CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2024, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 1), 2), 3) e 4) della richiesta e, considerando reato più grave quello di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 6 l.n. 401/89 oggetto della sentenza sub 3) (emessa dal Tribunale di Bari in data 31/03/2023, irrevocabile dal 30/09/2023), ha determinato la pena base in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, aumentandola di mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per ciascuno dei due reati di cui alla sentenza sub 1) (emessa dal Tribunale di Bari in data 30/04/2021, irrevocabile dal 14/10/2021), di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 per ciascuno dei cinque reati di cui alla sentenza sub 2) (emessa dal Tribunale di Bari in data 05/06/2023, irrevocabile dal 06/09/2023) e di mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 per il reato di cui alla sentenza sub 4) (emessa dal Tribunale di Bari in data 12/05/2023, irrevocabile dal 12/07/2023). La pena complessiva veniva quindi rideterminata in anni tre e mesi undici di reclusione ed euro 23.000,00 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per denunciare la violazione del combinato disposto degli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen. con riferimento alle modalità di calcolo degli aumenti di pena, perché rispetto alla pena base per il reato più grave aveva commisurato l’aumento complessivo senza rispettare il limite normativo del triplo e perché non aveva motivato sulle misure in concreto quantificate per ogni condotta, non proporzionate rispetto alla pena base e, in alcuni casi, anche rispetto alla determinazione della sanzione effettuata dal giudice di merito, nonché infine senza scorporare le singole condotte già avvinte nella continuazione in ciascuna delle singole sentenze. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] U, n. 47127 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282269 - 01, secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» Sulla necessità di calcolare specificamente e motivare gli aumenti per i singoli reati satelliti ha insistito anche la giurisprudenza più recente, affermando tra l’altro che «la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti» (cfr. Sez. 2, n. 25273 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286681). Il giudice dell’esecuzione si è limitato ad enunciare gli aumenti per ognuno dei reati senza tuttavia dare controllabile giustificazione della misura prescelta. 3. In particolare va rilevato che la sentenza che, secondo il giudice dell’esecuzione, ha ad oggetto il reato più grave (quella emessa dal Tribunale di Bari in data 30/04/2021, irrevocabile dal 14/10/2021 e rubricata sub 3), aveva inflitto la complessiva pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, relativa tuttavia a due condotte, indicate in due diversi capi di imputazione, sebbene entrambe relative a violazioni dell’art. 6, commi 1, 2 e 6 l.n. 401/1989; il giudice di merito non aveva espressamente indicato in motivazione quale fosse tra le due la più grave e quale fosse – per la condotta più grave – la pena da imputare a titolo di pena base. Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01). Il giudice dell’esecuzione non ha proceduto ad effettuare tale operazione nel provvedimento impugnato e suo compito era anche sopperire all’omessa indicazione del giudice di cognizione; all’esito di tale operazione potrà essere individuata la condotta che integra il reato più grave e la pena base sulla quale calcolare gli aumenti. Per la sentenza sub 2) (emessa dal Tribunale di Bari in data 05/06/2023, irrevocabile dal 06/09/2023) il giudice dell’esecuzione ha applicato un aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per ciascuna delle cinque condotte descritte nell’imputazione, con un complessivo aumento di un anno e mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, mentre la sentenza irrevocabile aveva fissato la pena complessiva nella misura inferiore di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Gli aumenti da applicare in continuazione non possono essere determinati in una misura che complessivamente superi la pena inflitta per i medesimi fatti. Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art.133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione» (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D'angelo, Rv. 286114 - 02) Con riguardo agli altri aumenti non vi è una specifica motivazione riguardo la scelta della misura. 4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio affinchè il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione e in diversa persona fisica, ridetermini, compiutamente individuandola, la condotta illecita più grave sulla quale determinare la pena base e rivaluti, compiutamente motivandola, la misura degli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determin