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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14778/2026

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erla [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 179/2025 depositata il11/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Foggia, sezionedistaccata di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossedisposto, in suo favore, il trasferimento di due locali (denominati excaldaia ed ex cucina) facenti parte di un più ampio complessooriginariamente destinato ad albergo, ubicati in [OSCURATO:PERSONA] (FG)in forza del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso il 17maggio 2002 tra l’attore promissario acquirente e la promittentealienante, a mezzo del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda eproponendo domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare erisarcimento danni.Nel corso del giudizio, istruito con ammissione di prove testimoniali e cturicognitiva, decedeva la convenuta.Il giudizio era riassunto dal promissario acquirente nei confronti deglieredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali costituitisi, nella qualità dieredi universali della madre, assumevano che le unità immobiliari oggettodel preliminare erano state legate dalla de cuius in sostituzione dilegittima in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA]; questi si costituiva altresì,ribadendo le conclusioni della madre dante causa.Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2728/2014, depositata il 29dicembre 2014, accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. con conseguentedisposizione costitutiva del trasferimento immobiliare in favore delpromissario acquirente e rigetto della domanda riconvenzionale.

Perquanto qui rileva, il giudice di prime cure rilevava che la regolarizzazionecatastale era avvenuta nel corso del giudizio con il deposito di una periziatecnica asseverata a firma del geom.

Rinaldi.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello lamentando: a) erronea identificazionecome erede universale; b) carente motivazione e omessa pronuncia nellaNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026parte in cui il Tribunale non aveva disposto l’obbligo gravante sugli erediuniversali di fare conseguire al legatario i cespiti legati o il lorocontrovalore; c) omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionaleavanzata dalla de cuius; d) omessa considerazione delle provedocumentali in ordine all’incarico svolto dal geom.

Scaringelli per falsatestimonianza dello stesso; e) illogicità della motivazione che avevaconsentito la tardiva e irrituale produzione, da parte dell’attore, dellaperizia di parte a firma Rinaldi - dalla quale la Corte aveva fatto derivarela conformità degli immobili; f) errata interpretazione degli istituti ex artt.662 -649 c.c.Si costituivano nel giudizio i germani [OSCURATO:PERSONA] e il promissario acquirentechiedendo il rigetto del gravame.3.

La Corte d’appello rigettava, confermando integralmente la sentenzaimpugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava che: a)nessuno dei motivi di gravame atteneva al profilo della regolarità formaledel preliminare; b) l’attestazione della coerenza catastale dei benicostituiva condizione dell’azione di adempimento del contratto in formaspecifica e, pertanto, il Collegio, prescindendo dalle insufficienti allegazionidifensive delle parti, disponeva d’ufficio un approfondimento istruttorio perla verifica di conformità dello stato degli immobili ex art. 29, comma 1-bis,della legge n. 52/1985 e l’acquisizione della documentazione relativa allaregolarità edilizia ex art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985; c) ledifformità accertate, tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali, nonerano tali da incidere sulla libera commerciabilità dei beni, comeriscontrabile dalla c.t.u. e dai chiarimenti resi, poiché l’epoca dicostruzione del fabbricato inglobante le due unità era antecedente allalegge del 1967 (si rinvia alle pagg. 17-19 della motivazione).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/20265.

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha depositatocontroricorso nei termini di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c.; ha formulatoesclusivamente istanza di poter partecipare all’udienza pubblica, ovefissata.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA].6.

In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c. del 30 dicembre 2024, il ricorrente ha presentato una corposaistanza di definizione in adunanza, onde scongiurare la motivazione perrelationem alla proposta, richiamando Sez. 3, n. 15219 del 7/06/2025.7.

Parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c. e 40della legge n. 47/1985 per avere la Corte di merito erroneamente ritenutosussistente la regolarità urbanistica e catastale dei due immobili sullascorta dell’integrazione peritale disposta con ordinanza del 16 maggio2023.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, che il locale “ex cucina” -identificato nel catasto fabbricati del Comune di Manfredonia al foglio n.39, particella 315, costituente autonomo corpo di fabbrica appoggiato sullato destro dello stabile - fosse stato realizzato prima del 1 settembre1967, ragione per la quale detto locale è carente di titoli abilitativioriginari e derivati in relazione sia alla sua costruzione che al suoampliamento di volumetria, che al cambio abusivo di destinazione d’usoda commerciale ad abitativo; circa il locale “ex caldaia” sostiene chel’intrasferibilità coattiva e incommerciabilità deriverebbe dalle consistentitrasformazioni interne ed esterne poste in essere dal promissarioNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026acquirente sotto la vigenza del d.P.R. n. 380/2001 in carenza di titoliurbanistici originari e derivati contenenti gravi omissioni non esaminatedal c.t.u., in presenza di irregolarità catastali causate da false dichiarazionipresenti nella DOGFA.2.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,avendo la Corte di Appello e il c.t.u., con riferimento al locale “ex caldaia”che la DOGFA presentata in catasto da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite delgeom.

Signoriello, contiene un falso; che la SCIA del 15 gennaio 2016 ècarente di autorizzazione e della firma del promittente venditore,rendendo detti titoli inidonei a comprovare la regolarità urbanistica ecatastale dei predetti locali.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 194, comma 2, c.p.c., 201 comma 2c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per averela Corte distrettuale mancato di rilevare la nullità della disposta c.t.u.avendo l’ausiliario svolto le operazioni peritali senza la dovutaconvocazione del ricorrente, del suo c.t.p. e del suo legale; con laconseguenza di avere determinato errori valutativi anche in relazione alladocumentazione prodotta dalle parti.4.

È pregiudiziale dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo diricorso, atteso che, come anticipato in sede di proposta, l’erroneavalutazione delle risultanze della c.t.u. non integra il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.4.1.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cuiambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - attoNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione deifatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, indeterminati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte diprova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quantoessa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fattostorico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. Sez. 6-3, n. 12387del 24/6/2020, Rv. 65806201; Cass. Sez. 1, n. 8584 del 16/3/2022, Rv.66436701; Cass. Sez. 3, n. 6322 del 2/3/2023, Rv. 66697001).

Inoltreopera, nel caso in esame, la regola della doppia conformità in primo esecondo grado.4.2.

Ai sensi dell’art. 348ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazionedal giorno 11 settembre 2012) la parte ricorrente in cassazione, perevitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile(cfr. art. 348 ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente) deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza disecondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza diprimo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. Sez. 6-2, n.7724 del 9/03/2022, Rv. 66419301; Cass. Sez. 3, n. 32019 del11/12/2024, Rv. 67304701).La parte non ha adempiuto a tale onere di dimostrazione, se non in sededi istanza ex art. 380bis co.2 c.p.c., con la quale ha sostenuto la nonintegrale corrispondenza tra le due pronunce, così di fatto integrando ilricorso originario, in spregio ai principi sanciti da Cass. Sez. 3, n. 17130del 25/06/2025, Rv. 67572801 - ma già Cass. Sez. 2, n. 8303 del27/03/2024, Rv. 67057601 - cui la Corte intende dare continuità nellaparte in cui afferma che in tema di procedimento per la decisioneNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380bis c.p.c., nella formulazionevigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazionedell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione,ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionalialla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte asostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciatinel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorsoda eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.4.3.

A tacere del fatto che la doppia conformità sussiste nel caso in esamea prescindere dalla predetta inammissibile e indebita integrazione, laddovela Corte territoriale espressamente (cfr. pag. 19, 3 cpv) prevede che“l’impugnata sentenza - di primo grado - per quanto opportunamenteintegrata con le acquisite risultanze peritali, merita di essereintegralmente confermata”.Ricorre, infatti, l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter,commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. Sez. 6-2, n. 7724 del 9/3/2022, Rv. 66419201).Le argomentazioni in diritto tra le due pronunce sono sovrapponibili nellaparte in cui, configurandosi la regolarità urbanistica presuppostoessenziale per l’emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. - avendoquesta una funzione sostitutiva dell’atto negoziale programmato dalle partie configurandosi quale condizione dell’azione e non presupposto delladomanda - la Corte, “prescindendo dalle allegazioni difensive delle parti e,Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026in particolare dai motivi di appello, del tutto estranei alla eccezione diirregolarità formale del preliminare sotto il profilo di cui innanzi, haritenuto, preso atto della carenza documentale in atti (l’asserita allegataplanimetria al preliminare, risultata erroneamente adempiuta dalTribunale) ha introdotto la preliminare necessità di integrazionedocumentale - onerandovi la parte interessata; ritenuta permanere taleesigenza all’esito di un solo parziale adempimento della parte appellata(allegata attestazione ex art. 29 l. n. 52/1985) il Collegio disponeval’ingresso di un più approfondito accertamento peritale, l’esito del qualedeve, pertanto configurarsi dirimente ai fini della decisione” (cfr. pag. 16sentenza gravata, primo cpv.).4.4.

Per completezza motivazionale, come già divisato in sede di propostacirca la falsità della SCIA e della DOGFA, sollevati con specifico riferimentoal locale “ex caldaia” e non rilevati dal ctu, deve darsi continuità alprincipio già affermato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, n. 27531 del15/10/2025, Rv. 67645704) in forza del quale nel giudizio di esecuzione informa specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, laconformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto diaccertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda inpresenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento delladecisione, senza essere tenuto a verificare l'effettività della coerenzacatastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè rilevabile ictuoculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto - fattispecie qui nonricorrente - nel qual caso la dichiarazione o attestazione va consideratainesistente con conseguente preclusione dell'effetto traslativo.5.

Anche il primo motivo è colpito dalla sanzione di inammissibilità.Con esso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c. per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 40 dellaNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026legge n. 47/1985 per avere la corte di merito, sulla scorta delle errateconclusioni del c.t.u. nominato in sede di appello, ritenuto sussistente laregolarità urbanistica e catastale di entrambi i cespiti promessi in vendita.In proposito, va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondocui, in tema di nullità urbanistiche, la nullità comminata dall’art. 46 deld.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 hacarattere testuale e colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali relativi a edificio loro parti in mancanza della dichiarazione degli estremi del titoloabilitativo; ne consegue che, ove tale dichiarazione contenga il riferimentoa un titolo realmente esistente e riferibile all’immobile, il contratto non ènullo, restando irrilevante la conformità o difformità della costruzionerispetto al titolo menzionato (Cass. Sez.

U. n. 8230 del 22/03/2019, Rv.65312001).

Tale principio, pur riferito agli atti traslativi, orienta anche ilsindacato sulla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., che non può esseretrasformato in sede di legittimità in una rivalutazione del merito tecnicocirca la maggiore o minore conformità edilizia del bene, al di fuori dei limitiin cui la legge collega a specifiche carenze documentali o formali lapreclusione dell’effetto traslativo.5.1.

La censura, come correttamente rilevato dal controricorrente e giàosservato in sede di proposta, sollecita in realtà una rivalutazione dei fattidi causa già esaminati dal giudice di merito: quanto al locale “ex cucina”,identificato al catasto fabbricati del Comune di Manfredonia al foglio n. 39,particella n. 351, viene contestata la ritenuta datazione ante 1° settembre1967 e le conseguenze che da essa sono state tratte; quanto al locale “excaldaia”, identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglion. 39, particella n. 314, subalterno n. 25, si censura la valutazione dellaconsistenza delle trasformazioni interne ed esterne eseguite dalcontroricorrente Surgo, assumendosi che esse siano in parte prive di titoliabilitativi urbanistici originari o derivati e in parte sorrette da dichiarazioninon veritiere.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dette censure vertono sulla sollecitazione di un diverso apprezzamento delcomplesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, n.18886 del 4/07/2023, Rv. 66825001), apprezzamento che competeesclusivamente al giudice del merito e non è sindacabile in questa sedesalvi i limiti, non qui ricorrenti, della fattispecie di cui alla citata Cass. Sez.2, n. 27531/2025.5.2.

A rigore del vero, sul punto la Corte distrettuale aveva rilevato chel’odierno ricorrente (cfr. pag. 12, 2 cpv.) “proponendo il gravame,adduceva a supporto molteplici censure introducendo questioni da unaparte nuove e dall’altra estranee al thema decidendum così comedelineato dall’atto introduttivo del giudizio con gli atti difensivi dellaconvenuta originaria e di quelli in riassunzione” oltre che, “percompletezza motivazionale” - cfr. pag. 21 primo cpv. - del tutto infondate.Ne consegue inoltre che, come di recente ribadito da questa Corte, ilmancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastalipreviste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudiceinvestito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando,che determina la nullità e non inesistenza della sentenza, cosicché, in virtùdell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, inassenza di appello sul punto, è destinato a essere coperto dal passaggio ingiudicato della sentenza stessa (Cass. Sez. 2, n. 1951 del 29/01/2026, Rv.67679901).L’appello verteva su elementi del tutto estranei rispetti al thema decidendidella controversia, comunque singolarmente esaminati e rigettati dallasentenza gravata (cfr. da pag. 21 a pag. 23 cui si rinvia).6.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della consulenzatecnica d’ufficio, assumendo che le operazioni peritali si sarebbero svoltesenza effettiva garanzia del contraddittorio con i consulenti di parte e chel’elaborato sarebbe, quindi, inutilizzabile.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/20266.1.

Il motivo non merita accoglimento.In via preliminare, va richiamato il quadro di principio in tema di invaliditàdell’elaborato peritale.

Le Sezioni Unite hanno chiarito (Cass. Sez.

U. n.3086 del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 66378605) che, nel regime delle nullità dellac.t.u., occorre distinguere le ipotesi di nullità relativa - riconducibili, tral’altro, alla violazione del contraddittorio su profili non attinenti ai “fattiprincipali” - da quelle di nullità assoluta collegate alla violazione delprincipio dispositivo e della domanda; nella prima evenienza, la nullitàresta soggetta alle regole dell’art. 157 c.p.c. (deduzione a iniziativa diparte e nei tempi processualmente utili).In coerente applicazione di tali criteri, la giurisprudenza di legittimitàribadisce, con specifico riferimento all’omessacomunicazione/convocazione per l’inizio delle operazioni, che la nullità hacarattere relativo e dev’essere eccepita, a pena di decadenza, nella primaudienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, senza cheavanti il dies a quo.

Parimenti, è stato precisato che l’eccezione di nullità(ove relativa) deve essere ritualmente proposta dalla parte a mezzo deldifensore, non potendo surrogarsi con rilievi del solo consulente tecnico diparte.6.2.

Ciò premesso, nel caso di specie - come emerge dalla stessaimpostazione del ricorso - la censura è costruita in termini generalisull’asserito difetto di contraddittorio, ma non è accompagnatadall’allegazione di uno specifico e ulteriore pregiudizio concreto del dirittodi difesa che si aggiunga a quelli già fatti valere, sotto diversi profili, con imotivi primo e secondo, ut supra esaminati e superati.6.3.

Ora, questa Corte ha più volte affermato che le nullità “relative”dell’elaborato peritale vanno comunque correlate al concreto pregiudiziodel diritto di difesa, dovendo la parte indicare in che modo l’irregolarità leNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026abbia impedito di apprezzare utilmente l’elaborato e di approntaretempestive repliche tecniche; e ciò tanto più quando la doglianza sitraduca nella mera prospettazione di un vizio “formale”.In particolare, è stato puntualizzato che il pregiudizio non può ritenersi inre ipsa, occorrendo che esso sia dedotto e non soltanto evocato inastratto.Né giova, al riguardo, il richiamo a una generica compromissione delcontraddittorio, ove non si indichi quali specifiche attività difensive ulteriorisarebbero risultate precluse o rese impraticabili e in che misura ciòavrebbe inciso, in modo decisivo, sull’esito.6.4.

In ogni caso, la prospettazione del ricorrente non si confronta con laratio della decisione impugnata, atteso che la sentenza ha dato atto delladoglianza sulla c.t.u. (cfr. pag. 18 ultimo cpv e 19, 1 cpv., ove vieneespressamente dato atto delle “ultronee irrilevanti censure all’attivitàdell’ausiliario che avrebbero, in tesi, vanificato le operazioni peritalicondotte presso gli uffici catastali in assenza di formale avviso al difensoredello stesso”) e l’ha superata, sia pure con motivazione sintetica,valorizzando ripetutamente - a sostegno del decisum - la condivisibilitàdelle risultanze peritali.Una tale impostazione vale, sul piano logico-giuridico, quale rigetto(quantomeno implicito) dell’eccezione di nullità: giacché l’utilizzazionedell’elaborato peritale come base argomentativa della decisione implicanecessariamente la previa (anche se non diffusamente argomentata)delibazione della sua utilizzabilità.

In termini generali, è stato chiarito cheil giudicato (anche nella sua dimensione implicita) si estende alle questioniche costituiscono premessa logica indispensabile della statuizione,precludendone il riesame quando la relativa decisione (esplicita oimplicita) non sia utilmente attinta da specifica censura.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ne discende che non è configurabile, in questi termini, una “mancatapronuncia” sulla nullità della c.t.u., essendo la doglianza implicitamentedisattesa dalla stessa struttura motivazionale che fa propria la consulenzae la assume a fondamento della decisione.6.5.

Sotto ulteriore profilo, va ricordato - in chiave sistematica - che i viziprocessuali non accolti o non fatti valere mediante gli appropriatistrumenti di impugnazione sono soggetti al principio di conversione delvizio in motivo di gravame, con l’effetto che, ove non siano specificamentecoltivati nei limiti richiesti, restano destinati a essere “assorbiti” dalpassaggio in giudicato della decisione.

Tale regola è stata ribadita, intermini generali, anche dalla giurisprudenza più recente, che sottolineal’onere della parte di proporre impugnazione sul vizio processuale(altrimenti formandosi un giudicato interno che preclude il rilievo nei gradisuccessivi), salve le eccezioni dei vizi “fondanti” o rilevabili “in ogni stato egrado” (Cass. Sez.

U, n. 24172 del 29/08/2025, Rv. 67578701).In questa prospettiva, è significativo il principio (espresso, in altramateria, ma rilevante sul piano metodologico) secondo cui, “in virtùdell’assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione”, il vizio che nonsia investito da specifica impugnazione è destinato a restare coperto dalgiudicato.

Tali coordinate rafforzano l’esigenza che la parte, nel denunciarela nullità della c.t.u., si confronti puntualmente con il percorsoargomentativo della sentenza che l’ha respinta e indichi il concretointeresse processuale all’eliminazione del vizio, evitando di limitarsi allariproposizione assertiva della doglianza.6.6.

Né può trascurarsi che la censura, per come articolata, tende asovrapporre il vizio processuale al dissenso sul merito delle valutazionitecniche.

Ma la giurisprudenza di legittimità è ferma nell’affermare che ilgiudizio del giudice di merito sulla congruità del metodo d’indagine esull’attendibilità delle conclusioni del c.t.u. integra un accertamento diNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026fatto, sindacabile in cassazione soltanto entro i ristretti limiti del vizio dimotivazione, oggi ricondotto al “minimo costituzionale” che nel caso inesame, come già precisato, è ben superato.7.

Anche il terzo motivo è, dunque, inammissibile e comunque infondato:(a) perché non allega un pregiudizio concreto ulteriore del diritto di difesa,rispetto a quanto già prospettato con i precedenti motivi; (b) perché nonscalfisce la ratio decidendi, posto che la sentenza impugnata ha esaminatoe disatteso la doglianza, facendo proprie le risultanze peritali; (c) perché,sotto l’apparente deduzione di un vizio processuale, sollecita unarivalutazione del merito delle risultanze tecniche, non consentita in sede dilegittimità.8.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusionedelle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] perogni fase processuale, con distrazione come richiesto.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], “atto di costituzione aisensi dell’art. 370 c.p.c.” al solo fine di partecipare alla discussione orale.Nel giudizio di cassazione, all’intimato che non abbia depositatocontroricorso non spettano le spese processuali, non avendo svolto attivitàdifensiva idonea a giustificarne la liquidazione (cfr. Sez. 5, n. 21105 del24/08/2018, Rv. 64994101; Sez.

L, n. 23921 del 29/10/2020, Rv.659281-02; conf.

Sez. 3, n. 4428 del 11/02/2022, Rv. 663779-01).9.

Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cuiall'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), conformulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, partericorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriorisomme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026in favore della Cassa delle Ammende, Sez.

U. n. 27195 del 22/09/2023,Rv. 66885001).10.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamentodel contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàa favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltrea euro 200,00 per spese, IVA e CPA, con distrazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cavallo che ne ha fatto richiesta;condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente costituita di una sommaulteriore di euro 6.500,00, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto aversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erla [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 179/2025 depositata il11/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Foggia, sezionedistaccata di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossedisposto, in suo favore, il trasferimento di due locali (denominati excaldaia ed ex cucina) facenti parte di un più ampio complessooriginariamente destinato ad albergo, ubicati in [OSCURATO:PERSONA] (FG)in forza del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso il 17maggio 2002 tra l’attore promissario acquirente e la promittentealienante, a mezzo del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda eproponendo domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare erisarcimento danni.Nel corso del giudizio, istruito con ammissione di prove testimoniali e cturicognitiva, decedeva la convenuta.Il giudizio era riassunto dal promissario acquirente nei confronti deglieredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali costituitisi, nella qualità dieredi universali della madre, assumevano che le unità immobiliari oggettodel preliminare erano state legate dalla de cuius in sostituzione dilegittima in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA]; questi si costituiva altresì,ribadendo le conclusioni della madre dante causa.Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2728/2014, depositata il 29dicembre 2014, accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. con conseguentedisposizione costitutiva del trasferimento immobiliare in favore delpromissario acquirente e rigetto della domanda riconvenzionale. Perquanto qui rileva, il giudice di prime cure rilevava che la regolarizzazionecatastale era avvenuta nel corso del giudizio con il deposito di una periziatecnica asseverata a firma del geom. Rinaldi.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello lamentando: a) erronea identificazionecome erede universale; b) carente motivazione e omessa pronuncia nellaNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026parte in cui il Tribunale non aveva disposto l’obbligo gravante sugli erediuniversali di fare conseguire al legatario i cespiti legati o il lorocontrovalore; c) omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionaleavanzata dalla de cuius; d) omessa considerazione delle provedocumentali in ordine all’incarico svolto dal geom. Scaringelli per falsatestimonianza dello stesso; e) illogicità della motivazione che avevaconsentito la tardiva e irrituale produzione, da parte dell’attore, dellaperizia di parte a firma Rinaldi - dalla quale la Corte aveva fatto derivarela conformità degli immobili; f) errata interpretazione degli istituti ex artt.662 -649 c.c.Si costituivano nel giudizio i germani [OSCURATO:PERSONA] e il promissario acquirentechiedendo il rigetto del gravame.3. La Corte d’appello rigettava, confermando integralmente la sentenzaimpugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava che: a)nessuno dei motivi di gravame atteneva al profilo della regolarità formaledel preliminare; b) l’attestazione della coerenza catastale dei benicostituiva condizione dell’azione di adempimento del contratto in formaspecifica e, pertanto, il Collegio, prescindendo dalle insufficienti allegazionidifensive delle parti, disponeva d’ufficio un approfondimento istruttorio perla verifica di conformità dello stato degli immobili ex art. 29, comma 1-bis,della legge n. 52/1985 e l’acquisizione della documentazione relativa allaregolarità edilizia ex art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985; c) ledifformità accertate, tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali, nonerano tali da incidere sulla libera commerciabilità dei beni, comeriscontrabile dalla c.t.u. e dai chiarimenti resi, poiché l’epoca dicostruzione del fabbricato inglobante le due unità era antecedente allalegge del 1967 (si rinvia alle pagg. 17-19 della motivazione).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/20265. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha depositatocontroricorso nei termini di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c.; ha formulatoesclusivamente istanza di poter partecipare all’udienza pubblica, ovefissata.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA].6. In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c. del 30 dicembre 2024, il ricorrente ha presentato una corposaistanza di definizione in adunanza, onde scongiurare la motivazione perrelationem alla proposta, richiamando Sez. 3, n. 15219 del 7/06/2025.7. Parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c. e 40della legge n. 47/1985 per avere la Corte di merito erroneamente ritenutosussistente la regolarità urbanistica e catastale dei due immobili sullascorta dell’integrazione peritale disposta con ordinanza del 16 maggio2023.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, che il locale “ex cucina” -identificato nel catasto fabbricati del Comune di Manfredonia al foglio n.39, particella 315, costituente autonomo corpo di fabbrica appoggiato sullato destro dello stabile - fosse stato realizzato prima del 1 settembre1967, ragione per la quale detto locale è carente di titoli abilitativioriginari e derivati in relazione sia alla sua costruzione che al suoampliamento di volumetria, che al cambio abusivo di destinazione d’usoda commerciale ad abitativo; circa il locale “ex caldaia” sostiene chel’intrasferibilità coattiva e incommerciabilità deriverebbe dalle consistentitrasformazioni interne ed esterne poste in essere dal promissarioNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026acquirente sotto la vigenza del d.P.R. n. 380/2001 in carenza di titoliurbanistici originari e derivati contenenti gravi omissioni non esaminatedal c.t.u., in presenza di irregolarità catastali causate da false dichiarazionipresenti nella DOGFA.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,avendo la Corte di Appello e il c.t.u., con riferimento al locale “ex caldaia”che la DOGFA presentata in catasto da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite delgeom. Signoriello, contiene un falso; che la SCIA del 15 gennaio 2016 ècarente di autorizzazione e della firma del promittente venditore,rendendo detti titoli inidonei a comprovare la regolarità urbanistica ecatastale dei predetti locali.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 194, comma 2, c.p.c., 201 comma 2c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per averela Corte distrettuale mancato di rilevare la nullità della disposta c.t.u.avendo l’ausiliario svolto le operazioni peritali senza la dovutaconvocazione del ricorrente, del suo c.t.p. e del suo legale; con laconseguenza di avere determinato errori valutativi anche in relazione alladocumentazione prodotta dalle parti.4. È pregiudiziale dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo diricorso, atteso che, come anticipato in sede di proposta, l’erroneavalutazione delle risultanze della c.t.u. non integra il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.4.1. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cuiambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - attoNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione deifatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, indeterminati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte diprova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quantoessa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fattostorico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. Sez. 6-3, n. 12387del 24/6/2020, Rv. 65806201; Cass. Sez. 1, n. 8584 del 16/3/2022, Rv.66436701; Cass. Sez. 3, n. 6322 del 2/3/2023, Rv. 66697001). Inoltreopera, nel caso in esame, la regola della doppia conformità in primo esecondo grado.4.2. Ai sensi dell’art. 348ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazionedal giorno 11 settembre 2012) la parte ricorrente in cassazione, perevitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile(cfr. art. 348 ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente) deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza disecondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza diprimo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. Sez. 6-2, n.7724 del 9/03/2022, Rv. 66419301; Cass. Sez. 3, n. 32019 del11/12/2024, Rv. 67304701).La parte non ha adempiuto a tale onere di dimostrazione, se non in sededi istanza ex art. 380bis co.2 c.p.c., con la quale ha sostenuto la nonintegrale corrispondenza tra le due pronunce, così di fatto integrando ilricorso originario, in spregio ai principi sanciti da Cass. Sez. 3, n. 17130del 25/06/2025, Rv. 67572801 - ma già Cass. Sez. 2, n. 8303 del27/03/2024, Rv. 67057601 - cui la Corte intende dare continuità nellaparte in cui afferma che in tema di procedimento per la decisioneNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380bis c.p.c., nella formulazionevigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazionedell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione,ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionalialla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte asostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciatinel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorsoda eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.4.3. A tacere del fatto che la doppia conformità sussiste nel caso in esamea prescindere dalla predetta inammissibile e indebita integrazione, laddovela Corte territoriale espressamente (cfr. pag. 19, 3 cpv) prevede che“l’impugnata sentenza - di primo grado - per quanto opportunamenteintegrata con le acquisite risultanze peritali, merita di essereintegralmente confermata”.Ricorre, infatti, l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter,commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. Sez. 6-2, n. 7724 del 9/3/2022, Rv. 66419201).Le argomentazioni in diritto tra le due pronunce sono sovrapponibili nellaparte in cui, configurandosi la regolarità urbanistica presuppostoessenziale per l’emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. - avendoquesta una funzione sostitutiva dell’atto negoziale programmato dalle partie configurandosi quale condizione dell’azione e non presupposto delladomanda - la Corte, “prescindendo dalle allegazioni difensive delle parti e,Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026in particolare dai motivi di appello, del tutto estranei alla eccezione diirregolarità formale del preliminare sotto il profilo di cui innanzi, haritenuto, preso atto della carenza documentale in atti (l’asserita allegataplanimetria al preliminare, risultata erroneamente adempiuta dalTribunale) ha introdotto la preliminare necessità di integrazionedocumentale - onerandovi la parte interessata; ritenuta permanere taleesigenza all’esito di un solo parziale adempimento della parte appellata(allegata attestazione ex art. 29 l. n. 52/1985) il Collegio disponeval’ingresso di un più approfondito accertamento peritale, l’esito del qualedeve, pertanto configurarsi dirimente ai fini della decisione” (cfr. pag. 16sentenza gravata, primo cpv.).4.4. Per completezza motivazionale, come già divisato in sede di propostacirca la falsità della SCIA e della DOGFA, sollevati con specifico riferimentoal locale “ex caldaia” e non rilevati dal ctu, deve darsi continuità alprincipio già affermato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, n. 27531 del15/10/2025, Rv. 67645704) in forza del quale nel giudizio di esecuzione informa specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, laconformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto diaccertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda inpresenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento delladecisione, senza essere tenuto a verificare l'effettività della coerenzacatastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè rilevabile ictuoculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto - fattispecie qui nonricorrente - nel qual caso la dichiarazione o attestazione va consideratainesistente con conseguente preclusione dell'effetto traslativo.5. Anche il primo motivo è colpito dalla sanzione di inammissibilità.Con esso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c. per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 40 dellaNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026legge n. 47/1985 per avere la corte di merito, sulla scorta delle errateconclusioni del c.t.u. nominato in sede di appello, ritenuto sussistente laregolarità urbanistica e catastale di entrambi i cespiti promessi in vendita.In proposito, va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondocui, in tema di nullità urbanistiche, la nullità comminata dall’art. 46 deld.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 hacarattere testuale e colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali relativi a edificio loro parti in mancanza della dichiarazione degli estremi del titoloabilitativo; ne consegue che, ove tale dichiarazione contenga il riferimentoa un titolo realmente esistente e riferibile all’immobile, il contratto non ènullo, restando irrilevante la conformità o difformità della costruzionerispetto al titolo menzionato (Cass. Sez. U. n. 8230 del 22/03/2019, Rv.65312001). Tale principio, pur riferito agli atti traslativi, orienta anche ilsindacato sulla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., che non può esseretrasformato in sede di legittimità in una rivalutazione del merito tecnicocirca la maggiore o minore conformità edilizia del bene, al di fuori dei limitiin cui la legge collega a specifiche carenze documentali o formali lapreclusione dell’effetto traslativo.5.1. La censura, come correttamente rilevato dal controricorrente e giàosservato in sede di proposta, sollecita in realtà una rivalutazione dei fattidi causa già esaminati dal giudice di merito: quanto al locale “ex cucina”,identificato al catasto fabbricati del Comune di Manfredonia al foglio n. 39,particella n. 351, viene contestata la ritenuta datazione ante 1° settembre1967 e le conseguenze che da essa sono state tratte; quanto al locale “excaldaia”, identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglion. 39, particella n. 314, subalterno n. 25, si censura la valutazione dellaconsistenza delle trasformazioni interne ed esterne eseguite dalcontroricorrente Surgo, assumendosi che esse siano in parte prive di titoliabilitativi urbanistici originari o derivati e in parte sorrette da dichiarazioninon veritiere.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dette censure vertono sulla sollecitazione di un diverso apprezzamento delcomplesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, n.18886 del 4/07/2023, Rv. 66825001), apprezzamento che competeesclusivamente al giudice del merito e non è sindacabile in questa sedesalvi i limiti, non qui ricorrenti, della fattispecie di cui alla citata Cass. Sez.2, n. 27531/2025.5.2. A rigore del vero, sul punto la Corte distrettuale aveva rilevato chel’odierno ricorrente (cfr. pag. 12, 2 cpv.) “proponendo il gravame,adduceva a supporto molteplici censure introducendo questioni da unaparte nuove e dall’altra estranee al thema decidendum così comedelineato dall’atto introduttivo del giudizio con gli atti difensivi dellaconvenuta originaria e di quelli in riassunzione” oltre che, “percompletezza motivazionale” - cfr. pag. 21 primo cpv. - del tutto infondate.Ne consegue inoltre che, come di recente ribadito da questa Corte, ilmancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastalipreviste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudiceinvestito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando,che determina la nullità e non inesistenza della sentenza, cosicché, in virtùdell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, inassenza di appello sul punto, è destinato a essere coperto dal passaggio ingiudicato della sentenza stessa (Cass. Sez. 2, n. 1951 del 29/01/2026, Rv.67679901).L’appello verteva su elementi del tutto estranei rispetti al thema decidendidella controversia, comunque singolarmente esaminati e rigettati dallasentenza gravata (cfr. da pag. 21 a pag. 23 cui si rinvia).6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della consulenzatecnica d’ufficio, assumendo che le operazioni peritali si sarebbero svoltesenza effettiva garanzia del contraddittorio con i consulenti di parte e chel’elaborato sarebbe, quindi, inutilizzabile.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/20266.1. Il motivo non merita accoglimento.In via preliminare, va richiamato il quadro di principio in tema di invaliditàdell’elaborato peritale. Le Sezioni Unite hanno chiarito (Cass. Sez. U. n.3086 del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 66378605) che, nel regime delle nullità dellac.t.u., occorre distinguere le ipotesi di nullità relativa - riconducibili, tral’altro, alla violazione del contraddittorio su profili non attinenti ai “fattiprincipali” - da quelle di nullità assoluta collegate alla violazione delprincipio dispositivo e della domanda; nella prima evenienza, la nullitàresta soggetta alle regole dell’art. 157 c.p.c. (deduzione a iniziativa diparte e nei tempi processualmente utili).In coerente applicazione di tali criteri, la giurisprudenza di legittimitàribadisce, con specifico riferimento all’omessacomunicazione/convocazione per l’inizio delle operazioni, che la nullità hacarattere relativo e dev’essere eccepita, a pena di decadenza, nella primaudienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, senza cheavanti il dies a quo. Parimenti, è stato precisato che l’eccezione di nullità(ove relativa) deve essere ritualmente proposta dalla parte a mezzo deldifensore, non potendo surrogarsi con rilievi del solo consulente tecnico diparte.6.2. Ciò premesso, nel caso di specie - come emerge dalla stessaimpostazione del ricorso - la censura è costruita in termini generalisull’asserito difetto di contraddittorio, ma non è accompagnatadall’allegazione di uno specifico e ulteriore pregiudizio concreto del dirittodi difesa che si aggiunga a quelli già fatti valere, sotto diversi profili, con imotivi primo e secondo, ut supra esaminati e superati.6.3. Ora, questa Corte ha più volte affermato che le nullità “relative”dell’elaborato peritale vanno comunque correlate al concreto pregiudiziodel diritto di difesa, dovendo la parte indicare in che modo l’irregolarità leNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026abbia impedito di apprezzare utilmente l’elaborato e di approntaretempestive repliche tecniche; e ciò tanto più quando la doglianza sitraduca nella mera prospettazione di un vizio “formale”.In particolare, è stato puntualizzato che il pregiudizio non può ritenersi inre ipsa, occorrendo che esso sia dedotto e non soltanto evocato inastratto.Né giova, al riguardo, il richiamo a una generica compromissione delcontraddittorio, ove non si indichi quali specifiche attività difensive ulteriorisarebbero risultate precluse o rese impraticabili e in che misura ciòavrebbe inciso, in modo decisivo, sull’esito.6.4. In ogni caso, la prospettazione del ricorrente non si confronta con laratio della decisione impugnata, atteso che la sentenza ha dato atto delladoglianza sulla c.t.u. (cfr. pag. 18 ultimo cpv e 19, 1 cpv., ove vieneespressamente dato atto delle “ultronee irrilevanti censure all’attivitàdell’ausiliario che avrebbero, in tesi, vanificato le operazioni peritalicondotte presso gli uffici catastali in assenza di formale avviso al difensoredello stesso”) e l’ha superata, sia pure con motivazione sintetica,valorizzando ripetutamente - a sostegno del decisum - la condivisibilitàdelle risultanze peritali.Una tale impostazione vale, sul piano logico-giuridico, quale rigetto(quantomeno implicito) dell’eccezione di nullità: giacché l’utilizzazionedell’elaborato peritale come base argomentativa della decisione implicanecessariamente la previa (anche se non diffusamente argomentata)delibazione della sua utilizzabilità. In termini generali, è stato chiarito cheil giudicato (anche nella sua dimensione implicita) si estende alle questioniche costituiscono premessa logica indispensabile della statuizione,precludendone il riesame quando la relativa decisione (esplicita oimplicita) non sia utilmente attinta da specifica censura.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ne discende che non è configurabile, in questi termini, una “mancatapronuncia” sulla nullità della c.t.u., essendo la doglianza implicitamentedisattesa dalla stessa struttura motivazionale che fa propria la consulenzae la assume a fondamento della decisione.6.5. Sotto ulteriore profilo, va ricordato - in chiave sistematica - che i viziprocessuali non accolti o non fatti valere mediante gli appropriatistrumenti di impugnazione sono soggetti al principio di conversione delvizio in motivo di gravame, con l’effetto che, ove non siano specificamentecoltivati nei limiti richiesti, restano destinati a essere “assorbiti” dalpassaggio in giudicato della decisione. Tale regola è stata ribadita, intermini generali, anche dalla giurisprudenza più recente, che sottolineal’onere della parte di proporre impugnazione sul vizio processuale(altrimenti formandosi un giudicato interno che preclude il rilievo nei gradisuccessivi), salve le eccezioni dei vizi “fondanti” o rilevabili “in ogni stato egrado” (Cass. Sez. U, n. 24172 del 29/08/2025, Rv. 67578701).In questa prospettiva, è significativo il principio (espresso, in altramateria, ma rilevante sul piano metodologico) secondo cui, “in virtùdell’assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione”, il vizio che nonsia investito da specifica impugnazione è destinato a restare coperto dalgiudicato. Tali coordinate rafforzano l’esigenza che la parte, nel denunciarela nullità della c.t.u., si confronti puntualmente con il percorsoargomentativo della sentenza che l’ha respinta e indichi il concretointeresse processuale all’eliminazione del vizio, evitando di limitarsi allariproposizione assertiva della doglianza.6.6. Né può trascurarsi che la censura, per come articolata, tende asovrapporre il vizio processuale al dissenso sul merito delle valutazionitecniche. Ma la giurisprudenza di legittimità è ferma nell’affermare che ilgiudizio del giudice di merito sulla congruità del metodo d’indagine esull’attendibilità delle conclusioni del c.t.u. integra un accertamento diNumero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026fatto, sindacabile in cassazione soltanto entro i ristretti limiti del vizio dimotivazione, oggi ricondotto al “minimo costituzionale” che nel caso inesame, come già precisato, è ben superato.7. Anche il terzo motivo è, dunque, inammissibile e comunque infondato:(a) perché non allega un pregiudizio concreto ulteriore del diritto di difesa,rispetto a quanto già prospettato con i precedenti motivi; (b) perché nonscalfisce la ratio decidendi, posto che la sentenza impugnata ha esaminatoe disatteso la doglianza, facendo proprie le risultanze peritali; (c) perché,sotto l’apparente deduzione di un vizio processuale, sollecita unarivalutazione del merito delle risultanze tecniche, non consentita in sede dilegittimità.8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusionedelle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] perogni fase processuale, con distrazione come richiesto.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], “atto di costituzione aisensi dell’art. 370 c.p.c.” al solo fine di partecipare alla discussione orale.Nel giudizio di cassazione, all’intimato che non abbia depositatocontroricorso non spettano le spese processuali, non avendo svolto attivitàdifensiva idonea a giustificarne la liquidazione (cfr. Sez. 5, n. 21105 del24/08/2018, Rv. 64994101; Sez. L, n. 23921 del 29/10/2020, Rv.659281-02; conf. Sez. 3, n. 4428 del 11/02/2022, Rv. 663779-01).9. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cuiall'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), conformulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, partericorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriorisomme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 8359/2025Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 14778/2026Data pubblicazione 18/05/2026in favore della Cassa delle Ammende, Sez. U. n. 27195 del 22/09/2023,Rv. 66885001).10. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamentodel contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàa favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltrea euro 200,00 per spese, IVA e CPA, con distrazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cavallo che ne ha fatto richiesta;condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente costituita di una sommaulteriore di euro 6.500,00, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto aversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 14778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris