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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27648/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 30 giugno 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna del medesimo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose stradali (art. 590-bis cod.pen.) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Pacifica la dinamica del sinistro: il Marini, alla guida del suo automezzo, nell'accingersi a svoltare a sinistra in una strada a senso unico all'altezza di un incrocio, urtava il motociclo condotto dal Santillo, che sopraggiungeva da tergo, sulla sua sinistra, nella stessa direzione di marcia.

2. Le doglianze del ricorrente, articolate in tre motivi, attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla Corte di merito esclusivamente in base al fatto che il Marini non avrebbe avuto la patente al momento del fatto: circostanza che il ricorrente contesta, allegando al ricorso copia del verbale di contestazione in data 6 luglio 2016 da cui risulta che il Marini veniva identificato proprio mediante esibizione della sua patente di guida.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge (ma, di fatto, vizio di motivazione) in ordine al trattamento sanzionatorio, nettamente superiore al minimo edittale, riguardo al quale, pur a fronte delle doglianze rassegnate con l'atto d'appello, la Corte di merito ha graficamente omesso di motivare.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla disposta revoca della patente di guida, confermata senza argomentare in proposito da parte della Corte felsinea, in relazione alla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'automatismo della revoca della patente in relazione ad addebiti del tipo di quello contestato al Marini.

3. Il ricorso é fondato in tutti i motivi in esso articolati.

3.1. Quanto al primo motivo, risulta disattesa per tabulas la motivazione resa dalla Corte felsinea per giustificare il diniego delle attenuanti generiche: il Marini era infatti in possesso della patente di guida (della quale é stata peraltro disposta la revoca), usata come documento di riconoscimento in sede di contestazione della violazione al codice della strada.

3.2. Quanto al secondo motivo, a fronte della grafica mancanza di motivazione sul punto (nonostante la doglianza formulata in appello), era dovere della Corte di merito argomentare (sia pure sommariamente, in considerazione del fatto che la pena irrogata risulta comunque al disotto della media edittale) circa il mantenimento del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado.

3.3. Quanto al terzo motivo, giova osservare che, al momento della sentenza di primo grado (allorché fu irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, confermata dalla sentenza impugnata), non era ancora intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen."(C.Cost. sentenza n. 88/2019 (ud. 19.2.2019 - dep. 17.4.2019).

A fronte di ciò, ed indipendentemente dal fatto che la difesa fosse o meno nelle condizioni di proporre appello al riguardo (proprio in relazione al fatto che, al momento della sentenza di primo grado, era sempre prevista l'automatica revoca della patente per i delitti di omicidio e lesioni stradali, senza possibilità di scelta per l'organo giudicante), nondimeno la Corte bolognese (che si é pronunciata dopo il deposito della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, avente nella specie efficacia ex tunc) doveva necessariamente affrontare la questione della scelta tra l'applicazione della sanzione della revoca e di quella della sospensione della patente di guida, stante la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'automatismo della revoca nei casi non caratterizzati dalla configurabilità di determinate circostanze aggravanti.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo la preclusione del giudicato inibisce (al giudice dell'esecuzione) la rivalutazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente alla luce dell'anzidetta pronunzia del Giudice delle Leggi (in proposito si veda l'ampio percorso argomentativo di Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Coppola, Rv. 277911).

4. Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche, la determinazione della pena e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, restando fermo che, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in quanto non oggetto di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche, la determinazione della pena e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Visto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 30 giugno 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna del medesimo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose stradali (art. 590-bis cod.pen.) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Pacifica la dinamica del sinistro: il Marini, alla guida del suo automezzo, nell'accingersi a svoltare a sinistra in una strada a senso unico all'altezza di un incrocio, urtava il motociclo condotto dal Santillo, che sopraggiungeva da tergo, sulla sua sinistra, nella stessa direzione di marcia. 2. Le doglianze del ricorrente, articolate in tre motivi, attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla Corte di merito esclusivamente in base al fatto che il Marini non avrebbe avuto la patente al momento del fatto: circostanza che il ricorrente contesta, allegando al ricorso copia del verbale di contestazione in data 6 luglio 2016 da cui risulta che il Marini veniva identificato proprio mediante esibizione della sua patente di guida. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge (ma, di fatto, vizio di motivazione) in ordine al trattamento sanzionatorio, nettamente superiore al minimo edittale, riguardo al quale, pur a fronte delle doglianze rassegnate con l'atto d'appello, la Corte di merito ha graficamente omesso di motivare. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla disposta revoca della patente di guida, confermata senza argomentare in proposito da parte della Corte felsinea, in relazione alla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'automatismo della revoca della patente in relazione ad addebiti del tipo di quello contestato al Marini. 3. Il ricorso é fondato in tutti i motivi in esso articolati. 3.1. Quanto al primo motivo, risulta disattesa per tabulas la motivazione resa dalla Corte felsinea per giustificare il diniego delle attenuanti generiche: il Marini era infatti in possesso della patente di guida (della quale é stata peraltro disposta la revoca), usata come documento di riconoscimento in sede di contestazione della violazione al codice della strada. 3.2. Quanto al secondo motivo, a fronte della grafica mancanza di motivazione sul punto (nonostante la doglianza formulata in appello), era dovere della Corte di merito argomentare (sia pure sommariamente, in considerazione del fatto che la pena irrogata risulta comunque al disotto della media edittale) circa il mantenimento del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado. 3.3. Quanto al terzo motivo, giova osservare che, al momento della sentenza di primo grado (allorché fu irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, confermata dalla sentenza impugnata), non era ancora intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen."(C.Cost. sentenza n. 88/2019 (ud. 19.2.2019 - dep. 17.4.2019). A fronte di ciò, ed indipendentemente dal fatto che la difesa fosse o meno nelle condizioni di proporre appello al riguardo (proprio in relazione al fatto che, al momento della sentenza di primo grado, era sempre prevista l'automatica revoca della patente per i delitti di omicidio e lesioni stradali, senza possibilità di scelta per l'organo giudicante), nondimeno la Corte bolognese (che si é pronunciata dopo il deposito della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, avente nella specie efficacia ex tunc) doveva necessariamente affrontare la questione della scelta tra l'applicazione della sanzione della revoca e di quella della sospensione della patente di guida, stante la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'automatismo della revoca nei casi non caratterizzati dalla configurabilità di determinate circostanze aggravanti. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo la preclusione del giudicato inibisce (al giudice dell'esecuzione) la rivalutazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente alla luce dell'anzidetta pronunzia del Giudice delle Leggi (in proposito si veda l'ampio percorso argomentativo di Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Coppola, Rv. 277911). 4. Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche, la determinazione della pena e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, restando fermo che, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in quanto non oggetto di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche, la determinazione della pena e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabil
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