Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:323
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0867_INF
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 14 aprile 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO
(causa C‑867/25 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 10)
2.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punti 11‑13)
3.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Domanda di ammissione che non dimostra l’influenza degli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale sul risultato della decisione impugnata – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 15)
4.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrasto con la giurisprudenza della Corte o del Tribunale – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punti 16‑18)
Dispositivo
1)
L’impugnazione non è ammessa.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. si fa carico delle proprie spese.