CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con due distinti atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine all'eccessività della pena determinata per il reato di concorso in ricettazione attenuata ascrittogli, è manifestamente infondato, poiché, nell'invocare un inesistente diritto al minimo della pena, non si è tenuto conto che, secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agii aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché non è deducibile dinanzi a questa Corte la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice in punto di giudizio della pena risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 11 della impugnata sentenza, ove si sono indicate le ragioni giustificative del discostamento della pena dal minimo edittale); considerato che il secondo motivo del medesimo ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in tutte le sue forme con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello assolto l'onere argomentativo sul punto (si vedano le pagg. 9 e 10 della impugnata sentenza) in modo conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto, connotanti negativamente la sua personalità e dimostrativi di una particolare capacità a delinquere (cfr., ad es. Sez. 3, n. 34947 Kt del 03/11/2020, S., Rv. 280444 — 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); osservato che con riferimento all'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'omessa determinazione di una pena più mite rispetto a quella inflitta all'altro correo, a fronte del diverso ruolo assunto dai due nella vicenda delittuosa, devono ritenersi valide le medesime conclusioni sopra esposte con riferimento al primo motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'altro ricorrente, limitandosi di fatto il ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito al fine di giustificare la richiesta di una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la specifica motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente ricostruito il determinante apporto alla commissione del fatto imputato da parte del [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos