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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 25038/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il I [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 42Qf [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 7.11.2022, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], disposta in primo grado, alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione alla falsa patente di guida senegalese trovata in suo possesso, così riqualificata l'iniziale imputazione, considerato l'aumento per la recidiva qualificata.

2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia: a) nullità assoluta della notificazione della citazione in giudizio d'appello, effettuata in un unico atto, comprensivo di notifica telematica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. (nonostante il difensore di fiducia avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione) ed ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che fosse ancora stata tentata la notificazione al domicilio eletto dall'imputato appellante; b) mancata prova del dolo del reato di cui all'art. 489 cod. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha risposto alle ragioni difensive su tale aspetto; c) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con argomentazioni apodittiche ed assertive sulla personalità criminale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo di censura è infondato.

Il ricorrente lamenta l'irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello, mentre, invece, al più, si tratterebbe di una sua irritualità, essendosi provveduto a notificare al difensore di fiducia, sotto l'egida di due disposizioni differenti (l'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), tale atto.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'irregolare utilizzo della procedura di notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - disposizione oggi abrogata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto la diversa disciplina dettata dall'art. 8-ter della medesima disposizione - l dà luogo, in ogni caso, ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non proposta nei termini, come nel caso di specie (Sez.

U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771), in cui il sostituto del difensore di fiducia, presente all'udienza di trattazione e decisione del 7.11.2022, non ha eccepito alcunchè in merito.

Questa Corte regolatrice, peraltro, ha affermato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002).

La sentenza Tuppi, peraltro, ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto.

Orbene, nel caso del ricorrente, anche a voler seguire la prospettazione difensiva, in verità brevemente spiegata, da un lato, deve ribadirsi che la nullità intermedia non è stata tempestivamente dedotta; dall'altro, vi è prova, dalla sentenza, che il difensore del ricorrente abbia ampiamente espresso la linea difensiva del suo assistito nell'atto di appello e, soprattutto, abbia partecipato all'udienza dinanzi alla Corte territoriale, tramite un sostituto espressamente delegato ex art. 102 cod. proc. pen. 2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità, laddove nell'atto di appello si proponevano differenti questioni, pur evocandosi un esito assolutorio per il ricorrente.

Ed è noto che non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di uno dei possibili vizi della motivazione, con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello, sia pur collegati, come è ovvio, all'inquadramento giuridico del fatto di reato contestato al ricorrente ed alle sue circostanze.

A ritenere altrimenti, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; nonché Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Sintetizzando all'essenziale, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577).

In ogni caso, la Corte d'Appello si è ampiamente espressa sulle ragioni di affermazione della colpevolezza del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen. (cfr. le pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata, che si richiama anche agli argomenti conformi spesi dal primo giudice).

3. Il terzo motivo di censura è manifestamente infondato.

I giudici d'appello hanno chiarito le ragioni in base alle quali, del tutto legittimamente, in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sul tema, hanno negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando l'insufficienza dell'elemento- incensuratezza e l'assenza di fattori valutativi in chiave positiva della personalità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il I [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 42Qf [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 7.11.2022, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], disposta in primo grado, alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione alla falsa patente di guida senegalese trovata in suo possesso, così riqualificata l'iniziale imputazione, considerato l'aumento per la recidiva qualificata. 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia: a) nullità assoluta della notificazione della citazione in giudizio d'appello, effettuata in un unico atto, comprensivo di notifica telematica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. (nonostante il difensore di fiducia avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione) ed ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che fosse ancora stata tentata la notificazione al domicilio eletto dall'imputato appellante; b) mancata prova del dolo del reato di cui all'art. 489 cod. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha risposto alle ragioni difensive su tale aspetto; c) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con argomentazioni apodittiche ed assertive sulla personalità criminale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo di censura è infondato. Il ricorrente lamenta l'irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello, mentre, invece, al più, si tratterebbe di una sua irritualità, essendosi provveduto a notificare al difensore di fiducia, sotto l'egida di due disposizioni differenti (l'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), tale atto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'irregolare utilizzo della procedura di notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - disposizione oggi abrogata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto la diversa disciplina dettata dall'art. 8-ter della medesima disposizione - l dà luogo, in ogni caso, ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non proposta nei termini, come nel caso di specie (Sez. U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771), in cui il sostituto del difensore di fiducia, presente all'udienza di trattazione e decisione del 7.11.2022, non ha eccepito alcunchè in merito. Questa Corte regolatrice, peraltro, ha affermato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002). La sentenza Tuppi, peraltro, ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. Orbene, nel caso del ricorrente, anche a voler seguire la prospettazione difensiva, in verità brevemente spiegata, da un lato, deve ribadirsi che la nullità intermedia non è stata tempestivamente dedotta; dall'altro, vi è prova, dalla sentenza, che il difensore del ricorrente abbia ampiamente espresso la linea difensiva del suo assistito nell'atto di appello e, soprattutto, abbia partecipato all'udienza dinanzi alla Corte territoriale, tramite un sostituto espressamente delegato ex art. 102 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità, laddove nell'atto di appello si proponevano differenti questioni, pur evocandosi un esito assolutorio per il ricorrente. Ed è noto che non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di uno dei possibili vizi della motivazione, con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello, sia pur collegati, come è ovvio, all'inquadramento giuridico del fatto di reato contestato al ricorrente ed alle sue circostanze. A ritenere altrimenti, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; nonché Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Sintetizzando all'essenziale, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577). In ogni caso, la Corte d'Appello si è ampiamente espressa sulle ragioni di affermazione della colpevolezza del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen. (cfr. le pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata, che si richiama anche agli argomenti conformi spesi dal primo giudice). 3. Il terzo motivo di censura è manifestamente infondato. I giudici d'appello hanno chiarito le ragioni in base alle quali, del tutto legittimamente, in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sul tema, hanno negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando l'insufficienza dell'elemento- incensuratezza e l'assenza di fattori valutativi in chiave positiva della personalità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il
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