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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39531/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e , og..6...e riproduttivo di analoga cc ura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, non prima di aveva rilevato la presenza di plurimi precedenti penali anche recenti con numerose condanne irrevocabili, ha messo in evidenza la dimostrata incapacità dell'imputato di rispettare delle leggi, segno tangibile della aumentata pericolosità sociale ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e , og..6...e riproduttivo di analoga cc ura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, non prima di aveva rilevato la presenza di plurimi precedenti penali anche recenti con numerose condanne irrevocabili, ha messo in evidenza la dimostrata incapacità dell'imputato di rispettare delle leggi, segno tangibile della aumentata pericolosità sociale ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09
Sentenza Cassazione n. 39531/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris