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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26713/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25868/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]'EDILIZIA, in per- sona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difes e dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaI.

Newton, n. 34 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona de curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] crini, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Bernardo, n.101; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 653/19, depositata il 30 gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che, con scrittura privata del 28 marzo 2008, l'[OSCURATO:PERSONA]- sare [OSCURATO:SOCIETA]., il CESVED – [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell'Edilizia, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità rispettiva- mente di capogruppo e mandanti,regolarono i rapporti interni a ll'ATI tra loro costituita per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Napoli per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di via Marina e ammodernamento della linea tramviaria Municipio-[OSCURATO:PERSONA], seconda tratta [OSCURATO:PERSONA]; che, con lodo del 22 novembre 2013, il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta in ordine all'esecuzione dellapredetta scrittura accolse la domanda proposta dal CESVED e dalla Ianniello nei con- fronti dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, accertando l'inadempimento della convenuta, pronunciando la risoluzione del contratto e condannandol'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni; che, con sentenza del 30 gennaio 2019, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità del lodo; che avverso la predetta sentenza il CESVED e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi , al quale l' Im- presa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che nel corso del giudizio, essendo stato dichiarato il fallimento dell'Im- presa [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato intervento il curatore.

Considerato che, con atto sottoscritto anche dal difensore il 1° e il 2 marzo 2023, notificato il 2 marzo 2023 e depositato in cancelleria,le ricorrenti hanno rinunciatoall'impugnazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stata la causa definita in via transattiva, e chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali; che,con atto sottoscritto anche dal difensore il 2 marzo 2023, notificato il 3 marzo 2023 e depositato in Cancelleria unitamente alla rinuncia, il cura- tore delfallimento ha dichiarato di accettare l a rinuncia; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra proce- dere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna dellerinuncianti alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25868/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]'EDILIZIA, in per- sona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difes e dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaI. Newton, n. 34 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona de curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] crini, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Bernardo, n.101; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 653/19, depositata il 30 gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, con scrittura privata del 28 marzo 2008, l'[OSCURATO:PERSONA]- sare [OSCURATO:SOCIETA]., il CESVED – [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell'Edilizia, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità rispettiva- mente di capogruppo e mandanti,regolarono i rapporti interni a ll'ATI tra loro costituita per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Napoli per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di via Marina e ammodernamento della linea tramviaria Municipio-[OSCURATO:PERSONA], seconda tratta [OSCURATO:PERSONA]; che, con lodo del 22 novembre 2013, il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta in ordine all'esecuzione dellapredetta scrittura accolse la domanda proposta dal CESVED e dalla Ianniello nei con- fronti dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, accertando l'inadempimento della convenuta, pronunciando la risoluzione del contratto e condannandol'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni; che, con sentenza del 30 gennaio 2019, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità del lodo; che avverso la predetta sentenza il CESVED e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi , al quale l' Im- presa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che nel corso del giudizio, essendo stato dichiarato il fallimento dell'Im- presa [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato intervento il curatore. Considerato che, con atto sottoscritto anche dal difensore il 1° e il 2 marzo 2023, notificato il 2 marzo 2023 e depositato in cancelleria,le ricorrenti hanno rinunciatoall'impugnazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stata la causa definita in via transattiva, e chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali; che,con atto sottoscritto anche dal difensore il 2 marzo 2023, notificato il 3 marzo 2023 e depositato in Cancelleria unitamente alla rinuncia, il cura- tore delfallimento ha dichiarato di accettare l a rinuncia; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra proce- dere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna dellerinuncianti alle spese.
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