CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12938/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – in funzione diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante tre sentenze(sentenza del 17/11/2010 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dicondanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, per il reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 26/06/2010; sentenza del27//06/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, di condanna allapena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa, per i reati di cui agliartt. 610, 612, 582-585 cod. pen., 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895, commessi in Lecce fino almarzo 2015 e in Giorgiloro il 09/06/2015; sentenza in data 11/10/2023 del Tribunale diLecce, di condanna alla pena di anni nove, mesi due e giorni venti di reclusione, per i reati dicui agli artt. 582-585, 416-bis.1 cod. pen., 73 e 74 T.U. stup., commessi in Leccerispettivamente in data 11/09/2019, dal settembre 2019 a giorno 08/04/2022, il 20/08/2019 eil 06/09/2019).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. çadislao Massari,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchéviolazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.La difesa ha presentato memoria, riportandosi alle ragioni poste a fondamentodell’impugnazione principale e ribadendone la fondatezza.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, lacritica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]