CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 32156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto del 15/01/2026 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Palermo dichiarava tempestiva la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di ammissione al credito, proposta ai sensi dell'art. 1, comma 199, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti di 02-([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), anche, quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, ATM), per effetto di due contratti di factoring stipulati nel 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e le due suddette società, aventi ad oggetto la cessione pro soluto di crediti vantati da queste ultime nei confronti dell'attuale ASP 6 di Palermo. Tuttavia, risultando la causa civile ancora pendente per impugnazione della declaratoria di incompetenza da parte del medesimo istante [OSCURATO:PERSONA], rinviava la decisione, disponendo l'acquisizione, se emanata, della sentenza. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., svolgendo un'ampia premessa sulla genesi del credito e sull'evoluzione delle vicende processuali dirette al suo soddisfacimento, per poi dedurre i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di: art. 1, comma 198 e ss., legge n. 228 del 2012 cit.; artt. 52 ss. d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 3, 24 e 111 Cost; art. 2909 cod. civ.; artt. 3, 75, comma 3, e 479 cod. proc. pen.; art. 6 CEDU e 1 Protocollo 1 CEDU; art. 8 [OSCURATO:PERSONA] UE 2014 n. 42; violazione della sentenza Corte cost. n. 26 del 2016; vizio di motivazione. Dopo aver correttamente affermato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era tempestiva e che non vi è litispendenza tra giudizio di accertamento della buona fede e giudizio proposto in sede civile, il Tribunale ha subordinato l'accertamento sulla buona fede dell'istante alla decisione del giudizio pendente davanti alla Corte d'appello di Palermo. Ha però errato ritenendo che: 1) il giudice penale non possa conoscere del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2) la verifica di buona fede di un credito di natura contrattuale vada subordinata l'esito del giudizio in sede civile. In primo luogo, non risulta pertinente il richiamo alla sentenza Sez. U, n. 37200 del 29/05/2025, Arri, Rv. 288797, pronunciata con riferimento al codice antimafia e non alle istanze regolate dalla legge n. 228 del 2012 cit. (tale legge non prescrive che il creditore debba essere munito di accertamento in sede civile prima di presentare istanza di riconoscimento dei crediti né prevede una sospensione per pregiudizialità - peraltro eccezionale - del procedimento di verifica dei crediti davanti alle misure di prevenzione in attesa di una decisione del giudice civile, nel caso di contemporanea pendenza dei due giudizi). In secondo luogo, il decreto impugnato contrasta con la sentenza emanata dalla Corte di Cassazione penale in sede rescissoria (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), che aveva ritenuto irrilevante il momento in cui il diritto di credito è stato 2accertato (pena, diversamente, l'irragionevole sacrificio delle ragioni dei creditori in buona fede). In terzo luogo, Sez. U, n. 37200 del 29/05/2025, Arri, cit. riguarda i procedimenti in materia di prevenzione regolati dal codice antimafia e fa riferimento ai crediti derivanti da fatti illeciti altrui (avvenuti anteriormente al sequestro di prevenzione) e non ai crediti contrattuali, come quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quarto luogo, le argomentazioni esposte nel decreto impugnato a sostegno della necessità che intervenga prima la statuizione in sede civilistica sono differenti dalle motivazioni che hanno fondato la decisione delle citate Sezioni unite (le quali facevano riferimento alla necessità di accertamenti approfonditi), il Tribunale avendo peraltro riproposto nei fatti il tema della litispendenza - contraddicendosi - perché ammette la possibilità di rinviare la decisione sine die. In quinto luogo, il principio espresso dalla citata pronuncia a Sezioni unite "Arri" non è comunque condivisibile là dove afferma che, in caso di credito derivante da fatto illecito, l'accertamento dello stesso in sede civile deve intervenire in tempo utile a consentire l'ammissione della domanda, ossia entro il termine perentorio fissato dall'art. 57, comma 2, e qualora il creditore dimostri che la durata del giudizio non abbia consentito il tempestivo deposito dell'istanza, entro il termine decadenziale stabilito dall'art 58, comma 5, per le domande tardive. La legge n. 228 del 2012 cit. non prevede un termine per le istanze tardive, e un'eventuale pregiudizialità civile comporterebbe una pronuncia di inammissibilità o comunque di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA]. In sesto luogo, la pronuncia impugnata contrasta con Corte cost. n. 26 del 2016 che, come ricordato, ha esteso anche ai creditori chirografari l'ammissione al passivo: ove si ritenesse, necessario il previo accertamento del credito in sede civile, si introdurrebbe una nuova disparità di trattamento, sacrificando in modo ingiusto i diritti del creditore e contraddicendo l'insegnamento della Corte costituzionale. 2.2. Violazione di: art. 1, comma 198 ss., legge n. 228 del 2012; artt. 52 ss. d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 3, 24 e 111 Cost; 2909 cod. civ.; artt. 3, 75, comma 3, e 479 cod. proc. pen.; art. 6 CEDU e 1 Protocollo 1 CEDU; art. 8 [OSCURATO:PERSONA] UE 2014 n. 42; violazione della sentenza Corte cost. n. 26 del 2016; vizio di motivazione. Questione di legittimità costituzionale. Ove si ritenga che la sentenza "Arri" trovi applicazione per tutti i crediti, anche di natura contrattuale, sarebbe necessario rimettere la questione alla Corte costituzionale. Il principio di diritto contrasterebbe con le intenzioni del legislatore, che risultano dalla relazione al codice antimafia, con le norme dello stesso codice antimafia e con i principi costituzionali e sovranazionali sulla tutela dei terzi in 3buona fede, avendo la citata sentenza a Sezioni unite riconosciuto che l'aleatorietà dei tempi necessari per la formazione del titolo giudiziale può compromettere le ragioni satisfattive del creditore, senza che a questi sia imputabile alcuna negligenza, ed escludendo l'operatività della restituzione in termine. La medesima pronuncia riconosce di aver realizzato un bilanciamento tra gli interessi dei creditori e la necessaria speditezza del procedimento incidentale di verifica dei crediti: così ragionando, ammette però che i diritti dei creditori sarebbero del tutto pretermessi. Inoltre, la sentenza richiama il principio di accessorietà, perché nel processo penale l'azione civile assume carattere subordinato all'azione penale. Ma il richiamo è fuori luogo perché nel procedimento di prevenzione non vi è accertamento di reati e, soprattutto, perché il creditore non è una parte accessoria del procedimento di prevenzione. Subordinare la facoltà del creditore di presentare istanza di buonafede al previo accertamento del credito in sede civile equivale a negare ai creditori la facoltà di presentare istanza di accertamento della buona fede. 2.3. Violazione di: art. 8 [OSCURATO:PERSONA] UE 2014 n. 42 e art. 24 [OSCURATO:PERSONA] UE 2024/1260; art. 1, comma 198 e ss. legge n. 228 del 2012 cit.; artt. 52 ss. d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 3, 24 e 111 Cost; art. 2909 cod. civ.; artt. 3, 75, comma 3, e 479 cod. proc. pen.; art. 6 CEDU e 1 Protocollo 1 CEDU. Questione pregiudiziale interpretativa. La lettura della sentenza "Arri" proposta nel provvedimento impugnato contrasta anche con il principio di effettività del diritto eurounitario e con l'art. 8 [OSCURATO:PERSONA] 2014/42/UE e con l'art. 24 [OSCURATO:PERSONA] 2024/1260/UE del 24 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] 24) della direttiva 2014/42/UE dispone che le norme sulla confisca nei confronti di terzi debbano estendersi alle persone fisiche e giuridiche e che in ogni caso è opportuno che i diritti dei terzi in buona fede non siano pregiudicati. L'art. 23 afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, compresi i terzi non coinvolti nel procedimento penale, dal che la necessità di prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso per salvaguardarne i diritti fondamentali. L'art. 8, dedicato alle garanzie, stabilisce che i terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali anche nel caso dell'articolo 6. [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita da quella 2024/1260/UE, che deve essere recepita entro il 23 novembre 2026, e che tuttavia rileva in questa sede nella misura in cui chiarisce alcuni aspetti della precedente, come quando, insistendo sull'opportunità che i diritti dei terzi in buona fede siano tutelati conformemente al diritto nazionale ed introducendo specifiche garanzie, specifica che, ai sensi 4dell'art. 24, comma 7, [OSCURATO:PERSONA] 2024/1260/UE, in caso di sequestro o di confisca, la categoria dei terzi non comprende soltanto i titolari del diritto di proprietà ma anche i titolari di altri diritti patrimoniali, estendendo anche a costoro una serie di garanzie e l'art. 24 sui mezzi di ricorso. La CDFUE, all'art. 17, tutela, inoltre, il diritto di proprietà, comprensivo di ogni bene suscettibile di valutazione economica, compresi i diritti di credito, e sancisce, all'art. 47, il diritto ad un processo equo. Sulla base della normativa richiamata si chiede, quindi, di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale "se l'art. 8 [OSCURATO:PERSONA] 2014/42/UE, letto insieme all'art 17, g 1 e all'art. 47 della CDFUE vada interpretato nel senso che è inammissibile, in quanto lesiva del rapporto equilibrato tra interesse generale e necessità di tutelare il diritto di proprietà, una disciplina nazionale come quella contenuta nell'art. 1, commi 194 ss., della legge n. 228 del 2012 cit., che prevede una verifica dei diritti dei crediti da parte del giudice penale entro termini perentori, ma non consente ai creditori di soddisfarsi sui beni oggetto di confisca, neppure se sono in buona fede, se non hanno ottenuto una pronuncia del giudice civile prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per presentare l'istanza al giudice penale o comunque entro la conclusione del relativo procedimento". 2. L'Agenzia Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria, eccependo che la traslatio iudicii non sana la mancanza di tempestività della richiesta di ammissione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, insistendo nelle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La complessa vicenda affonda nella stipulazione, nel 2022, di due contratti di factoring pro soluto tra l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da un lato, e, dall'altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e ATM (successivamente incorporata nella prima), con il placet dell'attuale ASP 6 Palermo (il debitore): contratti in cui le cedenti si assumevano il rischio di mancato pagamento da parte del debitore. Nelle more del contenzioso civile scaturitone, erano tuttavia disposti il sequestro, prima, e poi la confisca di prevenzione delle quote sociali di [OSCURATO:PERSONA] e di ATM. A seguito di sent. Corte cost. n. 26 del 2019 - che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art....1, comma 198, legge n. 228 del 2012 cit., nella parte in cui 5non consentiva l'ammissione al passivo anche dei crediti chirografari [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanzava richiesta di ammissione al passivo nella procedura di prevenzione, ma il Tribunale di Palermo la dichiarava inammissibile, ritenendola intempestiva. Avverso tale provvedimento presentava ricorso per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e questa Corte, nella già citata sentenza Sez. 2, n. 30449 del 23/04/2024 cit. accoglieva l'impugnazione, ritenendo: 1) che il Tribunale avesse erroneamente confuso il momento in cui il credito era divenuto esigibile con quello in cui era sorto (alla conclusione del contratto di factoring nel 2002, e dunque in data anteriore al sequestro delle quote sociali delle società. Art. 52 d.lgs. 159/2011); 2) che non fosse corretto il richiamo, operato sempre dal Tribunale, alla disciplina della litispendenza, ritenuta di ostacolo all'operatività del principio degli effetti della translatio iudicii, e quindi della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, seppur dinanzi al giudice incompetente o carente di giurisdizione, posto che la litispendenza opera tra giudizi aventi ad oggetto la stessa causa ma pendenti dinanzi a giudici diversi, mentre, nel caso di specie, i giudici appartenevano a diverse articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario (nel mentre, il Tribunale civile di Palermo aveva infatti dichiarato il proprio difetto di competenza in favore della sezione per le misure di prevenzione dello stesso Tribunale, con sentenza avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. L'udienza era fissata per il giorno 19 novembre 2026). 2. In sede di rinvio, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, conformandosi alle indicazioni di questa Corte, ha dichiarato salvi gli effetti della domanda azionata dal creditore chirografario davanti al giudice civile. Tuttavia, ha richiamato l'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 37200 del 29/05/2025, Arri, Rv. 288797) secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito del proposto o di credito comunque controverso, il giudice delegato, stante l'assenza di disposizioni di legge che gli attribuiscano autonomi poteri di ricognizione dell'ontologica esistenza della pretesa e del suo ammontare, è vincolato agli esiti del necessario accertamento, compiuto in separato procedimento civile o penale, sull'an e sul quantum del credito medesimo, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto all'attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore. E, rilevato che la causa civile risulta ancora pendente in conseguenza dell'impugnazione della declaratoria di incompetenza da parte del medesimo 6istante, si pone il rischio di pronunce contrastanti in relazione al medesimo rapporto creditorio. Per tale ragione, ha disposto l'acquisizione di informazioni sull'esito del procedimento pendente davanti alla Corte d'appello civile, fissando l'udienza per la prosecuzione del procedimento al 18 giugno 2026 e, quindi, al 26 novembre 2026. 3. Ciò premesso, a questa Corte è preclusa ogni valutazione nel merito del provvedimento impugnato che, avendo disposto il rinvio ad un'udienza successiva, non possiede valenza definitoria, ma ha una connotazione meramente interlocutoria. Per questa ragione, il decreto non risulta impugnabile autonomamente, ostandovi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. D'altronde, nemmeno è apprezzabile un interesse a ricorrere in questa fase - si ripete, meramente interlocutoria - del procedimento, in assenza, allo stato, di statuizioni lesive dei diritti della ricorrente, e ferma la possibilità, ovviamente, di riproporre le questione dedotte all'esito della decisione del Tribunale di Palermo. 4. Per tale ragione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MLa Consigliera estensore PresidenteO tta Di Gip46e P' uigi Stefano [OSCURATO:PERSONA] e A00 2096 7 IL