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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 45999/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 18 marzo 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in più punti della sentenza, ed in particolare con riguardo all'omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della dedotta censura. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che il motivo di ricorso proposto non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo determinandone la relativa inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento, ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (così, tra le altre, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 IlConsigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 18 marzo 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in più punti della sentenza, ed in particolare con riguardo all'omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della dedotta censura. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che il motivo di ricorso proposto non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo determinandone la relativa inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento, ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (così, tra le altre, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 IlConsigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris