettività sarebbe ripartita tra i diversi tessuti di un animale o
di un essere umano contagiato.
97
I convenuti sostengono che, segnatamente a causa della durata del periodo di incubazione della nvMCJ, non si può individuare
la data in cui potrebbero essere state contagiare le persone decedute (v., al riguardo, il parere del sottogruppo BSE del
CSV del 7 novembre 1995). Tale impossibilità di stabilire la data esatta del contagio impedirebbe di esaminare se, in quel
momento, le istituzioni convenute fossero in grado di adottare misure di tutela adeguate.
98
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, come emerge dalla relazione speciale della Corte dei conti n. 14/2001, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri
hanno mostrato esitazioni nel recepire le misure comunitarie nel rispettivo ordinamento nazionale, ritardando l’attuazione
di una tutela effettiva della salute pubblica e animale, e non hanno esercitato una sorveglianza ottimale sull’applicazione
delle norme comunitarie.
B –
Giudizio del Tribunale
99
Secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il comportamento
illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di un insieme di presupposti,
vale a dire: l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso
di causalità tra il comportamento denunciato ed il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T‑267/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1239, punto 20).
100
Per quanto riguarda il primo presupposto, la giurisprudenza esige che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente
qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P,
Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 42). Quanto al presupposto relativo al fatto che la violazione dev’essere sufficientemente qualificata,
il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione comunitaria
interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione in questione disponga soltanto di un margine
di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario
può essere sufficiente per constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza della Corte 10 dicembre
2002, causa C‑312/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11355, punto 54; sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause
riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975,
punto 134).
101
Quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario verificare
gli altri presupposti (sentenza KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 19 e 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002,
causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑515, punto 37).
102
Nella fattispecie, occorre esaminare anzitutto la questione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
asseritamente illegittimo delle istituzioni convenute e il danno lamentato dai ricorrenti.
103
Secondo una costante giurisprudenza, la presenza di un nesso di causalità ex art. 288, secondo comma, CE viene ammessa quando
esiste un rapporto diretto e certo di causa ed effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione di cui trattasi e il danno
lamentato, nesso di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova (sentenze della Corte 15 gennaio 1987, causa 253/84, GAEC de
la Ségaude/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 123, punto 20, e 30 gennaio 1992, cause riunite C‑363/88 e C‑364/88, Finsider
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑359, punto 25; sentenza Coldiretti e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 101).
104
Nel caso di specie, i comportamenti illeciti contestati dai ricorrenti al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] consistono in sostanza
in omissioni colpose dei loro obblighi nel settore della salute animale e umana e nell’adozione di norme e misure insufficienti,
erronee, inadeguate o tardive per fronteggiare i rischi derivanti dalla BSE e dalla nvMCJ. I ricorrenti affermano che i danni
subiti trovano origine immediata nel contagio da nvMCJ dei loro familiari e nel decesso di questi a causa della malattia.
I ricorrenti sostengono che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerati responsabili, ma non in via esclusiva,
di tale contagio.
105
Occorre quindi esaminare se i ricorrenti abbiano fornito prove o indizi idonei a dimostrare, in primo luogo, che i loro parenti
sono stati contagiati dalla nvMCJ e che tale infezione è stata causata dal consumo di carne di bovini affetti da BSE e, in
secondo luogo, che le azioni e omissioni contestate ai convenuti possono essere considerate all’origine del detto contagio.
106
Per quanto riguarda la prima questione, ossia la causa del decesso dei familiari dei ricorrenti, si deve anzitutto constatare
che dalle due serie di relazioni mediche peritali prodotte dai ricorrenti – da un lato, le relazioni del 1° ottobre 2002,
13 aprile, 20 maggio e 6 giugno 2003, elaborate su richiesta del Tribunal de grande instance de Paris, e, dall’altro, le relazioni
del 29 gennaio 2004, elaborate su richiesta del Tribunal administratif de Paris – emerge che, per tutte le vittime, è stata
diagnosticata inequivocabilmente la nvMCJ, con espressa esclusione di qualsiasi altra diagnosi. Le menzionate relazioni concludono
inoltre che la modalità d’infezione più probabile di questi casi di nvMCJ è stata la via orale, cioè tramite contagio alimentare.
Si è quindi esclusa la possibilità di una MCJ iatrogena, vale a dire causata da trattamenti sanitari. Tali relazioni confermano,
più precisamente, che si trattava di infezioni trasmesse all’uomo tramite la BSE.
107
Si deve inoltre osservare che sembra ormai generalmente ammesso in ambito scientifico che la nvMCJ sia dovuta a una contaminazione
da parte dell’agente della BSE. Gli stessi convenuti hanno ammesso che è stato scientificamente provato che esistono caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche comuni alla BSE e alla nvMCJ. Del pari, nel parere del CSD del 10 dicembre 1999 sul rischio
di esposizione umana alla BSE per via alimentare (v. punto 48, supra) si afferma che prove scientifiche dimostrano che la
BSE e la nvMCJ sono molto probabilmente causate dallo stesso agente e se ne deduce che le vittime umane sono probabilmente
state infettate a seguito del consumo per via orale di materiale contaminato dalla BSE. Infine, i ‘considerando’ della decisione 2000/418
enunciano che «[p]rove sempre più numerose dimostrano che l’agente della BSE è identico a quello della [nvMCJ]».
108
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale considera sufficientemente dimostrato che i familiari dei
ricorrenti sono deceduti a causa della nvMCJ e che tale malattia è stata provocata dal consumo di carne di bovini affetti
da BSE.
109
Quanto alla seconda questione, ossia stabilire se le azioni e le omissioni contestate ai convenuti possano essere considerate
all’origine del contagio dei familiari deceduti dei ricorrenti, questi ultimi affermano, in sostanza, che il Consiglio e la
[OSCURATO:PERSONA] non hanno adottato, al momento opportuno, le misure necessarie e appropriate che s’imponevano per fronteggiare
i rischi derivanti dalla crisi della BSE per la salute pubblica. Le dette istituzioni sarebbero quindi responsabili di non
avere impedito la diffusione della BSE – che sarebbe passata dagli allevamenti del [OSCURATO:PERSONA], in cui sarebbe comparsa, agli
allevamenti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri –, e di non avere evitato che quest’ultima, sotto forma di nvMCJ, venisse trasmessa agli
uomini.
110
Per esaminare tale questione, occorre prendere in considerazione, anzitutto, le date del contagio delle vittime e il periodo
di incubazione della malattia e verificare, in secondo luogo, l’eventuale esistenza di un nesso di causalità tra i danni accertati
e i vari presunti comportamenti illeciti concretamente contestati al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA].
111
Si deve ricordare, in ogni caso, che la possibilità di trasmissione della BSE all’uomo è stata scientificamente provata solo
nel marzo 1996, momento in cui il SEAC ha emesso il comunicato in cui rilevava un probabile collegamento tra la BSE e la nvMCJ.
Orbene, come osservano i convenuti, la loro azione va giudicata alla luce dello stato delle conoscenze scientifiche e del
grado di prudenza e di precauzione esigibili all’epoca dei fatti.
1. Per quanto riguarda le date del contagio delle vittime e il periodo di incubazione della malattia
112
Dagli atti emerge che le date del contagio dei familiari dei ricorrenti non possono essere stabilite con precisione. I ricorrenti
sostengono al riguardo che la principale esposizione dei consumatori francesi al rischio di BSE è riferibile al periodo compreso
tra il luglio 1988 – momento in cui le autorità del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato le prime misure di tutela in relazione alla
BSE – e il marzo o aprile 1996 – allorché la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto un embargo sui prodotti bovini e le farine di carne e di
ossa provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ha vietato il consumo di frattaglie specifiche a rischio (v. supra, punto 91)
.
In particolare, i ricorrenti hanno affermato che i loro familiari sono stati contagiati al più tardi nel 1996 (v. supra, punto 92).
Va inoltre osservato che le relazioni dei periti incaricati dal Tribunal de grande instance de Paris e dal Tribunal administratif
de Paris, dopo avere constatato che le date del contagio dei familiari deceduti dei ricorrenti non potevano essere stabilite
con precisione, hanno verosimilmente collocato le date di tale contagio tra il 1980 e il 1996.
113
A tale proposito, va rilevato che la nvMCJ è caratterizzata da una lunga durata del periodo di incubazione. Infatti, il parere
del CSD del 10 dicembre 1999 sul rischio di esposizione umana alla BSE per via alimentare (v. supra, punto 48), pur rilevando
che tale durata resta ignota, precisa che essa può andare da alcuni anni a oltre 25 anni. Gli stessi ricorrenti hanno rilevato
che le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono caratterizzate da una lunga fase di latenza nel soggetto infettato, che
nell’uomo può durare fino a 30 anni (v. ricorso, punto 103). Infine, le relazioni peritali elaborate su richiesta del Tribunal
de grande instance de Paris e del Tribunal administratif de Paris rilevano che «[i] dati clinici e le modellizzazioni concernenti
la durata dell’incubazione sembrano indicare un intervallo di 15‑20 anni tra l’esposizione all’agente della BSE e la comparsa
della nuova variante nell’uomo» e precisano che, «a prescindere dalla forma e dall’origine della [MCJ], si tratta di una
malattia con un’incubazione molto lunga (vari anni)», che «tale incubazione ha una durata variabile a seconda dei casi» e
che «anche nella variante legata alla [BSE] è presente tale caratteristica evolutiva del morbo». Infine, si deve ricordare
che anche la BSE, che è all’origine dell’affezione da nvMCJ, ha un periodo di incubazione nei bovini che può durare vari anni.
Infatti, secondo il parere del CSD del 10 dicembre 1999, il periodo di incubazione della BSE ha una durata media di cinque
anni, nella maggior parte dei casi compresa tra quattro e sei anni.
114
Alle luce delle precedenti considerazioni, si deve concludere che, nel caso di specie, i familiari dei ricorrenti colpiti
dalla nvMCJ possono essere stati infettati non solo tra il 1988 e il 1996, come sostengono i ricorrenti, ma anche prima del
1988. Orbene, occorre ricordare, in primo luogo, che è pacifico che la possibilità di trasmissione all’uomo della BSE è stata
scientificamente riconosciuta solo nel 1996. In secondo luogo, come rileva il parere del CSD del 10 dicembre 1999 (v. supra,
punto 48), la BSE è una malattia nuova, comparsa nel [OSCURATO:PERSONA] probabilmente tra il 1980 e il 1985, ma è stata identificata
e descritta solo nel novembre 1986. Il contagio delle vittime in questione potrebbe quindi essersi verificato in un momento
in cui i rischi legati alla BSE, e in particolare quelli concernenti la salute umana, erano in gran parte ignoti in ambito
scientifico.
115
Più in particolare, poiché tale contagio potrebbe essersi verificato prima del 1988, non si può considerare accertato che
i presunti comportamenti illeciti contestati dai ricorrenti al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA], che sono tutti successivi a tale
data, siano necessariamente e direttamente all’origine dei danni lamentati.
2. Per quanto riguarda l’esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e i comportamenti contestati al Consiglio e
alla [OSCURATO:PERSONA]
116
Le due critiche fondamentali dei ricorrenti relativamente alla gestione della BSE e della nvMCJ da parte del Consiglio e della
[OSCURATO:PERSONA] riguardano, da un lato, il presunto ritardo con cui essi hanno vietato l’impiego di farine di carne e di ossa
nei mangimi degli animali di allevamento, che, secondo i ricorrenti, avrebbe causato la diffusione della BSE al di fuori del
[OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, il presunto ritardo con cui gli MSR sono stati ritirati dalla catena alimentare, che sarebbe all’origine
dell’insorgenza della nvMCJ nelle vittime umane. Inoltre, i ricorrenti individuano altri comportamenti dei convenuti che costituirebbero
un errore manifesto di valutazione e contestano loro anche uno sviamento di potere e una violazione dei principi del legittimo
affidamento e di buona amministrazione.
a) Sul presunto ritardo del divieto relativo alle farine di carne e di ossa
117
I ricorrenti sostengono che la BSE si è propagata nell’Europa continentale, segnatamente in [OSCURATO:PERSONA], soprattutto a causa dell’impiego,
nei mangimi degli animali da allevamento, di farine di carne e di ossa contaminate importate dal [OSCURATO:PERSONA]. Essi osservano
che le autorità di tale paese hanno vietato nel 1988 l’alimentazione dei ruminanti con farine di ruminanti, ma non hanno vietato
l’esportazione di queste farine in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò avrebbe provocato un notevole aumento dell’importazione di farine
contaminate dal [OSCURATO:PERSONA] verso la [OSCURATO:PERSONA], e il consumo di questi prodotti negli allevamenti bovini francesi sarebbe la
causa della comparsa della BSE in tale paese. Orbene, i convenuti avrebbero vietato l’impiego delle farine di carne e di ossa
derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi dei ruminanti solo nel giugno 1994, con la decisione 94/381. Il divieto parziale
di utilizzare farine di carne e di ossa sancito dalla detta decisione, inoltre, non avrebbe evitato l’esposizione dei bovini
all’agente infettivo, a causa di contaminazioni incrociate. In udienza, i ricorrenti hanno precisato che, considerato il nesso
tra la diffusione della BSE e l’esposizione umana alla nvMCJ, tali presunti comportamenti illeciti dei convenuti nella gestione
della malattia bovina hanno avuto ripercussioni sui rischi per la salute umana.
118
Occorre rilevare, anzitutto, che, anche se l’esatta origine della BSE non sembra interamente conosciuta, i lavori scientifici
realizzati in merito a tale morbo indicano che – tranne un numero ridotto di casi (meno del 10%) causati da trasmissione materna
– la BSE deriva assai probabilmente dall’ingestione di farine di carne e di ossa contenenti l’agente infettivo. Infatti, come
indicato dalla decisione 94/381, si ritiene che la presenza della BSE nel bestiame tragga origine da proteine di ruminanti
che contenevano l’agente della scrapia e, successivamente, quello della BSE, e che non sono state sufficientemente trattate
per rendere inattivi gli agenti infettivi. Ne consegue che, per contrastare la diffusione del morbo, era necessario in particolare
impedire che i tessuti potenzialmente contenenti l’agente della BSE venissero introdotti nella catena alimentare animale.
119
Orbene, benché le autorità del [OSCURATO:PERSONA], nel luglio 1988, abbiano vietato agli allevatori stabiliti nel loro territorio
di nutrire i ruminanti con farine di carne e di ossa contenenti proteine di ruminanti, i convenuti, in un primo tempo, non
hanno adottato misure analoghe a livello comunitario. Infatti, come rilevano i ricorrenti, solo nel giugno 1994, con la decisione 94/381,
esse hanno vietato l’impiego di proteine provenienti da mammiferi nei mangimi dei ruminanti nell’intera [OSCURATO:PERSONA]. Del pari,
l’esportazione di farine di carne e di ossa dal [OSCURATO:PERSONA] verso gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri è stata espressamente vietata solo
nel 1996, con la decisione 96/239.
120
E vero che, a quell’epoca, le caratteristiche della malattia e, più precisamente, le cause della sua trasmissione, non erano
interamente conosciute. Parimenti, prima del 1994, l’incidenza della BSE in paesi diversi dal [OSCURATO:PERSONA] – e, in misura molto
minore, dall’Irlanda – era molto limitata. Infatti, tra il 1988 e il 1994 nell’Europa continentale la BSE era stata rilevata
solo in Germania (4 casi), Danimarca (1 caso), [OSCURATO:PERSONA] (10 casi), Italia (2 casi) e Portogallo (18 casi).
121
In ogni caso, si deve osservare che, come risulta dalla risposta formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1996 alle domande
postele dalla commissione d’inchiesta del Parlamento nel 1991, tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano già adottato misure nazionali
per vietare l’importazione di farine di carne e di ossa provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], seguendo le raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA]
al riguardo.
122
Del pari, sette [OSCURATO:PERSONA] membri hanno adottato, tra il 1989 e il 1990, misure che vietavano l’impiego di proteine ottenute da
tessuti di mammiferi nei mangimi dei ruminanti. In particolare, la Repubblica francese ha vietato l’uso di proteine di mammiferi
nell’alimentazione dei bovini nel luglio 1990. Infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto 24 luglio 1990, relativo al divieto
di impiego di talune proteine di origine animale nell’alimentazione e nella produzione di alimenti destinati ad animali della
specie bovina (JORF dell’11 agosto 1990, pag. 9837), come modificato dall’art. 1 del decreto 26 settembre 1990 (JORF del 7 ottobre
1990, pag. 12162), «[è] vietato l’impiego di farine e polveri d’ossa e di proteine di origine animale, ad eccezione delle
proteine dei prodotti lattieri, dei volatili, dei prodotti a base di uova, dei pesci o degli animali marini, se raccolti,
stoccati e lavorati separatamente, per l’alimentazione degli animali della specie bovina o la produzione di mangimi destinati
a tali animali».
123
D’altro canto, a decorrere dal 1994, i convenuti hanno progressivamente attuato una strategia specificamente diretta ad impedire,
in tutta la [OSCURATO:PERSONA], che i tessuti suscettibili di contenere l’agente della BSE fossero introdotti nella catena alimentare
animale. Fra tali misure si deve porre l’accento sulla decisione 94/381, che ha vietato nell’intera [OSCURATO:PERSONA] la somministrazione,
con la dieta, ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi – ma con la possibilità di autorizzare, caso per caso, l’applicazione
di sistemi che consentissero di distinguere le proteine derivate da ruminanti da quelle derivate da specie di animali non
ruminanti.
124
I ricorrenti sostengono tuttavia che tali disposizioni erano insufficienti, soprattutto perché la decisione 94/381 ha vietato
le proteine provenienti da mammiferi solo nell’alimentazione dei ruminanti, e quindi non in quella degli altri animali d’allevamento
– maiali e pollame, in particolare. A loro parere, tale divieto parziale si sarebbe successivamente rivelato un veicolo di
contaminazione incrociata e, pertanto, di diffusione della BSE.
125
A tale riguardo va osservato che il divieto assoluto di impiegare proteine animali nei mangimi di tutti gli animali da allevamento
è intervenuto nell’intera [OSCURATO:PERSONA] solo con la decisione 2000/766, entrata in vigore il 1° gennaio 2001. Occorre rilevare,
in ogni caso, che tale decisione si è resa necessaria per le sistematiche carenze nell’attuazione delle norme comunitarie
sulle farine di carne e di ossa in vari [OSCURATO:PERSONA] membri (v. quarto-sesto ‘considerando’ della decisione 2000/766).
126
Infatti, come emerge dalla relazione speciale della Corte dei conti n. 14/2001 (v. supra, punto 31), la maggior parte degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, compresa la Repubblica francese, ha tollerato un certo livello di contagio, nonostante la normativa comunitaria
non preveda margini di tolleranza. Del pari, dalle ispezioni condotte tra il 1998 e il 2000 dall’Ufficio alimentare e veterinario
della [OSCURATO:PERSONA] (UAV), sono emerse carenze in materia di controllo degli scambi commerciali di tali farine nella maggior
parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le ispezioni dell’UAV hanno inoltre evidenziato che le industrie nel settore dei mangimi per animali
non avevano fatto abbastanza per evitare il contagio dei mangimi per i bovini attraverso le farine di carne e di ossa e che
i mangimi in questione non sempre erano correttamente etichettati, segnatamente in [OSCURATO:PERSONA]. Tali carenze avrebbero contribuito
a far sì che alcuni allevatori alimentassero inavvertitamente il bestiame con mangimi potenzialmente infetti (v. relazione
speciale della Corte dei conti n. 14/2001, punto 33).
127
Di conseguenza, si deve concludere che non è dimostrato che la gestione dei convenuti dei problemi connessi all’impiego di
farine di carne e di ossa nei mangimi degli animali da allevamento, fra cui i ruminanti, sia stata un fattore determinante
della diffusione della BSE al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente in [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, del contagio da nvMCJ dei familiari
dei ricorrenti. Infatti, considerati in particolare sia i provvedimenti adottati da vari [OSCURATO:PERSONA] membri, compresa la [OSCURATO:PERSONA],
per vietare l’importazione di farine di carne e di ossa provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e l’impiego di proteine derivate da tessuti
di mammiferi nei mangimi dei ruminanti, che gli inadempimenti delle autorità nazionali e degli operatori privati nell’applicazione
delle norme comunitarie, il Tribunale non considera provato che i presunti danni non si sarebbero prodotti qualora la [OSCURATO:PERSONA]
e il Consiglio avessero adottato – o avessero adottato più sollecitamente – le misure che i ricorrenti contestano loro di
non avere preso. A fortiori, non è dimostrato che i comportamenti individuati dai ricorrenti possano costituire la causa certa
e diretta del contagio da nvMCJ dei loro familiari.
b) Sulla presunta tardività del divieto relativo all’impiego degli MSR
128
I ricorrenti sostengono, in sostanza, che il divieto relativo all’impiego di MSR costituisce la più importante delle misure
di tutela contro il rischio rappresentato dalla nvMCJ per la salute umana, dato che tali materiali a rischio rappresentano
la principale fonte di contagio per l’uomo. Essi rilevano che, sebbene vari pareri scientifici, dopo il 1989, avessero sottolineato
l’esigenza di tale misura, i convenuti l’avevano adottata solo con grave ritardo. Infatti, il divieto relativo a tutti i tipi
di MSR sarebbe stato stabilito solo nel 1997, con la decisione 97/534. Inoltre, l’entrata in vigore di tale decisione, che
avrebbe dovuto intervenire il 1° gennaio 1998, sarebbe stata successivamente ritardata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio di
circa tre anni. Di conseguenza, tale divieto sarebbe entrato in vigore in tutta la [OSCURATO:PERSONA] solo il 1° ottobre 2000, in seguito
alla decisione 2000/418.
129
Si deve anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sembrano affermare i ricorrenti, il parere del CSV del 27 novembre
1989 concludeva che all’epoca non era provato che le encefalopatie spongiformi animali fossero trasmissibili all’uomo, anche
se rilevava che non si poteva escludere che potesse esistere un lieve rischio per la salute umana derivante da tessuti con
un elevato livello di infettività. In tale contesto, il CSV ha unicamente raccomandato di escludere dalla catena alimentare
umana frattaglie bovine specifiche (ossia cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza e intestino) di animali provenienti
da paesi in cui si era diffusa la BSE.
130
A tale proposito, si deve ricordare che, fino al 1989, erano stati individuati casi di BSE solo nel [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente,
tra il 1989 e il 1996, la stragrande maggioranza dei casi di BSE è stata scoperta sempre in questo paese. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in tale periodo 165 402 casi di BSE. L’Irlanda ha registrato a sua volta solo 189 casi. Infine, nello stesso
periodo sono stati individuati solo 25 casi di BSE in [OSCURATO:PERSONA] e anche gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Europa continentale hanno
registrato pochissimi casi (64 casi in Portogallo, 4 in Germania, 2 in Italia e 1 in Danimarca).
131
Sin dal 1989, i convenuti hanno adottato una serie di misure dirette ad evitare la propagazione della BSE dal [OSCURATO:PERSONA],
introducendo segnatamente alcune restrizioni agli scambi intracomunitari di bovini provenienti da tale paese (v. in particolare
le decisioni 89/469, 90/59 e 90/261). Del pari, nell’aprile 1990, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 90/200, che ha vietato
l’esportazione dal [OSCURATO:PERSONA] – l’unico paese in cui, all’epoca, si era propagata la BSE – del cervello, del midollo spinale,
del timo, delle tonsille, della milza e dell’intestino provenienti da animali della specie bovina che avessero più di 6 mesi
al momento della macellazione.
132
I ricorrenti, tuttavia, contestano ai convenuti di non avere adottato in quella fase un divieto generalizzato di impiego degli
MSR nell’intera [OSCURATO:PERSONA] e ritengono che tale omissione sia all’origine del contagio dei loro parenti.
133
Orbene, in un settore come quello della salute animale e umana, l’esistenza di un nesso di causalità tra un comportamento
e un danno va accertata sulla scorta dell’analisi dei comportamenti esigibili nei confronti delle istituzioni in base allo
stato delle conoscenze scientifiche del momento. A tale proposito, il Tribunale rileva che la possibilità di trasmissione
della BSE all’uomo è stata scientificamente accertata solo nel marzo 1996 (v. punti 8, 9 e 111, supra). Del pari, si deve
rilevare che, prima dell’ottobre 1996, i comitati scientifici e veterinari comunitari non hanno proposto l’introduzione di
un divieto generalizzato di impiegare MSR nell’intera [OSCURATO:PERSONA], dato che le misure relative a tali materiali sono state ritenute
necessarie solo nel [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, prima del 1996, non si sarebbe potuto contestare ai convenuti di non avere vietato
del tutto l’impiego degli MSR nell’intera [OSCURATO:PERSONA].
134
Va inoltre osservato che l’esistenza di un nesso di causalità implica che il comportamento contestato costituisca la causa
certa e diretta del preteso danno e che, in casi come quello di specie, in cui il presunto comportamento all’origine del danno
lamentato consiste in un’omissione, è necessario soprattutto avere la certezza che il danno sia stato effettivamente causato
dalle omissioni contestate e non possa essere stato determinato da comportamenti diversi da quelli imputati alle istituzioni
convenute.
135
Nella specie, il Tribunale ritiene che tale certezza non sussista.
136
Infatti, non si può concludere con un sufficiente grado di certezza che, qualora le istituzioni comunitarie convenute avessero
adottato più sollecitamente un divieto assoluto di impiego degli MSR, il contagio dei membri dei familiari dei ricorrenti
non si sarebbe verificato. A tale proposito, il Tribunale rileva in particolare che, nel caso di specie, l’efficacia delle
misure normative che le istituzioni comunitarie dovevano adottare dipendeva in particolare dall’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
che non sempre hanno vigilato con sufficiente attenzione affinché le norme veterinarie venissero applicate in modo rigoroso
(v. infra, punto 144).
137
Del pari, occorre osservare, come rileva il parere del CSD del 10 dicembre 1999 (v. supra, punto 48), che, sebbene gli MSR
sembrino rappresentare di gran lunga la principale fonte di infezione da nvMCJ, un livello «ideale» di protezione dei consumatori
contro tale malattia richiederebbe una totale assenza di animali affetti da BSE nella catena alimentare umana e, a tal fine,
l’eliminazione degli MSR costituisce solo un «secondo livello di protezione». Infatti, il CSD osserva che né la dose minima
di materiale infettato da BSE necessaria per causare il contagio nell’uomo né la distribuzione di tale infezione nei vari
tessuti di un animale sono davvero noti, e conclude che occorrerebbe quindi evitare qualsiasi esposizione umana all’agente
infettivo.
138
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rileva che, sebbene un precoce divieto assoluto di consumo e di impiego degli MSR
nell’intera [OSCURATO:PERSONA], applicato rigorosamente ed efficacemente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, avrebbe potuto, qualora fosse stato
deciso più sollecitamente, diminuire il rischio di contagio da nvMCJ dei consumatori europei, tuttavia non si può concludere
con un sufficiente grado di certezza che, nel caso di specie, l’adozione di tale divieto da parte delle istituzioni convenute
avrebbe evitato il contagio dei familiari dei ricorrenti. In ogni caso, tenuto conto in particolare delle verosimili date
di contagio di questi ultimi e dei rispettivi periodi di incubazione della BSE e della nvMCJ (v. punti 112‑114, supra), tale
misura, per risultare efficace nel caso di specie, avrebbe dovuto essere adottata non solo molto prima del 1996 – momento
in cui è stata scientificamente accertata la trasmissibilità della BSE all’uomo –, ma anche prima del 1990 – momento in cui
è stato scoperto il primo caso di BSE nell’Europa continentale –, o persino prima del 1986 – momento in cui il morbo della
BSE è stato identificato e descritto per la prima volta nel [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, come si è concluso al precedente punto 133,
non si può contestare ai convenuti di non avere imposto un divieto assoluto di impiego degli MSR nell’intera [OSCURATO:PERSONA] prima
del 1996
.
139
Infine, per quanto riguarda il ritardo nell’adozione delle misure relative all’impiego di MSR contestato alle istituzioni
convenute tra il 1997 e il 2000, il Tribunale osserva che tali critiche non sono pertinenti ai fini del procedimento in esame.
Si deve infatti rilevare che, secondo gli stessi ricorrenti, i loro parenti hanno contratto la nvMCJ al più tardi nel 1996
(v. supra, punto 92). Del pari, le relazioni peritali disposte dal Tribunal de grande instance de Paris e dal Tribunal administratif
de Paris hanno concluso che il contagio dei familiari deceduti dei ricorrenti si era verosimilmente verificato prima del 1996
(v. supra, punto 112). Di conseguenza, presunti comportamenti illeciti che i convenuti avrebbero tenuto dopo il 1996 non possono
essere considerati la causa dei danni lamentati nel caso di specie.
140
In base alle considerazioni che precedono, il Tribunale rileva che il comportamento contestato dai ricorrenti ai convenuti
per quanto riguarda il divieto degli MSR non può essere considerato una causa certa e diretta dei danni lamentati nella fattispecie.
c) Sugli altri comportamenti contestati al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA]
141
Oltre ai pretesi comportamenti illeciti nella gestione delle farine e degli MSR, analizzati in precedenza, i ricorrenti formulano
varie altre critiche all’operato dei convenuti nel contesto della lotta contro la BSE e la nvMCJ. In particolare, essi affermano
che i convenuti hanno commesso errori manifesti di valutazione nella gestione dei rischi associati a tali malattie. Del pari,
i ricorrenti contestano ai convenuti uno sviamento di potere, in quanto, al fine di proteggere gli interessi della filiera
e del mercato bovini, le dette istituzioni avrebbero tentato di dissuadere gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’adottare misure di tutela
unilaterali contro i rischi rappresentati dalla BSE. Infine, i ricorrenti lamentano una violazione dei principi del legittimo
affidamento e di buona amministrazione, in particolare per la disorganizzazione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] e per l’insufficienza
e le carenze delle ispezioni veterinarie comunitarie relative alla BSE, nonché per carenze nella supervisione dei controlli
veterinari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
142
Orbene, si deve constatare che i ricorrenti non hanno affatto dimostrato il rapporto di causa ed effetto concretamente esistente
tra tali pretesi comportamenti illeciti e i danni lamentati nel caso di specie, derivanti, come si è detto, dal contagio da
nvMCJ e dal conseguente decesso dei loro familiari.
143
Si deve peraltro osservare che la responsabilità del controllo effettivo dell’applicazione della normativa veterinaria incombe
in via principale agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Per quanto riguarda, in particolare, i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari,
risulta dalla direttive 89/66 e 90/245 che essi spettano prioritariamente alle autorità dello Stato membro di spedizione delle
merci e, in minor misura, a quelle dello Stato di destinazione. Concretamente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in caso di comparsa nel loro
territorio di una zoonosi o di una malattia che possa comportare gravi rischi per gli animali o per la salute umana, debbono
mettere immediatamente in atto le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria e adottare qualsiasi
altra misura appropriata.
144
Si deve inoltre osservare che, come emerge dalla relazione speciale della Corte dei conti n. 14/2001, le ispezioni realizzate
a partire dal 1996 dall’UAV rivelano che la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri non ha vigilato con sufficiente rigore affinché
le misure legate alla BSE fossero debitamente attuate sul loro territorio. Secondo la Corte dei conti, tale attuazione carente
della normativa comunitaria da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbe contribuito ad impedire l’eradicazione della BSE e a favorirne
la diffusione. Del pari, occorre prendere in considerazione anche la responsabilità di alcuni operatori economici privati
nella propagazione della malattia. Infatti, la detta relazione della Corte dei conti ha constatato che il settore agroalimentare
non aveva applicato con sufficiente rigore la normativa comunitaria in materia di BSE.
145
Alla luce di quanto precede, il Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno dimostrato che tali pretesi comportamenti illeciti
potevano essere considerati una causa certa e diretta del contagio da nvMCJ dei loro parenti.
3. Conclusione
146
In base a tutto ciò che precede, il Tribunale rileva che non è stato provato che le presunte azioni e omissioni illecite del
Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] possano essere considerate una causa certa e diretta del contagio dei familiari dei ricorrenti
deceduti in [OSCURATO:PERSONA] per nvMCJ, all’origine dei danni lamentati nel procedimento in esame. Infatti non è stato dimostrato,
nelle circostanze del caso di specie, che, qualora tali istituzioni avessero adottato – o avessero adottato in precedenza –
le misure che i ricorrenti contestano loro di non avere preso, i danni in questione non si sarebbero verificati.
147
Si deve quindi concludere che non è stato dimostrato il nesso di causalità tra il danno lamentato e il presunto comportamento
colpevole delle istituzioni comunitarie.
148
Pertanto, si devono dichiarare infondate le domande dei ricorrenti relative alla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
per comportamento illecito delle istituzioni convenute, senza che occorra pronunciarsi sulla sussistenza nel caso di specie
degli altri presupposti di tale responsabilità, ossia l’illegittimità dei comportamenti contestati alle istituzioni convenute
e l’effettività del danno.
II –
Sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di comportamento illecito delle istituzioni convenute
A –
Argomenti delle parti
149
I ricorrenti rilevano che il diritto francese, oltre a un regime giuridico di responsabilità per colpa, riconosce anche il
diritto fondamentale delle vittime al risarcimento del danno da esse subito mediante imputazione alle autorità pubbliche.
Tale regime si fonderebbe sui valori costituzionali di uguaglianza e di solidarietà. In tale contesto, il legislatore francese
avrebbe istituito, nel 1991, uno speciale fondo di indennizzo delle persone contagiate dal virus dell’immunodeficienza umana
contratto a seguito di iniezioni di prodotti emoderivati e, nel 1993, una commissione indipendente per il risarcimento delle
vittime di una forma iatrogena di MCJ dovuta all’iniezione di ormoni della crescita.
150
I ricorrenti rilevano che la giurisprudenza comunitaria non ha escluso il principio della responsabilità oggettiva della [OSCURATO:PERSONA]
(sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois e Figli/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑125). Essi affermano, sulla base delle tradizioni costituzionali comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dei diritti fondamentali,
che le istituzioni comunitarie devono rispettare, che, quando il principio di uguaglianza venga violato in modo anormale e
speciale, è legittimo imputare la responsabilità del danno alla [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti ammettono che sarebbe auspicabile che
la concessione di un risarcimento sulla base del principio di solidarietà venisse decisa dalle istituzioni «politiche», ma
sostengono che si può riconoscere tale potere anche al giudice comunitario. Essi osservano che il Parlamento, con una risoluzione
del 19 novembre 1997, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati a destinare le risorse finanziarie necessarie
a dimostrare la loro solidarietà alle famiglie delle vittime della nvMCJ.
151
I ricorrenti affermano di avere subito, in conseguenza del contagio dei loro parenti determinato dall’agente patogeno della
BSE e del loro decesso a causa della nvMCJ, danni di entità e dalle ripercussioni eccezionali. Inoltre, a causa della mancata
identificazione dell’agente infettivo e della difficoltà di determinare la data esatta e la fonte del contagio, essi non potrebbero
basare le loro azioni di risarcimento sui regimi nazionali o comunitari di responsabilità dei fabbricanti e dei distributori.
Sarebbe quindi equo che essi potessero porre l’onere del risarcimento a carico delle istituzioni comunitarie.
152
I convenuti rilevano che la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito può essere
dichiarata solo se sussistono cumulativamente tre condizioni tassative, vale a dire l’effettività del danno subito, l’esistenza
di un nesso di causalità e il carattere anormale e speciale del danno in questione (sentenza della Corte 15 giugno 2000, causa
C‑237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549, punti 17‑19). Orbene, nel caso di specie farebbe difetto la condizione relativa al nesso di causalità.
Del pari, andrebbe escluso il danno morale dei familiari e le somme richieste per il danno materiale sarebbero ingiustificate
e sproporzionate. [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere che i ricorrenti non hanno dimostrato il carattere anormale e speciale
del danno e afferma che, anche se il decesso è un danno particolarmente grave, è pur vero che i ricorrenti non hanno dimostrato
che le vittime sono state esposte a un rischio particolare, diverso da quello cui sarebbero stati esposti gli altri consumatori
di prodotti bovini.
B –
Giudizio del Tribunale
153
L’art. 288, secondo comma, CE basa l’obbligo da esso imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcire i danni causati dalle sue istituzioni
sui «principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri», senza limitare, di conseguenza, la portata di tali principi
al solo regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle dette istituzioni. Orbene,
i diritti nazionali relativi alla responsabilità extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in misura variabile, in
settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza
di un’azione illecita dell’autore del danno (sentenze del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑69/00, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5393, punti 158 e 159, e causa T‑383/00, Beamglow/Parlamento e a.,[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5459, punti 172 e 173). Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la
cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente
soddisfatte le condizioni relative all’effettività del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle
istituzioni comunitarie nonché al carattere anormale e speciale del danno in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19; sentenza FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 160, e sentenza Beamglow/Parlamento
e a., cit., punto 174).
154
Orbene, si è già rilevato che nel caso di specie non è stato dimostrato il nesso di causalità tra i comportamenti dei convenuti
individuai dai ricorrenti e i danni da questi lamentati. Pertanto, vanno dichiarate infondate le domande dei ricorrenti relative
alla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei convenuti, senza che occorra
pronunciarsi sulla sussistenza, nel caso di specie, degli altri presupposti di tale responsabilità, ossia l’effettività del
danno e il suo carattere anormale e speciale.
155
Va inoltre rilevato che il Tribunale non è competente, in mancanza di constatazione di una responsabilità extracontrattuale
delle istituzioni comunitarie, a disporre un risarcimento per le vittime di una malattia, in particolare sulla base di un
presunto principio di solidarietà. In ogni caso si deve osservare che, nella fattispecie, il governo francese ha assegnato
«contributi di solidarietà» ai ricorrenti nel giugno 2004 e nel gennaio 2005 per i danni subiti dalle vittime e dai loro aventi
diritto a causa della patologia della nvMCJ. I risarcimenti in questione sono costituiti da indennizzi per i danni subiti
da ciascuna vittima e da indennizzi per i danni subiti da ciascuno dei familiari.
156
Alla luce di quanto precede, occorre respingere le domande dei ricorrenti relative alla responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei convenuti.
157
Di conseguenza, il ricorso dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
158
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 87, n. 3, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti
le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
159
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, alla luce delle circostanze del caso di specie, e in particolare del fatto che sono rimasti
soccombenti nella maggior parte delle conclusioni sulla ricevibilità dei ricorsi, vanno condannati alle spese derivanti dai
motivi concernenti la ricevibilità, che il Tribunale fissa in un quarto delle spese complessive. I ricorrenti sopporteranno
tre quarti delle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda É. R., O. O., J. R., A. R. e B. P. R.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
I ricorrenti sopporteranno tre quarti delle spese. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno un quarto delle spese.
García-[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J.D. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
I – Comparsa dell’encefalopatia spongiforme bovina e della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob e misure comunitarie
e nazionali di lotta contro tali malattie
II – Circostanze specifiche dei ricorrenti e procedure avviate presso autorità amministrative e giurisdizionali francesi
Procedimento e conclusioni delle parti
Sulla ricevibilità
I – Sul primo motivo di irricevibilità, vertente sulla mancanza di precisione degli elementi fondamentali di fatto e di diritto
sui quali si basa il ricorso
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
II – Sul secondo motivo di irricevibilità, vertente sul mancato esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali e sulla connessione
con procedimenti nazionali
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
III – Sul terzo motivo di irricevibilità, concernente la prescrizione
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
Nel merito
I – Sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle istituzioni convenute
A – Argomenti delle parti
1. Sui comportamenti illeciti contestati al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA]
a) Sulla censura relativa a errori manifesti di valutazione nella gestione della crisi della BSE
b) Sulla censura relativa allo sviamento di potere
c) Sulla censura relativa alla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione
2. Sull’esistenza di un danno
3. Sull’esistenza di un nesso di causalità
B – Giudizio del Tribunale
1. Per quanto riguarda le date del contagio delle vittime e il periodo di incubazione della malattia
2. Per quanto riguarda l’esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e i comportamenti contestati al Consiglio
e alla [OSCURATO:PERSONA]
a) Sul presunto ritardo del divieto relativo alle farine di carne e di ossa
b) Sulla presunta tardività del divieto relativo all’impiego degli MSR
c) Sugli altri comportamenti contestati al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA]
3. Conclusione
II – Sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di comportamento illecito delle istituzioni convenute
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.