CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29571/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diBari revocava la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali in casiparticolari concessa all’odierno ricorrente in data 23.3.2023; che la misuraalternativa veniva revocata in quanto, nel suo corso, il condannato veniva attintoda misura cautelare inframuraria emessa il 14.7.2025 per il reato di cui agli artt.73, comma 4 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in data 9.4.2025; che, inrelazione a tale reato, egli era stato condannato e la misura cautelare era statasostituita in data 2.12.2025 con quella degli arresti domiciliari; che l’Ufficio disorveglianza di Foggia, appresa la notizia solo in data 23.10.2025, provvedeva atrasmettere gli atti al Tribunale con richiesta di revoca; che il Tribunale ritenevasussistenti i presupposti per la revoca della misura alternativa in quanto le gravicondotte poste in essere in costanza di misura alternativa rendevano manifestoche si era verificato una insanabile interruzione del percorso rieducativo e unasostanziale incompatibilità del ricorrente con la misura dell’affidamento in prova;che, infine, pur essendo apprezzabile l’intenzione di intraprendere un percorsoterapeutico, le modalità dello stesso, da attuarsi nelle forme ambulatoriali, nonera tale da fronteggiare la pericolosità sociale del condannato;rilevato che la difesa del ricorrente propone ricorso avverso la menzionataordinanza osservando che il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulleragioni per le quali, in presenza di misura cautelare, ha ritenuto di doverrevocare anziché solo sospendere la misura alternativa e non ha compiuto unavalutazione in concreto onde verificare se la condotta del ricorrente era indicativadel fallimento dell’esperienza rieducativa;ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati relativi ad un difetto di motivazione inveceinsussistente;rilevato, infatti, che questa Corte è costante nell’affermare il principio secondocui «L'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dicondannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensionedell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, manon ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata allavalutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare ealla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova. (Fattispecie nella quale iltribunale di sorveglianza aveva omesso di considerare l'intervenuto annullamentodella misura cautelare custodiale da parte del tribunale della libertà)» (Sez. 1, n.36503 del 06/06/2018, Rv. 273614 – 01; conf. Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010,Rv. 247234 – 01);rilevato che nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto correttaapplicazione di tale principio, non essendosi limitato a riscontrare lasopravvenienza della grave misura custodiale, ma avendo anche espressamentevalutato la gravità della condotta (commessa nel corso della misura alternativa)consistente nella cessione di un “ingente” quantitativo di stupefacente a terzi,dandosi poi alla fuga alla vista degli operanti; riferendo che, in relazione a talecondotta, era intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla pena di annitre e mesi quattro di reclusione; che la condotta era di gravità tale da denotareuna insanabile interruzione del processo educativo anche in ragione dellapericolosità sociale dell’interessato;rilevato che, a fronte di tale congrua argomentazione, la difesa si è limitata arichiamare sentenze solo parzialmente pertinenti (quelle relative alla sospensionee revoca della misura) senza, invece, confrontarsi in concreto con gli argomentiche hanno indotto il Tribunale a ritenere fallito il programma rieducativo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.