CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 59 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4, quanto al primo motivo sulla esimente della legittima difesa; pag. 4-5 sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a p.u. e alla esimente dell'atto arbitrario); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ma.'. ' • 22 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ersil anese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LLER1A . 0 3 G