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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29032/2026

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e d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla requisitoria agli atti e conclude per l’inammissibilità o il rigetto delricorso;sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano che si riporta alricorso originale nonché ai motivi nuovi e alle repliche agli atti e insiste perl'annullamento senza rinvio o, in subordine, per l'annullamento con rinvio, dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte d’appello di Torino haconfermato la condanna inflitta in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fattidi bancarotta fraudolenta.In particolare, gli era stato contestato di essere amministratore di fatto dellaEnergy [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, dichiarata fallita in data 1 luglio 2019 e, intale veste, di avere cagionato il fallimento mediante sistematica omissione deglioneri contributivi (capo a3), di avere aggravato il dissesto omettendo di presentareistanza di fallimento (capo ab) e di avere occultato la documentazione contabile ele scritture (capo b).

In concorso con gli amministratori di diritto, è stato dunquecondannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 2023, confermata in appello.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

I primi 8 motivi d’impugnazione deducono, sotto diversi profili, vizi dellamotivazione e di violazione di legge sostanziale o processuale, in merito alriconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA].In particolare, col primo motivo si deduce che, in violazione dell’art.2639cod.civ, i giudici avrebbero desunto la qualità solo in ragione di singoli ed isolatisolo a chi eserciti, in modo continuativo e significativo, i poteri inerenti la gestionedell’impresa.

Le condotte valorizzate infatti (ovvero l’avere ricercato delle «testedi legno», avere occultato la documentazione e avere firmato per conto terzi uncontratto di locazione), non costituiscono tipici atti di gestione dell’oggetto socialedell’impresa, secondo le indicazioni date dalla giurisprudenza di legittimità.2.2.

Il secondo motivo contesta il riconoscimento della qualifica diamministratore fatto con riferimento all’art.192 cod.proc.pen., rilevando l’erratovalore probatorio attribuito dai giudici alle dichiarazioni dei coimputati.

Entrambigli amministratori di diritto (i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano dichiarato dinon aver mai compiuto atti di gestione e di aver avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA].Nonostante si trattasse di coimputati e nonostante avessero un interesseimmediato a far ricadere sul [OSCURATO:PERSONA] responsabilità formalmente proprie, i giudicinon avrebbero proceduto ad alcun vaglio circa la credibilità soggettiva ed allacoerenza e attendibilità oggettiva del narrato.

Inoltre, non avrebbero bilanciatotali dichiarazioni con altre di segno contrario, atteso che gli stessi coimputatiavevano dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] agiva nell’interesse di altri due soggetti (taliGiaramita e [OSCURATO:PERSONA]), mentre altri due testi, Barretta e Perrone, rispettivamente ilcommercialista e il consulente della società, avevano dichiarato di avereintrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non, invece, con il [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Sotto un altro profilo e sempre in relazione all’art.192 cod.proc.pen., ilvizio viene dedotto con riferimento al significato probatorio attribuito alrinvenimento di documentazione afferente la cooperativa, in locali nelladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento indiziante sarebbe scarsamentesignificativo per sé, in quanto non si è accertato di che tipo di documentazione sitrattasse (ne aveva riferito un teste della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva fornitoalcuna indicazione sul tipo di documentazione rinvenuta).

Inoltre, la meradetenzione dei documenti, non sarebbe per sé indicativa di un ruolo di egemoniao di gestione in seno all’impresa.2.4.

L’art.192 cod.proc.pen sarebbe altresì violato in relazione al significatoprobatorio attribuito alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia firmato, per conto terzi,il contratto di locazione dei locali della sede societaria dell’impresa.

Anche taleindizio avrebbe scarsa rilevanza, in quanto non costituisce vero e proprio atto digestione e in quanto compatibile con un ruolo di mero intermediario.2.5.

Si deduce altresì vizio della motivazione e di legge con riferimentoall’omessa motivazione, da parte della Corte d’appello, circa i punti precedenti.

Lepresenti doglianze (enunciate ai punti che precedono) avevano già costituitoaltrettanti motivi d’appello; limitandosi e ripercorrere la motivazione del primogrado, il giudice dell’impugnazione non avrebbe fornito specifica risposta ai motivid’impugnazione.2.6.

Analoghe doglianze vengono dedotte con riferimento specifico al capo a3dell’imputazione, relativo al fallimento cagionato mediante omissione degli onericontributivi; preso atto della sistematica omissione, i giudici ne avrebberoautomaticamente attribuito la responsabilità al [OSCURATO:PERSONA] in ragione di una presuntaqualifica di amministratore di fatto, senza indicare alcuna condotta a luispecificamente attribuibile, né tantomeno alcun elemento indicativo di un dolo incapo alla sua persona.2.7.

Lo stesso errore logico sarebbe stato compiuto in relazione al capo ab,relativo alla sottrazione delle scritture contabili; dal mero dato formale dellamancanza della documentazione, se ne sarebbe automaticamente attribuita laresponsabilità al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsivoglia elemento che indicasse ch’egline fosse il tenutario.

Anche sotto il profilo del dolo vi sarebbe vizio logico, attesoche lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato individuato nell’intento dinascondere il debito erariale, laddove quest’ultimo non può essere occultato, inquanto resta cristallizzato agli atti dell’Erario.2.8.

Analogo vizio della motivazione e di legge viene dedotto con riferimentoal capo B dell’imputazione, relativo all’aggravamento del dissesto dovuto allamancata presentazione dell’istanza di fallimento.

Anche tale responsabilità vieneautomaticamente attribuita al [OSCURATO:PERSONA] in difetto di qualsivoglia prova di una suaeffettiva condotta o omissione e senza tener conto del fatto che, per lapresentazione di una tale istanza, è necessario avere un potere di rappresentanzache, invece, difettava in capo al ricorrente.

Inoltre, già in sede di appello eranostati sollevati aspetti relativi al difetto degli elementi costitutivi della fattispecie cuila Corte territoriale non avrebbe dato risposta alcuna.2.9.

Un ultimo motivo di ricorso attiene al trattamento sanzionatorio, che vienecensurato sotto il duplice profilo del vizio della motivazione e della violazione dilegge.In particolare, i giudici avrebbero negato l’applicazione di circostanzepropria responsabilità e in quanto vi sono dei precedenti specifici, laddove il primoè un diritto garantito, i secondi non sono per sé sufficienti a negare ilriconoscimento del beneficio.3.

In data 25 giugno 2026 la parte ha proposto una nota di motivi aggiunti.3.1.

Con il primo motivo aggiunto, ex art. 606, co. 1, lett. b ed e), in riferimentoall’art. 192 c.p.p., di fatto ripropone argomentazioni già svolte nei motivi da 1 a 8del ricorso.In particolare, deduce che la Corte territoriale, ancorando la qualifica diamministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] a meri elementi indiziari, non avrebbe poiapplicato le regole tecniche che consentono a tali elementi di assurgere al rangodi prova logica.Inoltre, non avrebbe individuato in capo al ricorrente alcuna delle condotte checonsentano di far ritenere ch’egli abbia esercitato, in maniera continuativa esignificativa, i poteri tipici inerenti la qualifica, avendo valorizzato una merasommatoria di elementi isolati e non strettamente inerenti la qualifica diamministratore.3.2.

Con il secondo motivo aggiunto, deduce analoghe tipologie di vizi conriferimento alla bancarotta per sottrazione o distruzione dei libri contabili, di fattoriproponendo argomentazioni già svolte nel ricorso.

Rileva, infatti, che il dolospecifico non può ritenersi sussistente per il rinvenimento di alcuni documentipresso un locale di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale circostanza, al limite,prova la detenzione, ma non l’esercizio di funzioni direttive.3.3.

Con il terzo motivo aggiunto, deduce analoghe tipologie di vizi conriferimento all’astensione dalla richiesta di dichiarazione di fallimento, richiamandole argomentazioni già svolte nel ricorso e aggiungendo che l’individuazione in capoa [OSCURATO:PERSONA] di tale obbligo non ha tenuto conto del lungo periodo in cui la societàera inattiva e della attività di gestione significativa svolta dal liquidatore; inoltrenon si sarebbe individuato un concreto nesso causale tra l’omissione del Gennarie l'aggravamento del dissesto né è emerso alcun elemento che possa evidenziareuna condotta dolosa o colposa da parte del medesimo.4.

È altresì pervenuta una nota di repliche alle conclusioni scritte del P.G.5.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2.

Preliminarmente, si osserva che la sentenza emessa in grado d’appellocostituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che ilprovvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, siaelementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenzache i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo ununico, complessivo, corpo decisionale (cfr, ex multis,Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).3.

Quanto ad un primo gruppo di motivi, va rilevato che attengono tutti alriconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA] edevono essere pertanto trattati congiuntamente.

Così i motivi d’impugnazione daln.2.1 al n. 2.8, nonché il motivo aggiunto n.3.1, i quali deducono, sotto diversiprofili, un vizio della motivazione e di legge sostanziale o processuale conriferimento al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.Con il primo motivo si rileva l’assenza di un’attività continuativa di effettivagestione, secondo i parametri fissati dall’art.2639 cod.civ.

Al motivo

2.2. laquestione viene dedotta sotto un profilo di travisamento della prova conriferimento alle dichiarazioni rese dai due amministratori formali [OSCURATO:PERSONA] eMarusic, le quali non sarebbero state valutate secondo le corrette regole tecnichee che non sarebbero state adeguatamente bilanciate con altre testimonianze disegno contrario (i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Sempre sotto un profilo di travisamentodella prova si è dedotta l’eccessiva valorizzazione del dato del rinvenimento diparte della documentazione in un locale del [OSCURATO:PERSONA] (punto 2.3.) e dellacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia firmato, per conto terzi, il contratto di locazione(punto 2.4.).

Sotto il profilo dell’attribuzione della qualifica di amministratore difatto non solo la sentenza di primo grado non avrebbe fornito sufficienti elementima, inoltre, la Corte d’appello, investita da specifico motivo d’appello, non avrebbefornito risposta, omettendo del tutto la motivazione sotto i profili indicati (punto2.5.).

Nei tre motivi successivi, il ricorrente ripercorre le medesime tematiche conriferimento specifico ai tre capi d’imputazione.

La questione viene riproposta anchenei motivi aggiunti.La questione relativa al riconoscimento della qualifica di amministratore di fattoè stata esaustivamente affrontata e risolta in entrambe le sentenze di merito.

Lasentenza impugnata richiama e valorizza talune prove dichiarative ed una serie dielementi indiziari che erano già stati illustrati nella sentenza di primo grado e, conriferimento ai medesimi ed in risposta a specifici motivi d’impugnazione, valutache siano idonei a provare la posizione egemone del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla fallita.3.1.

In fatto ha premesso che la [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita nel 2006e, fin da allora, aveva avuto come legali rappresentanti soggetti stranieri ([OSCURATO:PERSONA] eMarusic) o la compagna del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

Già nel 2009 la Agenzia delleentrate ne aveva chiesto e ottenuto il fallimento, ma lo stesso era stato revocato(per motivi procedimentali); in seguito la procedura fallimentare era stata avviatadalla Procura, nell’ambito di un’indagine svolta a carico del [OSCURATO:PERSONA] perassociazione a delinquere finalizzata ad una serie di frodi fiscali, realizzatelegno».

Complessivamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che la regia relativaalla costituzione, vita e fallimento della [OSCURATO:PERSONA], abbia fatto capo al [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Sotto il profilo della prova ha valorizzato molteplici elementi.Quale prova orale, utilizza le dichiarazioni confessorie e di chiamata in correitàdel [OSCURATO:PERSONA] il quale, ammettendo di essersi prestato a svolgere il ruolo diamministratore fittizio, evidenziava che in un primo momento era stato contattatoda tale [OSCURATO:PERSONA], che affermava di agire per conto del [OSCURATO:PERSONA], indicandoquest’ultimo come il vero amministratore.

In seguito, era proprio il [OSCURATO:PERSONA] che glifaceva «firmare dei fogli» per assumere la qualifica, era solo con lui che siinterfacciava e a lui rispondeva.

Egli, infatti, nulla sapeva dell’amministrazionedella società, essendo solo un operaio che, tra l’altro, all’epoca lavoravaprevalentemente in Bosnia.

La Corte territoriale, applicando i parametriermeneutici di cui all’art.192, comma 3, cod.proc.pen. ed in risposta a specificomotivo di appello, ha stimato tale dichiarazione attendibile e suffragata da riscontriindividualizzanti.Quale ulteriore fonte di prova, rileva che la coimputata [OSCURATO:PERSONA], condichiarazioni confessorie e di chiamata in correità, riferiva che era stato proprioGennari, all’epoca suo compagno, a chiederle di assumere l’incarico fittizio dilegale rappresentante, sebbene lo avesse fatto chiamando in causa due amici «cuistava facendo un favore», [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A seguire la Corte territoriale esamina, uno per uno, una serie di elementiindiziari.Valorizza che, nel corso dell’indagine svolta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, nello scantinato del suo ristorante era stata rinvenutadocumentazione relativa alla fallita, insieme a quella di molte altre società.Rispondendo a specifico motivo di appello, la Corte territoriale rileva che è veroche il teste Scalora non ha precisato di quale documentazione si trattasse, ma checomunque si trattava di documentazione della [OSCURATO:PERSONA] e che ciò era stato ammessodallo stesso imputato nel dibattimento: egli aveva affermato avere detenuto (anziavere «occultato») la documentazione della società, ma precisava di averlo fattoper fare un favore ad un cliente del suo ristorante, il [OSCURATO:PERSONA].Particolare peso specifico viene poi attribuito alla circostanza che, all’atto dellacostituzione, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non comparisse formalmente nella società, eraproprio lui che stipulava il contratto di locazione dei locali della sede sociale, puragendo formalmente come mero procuratore di altra società, quest’ultimaintestata a sua figlia Vania.Una volta esaminati atomisticamente tali elementi ed aver ritenuto checiascuno di essi avesse valore di prova (dichiarativa) o i caratteri della gravitàindiziaria, la Corte ne valorizza la concordanza e, in una visione unitaria, ritieneche l’unica ricostruzione possibile sia quella di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] una posizionedominante nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, fondata in parte su prove dichiarative e in parte su elementiindiziari, risulta tecnicamente corretta sotto il profilo delle regole ermeneutiche divalutazione.Quanto alla valutazione della prova dichiarativa sono stati adeguatamenteapplicati i criteri elaborati dalla giurisprudenza intorno all’art.192, comma 3,cod.proc.pen., atteso che è stata operata una valutazione rigorosa sulla credibilitàsoggettiva e sull’attendibilità intrinseca del racconto e quest’ultimo è statoconfrontato con molteplici elementi esterni di riscontro individualizzante; sebbenegli ulteriori elementi di riscontro abbiano carattere indiziario, si osserva infatti chein tema di prove, il riscontro esterno individualizzante richiesto, per la chiamata incorreità, dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere privo diautonoma valenza dimostrativa rispetto al thema decidendum, non costituisceprova del fatto-reato, né della responsabilità dell'imputato ma, in quantofinalizzato a corroborare l'attendibilità di una prova cd. debole, assume rilevanzasol perché idoneo a confermare, in termini di certezza, il collegamento tral'accusato e la vicenda criminosa, sì da escludere il rischio di attribuire laresponsabilità in base ad accuse false o non verificabili. (Sez. 2, n. 18849 del06/03/2026, Chirico, Rv. 289985 - 01)Quanto alla prova indiziaria, correttamente, sono stati esaminati i singoli indizi,la tenuta logica e la specifica pregnanza di ciascuno; gli stessi sono stati poivalutati unitariamente e sinergicamente; infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’ipotesialternativa ipotetica fornita dalla difesa e la ha ritenuta non credibile eindimostrata.

Con ciò i giudici del merito hanno dato corretta applicazione aiprincipi di diritto che governano il sistema della prova logica atteso che in tema divalutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad unavalutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una merasommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementiindiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmenteesistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (dinorma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globaledegli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo dialto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative,pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana (ex multis, Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021,Rv. 280605 – 02).3.3.

In punto di diritto sostanziale, la Corte territoriale ha ritenuto che laqualifica del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, dovesse evincersi dalla suaposizione dominante sulle strategie complessive.Nella totale assenza della documentazione contabile e commerciale, non èstato possibile ricostruire i movimenti patrimoniali e, dunque, le effettive attivitàgestorie relative all’oggetto sociale dell’impresa.A fronte di tale carenza (strettamente connessa con la sparizione delladocumentazione), la posizione di amministratore di fatto può essere unicamenteconnessa alla posizione dominante assunta dal soggetto che risulti essere effettivoregista delle strategie complessive.

Risultano, pertanto, infondate le doglianze chelamentano la mancanza di prova sugli atti gestori, in quanto i Giudici del meritohanno solo potuto valorizzare una pluralità di elementi che, complessivamenteconsiderati, hanno indicato il [OSCURATO:PERSONA] quale artefice del disegno complessivo(confronta con Sez. 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025, Santellocco, Rv.287738 – 01, che affronta il tema dell’individuazione dell’amministratore di fattonell’ipotesi, assimilabile alla presente, in cui non vi sia prova che la società fosseIl [OSCURATO:PERSONA] dell’appello stima, altresì, che tale ricostruzione non sia scalfita dalletestimonianze Barietta e Perrone, rispettivamente commercialista e consulenteesterni, i quali avevano ricevuto l’incarico dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2006, quando questirisultava formalmente essere il legale rappresentante (meramente apparente, inrealtà); dopo tale contatto iniziale con tale figura formale, i rapporti erano statiintrattenuti solo tra il personale tecnico, quindi i professionisti non erano in gradodi riferire chi, effettivamente, gestisse la società.In seguito, la sentenza passa a valutare l’ipotesi alternativa ipotetica propostadall’imputato, ovvero ch’egli abbia agito solo per «fare un favore» ad un clientedel suo ristorante, il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa sia assolutamenteinverosimile, atteso che non è credibile ch’egli si sia prestato ad assumersi graviresponsabilità (e farle assumere alla compagna), solo per «fare un favore» ad unconoscente.

In relazione a tale ricostruzione alternativa, meramente asserita,l’imputato non ha fornito un principio di prova o qualsivoglia elemento indicativodi una gestione attiva da parte del [OSCURATO:PERSONA].4.

Quanto ai motivi che attengono al capo a3 dell’imputazione, ovvero lacondotta causativa del fallimento mediante la sistematica omissione degli onericontributivi, si tratta di reiterazione di motivo d’appello cui la Corte territorialeaveva dato risposta.In particolare, si è rilevato come, sotto il profilo oggettivo, non vi sia statacontestazione né dubbi circa la sussistenza della fattispecie.Ciò che il [OSCURATO:PERSONA] contestava (e contesta oggi) è, ancora una volta, la provadella sussistenza di un suo ruolo attivo nella vicenda.

Sotto tale profilo la Corteterritoriale ha rilevato come l’ingente debito erariale fosse stato accumulatoproprio nei primi anni di vita della società (tra il 2006 e il 2009), ovvero proprio ilperiodo in relazione al quale le testimonianze hanno indicato il ruolo attivo delGennari e al quale risalgono gli ulteriori elementi indizianti della sua posizioneegemonica.

Da tale posizione dominante, il [OSCURATO:PERSONA] fa discendere la responsabilitàin capo al [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza del dolo, meramente generico, della fattispecie.L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeimpropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende laprevisione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dareal patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa edi compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori(Sez. 5 n. 35093 del 04/06/2014,P.G., Rv. 261446 – 01).

La consapevolezza evolontà del disegno complessiva sono state ragionevolmente ritenute sussistentiin capo al [OSCURATO:PERSONA], in ragione del riconoscimento del ruolo dominante e di regiacompiutamente trattato al precedente punto n.35.

Le doglianze relative all’ipotesi di bancarotta documentale, in relazione allaquale non sarebbe stato dimostrato né motivato il ruolo di responsabilità delGennari quale tenutario delle scritture (anziché mero detentore), né la sussistenzadel dolo specifico della fattispecie (atteso che i debiti erariali non potevano essereoccultati occultando le scritture), sono state anch’esse già oggetto di motivod’appello e hanno ricevuto esaustiva risposta.Va premesso che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatorediscende direttamente dalla legge e grava anche sull'amministratore di fatto, anorma dell'art. 2639 cod. civ. indipendentemente da una specifica richiestaformulata dl curatore, perché la disponibilità della documentazione è necessariaper le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connessealla procedura fallimentare (cfr, ex multis, Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026,Petrelli, Rv. 289600 - 01).La Corte territoriale sul punto, dopo aver premesso il carattere incontestatodella fattispecie sotto il profilo oggettivo, ha motivato sotto il profilo soggettivorilevando come il dolo specifico debba essere evinto attraverso una letturacomplessiva della vicenda, la quale presenta molteplici indici di fraudolenza.

Nonsolo il [OSCURATO:PERSONA] costituiva la [OSCURATO:PERSONA] intestando ad una società terza il contratto dilocazione, ma provvedeva a garantire che negli anni comparisse sempre una«testa di legno»; parallelamente, ometteva sistematicamente di versare gli onericontributivi e, in prossimità del fallimento, nascondeva la documentazione nelloscantinato del suo ristorante.

Tale occultamento, in uno alla posizione diamministratore di fatto, sono stati ritenuti certi indici della volontà del [OSCURATO:PERSONA] diagire allo scopo di recare pregiudizio ai creditori con vantaggio per sé.Il ragionamento della Corte di appello risulta congruo per ritenere lasussistenza del dolo specifico, attraverso un percorso logico-inferenziale chevalorizza complessivi indici di fraudolenza (cfr, ex multis, (Sez. 5, n. 2900 del02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01).6.

Anche le doglianze legate al capo B dell’imputazione, costituisconoreiterazione di analoghi motivi d’appello cui la Corte territoriale ha fornitoadeguata risposta.[OSCURATO:PERSONA] di seconda istanza ha rilevato come lo stato di dissesto fosse giàconclamato nei primissimi anni di operatività, fin dal 2007, e come fin da allora siastato attestato (dal curatore) che dovessero attivarsi i meccanismi previsti dallalegge e come, l’omessa attivazione, abbia determinato un aggravamento deldissesto.Proprio per quegli anni il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dominus della gestionesocietaria e artefice di un complessivo disegno fraudolento.

Sulla base di taleposizione dominante e sulla sussistenza di un complessivo disegno fraudolento,viene motivata la responsabilità e la sussistenza dell’elemento soggettivo in capoal ricorrente.Sotto tale profilo le circostanze addotte dal ricorrente in sede di motivi aggiunti(l’assenza di un potere formale di rappresentanza, la circostanza che il fallimentosia intervenuto molti anni dopo, essendo rimasta la società a lungo inattiva), nullaaggiungono rispetto ad una vicenda che si è consumata nei primi anni di vitadell’impresa e alla presenza di legali rappresentanti puramente apparenti.7.

Il motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio è parimentiinfondato.Rispondendo a specifico motivo d’impugnazione in ordine alla mancataapplicazione di circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello ha rilevatol’assenza di elementi di meritevolezza.In particolare, non ha ritenuto tale il dato valorizzato dalla difesa, ovvero cheil [OSCURATO:PERSONA] avesse reso esame e avesse sostanzialmente confessato. [OSCURATO:PERSONA], cheha ritenuto che tale esame si fosse svolto in chiave giustificativa e noncollaborativa, ha solo escluso che lo stesso potesse giustificare l’applicazione dellegeneriche, senza perciò negare il diritto dell’imputato di difendersi.Quanto alla valorizzazione dei precedenti, si è data corretta applicazione aiprincipi di diritto che regolano la materia, atteso che in tema di determinazionedel trattamento sanzionatorio, nel caso di richiesta dell'imputato di riconoscimentodelle attenuanti generiche […] l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante èsoddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementipositivi che possono giustificare la concessione del beneficio (ex multis,Sez. 3 n. 54179 del 17/07/2018 , D.P.M., Rv. 275440 - 01).La questione posta sui limiti edittali della sanzione è palesemente infondata,motivazione.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla requisitoria agli atti e conclude per l’inammissibilità o il rigetto delricorso;sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano che si riporta alricorso originale nonché ai motivi nuovi e alle repliche agli atti e insiste perl'annullamento senza rinvio o, in subordine, per l'annullamento con rinvio, dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte d’appello di Torino haconfermato la condanna inflitta in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fattidi bancarotta fraudolenta.In particolare, gli era stato contestato di essere amministratore di fatto dellaEnergy [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, dichiarata fallita in data 1 luglio 2019 e, intale veste, di avere cagionato il fallimento mediante sistematica omissione deglioneri contributivi (capo a3), di avere aggravato il dissesto omettendo di presentareistanza di fallimento (capo ab) e di avere occultato la documentazione contabile ele scritture (capo b). In concorso con gli amministratori di diritto, è stato dunquecondannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 2023, confermata in appello.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. I primi 8 motivi d’impugnazione deducono, sotto diversi profili, vizi dellamotivazione e di violazione di legge sostanziale o processuale, in merito alriconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA].In particolare, col primo motivo si deduce che, in violazione dell’art.2639cod.civ, i giudici avrebbero desunto la qualità solo in ragione di singoli ed isolatisolo a chi eserciti, in modo continuativo e significativo, i poteri inerenti la gestionedell’impresa. Le condotte valorizzate infatti (ovvero l’avere ricercato delle «testedi legno», avere occultato la documentazione e avere firmato per conto terzi uncontratto di locazione), non costituiscono tipici atti di gestione dell’oggetto socialedell’impresa, secondo le indicazioni date dalla giurisprudenza di legittimità.2.2. Il secondo motivo contesta il riconoscimento della qualifica diamministratore fatto con riferimento all’art.192 cod.proc.pen., rilevando l’erratovalore probatorio attribuito dai giudici alle dichiarazioni dei coimputati. Entrambigli amministratori di diritto (i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano dichiarato dinon aver mai compiuto atti di gestione e di aver avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA].Nonostante si trattasse di coimputati e nonostante avessero un interesseimmediato a far ricadere sul [OSCURATO:PERSONA] responsabilità formalmente proprie, i giudicinon avrebbero proceduto ad alcun vaglio circa la credibilità soggettiva ed allacoerenza e attendibilità oggettiva del narrato. Inoltre, non avrebbero bilanciatotali dichiarazioni con altre di segno contrario, atteso che gli stessi coimputatiavevano dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] agiva nell’interesse di altri due soggetti (taliGiaramita e [OSCURATO:PERSONA]), mentre altri due testi, Barretta e Perrone, rispettivamente ilcommercialista e il consulente della società, avevano dichiarato di avereintrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non, invece, con il [OSCURATO:PERSONA].2.3. Sotto un altro profilo e sempre in relazione all’art.192 cod.proc.pen., ilvizio viene dedotto con riferimento al significato probatorio attribuito alrinvenimento di documentazione afferente la cooperativa, in locali nelladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento indiziante sarebbe scarsamentesignificativo per sé, in quanto non si è accertato di che tipo di documentazione sitrattasse (ne aveva riferito un teste della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva fornitoalcuna indicazione sul tipo di documentazione rinvenuta). Inoltre, la meradetenzione dei documenti, non sarebbe per sé indicativa di un ruolo di egemoniao di gestione in seno all’impresa.2.4. L’art.192 cod.proc.pen sarebbe altresì violato in relazione al significatoprobatorio attribuito alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia firmato, per conto terzi,il contratto di locazione dei locali della sede societaria dell’impresa. Anche taleindizio avrebbe scarsa rilevanza, in quanto non costituisce vero e proprio atto digestione e in quanto compatibile con un ruolo di mero intermediario.2.5. Si deduce altresì vizio della motivazione e di legge con riferimentoall’omessa motivazione, da parte della Corte d’appello, circa i punti precedenti. Lepresenti doglianze (enunciate ai punti che precedono) avevano già costituitoaltrettanti motivi d’appello; limitandosi e ripercorrere la motivazione del primogrado, il giudice dell’impugnazione non avrebbe fornito specifica risposta ai motivid’impugnazione.2.6. Analoghe doglianze vengono dedotte con riferimento specifico al capo a3dell’imputazione, relativo al fallimento cagionato mediante omissione degli onericontributivi; preso atto della sistematica omissione, i giudici ne avrebberoautomaticamente attribuito la responsabilità al [OSCURATO:PERSONA] in ragione di una presuntaqualifica di amministratore di fatto, senza indicare alcuna condotta a luispecificamente attribuibile, né tantomeno alcun elemento indicativo di un dolo incapo alla sua persona.2.7. Lo stesso errore logico sarebbe stato compiuto in relazione al capo ab,relativo alla sottrazione delle scritture contabili; dal mero dato formale dellamancanza della documentazione, se ne sarebbe automaticamente attribuita laresponsabilità al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsivoglia elemento che indicasse ch’egline fosse il tenutario. Anche sotto il profilo del dolo vi sarebbe vizio logico, attesoche lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato individuato nell’intento dinascondere il debito erariale, laddove quest’ultimo non può essere occultato, inquanto resta cristallizzato agli atti dell’Erario.2.8. Analogo vizio della motivazione e di legge viene dedotto con riferimentoal capo B dell’imputazione, relativo all’aggravamento del dissesto dovuto allamancata presentazione dell’istanza di fallimento. Anche tale responsabilità vieneautomaticamente attribuita al [OSCURATO:PERSONA] in difetto di qualsivoglia prova di una suaeffettiva condotta o omissione e senza tener conto del fatto che, per lapresentazione di una tale istanza, è necessario avere un potere di rappresentanzache, invece, difettava in capo al ricorrente. Inoltre, già in sede di appello eranostati sollevati aspetti relativi al difetto degli elementi costitutivi della fattispecie cuila Corte territoriale non avrebbe dato risposta alcuna.2.9. Un ultimo motivo di ricorso attiene al trattamento sanzionatorio, che vienecensurato sotto il duplice profilo del vizio della motivazione e della violazione dilegge.In particolare, i giudici avrebbero negato l’applicazione di circostanzepropria responsabilità e in quanto vi sono dei precedenti specifici, laddove il primoè un diritto garantito, i secondi non sono per sé sufficienti a negare ilriconoscimento del beneficio.3. In data 25 giugno 2026 la parte ha proposto una nota di motivi aggiunti.3.1. Con il primo motivo aggiunto, ex art. 606, co. 1, lett. b ed e), in riferimentoall’art. 192 c.p.p., di fatto ripropone argomentazioni già svolte nei motivi da 1 a 8del ricorso.In particolare, deduce che la Corte territoriale, ancorando la qualifica diamministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] a meri elementi indiziari, non avrebbe poiapplicato le regole tecniche che consentono a tali elementi di assurgere al rangodi prova logica.Inoltre, non avrebbe individuato in capo al ricorrente alcuna delle condotte checonsentano di far ritenere ch’egli abbia esercitato, in maniera continuativa esignificativa, i poteri tipici inerenti la qualifica, avendo valorizzato una merasommatoria di elementi isolati e non strettamente inerenti la qualifica diamministratore.3.2. Con il secondo motivo aggiunto, deduce analoghe tipologie di vizi conriferimento alla bancarotta per sottrazione o distruzione dei libri contabili, di fattoriproponendo argomentazioni già svolte nel ricorso. Rileva, infatti, che il dolospecifico non può ritenersi sussistente per il rinvenimento di alcuni documentipresso un locale di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale circostanza, al limite,prova la detenzione, ma non l’esercizio di funzioni direttive.3.3. Con il terzo motivo aggiunto, deduce analoghe tipologie di vizi conriferimento all’astensione dalla richiesta di dichiarazione di fallimento, richiamandole argomentazioni già svolte nel ricorso e aggiungendo che l’individuazione in capoa [OSCURATO:PERSONA] di tale obbligo non ha tenuto conto del lungo periodo in cui la societàera inattiva e della attività di gestione significativa svolta dal liquidatore; inoltrenon si sarebbe individuato un concreto nesso causale tra l’omissione del Gennarie l'aggravamento del dissesto né è emerso alcun elemento che possa evidenziareuna condotta dolosa o colposa da parte del medesimo.4. È altresì pervenuta una nota di repliche alle conclusioni scritte del P.G.5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2. Preliminarmente, si osserva che la sentenza emessa in grado d’appellocostituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che ilprovvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, siaelementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenzache i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo ununico, complessivo, corpo decisionale (cfr, ex multis,Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).3. Quanto ad un primo gruppo di motivi, va rilevato che attengono tutti alriconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA] edevono essere pertanto trattati congiuntamente. Così i motivi d’impugnazione daln.2.1 al n. 2.8, nonché il motivo aggiunto n.3.1, i quali deducono, sotto diversiprofili, un vizio della motivazione e di legge sostanziale o processuale conriferimento al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.Con il primo motivo si rileva l’assenza di un’attività continuativa di effettivagestione, secondo i parametri fissati dall’art.2639 cod.civ. Al motivo 2.2. laquestione viene dedotta sotto un profilo di travisamento della prova conriferimento alle dichiarazioni rese dai due amministratori formali [OSCURATO:PERSONA] eMarusic, le quali non sarebbero state valutate secondo le corrette regole tecnichee che non sarebbero state adeguatamente bilanciate con altre testimonianze disegno contrario (i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Sempre sotto un profilo di travisamentodella prova si è dedotta l’eccessiva valorizzazione del dato del rinvenimento diparte della documentazione in un locale del [OSCURATO:PERSONA] (punto 2.3.) e dellacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia firmato, per conto terzi, il contratto di locazione(punto 2.4.). Sotto il profilo dell’attribuzione della qualifica di amministratore difatto non solo la sentenza di primo grado non avrebbe fornito sufficienti elementima, inoltre, la Corte d’appello, investita da specifico motivo d’appello, non avrebbefornito risposta, omettendo del tutto la motivazione sotto i profili indicati (punto2.5.). Nei tre motivi successivi, il ricorrente ripercorre le medesime tematiche conriferimento specifico ai tre capi d’imputazione. La questione viene riproposta anchenei motivi aggiunti.La questione relativa al riconoscimento della qualifica di amministratore di fattoè stata esaustivamente affrontata e risolta in entrambe le sentenze di merito. Lasentenza impugnata richiama e valorizza talune prove dichiarative ed una serie dielementi indiziari che erano già stati illustrati nella sentenza di primo grado e, conriferimento ai medesimi ed in risposta a specifici motivi d’impugnazione, valutache siano idonei a provare la posizione egemone del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla fallita.3.1. In fatto ha premesso che la [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita nel 2006e, fin da allora, aveva avuto come legali rappresentanti soggetti stranieri ([OSCURATO:PERSONA] eMarusic) o la compagna del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Già nel 2009 la Agenzia delleentrate ne aveva chiesto e ottenuto il fallimento, ma lo stesso era stato revocato(per motivi procedimentali); in seguito la procedura fallimentare era stata avviatadalla Procura, nell’ambito di un’indagine svolta a carico del [OSCURATO:PERSONA] perassociazione a delinquere finalizzata ad una serie di frodi fiscali, realizzatelegno». Complessivamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che la regia relativaalla costituzione, vita e fallimento della [OSCURATO:PERSONA], abbia fatto capo al [OSCURATO:PERSONA].3.2. Sotto il profilo della prova ha valorizzato molteplici elementi.Quale prova orale, utilizza le dichiarazioni confessorie e di chiamata in correitàdel [OSCURATO:PERSONA] il quale, ammettendo di essersi prestato a svolgere il ruolo diamministratore fittizio, evidenziava che in un primo momento era stato contattatoda tale [OSCURATO:PERSONA], che affermava di agire per conto del [OSCURATO:PERSONA], indicandoquest’ultimo come il vero amministratore. In seguito, era proprio il [OSCURATO:PERSONA] che glifaceva «firmare dei fogli» per assumere la qualifica, era solo con lui che siinterfacciava e a lui rispondeva. Egli, infatti, nulla sapeva dell’amministrazionedella società, essendo solo un operaio che, tra l’altro, all’epoca lavoravaprevalentemente in Bosnia. La Corte territoriale, applicando i parametriermeneutici di cui all’art.192, comma 3, cod.proc.pen. ed in risposta a specificomotivo di appello, ha stimato tale dichiarazione attendibile e suffragata da riscontriindividualizzanti.Quale ulteriore fonte di prova, rileva che la coimputata [OSCURATO:PERSONA], condichiarazioni confessorie e di chiamata in correità, riferiva che era stato proprioGennari, all’epoca suo compagno, a chiederle di assumere l’incarico fittizio dilegale rappresentante, sebbene lo avesse fatto chiamando in causa due amici «cuistava facendo un favore», [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A seguire la Corte territoriale esamina, uno per uno, una serie di elementiindiziari.Valorizza che, nel corso dell’indagine svolta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, nello scantinato del suo ristorante era stata rinvenutadocumentazione relativa alla fallita, insieme a quella di molte altre società.Rispondendo a specifico motivo di appello, la Corte territoriale rileva che è veroche il teste Scalora non ha precisato di quale documentazione si trattasse, ma checomunque si trattava di documentazione della [OSCURATO:PERSONA] e che ciò era stato ammessodallo stesso imputato nel dibattimento: egli aveva affermato avere detenuto (anziavere «occultato») la documentazione della società, ma precisava di averlo fattoper fare un favore ad un cliente del suo ristorante, il [OSCURATO:PERSONA].Particolare peso specifico viene poi attribuito alla circostanza che, all’atto dellacostituzione, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non comparisse formalmente nella società, eraproprio lui che stipulava il contratto di locazione dei locali della sede sociale, puragendo formalmente come mero procuratore di altra società, quest’ultimaintestata a sua figlia Vania.Una volta esaminati atomisticamente tali elementi ed aver ritenuto checiascuno di essi avesse valore di prova (dichiarativa) o i caratteri della gravitàindiziaria, la Corte ne valorizza la concordanza e, in una visione unitaria, ritieneche l’unica ricostruzione possibile sia quella di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] una posizionedominante nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, fondata in parte su prove dichiarative e in parte su elementiindiziari, risulta tecnicamente corretta sotto il profilo delle regole ermeneutiche divalutazione.Quanto alla valutazione della prova dichiarativa sono stati adeguatamenteapplicati i criteri elaborati dalla giurisprudenza intorno all’art.192, comma 3,cod.proc.pen., atteso che è stata operata una valutazione rigorosa sulla credibilitàsoggettiva e sull’attendibilità intrinseca del racconto e quest’ultimo è statoconfrontato con molteplici elementi esterni di riscontro individualizzante; sebbenegli ulteriori elementi di riscontro abbiano carattere indiziario, si osserva infatti chein tema di prove, il riscontro esterno individualizzante richiesto, per la chiamata incorreità, dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere privo diautonoma valenza dimostrativa rispetto al thema decidendum, non costituisceprova del fatto-reato, né della responsabilità dell'imputato ma, in quantofinalizzato a corroborare l'attendibilità di una prova cd. debole, assume rilevanzasol perché idoneo a confermare, in termini di certezza, il collegamento tral'accusato e la vicenda criminosa, sì da escludere il rischio di attribuire laresponsabilità in base ad accuse false o non verificabili. (Sez. 2, n. 18849 del06/03/2026, Chirico, Rv. 289985 - 01)Quanto alla prova indiziaria, correttamente, sono stati esaminati i singoli indizi,la tenuta logica e la specifica pregnanza di ciascuno; gli stessi sono stati poivalutati unitariamente e sinergicamente; infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’ipotesialternativa ipotetica fornita dalla difesa e la ha ritenuta non credibile eindimostrata. Con ciò i giudici del merito hanno dato corretta applicazione aiprincipi di diritto che governano il sistema della prova logica atteso che in tema divalutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad unavalutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una merasommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementiindiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmenteesistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (dinorma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globaledegli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo dialto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative,pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana (ex multis, Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021,Rv. 280605 – 02).3.3. In punto di diritto sostanziale, la Corte territoriale ha ritenuto che laqualifica del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, dovesse evincersi dalla suaposizione dominante sulle strategie complessive.Nella totale assenza della documentazione contabile e commerciale, non èstato possibile ricostruire i movimenti patrimoniali e, dunque, le effettive attivitàgestorie relative all’oggetto sociale dell’impresa.A fronte di tale carenza (strettamente connessa con la sparizione delladocumentazione), la posizione di amministratore di fatto può essere unicamenteconnessa alla posizione dominante assunta dal soggetto che risulti essere effettivoregista delle strategie complessive. Risultano, pertanto, infondate le doglianze chelamentano la mancanza di prova sugli atti gestori, in quanto i Giudici del meritohanno solo potuto valorizzare una pluralità di elementi che, complessivamenteconsiderati, hanno indicato il [OSCURATO:PERSONA] quale artefice del disegno complessivo(confronta con Sez. 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025, Santellocco, Rv.287738 – 01, che affronta il tema dell’individuazione dell’amministratore di fattonell’ipotesi, assimilabile alla presente, in cui non vi sia prova che la società fosseIl [OSCURATO:PERSONA] dell’appello stima, altresì, che tale ricostruzione non sia scalfita dalletestimonianze Barietta e Perrone, rispettivamente commercialista e consulenteesterni, i quali avevano ricevuto l’incarico dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2006, quando questirisultava formalmente essere il legale rappresentante (meramente apparente, inrealtà); dopo tale contatto iniziale con tale figura formale, i rapporti erano statiintrattenuti solo tra il personale tecnico, quindi i professionisti non erano in gradodi riferire chi, effettivamente, gestisse la società.In seguito, la sentenza passa a valutare l’ipotesi alternativa ipotetica propostadall’imputato, ovvero ch’egli abbia agito solo per «fare un favore» ad un clientedel suo ristorante, il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa sia assolutamenteinverosimile, atteso che non è credibile ch’egli si sia prestato ad assumersi graviresponsabilità (e farle assumere alla compagna), solo per «fare un favore» ad unconoscente. In relazione a tale ricostruzione alternativa, meramente asserita,l’imputato non ha fornito un principio di prova o qualsivoglia elemento indicativodi una gestione attiva da parte del [OSCURATO:PERSONA].4. Quanto ai motivi che attengono al capo a3 dell’imputazione, ovvero lacondotta causativa del fallimento mediante la sistematica omissione degli onericontributivi, si tratta di reiterazione di motivo d’appello cui la Corte territorialeaveva dato risposta.In particolare, si è rilevato come, sotto il profilo oggettivo, non vi sia statacontestazione né dubbi circa la sussistenza della fattispecie.Ciò che il [OSCURATO:PERSONA] contestava (e contesta oggi) è, ancora una volta, la provadella sussistenza di un suo ruolo attivo nella vicenda. Sotto tale profilo la Corteterritoriale ha rilevato come l’ingente debito erariale fosse stato accumulatoproprio nei primi anni di vita della società (tra il 2006 e il 2009), ovvero proprio ilperiodo in relazione al quale le testimonianze hanno indicato il ruolo attivo delGennari e al quale risalgono gli ulteriori elementi indizianti della sua posizioneegemonica. Da tale posizione dominante, il [OSCURATO:PERSONA] fa discendere la responsabilitàin capo al [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza del dolo, meramente generico, della fattispecie.L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeimpropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende laprevisione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dareal patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa edi compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori(Sez. 5 n. 35093 del 04/06/2014,P.G., Rv. 261446 – 01). La consapevolezza evolontà del disegno complessiva sono state ragionevolmente ritenute sussistentiin capo al [OSCURATO:PERSONA], in ragione del riconoscimento del ruolo dominante e di regiacompiutamente trattato al precedente punto n.35. Le doglianze relative all’ipotesi di bancarotta documentale, in relazione allaquale non sarebbe stato dimostrato né motivato il ruolo di responsabilità delGennari quale tenutario delle scritture (anziché mero detentore), né la sussistenzadel dolo specifico della fattispecie (atteso che i debiti erariali non potevano essereoccultati occultando le scritture), sono state anch’esse già oggetto di motivod’appello e hanno ricevuto esaustiva risposta.Va premesso che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatorediscende direttamente dalla legge e grava anche sull'amministratore di fatto, anorma dell'art. 2639 cod. civ. indipendentemente da una specifica richiestaformulata dl curatore, perché la disponibilità della documentazione è necessariaper le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connessealla procedura fallimentare (cfr, ex multis, Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026,Petrelli, Rv. 289600 - 01).La Corte territoriale sul punto, dopo aver premesso il carattere incontestatodella fattispecie sotto il profilo oggettivo, ha motivato sotto il profilo soggettivorilevando come il dolo specifico debba essere evinto attraverso una letturacomplessiva della vicenda, la quale presenta molteplici indici di fraudolenza. Nonsolo il [OSCURATO:PERSONA] costituiva la [OSCURATO:PERSONA] intestando ad una società terza il contratto dilocazione, ma provvedeva a garantire che negli anni comparisse sempre una«testa di legno»; parallelamente, ometteva sistematicamente di versare gli onericontributivi e, in prossimità del fallimento, nascondeva la documentazione nelloscantinato del suo ristorante. Tale occultamento, in uno alla posizione diamministratore di fatto, sono stati ritenuti certi indici della volontà del [OSCURATO:PERSONA] diagire allo scopo di recare pregiudizio ai creditori con vantaggio per sé.Il ragionamento della Corte di appello risulta congruo per ritenere lasussistenza del dolo specifico, attraverso un percorso logico-inferenziale chevalorizza complessivi indici di fraudolenza (cfr, ex multis, (Sez. 5, n. 2900 del02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01).6. Anche le doglianze legate al capo B dell’imputazione, costituisconoreiterazione di analoghi motivi d’appello cui la Corte territoriale ha fornitoadeguata risposta.[OSCURATO:PERSONA] di seconda istanza ha rilevato come lo stato di dissesto fosse giàconclamato nei primissimi anni di operatività, fin dal 2007, e come fin da allora siastato attestato (dal curatore) che dovessero attivarsi i meccanismi previsti dallalegge e come, l’omessa attivazione, abbia determinato un aggravamento deldissesto.Proprio per quegli anni il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dominus della gestionesocietaria e artefice di un complessivo disegno fraudolento. Sulla base di taleposizione dominante e sulla sussistenza di un complessivo disegno fraudolento,viene motivata la responsabilità e la sussistenza dell’elemento soggettivo in capoal ricorrente.Sotto tale profilo le circostanze addotte dal ricorrente in sede di motivi aggiunti(l’assenza di un potere formale di rappresentanza, la circostanza che il fallimentosia intervenuto molti anni dopo, essendo rimasta la società a lungo inattiva), nullaaggiungono rispetto ad una vicenda che si è consumata nei primi anni di vitadell’impresa e alla presenza di legali rappresentanti puramente apparenti.7. Il motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio è parimentiinfondato.Rispondendo a specifico motivo d’impugnazione in ordine alla mancataapplicazione di circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello ha rilevatol’assenza di elementi di meritevolezza.In particolare, non ha ritenuto tale il dato valorizzato dalla difesa, ovvero cheil [OSCURATO:PERSONA] avesse reso esame e avesse sostanzialmente confessato. [OSCURATO:PERSONA], cheha ritenuto che tale esame si fosse svolto in chiave giustificativa e noncollaborativa, ha solo escluso che lo stesso potesse giustificare l’applicazione dellegeneriche, senza perciò negare il diritto dell’imputato di difendersi.Quanto alla valorizzazione dei precedenti, si è data corretta applicazione aiprincipi di diritto che regolano la materia, atteso che in tema di determinazionedel trattamento sanzionatorio, nel caso di richiesta dell'imputato di riconoscimentodelle attenuanti generiche […] l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante èsoddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementipositivi che possono giustificare la concessione del beneficio (ex multis,Sez. 3 n. 54179 del 17/07/2018 , D.P.M., Rv. 275440 - 01).La questione posta sui limiti edittali della sanzione è palesemente infondata,motivazione. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]