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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17366/2026

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ELL’INTERNO; [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappres. pro tempore;-intimati-avverso il decreto di convalida del provvedimento, n. prot. 18/25, delQuestore della Provincia di Pistoia, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20866/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17366/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHECon decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Pistoia ha convalidatoil provvedimento del Questore della Provincia di Pistoia emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, che, a seguito deldecreto d’espulsione emesso dal Prefetto, ha dispostoaccompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forzapubblica, osservando che “Si rappresenta che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] essendo titolare di un contratto di lavoro con scadenza al 31712/epur essendo ancora in essere il termine per l’impugnazione del decretocon cui è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno di fatto è privo di valido titolo di permanenza del territoriodello Stato”.Lo straniero ricorre in cassazione, averso il suddetto decreto, con ununico motivo.

Il Ministero dell’Interno e la Questura della provincia diPistoia non si sono costituiti.

L’Avvocatura Generale dello Stato, perconto degli intimati, ha depositato nota chiedendo di partecipareall’eventuale udienza di discussione.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 14T.U.I. in relazione all’art. 360.

I comma, numero 4 c.p.c., per non averil giudice di pace motivato la propria decisione, adottando sempliciformule di stile.Il ricorso è fondato, data l’apparenza della motivazione adottata.Invero, il giudice di pace ha usato un prestampato e ha redatto unamotivazione del tutto illogica e contraddittoria, perché, nella parteaggiunta a penna, è scritto che lo straniero è ancora in termini perimpugnare il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta dipermesso di soggiorno.Numero registro generale 20866/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17366/2026Data pubblicazione 01/06/2026In particolare, in data 07/09/2025, la Questura di Pistoia haprovveduto a notificare al ricorrente il decreto di rigetto dell’istanza dirinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Commissioneterritoriale per il riconoscimento della protezione internazionale diOra, il giudice di pace è tenuto ad attività istruttoria per verificare qualesia la decisione della Commissione territoriale, che non può consideraredefinitiva se prima non sono scaduti i termini per la impugnazione; finoa quel momento l’espulsione è ineseguibile (Cass., n. 34155/2025, inmotivazione).Nella specie, la motivazione, come sopra detto, è apparente nel sensoche non esplicita- secondo i criteri del “minimo costituzionale”- leragioni del rigetto del ricorso dello straniero avverso il provvedimentodel Questore; anzi, essa menziona la pendenza del termine perimpugnare il provvedimento negativo della Commissione territoriale sulpermesso di soggiorno, il cui mancato decorso avrebbe dovutocostituire un elemento impeditivo del rigetto del ricorso in esame,stante l’inespellibilità dello straniero alla data del decreto oggetto dicausa.Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo, ilprovvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al giudicedi pace per un nuovo esame della fattispecie sottesa alla critica accolta,in conformità del principio di diritto affermato, anche in ordine allespese del giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinviala causa al giudice di pace di Pistoia, in diversa composizione, nei limitidi cui in motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio del giudiziodi legittimità.Numero registro generale 20866/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17366/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 26 maggio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELL’INTERNO; [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappres. pro tempore;-intimati-avverso il decreto di convalida del provvedimento, n. prot. 18/25, delQuestore della Provincia di Pistoia, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20866/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17366/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHECon decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Pistoia ha convalidatoil provvedimento del Questore della Provincia di Pistoia emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, che, a seguito deldecreto d’espulsione emesso dal Prefetto, ha dispostoaccompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forzapubblica, osservando che “Si rappresenta che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] essendo titolare di un contratto di lavoro con scadenza al 31712/epur essendo ancora in essere il termine per l’impugnazione del decretocon cui è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno di fatto è privo di valido titolo di permanenza del territoriodello Stato”.Lo straniero ricorre in cassazione, averso il suddetto decreto, con ununico motivo. Il Ministero dell’Interno e la Questura della provincia diPistoia non si sono costituiti. L’Avvocatura Generale dello Stato, perconto degli intimati, ha depositato nota chiedendo di partecipareall’eventuale udienza di discussione.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 14T.U.I. in relazione all’art. 360. I comma, numero 4 c.p.c., per non averil giudice di pace motivato la propria decisione, adottando sempliciformule di stile.Il ricorso è fondato, data l’apparenza della motivazione adottata.Invero, il giudice di pace ha usato un prestampato e ha redatto unamotivazione del tutto illogica e contraddittoria, perché, nella parteaggiunta a penna, è scritto che lo straniero è ancora in termini perimpugnare il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta dipermesso di soggiorno.Numero registro generale 20866/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17366/2026Data pubblicazione 01/06/2026In particolare, in data 07/09/2025, la Questura di Pistoia haprovveduto a notificare al ricorrente il decreto di rigetto dell’istanza dirinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Commissioneterritoriale per il riconoscimento della protezione internazionale diOra, il giudice di pace è tenuto ad attività istruttoria per verificare qualesia la decisione della Commissione territoriale, che non può consideraredefinitiva se prima non sono scaduti i termini per la impugnazione; finoa quel momento l’espulsione è ineseguibile (Cass., n. 34155/2025, inmotivazione).Nella specie, la motivazione, come sopra detto, è apparente nel sensoche non esplicita- secondo i criteri del “minimo costituzionale”- leragioni del rigetto del ricorso dello straniero avverso il provvedimentodel Questore; anzi, essa menziona la pendenza del termine perimpugnare il provvedimento negativo della Commissione territoriale sulpermesso di soggiorno, il cui mancato decorso avrebbe dovutocostituire un elemento impeditivo del rigetto del ricorso in esame,stante l’inespellibilità dello straniero alla data del decreto oggetto dicausa.Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo, ilprovvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al giudicedi pace per un nuovo esame della fattispecie sottesa alla critica accolta,in conformità del principio di diritto affermato, anche in ordine allespese del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinviala causa al giudice di pace di Pistoia, in diversa composizione, nei limitidi cui in motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio del giudiziodi legittimità.Numero registro generale 20866/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17366/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 26 maggio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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