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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15665/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 26 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha riqualificato il delitto di cui al capo 8) dell'incolpazione provvisoria ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando per il resto il provvedimento impugnato, ivi compresa la misura applicata (custodia cautelare in carcere).

Al ricorrente è stato provvisoriamente ed originariamente contestato il delitto di cui agli arti. 81 cpv, 99 cod. pen. e 73, comma 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R. ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 75 del medesimo d.P.R., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fini di spaccio, o comunque di non esclusivo consumo personale, acquistava da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana ed altre sostanze non identificate, che riceveva e comunque deteneva per l'ulteriore cessione a soggetti terzi.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

Osserva il ricorrente come il giudizio espresso dal Collegio cautelare sia viziato per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 274 cod. proc. pen., e per violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 13 e 27 Cost.

Infatti, al fine di valutare la concreta necessità circa l'applicazione di una misura cautelare così gravosa, come quella della custodia in carcere, sarebbe necessario effettuare una prognosi di pericolosità riferibile al reo.

Ciò posto, assume il ricorrente che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 e poi dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, in tema di misure cautelari coercitive, al fine di valutare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., occorre tenere conto sia delle modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato oggettivamente valutati sulla base dei precedenti penali o di comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, onde pervenire alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività.

Ad avviso del ricorrente, il Collegio cautelare sembra non aver correttamente interpretato il disposto di cui all'art. 274 cod. proc. pen. alla luce, non solo, delle modifiche di legge introdotte, ma anche degli artt. 13 e 27 della Cost., considerato che il provvedimento impugnato non considera la distanza temporale dei fatti in contestazione, risalenti a circa tre anni addietro ("tra il mese di dicembre 2018 e il mese di gennaio 2019") e in un arco temporale ristretto (soltanto un mese di distanza).

Osserva, a questo proposito, che il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la perdurante applicazione della misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari; da ciò ne deriva che la distanza temporale rende la misura tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità delle esigenze cautelari.

Peraltro, la parte motiva dell'ordinanza impugnata non fornirebbe una puntuale spiegazione per cui non si è ritenuta risolutiva l'imposizione del dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., ritenendo di dovere "formulare una prognosi negativa in merito all'osservanza delle prescrizioni inerenti a una misura meno afflitti va, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico".

Obietta il ricorrente che, se tale strumento fosse davvero inidoneo a garantire il controllo del soggetto, di certo non sarebbe stato introdotto e non avrebbe trovato applicazione nel nostro ordinamento.

Al contrario, è stato rimarcato più volte il favor dell'ordinamento per il ricorso, in alternativa alla custodia in carcere, alla misura domiciliare corredata dal controllo elettronico. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che le censure in esso contenute attengono a questioni già esaminate dal Tribunale di Palermo, con conseguente palese infondatezza della censura relativa alla carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla applicazione della misura della custodia in carcere, sulla scorta delle specifiche motivazioni dell'ordinanza impugnata anche con riferimento all'adeguatezza alla misura custodiale scelta ed all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 4.

Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte con le quali si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per la genericità delle doglianze sollevate.

2. Il Tribunale cautelare, con logica e adeguata motivazione, ha precisato come dovesse ritenersi senz'altro sussistente il ravvisato pericolo di reiterazione delittuosa, in considerazione della stabile e professionale dedizione dell'indagato allo spaccio di sostanze stupefacenti, chiaramente evincibile dalle conversazioni richiamate nel testo del provvedimento impugnato, pericolo aggravato dai numerosi precedenti a carico del ricorrente, uno dei quali specifico, nonché dalla circostanza che egli fosse professionalmente dedito all'attività di spaccio nonostante la sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura applicata, il Collegio cautelare ha osservato che l'unica misura idonea a contenere il pericolo di recidiva fosse la custodia cautelare in carcere, posto che le circostanze evidenziate (ossia la professionale attività di spaccio svolta anche in costanza della misura degli arresti domiciliari) testimoniano l'assoluta insensibilità dimostrata dall'indagato ai precetti impartiti, con conseguente prognosi negativa in merito all'osservanza delle prescrizioni inerenti a una misura meno afflittiva, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il fatto che le condotte delittuose furono poste in essere dall'indagato durante la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, dimostrerebbe, all'evidenza, la totale inidoneità a contenere il ravvisato pericolo di reiterazione di tale misura, così come di qualsivoglia misura meno afflittiva.

3. Al cospetto di tale razionale giustificazione del contestato provvedimento limitativo della libertà personale, il ricorrente ha opposto, da un lato, rilievi del tutto privi, nel caso in esame, di importanza (come la questione del tempo, peraltro non remoto, trascorso tra reato e applicazione della misura) o irrilevanti rispetto alla ratio decidendi, incapaci perciò di disarticolare il solido apparato argomentativo contenuto nell'ordinanza impugnata, omettendo, dall'altro, di prendere specifica posizione sul dato, senza dubbio rilevante ai fini della scelta della misura di massimo rigore, relativo al fatto di aver commesso il reato di spaccio delle sostanze stupefacenti allorquando si trovava ristretto agli arresti domiciliari, circostanza che - con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità - ha reso, con tutta evidenza, inadeguata, in partenza, la misura degli arresti donniciliari, anche corredata da presidi elettronici, perché ampiamente dimostrativa della capacità del ricorrente di mantenere, anche se sottoposto al regime cautelare domestico, i contatti con gli ambenti criminali, che neppure il braccialetto elettronico sarebbe in grado ovviamente di contenere.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disposizioni di attua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 26 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha riqualificato il delitto di cui al capo 8) dell'incolpazione provvisoria ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando per il resto il provvedimento impugnato, ivi compresa la misura applicata (custodia cautelare in carcere). Al ricorrente è stato provvisoriamente ed originariamente contestato il delitto di cui agli arti. 81 cpv, 99 cod. pen. e 73, comma 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R. ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 75 del medesimo d.P.R., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fini di spaccio, o comunque di non esclusivo consumo personale, acquistava da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana ed altre sostanze non identificate, che riceveva e comunque deteneva per l'ulteriore cessione a soggetti terzi. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Osserva il ricorrente come il giudizio espresso dal Collegio cautelare sia viziato per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 274 cod. proc. pen., e per violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 13 e 27 Cost. Infatti, al fine di valutare la concreta necessità circa l'applicazione di una misura cautelare così gravosa, come quella della custodia in carcere, sarebbe necessario effettuare una prognosi di pericolosità riferibile al reo. Ciò posto, assume il ricorrente che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 e poi dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, in tema di misure cautelari coercitive, al fine di valutare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., occorre tenere conto sia delle modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato oggettivamente valutati sulla base dei precedenti penali o di comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, onde pervenire alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività. Ad avviso del ricorrente, il Collegio cautelare sembra non aver correttamente interpretato il disposto di cui all'art. 274 cod. proc. pen. alla luce, non solo, delle modifiche di legge introdotte, ma anche degli artt. 13 e 27 della Cost., considerato che il provvedimento impugnato non considera la distanza temporale dei fatti in contestazione, risalenti a circa tre anni addietro ("tra il mese di dicembre 2018 e il mese di gennaio 2019") e in un arco temporale ristretto (soltanto un mese di distanza). Osserva, a questo proposito, che il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la perdurante applicazione della misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari; da ciò ne deriva che la distanza temporale rende la misura tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità delle esigenze cautelari. Peraltro, la parte motiva dell'ordinanza impugnata non fornirebbe una puntuale spiegazione per cui non si è ritenuta risolutiva l'imposizione del dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., ritenendo di dovere "formulare una prognosi negativa in merito all'osservanza delle prescrizioni inerenti a una misura meno afflitti va, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico". Obietta il ricorrente che, se tale strumento fosse davvero inidoneo a garantire il controllo del soggetto, di certo non sarebbe stato introdotto e non avrebbe trovato applicazione nel nostro ordinamento. Al contrario, è stato rimarcato più volte il favor dell'ordinamento per il ricorso, in alternativa alla custodia in carcere, alla misura domiciliare corredata dal controllo elettronico. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che le censure in esso contenute attengono a questioni già esaminate dal Tribunale di Palermo, con conseguente palese infondatezza della censura relativa alla carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla applicazione della misura della custodia in carcere, sulla scorta delle specifiche motivazioni dell'ordinanza impugnata anche con riferimento all'adeguatezza alla misura custodiale scelta ed all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 4. Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte con le quali si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per la genericità delle doglianze sollevate. 2. Il Tribunale cautelare, con logica e adeguata motivazione, ha precisato come dovesse ritenersi senz'altro sussistente il ravvisato pericolo di reiterazione delittuosa, in considerazione della stabile e professionale dedizione dell'indagato allo spaccio di sostanze stupefacenti, chiaramente evincibile dalle conversazioni richiamate nel testo del provvedimento impugnato, pericolo aggravato dai numerosi precedenti a carico del ricorrente, uno dei quali specifico, nonché dalla circostanza che egli fosse professionalmente dedito all'attività di spaccio nonostante la sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura applicata, il Collegio cautelare ha osservato che l'unica misura idonea a contenere il pericolo di recidiva fosse la custodia cautelare in carcere, posto che le circostanze evidenziate (ossia la professionale attività di spaccio svolta anche in costanza della misura degli arresti domiciliari) testimoniano l'assoluta insensibilità dimostrata dall'indagato ai precetti impartiti, con conseguente prognosi negativa in merito all'osservanza delle prescrizioni inerenti a una misura meno afflittiva, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il fatto che le condotte delittuose furono poste in essere dall'indagato durante la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, dimostrerebbe, all'evidenza, la totale inidoneità a contenere il ravvisato pericolo di reiterazione di tale misura, così come di qualsivoglia misura meno afflittiva. 3. Al cospetto di tale razionale giustificazione del contestato provvedimento limitativo della libertà personale, il ricorrente ha opposto, da un lato, rilievi del tutto privi, nel caso in esame, di importanza (come la questione del tempo, peraltro non remoto, trascorso tra reato e applicazione della misura) o irrilevanti rispetto alla ratio decidendi, incapaci perciò di disarticolare il solido apparato argomentativo contenuto nell'ordinanza impugnata, omettendo, dall'altro, di prendere specifica posizione sul dato, senza dubbio rilevante ai fini della scelta della misura di massimo rigore, relativo al fatto di aver commesso il reato di spaccio delle sostanze stupefacenti allorquando si trovava ristretto agli arresti domiciliari, circostanza che - con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità - ha reso, con tutta evidenza, inadeguata, in partenza, la misura degli arresti donniciliari, anche corredata da presidi elettronici, perché ampiamente dimostrativa della capacità del ricorrente di mantenere, anche se sottoposto al regime cautelare domestico, i contatti con gli ambenti criminali, che neppure il braccialetto elettronico sarebbe in grado ovviamente di contenere. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disposizioni di attua
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