CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06298/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso riposa su motivi inammissibili e in particolare il primo perché aspecifico rispetto al motivare della sentenza gravata che con puntualità logica ha esclusa la ricorrenza dello stato di necessità rivendicato dalla difesa anche con il presente ricorso ma in termini di evidente apoditticità mentre il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre che generico, riguarda comunque un profilo - il trattamento sanzionatorio - rispetto al quale non erano state dedotte censure in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30