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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 41345/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 26 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, il 4 luglio 2023 ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto ed illecitamente ceduto, in più occasioni, tra il 2 luglio e 1'8 ottobre 2021, droga di tipo pesante, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. L'imputato si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: A) in punto di omessa risposta alle doglianze svolte in appello ed anche per travisamento della prova; B) in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato malgrado l'assenza di elementi di prova tali da ritenere superato il "ragionevole dubbio"; C) e in ordine alla omessa riqualificazione nell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La pronunzia impugnata, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

La prima delle riferite doglianze, a ben vedere, non specifica in cosa consisterebbe la omessa risposta alle doglianze svolte in appello e il denunciato travisamento della prova.

La seconda si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, peraltro in fatto, come la precedente, degli accadimenti.

L'ultima censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che alla p. 4 sottolinea la quantità di droga gestita, il numero degli acquirenti, le modalità organizzate dell'agire e la capacità delinquenziale dimostrata dall'imputato, motivazione cui il ricorso si limita ad opporre un divergente punto di vista. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 26 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, il 4 luglio 2023 ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto ed illecitamente ceduto, in più occasioni, tra il 2 luglio e 1'8 ottobre 2021, droga di tipo pesante, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. L'imputato si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: A) in punto di omessa risposta alle doglianze svolte in appello ed anche per travisamento della prova; B) in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato malgrado l'assenza di elementi di prova tali da ritenere superato il "ragionevole dubbio"; C) e in ordine alla omessa riqualificazione nell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La prima delle riferite doglianze, a ben vedere, non specifica in cosa consisterebbe la omessa risposta alle doglianze svolte in appello e il denunciato travisamento della prova. La seconda si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, peraltro in fatto, come la precedente, degli accadimenti. L'ultima censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che alla p. 4 sottolinea la quantità di droga gestita, il numero degli acquirenti, le modalità organizzate dell'agire e la capacità delinquenziale dimostrata dall'imputato, motivazione cui il ricorso si limita ad opporre un divergente punto di vista. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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