Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07033/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla ritenuta aggravante, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, incensurabilmente affermata dalla sentenza sulla base delle contestuali minacce al momento in cui fu posto in essere il denneggiamento; Ritenuto che il secondo motivo in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto ( v. pg. 14 della sentenza); Ritenuto che il quarto motivo sul diniego delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 16 della sentenza); Ritenuto che alla precedenti conclusioni non fa velo la memoria difensiva volta a ribadire l'ammissibilità e fondatezza dei motivi esaminati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla ritenuta aggravante, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, incensurabilmente affermata dalla sentenza sulla base delle contestuali minacce al momento in cui fu posto in essere il denneggiamento; Ritenuto che il secondo motivo in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto ( v. pg. 14 della sentenza); Ritenuto che il quarto motivo sul diniego delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 16 della sentenza); Ritenuto che alla precedenti conclusioni non fa velo la memoria difensiva volta a ribadire l'ammissibilità e fondatezza dei motivi esaminati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/20
Sentenza Cassazione n. 07033/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris