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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 27832/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2358/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contratto preliminare con cui promettevano di vendere un immobile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autorizzando questi ultimi ad eseguire sull'immobile promesso in vendita un intervento di frazionamento e ristrutturazione.

I promissari acquirenti, eseguito il suddetto intervento, reperivano un acquirente finale per una porzione del suddetto l'immobile, sig. [OSCURATO:PERSONA]; a quest'ultimo, quindi, le Raiola vendevano tale porzione immobiliare. [OSCURATO:PERSONA], avendo riscontrato la presenza di copiose infiltrazioni dal tetto, conveniva in giudizio le venditrici, che, a loro volta, chiamavano in causa Spataro e Comite.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda del Faugiana, condannando le convenute a corrispondergli euro 21.378,61, e, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle stesse convenute nei confronti dei terzi chiamati in causa, condannava Spataro e Comite a tenere indenne le Raiola nella misura del 60% dell'importo che avrebbero corrisposto all'attore.

L'ordinanza era impugnata in via principale da Spataro e Comite e in via incidentale dalle Raiola.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2358/2019, ha respinto l'appello incidentale; ha invece parzialmente accolto l'appello principale, condannando Spataro e Comite a mallevare le signore Raiola nel limite del 5%.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

3. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso contesta "omissione di ogni attività interpretativa delle clausole di assunzione di responsabilità e di obbligo di rilevazione da parte dei contraenti Spataro e Comite contenute nel Ric. 2020 n. 03099 sez.

M2 - ud. 24-02-2021 -2- contratto preliminare di compravendita del 30 ottobre 2012, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.".

Il motivo non può essere accolto.

L'interpretazione del contratto è infatti "tipico accertamento devoluto al giudice del merito" (Cass.30686/2019).

Il giudice d'appello ha affermato - con interpretazione plausibile che non contrasta con le regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e 1363 c.c. e che è pertanto incensurabile da questa Corte - che dal chiaro tenore del preliminare di vendita si ricava che la responsabilità assunta dai promissari acquirenti, e il conseguente impegno degli stessi di tenere indenni i venditori da eventuali richieste anche da parte di terzi acquirenti, non poteva che essere riferito soltanto ai lavori che sarebbero stati dagli stessi eseguiti.

La Corte d'appello, d'altra parte, ha altresì accertato, con giudizio di fatto non censurato, che «l'importo determinato dal CTU e riconosciuto a favore del ricorrente non attiene al ristoro di danni dallo stesso subìto a causa delle infiltrazioni (il che avrebbe giustificato e reso legittima la disposta ripartizione e la relativa decisione) ma la spesa necessaria per la riparazione dell'intero tetto dell'immobile acquistato dal ricorrente».

II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Ric. 2020 n. 03099 sez.

M2 - ud. 24-02-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2358/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contratto preliminare con cui promettevano di vendere un immobile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autorizzando questi ultimi ad eseguire sull'immobile promesso in vendita un intervento di frazionamento e ristrutturazione. I promissari acquirenti, eseguito il suddetto intervento, reperivano un acquirente finale per una porzione del suddetto l'immobile, sig. [OSCURATO:PERSONA]; a quest'ultimo, quindi, le Raiola vendevano tale porzione immobiliare. [OSCURATO:PERSONA], avendo riscontrato la presenza di copiose infiltrazioni dal tetto, conveniva in giudizio le venditrici, che, a loro volta, chiamavano in causa Spataro e Comite. Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda del Faugiana, condannando le convenute a corrispondergli euro 21.378,61, e, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle stesse convenute nei confronti dei terzi chiamati in causa, condannava Spataro e Comite a tenere indenne le Raiola nella misura del 60% dell'importo che avrebbero corrisposto all'attore. L'ordinanza era impugnata in via principale da Spataro e Comite e in via incidentale dalle Raiola. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2358/2019, ha respinto l'appello incidentale; ha invece parzialmente accolto l'appello principale, condannando Spataro e Comite a mallevare le signore Raiola nel limite del 5%. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. 3. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso contesta "omissione di ogni attività interpretativa delle clausole di assunzione di responsabilità e di obbligo di rilevazione da parte dei contraenti Spataro e Comite contenute nel Ric. 2020 n. 03099 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- contratto preliminare di compravendita del 30 ottobre 2012, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.". Il motivo non può essere accolto. L'interpretazione del contratto è infatti "tipico accertamento devoluto al giudice del merito" (Cass.30686/2019). Il giudice d'appello ha affermato - con interpretazione plausibile che non contrasta con le regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e 1363 c.c. e che è pertanto incensurabile da questa Corte - che dal chiaro tenore del preliminare di vendita si ricava che la responsabilità assunta dai promissari acquirenti, e il conseguente impegno degli stessi di tenere indenni i venditori da eventuali richieste anche da parte di terzi acquirenti, non poteva che essere riferito soltanto ai lavori che sarebbero stati dagli stessi eseguiti. La Corte d'appello, d'altra parte, ha altresì accertato, con giudizio di fatto non censurato, che «l'importo determinato dal CTU e riconosciuto a favore del ricorrente non attiene al ristoro di danni dallo stesso subìto a causa delle infiltrazioni (il che avrebbe giustificato e reso legittima la disposta ripartizione e la relativa decisione) ma la spesa necessaria per la riparazione dell'intero tetto dell'immobile acquistato dal ricorrente». II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2020 n. 03099 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in dat
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