CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9 631 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. a r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a Perrotta (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d. Lgs. n. 546/92–specificità mo tivi diappello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l e Marchen. 86 7 / 0 2 / 20 depositata i n data 1 3 / 11 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 201 3 con il quale la stessa era richiesta di maggiori IRES,IRAP ed IVA ed erano ad essa irrogate le dovute sanzioni; - la CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il dovutoin conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa intercorsatra le parti; - la contribuente proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione, in quanto riteneva che la stessa non contenesse autonome critiche alla ricostruzione dei fatti e alle argomentazioni giuridiche esposte dallaCTP perché il difen sore avrebbe riproposto quasi parola per parola i motivi di ricorso in primo grado ; pertanto, nel difetto dellaspecificità dei motivi in parola, l’appello andava dichiarato inammissibile; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. a r.l. con att o affidato a un motivo e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso; Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. dellaviolazione dell’art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTRerroneamente ritenuti privi di specificità i motivi di appello proposti; - il motivo è fondato; - invero, dall’atto di appello – il cui contenuto è trascritto a pag. 4 eseguenti del ricorso per cassazione - si evince la specificità dei motividi appello che effettivamente proponeva no, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR marchigiana, critiche puntuali e specifichealla pronuncia impugnata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - quindi, il giudice dell’appello nel dichiarare l’impugnazione inammissibile ha erroneamente pronunciato, violando l ’art. 53 deld. Lgs. N. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30341 del21/11/2019; si veda anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4558 del22/02/2017); - pertanto , in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassatacon rinvio al giudice dell’appello c he dovrà esaminare il meritodella controversia; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , in diversa composizione,