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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 36051/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi e 10 giorni di reclusione e di 160,00 euro di multa in quanto colpevole del delitto previsto dall'art. 624 cod. pen. 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso Naji, riservando al difensore di fiducia la presentazione dei motivi di impugnazione.

3. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato (v.

Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi e 10 giorni di reclusione e di 160,00 euro di multa in quanto colpevole del delitto previsto dall'art. 624 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso Naji, riservando al difensore di fiducia la presentazione dei motivi di impugnazione. 3. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato (v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36051/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris