CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8205/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via Volterra n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 487/01/15, depositata l’1 ottobre 201 5. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Costi di sponsorizzazione -Inerenza.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 487/01/15 del 01 / 10 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 285/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito ST A ) avverso un avviso di accertamentoper IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 . 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestazione di costi di sponsorizzazione, ritenuti indeducibili. 1.2. La CTRrigettava l’appello dell’Ufficio evidenziando che i costi di sponsorizzazione erano costi di rappresentanzae, quindi, deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) ; ne conseguiva che anche i costi sostenuti dalla società contribuente, in quanto attinenti all’attività di impresa, dovevano ritenersi deducibili. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi. 3. STAresisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante Cons. est. G.M. Nonno argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, seppur indubbiamente sintetica, non può dirsi apparente, atteso che il giudice di appello ha: a) evidenziato che il concetto di inerenza va rapportato all’attività di impresa; b) ritenuto che i costi di sponsorizzazione sono inerenti all’att ività svolta, giovando alla diffusione dell’immagine della stessa sul territorio. 1.4. La contestazione di AE attiene, piuttosto, ad un profilo di insufficienza motivazionale rispetto alle contestazioni effettuate, profilo che non può essere apprezzato in sede di legittimità, tanto più sotto il profilo della violazione di legge. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2727 e 279 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che i costi di sponsorizzazione di una squadra di calcio e di una squadra di pallavolo sarebbero sproporzionati rispetto agli utili conseguiti (appena 7.655,00 euro) e ai ritorni d’immagine per l’attività svolta e si porrebbero contro i principi di economicità della gestione aziendale. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo l’orientamento della S.C. il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass. n. 18904 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 109, comma 5, TUIR, riguardante il diverso principio della Cons. est. G.M. Nonno correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (Cass. n. 450 del 11/01/2018) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass. n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit.; Cass. n. 18904 del 2018, cit.). 2.2.1. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit.; Cass.n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.), sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa a prescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit.). 2.2.2. Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si veda sempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit.), il giudizio quantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio di inerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit.). 2.2.3. Quest’ultimo implica che la prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa; prova che è tanto più complessa quanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere. 2.2.4. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell'imputazione del Cons. est. G.M. Nonno costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione di inerenza. 2.2.5. Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nella possibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass. n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopica antieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa. 2.3. Nel caso di specie, la CTR afferma correttamente che l’inerenza attiene all’attività imprenditoriale ma, nonostante la specifica contestazione di AE concernente la manifesta sproporzione del costo sostenuto rispetto all’attività svolta e agli utili sostenuti, elude del tutto la contestazione di antieconomicità, limitandosi ad affermare genericamente che la sponsorizzazione effettuata gioverebbe al ritorno di immagine della società sul territorio. 2.4. Il giudice di appello avrebbe dovuto, invece, indagare sulla connessione tra costo sostenuto e svolgimento dell’attività di impresa di STA, sicché la sentenza impugnata va cassata in parte qua. 2.5. Si noti, altresì, sebbene la questione non emerga agli atti e non sia stata oggetto di esame da parte della sentenza impugnata, che laddove le spese di sponsorizzazione siano state sostenute in favore di società dilettantistiche, troverebbe applicazione l’art. 90, comma 8, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, verifica peraltro demandata a l giudice del rinvio, involgendo un accertamento in fatto precluso a questa Corte. 3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltoe rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizi