CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 07482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LCSNL) nato il 15/02;1993 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-29417/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto-nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto della contestata ricettazione e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la c:ui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 434:27 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.