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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 48384/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 ove si evidenzia la sussistenza degli elementi costituivi del delitto di estorsione e la simultanea presenza di due soggetti in relazione all'aggravante delle più persone riunite); che, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si evidenzia l'ingerenza di soggetti diversi dal prevenuto che si sono limitati ad una mera attività intermediatrice ai fini della restituzione del bene sottratto e l'entità delle somme di denaro richieste, quali elementi ostativi alla concessione dell'attenuante de quo);che, invero, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in presenza di un danno patrimoniale pari ad euro 150,00, Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01; in questo senso v.

Sez. 2, n. 46504, del 13/09/2018, B., Rv. 274080-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 ove si evidenzia la sussistenza degli elementi costituivi del delitto di estorsione e la simultanea presenza di due soggetti in relazione all'aggravante delle più persone riunite); che, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si evidenzia l'ingerenza di soggetti diversi dal prevenuto che si sono limitati ad una mera attività intermediatrice ai fini della restituzione del bene sottratto e l'entità delle somme di denaro richieste, quali elementi ostativi alla concessione dell'attenuante de quo);che, invero, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in presenza di un danno patrimoniale pari ad euro 150,00, Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01; in questo senso v. Sez. 2, n. 46504, del 13/09/2018, B., Rv. 274080-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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