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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45047/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02X9B8A) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna in ordine al reato previsto dall'art.624bis, comma 2, cod.pen..

L'unico motivo proposto, attinente al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.5, cod.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale - ai fini del perfezionamento dell'aggravante in questione - è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766; Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 27166, relative all'analoga aggravante prevista per il delitto di rapina).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02X9B8A) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna in ordine al reato previsto dall'art.624bis, comma 2, cod.pen.. L'unico motivo proposto, attinente al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.5, cod.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale - ai fini del perfezionamento dell'aggravante in questione - è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766; Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 27166, relative all'analoga aggravante prevista per il delitto di rapina). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45047/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris