Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 189/1972
ECLI:IT:COST:1972:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di emissione continuata di assegni a
vuoto, il pretore di Bassano del Grappa, accogliendo l'eccezione della
difesa e su conforme parere del pubblico ministero, con ordinanza 17
febbraio 1972, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 509 del codice di procedura penale in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione per quanto riguarda l'assistenza
del difensore nell'opposizione a decreto penale.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parte né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
L'ordinanza del pretore di Bassano del Grappa denuncia la norma
dell'art. 509 del codice di procedura penale, in quanto omette di
disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto
di condanna, ove manchi quello di fiducia. E rileva in proposito che:
1) l'atto di opposizione costituisce una impugnazione speciale, unico
mezzo formale per far valere le proprie ragioni, la cui proposizione
esige un'alta preparazione tecnica; 2) la legge richiede, a pena di
inammissibilità, che i motivi siano specificamente indicati, e ciò
può essere assicurato soltanto mediante l'assistenza del difensore. La
mancanza di tale assistenza nel primo atto del procedimento monitorio
al quale interviene l'interessato, sarebbe quindi lesiva del diritto di
difesa.
La questione non è fondata.
La Corte ritiene che, attesa la particolare struttura del
procedimento per decreto penale, già messa in evidenza da altre
precedenti sentenze, e riconosciuta dalla stessa ordinanza rispetto
all'atto di opposizione, definito una "impugnazione speciale", il
diritto di difesa è assicurato anche se nella proposizione
dell'opposizione al decreto, in mancanza di un difensore di fiducia,
non ve ne sia uno di ufficio.
L'opposizione, infatti, si risolve in una richiesta di
dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della
condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva
di cognizioni tecniche in quanto può concretarsi nella mera
contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed
ovviamente potrà essere sviluppata e dettagliata nella sede
dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del difensore.
È esatto che la norma impugnata prescrive la specificazione dei
motivi di opposizione a pena di inammissibilità, ma, secondo la
corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificità
non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perché le censure
dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la
ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere
proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del
provvedimento. E la Corte ritiene che, alla stregua di questa
interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio
sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 509 del codice di procedura penale, proposta dal pretore di
Bassano del Grappa in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, con ordinanza 17 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere