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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17330/2026

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difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania n. 8534/2021 depositata il 29/9/2021.Numero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che AlfioLeonardi impugnava la cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt.36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972, per IRAP, IVA ed IRPEFrelative all’anno 2005, con la quale veniva recuperato l’importo di €103.562,00.

Il contribuente esponeva di aver beneficiato, in qualità dititolare dell’omonima impresa individuale ormai cessata, degli interventistabiliti ai sensi dell’art. 1, comma 1011, l. 296/2006 per le areeinteressate dai fenomeni sismici e vulcanici verificatisi in Sicilia nel 2002;lo stesso, in particolare, aveva definito la propria posizione debitoria per il2005 attraverso il versamento del 50% del dovuto con pagamento rateale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso,ritenendo che i benefici riguardassero esclusivamente i tributi dovuti dal29/10/2002 al 31/3/2003.2.

Il contribuente proponeva appello, sostenendo che il periodo inquestione era stato esteso fino al 15/12/2005.L’Agenzia delle Entrate resisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’appello, osservando che il periododell’emergenza era stato prorogato con d.P.C.M. 22/12/2005 fino al31/12/2005 e, successivamente, fino al 31/12/2006, ma i benefici nonpotevano comunque essere riconosciuti in quanto, con la decisione dellaCommissione UE del 14/8/2015, era stata riconosciuta agli stessi natura diaiuti di Stato contrari all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione Europea; non potevano quindi essere concessi,salva la dimostrazione – che il contribuente non aveva fornito - che gliNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026stessi rientrassero entro i limiti del cd. regolamento de minimis pari ad €200.000.3.

Avverso tale sentenza il Leonardi ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.Non ha resistito, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 1, comma2° e 36, comma 2°, n. 4) d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2°, n. 4) e 112c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Lo stesso ha evidenziato che nellamotivazione della sentenza si fa riferimento ad una richiesta di rimborsoIVA e di ritenute alla fonte, che nulla avrebbero a che vedere con l’oggettodel presente giudizio, sicché la sentenza sarebbe stata redatta attraversoil procedimento del cd.

“copia – incolla” della motivazione di un’altrasentenza.1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. inquanto, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo, la CTR avevadeciso su un oggetto diverso da quello indicato dall’appellante, odiernoricorrente (richiesta di rimborso in luogo di recupero di imposte definitecon l’agevolazione).1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (checomporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. adopera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando lamotivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramenteNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (cosìCass.

Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).Nel caso di specie, la motivazione è chiara, giacché la CTR ha ritenutoche il contribuente non potesse godere del beneficio, in considerazione deiprovvedimenti indicati ed in particolare della decisione della CommissioneUE che costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso.

È evidente, quindi,che il riferimento contenuto in sentenza alla richiesta di rimborso e alleritenute alla fonte non impedisce di comprendere la ratio decidendi ecostituisce un mero errore materiale.2.1 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 107,paragrafo 2 lett. b) e 108 del trattato sul funzionamento dell’UnioneNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026Europea, e dell’art. 117 Cost..

Lo stesso ha dedotto che la CTR aveva maleinterpretato la decisione della Commissione, in quanto la stessa avevaaffermato che gli aiuti erano compatibili con la disciplina unionale sullaconcorrenza se erogati nei confronti di imprese, a condizione che fosserocontenute nei limiti dell’entità del danno effettivamente subito per effettodi una calamità naturale ovvero nei limiti del regolamento cd. de minimispari ad €

200.000. Sennonché la prova di tali circostanze non potevaessere più fornita con riguardo agli eventi risalenti ad oltre dieci anniprima della decisione e, quindi, la Commissione aveva affermato che nonandava richiesta la restituzione di quanto erogato in base all’art. 1,comma 1011, d.lgs. 296/2006 ai beneficiari, salvo che questi nonavessero neppure una sede operativa nell’area colpita dalla calamitànaturale.

Il ricorrente ha altresì aggiunto che la sua posizione è comunquediversa da quei soggetti che hanno pagato le imposte e ne richiedono ilrimborso, giacché in tale ultimo caso il beneficio non è stato ancoraconcesso.2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.L’art. 1, comma 1011, l. 297/2006 (come modificato dall’art. 36 bisd.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008) dispone che «Ai soggetti destinataridell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n.3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005,interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia diCatania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consigliodei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizioneentro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti,corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo atitolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale edinteressi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità dirateizzazione.

I contribuenti hanno la facoltà di definire la propriaNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamentoversamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applical'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorchésiano state notificate le cartelle esattoriali».[OSCURATO:PERSONA], con la decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] C (2015) 5549, haritenuto che le misure prese in considerazione (tra le quali rientrano quelleoggetto della presente controversia) integrino aiuti di Stato che violanol’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.È fatta salva l'ipotesi che si tratti (art. 2 della decisione) di un «aiutoindividuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n.717/2014» (cioè dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis) oche (art. 3), «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 delregolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «oda ogni altro regime di aiuti approvato».[OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in particolare, che, per rientrare traquelli consentiti dall’art. 107 paragrafo 2 lettera b) TFUE, gli aiuti devonopresentare le seguenti caratteristiche: a) deve essere dimostrato che ildanno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenzadiretta della calamità naturale in esame; b) l’aiuto deve solo ovviare aldanno provocato dalla calamità naturale e non comportare unasovracompensazione del danno subito dai beneficiari; tali circostanze nonricorrono tuttavia con riguardo alle misure oggetto della decisione, inquanto (punto 123) «i regimi in questione non contengono nessunadefinizione di danno (sia esso materiale o immateriale) e non stabilisconoNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026alcun nesso tra l’aiuto e i danni effettivamente subiti a seguito dellecalamità naturali citate.

Inoltre, i regimi non limitano l’importo dellacompensazione a quanto necessario per ovviare ai danni effettivamentesubiti dal beneficiario dell'aiuto.

Infine, i costi ammissibili non sono fissatiin base al danno arrecato all’impresa beneficiaria come conseguenzadiretta della calamità naturale».Per tali motivi (punti 135 - 136), «l’Italia è tenuta ad annullare tutti ipagamenti di aiuti in essere a norma dei regimi di cui al punto (109), coneffetto alla data di adozione della presente decisione.

A partire dalla datadella presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato comebase di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti.Per quanto attiene al caso degli aiuti individuali già versati nel quadrodelle misure in esame prima della data di avvio della decisione edell’ingiunzione di sospensione (cfr. il punto (54)), il regime vaconsiderato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107,paragrafo 2, lettera b), del TFUE a condizione che possa essere stabilitoun nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguitoalle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma dellemisure in esame.

È necessario evitare i casi di sovracompensazionerispetto ai danni subiti dalle singole imprese.

Inoltre, ogni compensazionerelativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte dovrà essere dedottaed è necessario escludere ogni tipo di cumulo di aiuti previsti dal regime inoggetto e aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi ammissibili».[OSCURATO:PERSONA] ha quindi affermato che gli Stati sono anche tenuti alrecupero di quanto già versato per effetto di aiuti di Stato che violanol’art. 108 del Trattato, salvo che ricorrano circostanze eccezionali chedeterminino l’impossibilità di dare corretta esecuzione all’attività direcupero (ha richiamato CGUE nella causa [OSCURATO:PERSONA]404/00, [OSCURATO:PERSONA] europee/Regno di Spagna, Raccolta 2003, pag.

I-6695(ECLI:EU:C:2003)).Numero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026Tali circostanze eccezionali sono individuate, con riguardo alla misurain esame, nell’obbligo per gli imprenditori di conservare le scritturecontabili e gli altri documenti per il periodo di dieci anni (art. 2220 c.c.),che impedirebbe loro di dimostrare l’entità dei danni subiti per effettodelle calamità verificatesi oltre dieci anni prima della decisione.Pertanto (punto 156) «Alla luce delle circostanze eccezionali di cui aipunti dal (147) al (152), per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misurein oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltredieci anni prima della data della presente decisione, non è opportunodisporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari nonaventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale almomento dell’evento.

L’Italia ha dimostrato che sarebbe assolutamenteimpossibile calcolare con precisione l’importo dell’aiuto incompatibile darecuperare.

I singoli beneficiari ammissibili a fruire degli aiuti ritenuticompatibili con il mercato interno in virtù della deroga di cui all’articolo107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE potrebbero non essere più inpossesso della documentazione necessaria per attestare i danni arrecatidalla calamità naturale e per dimostrare se hanno o meno ottenuto unbeneficio (completo o parziale) del danno subito.

Devono tuttavia essererecuperati gli aiuti concessi nell’ambito di tutte le misure in questione asingoli beneficiari che non avevano sedi operative nell'area colpita dacalamità naturale al momento dell’evento (anche per le calamità naturaliverificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione).L’Italia è tenuta a verificare l’esistenza di sedi operative nell'areainteressata in base alle informazioni contenute nei pubblici registri aitempi dell’evento».Proprio per tale motivo, con l’articolo 4 di tale decisione laCommissione dispone che «L’Italia recupera dai beneficiari gli aiutiincompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdottodall’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, eNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026successive modifiche e integrazioni, e a tutti i provvedimenti attuativipertinenti previsti dalla legge succitata.2.

L’Italia recupera inoltre gli aiuti incompatibili concessi nell’ambitodegli altri regimi di aiuto di cui all’articolo 1 da tutti i beneficiari non aventiuna sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momentodell’evento».In definitiva le misure prese in considerazione nella decisione (tra lequali rientrano quelle di cui all’art. 1, comma 1011, l. 296/2006) integranoaiuti di Stato che violano l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, salvo che si tratti (art. 2) di un «aiutoindividuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n.717/2014» (cioè dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis) oche (art. 3), «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 delregolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «oda ogni altro regime di aiuti approvato».Ciò nonostante (art. 4) il recupero degli aiuti incompatibili già concessiin forza di norme diverse dall’articolo 33, comma 28, l. 183/2011 èconsentito solo nei confronti dei beneficiari «non aventi una sedeoperativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell’evento»,poiché in tal caso sarebbe da escludere che lo stesso possa aver subitodanni per effetto degli eventi dannosi.2.3 Resta da verificare se tuttavia ciò valga anche per l’IVA; occorrericordare, infatti, che la Corte di Giustizia UE, con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., C82/14, ha ritenuto contraria al principio di neutralità fiscale la disposizionedell’art. 9, comma 17, l. 289/2002, che testualmente dispone: «I soggetticolpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provinceNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026di Catania, Ragusa e Siracusa, […] destinatari dei provvedimentiagevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributie contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizionerelativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La definizione si perfezionaversando, entro il 16 marzo 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascuntributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo dicapitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento delladefinizione comporta gli effetti di cui al comma 10.

Qualora gli importi daversare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano lasomma di [EUR 5 000], gli importi eccedenti possono essere versati in unmassimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali adecorrere dal 17 marzo 2003.L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze dellerate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica[…]».La Corte di giustizia, dopo aver premesso che «il sistema delledetrazioni è stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA […] talesistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dall’oneredell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche.

Ilsistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralitàdell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche», ha rilevato che«la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA,il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggettipassivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finalee dovute all’amministrazione finanziaria» e dall’altro comporta «unadisparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, inquanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti passivi da essaindicati, e in forza della riduzione dell’IVA normalmente dovuta – riduzioneprevista dalla medesima disposizione –, di conservare o di incamerare laNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026maggior parte dell’importo dell’IVA percepita sulle cessioni di beni e leprestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italianodevono versare per intero l’importo dell’IVA normalmente dovutaall’amministrazione finanziaria, sulla base di tali operazioni».2.4 Alla luce di tale pronuncia, anche questa Corte ha osservato che lemisure previste dall’art. 9, comma 17, l. 289/2002 non operano conriguardo all’IVA «atteso che, nel prevedere a beneficio delle personecolpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa eSiracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmentedovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto alrimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa ilprincipio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossioneintegrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrastocon l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14» (così Cass. n.18205/2016; cfr. anche Cass. n. 25278/2015; Cass. n. 16923/2016;Cass. n. 17563/2018).Deve quindi concludersi che il recupero sia legittimo con riguardoall’IVA, non essendovi motivo per pervenire ad una soluzione differentecon riguardo alle misure previste dall’art. 1, comma 1011, l. 296/2006 chesi pongono in contrasto anch’esse con il principio di neutralità fiscale (cfr.Cass. n. 195/2026).3.1 Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) per violazione degli artt. 36 bisd.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972 in relazione al d.P.C.M.14/11/2017.Lo stesso ha rilevato che non potrebbe trovare applicazione il recupero54 bis d.P.R. 633/1972 che è consentito solo quando l’importo dovuto puòessere determinato mediante un controllo meramente cartolare o sullaNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026base dei dati forniti dal contribuente o della correzione di errori materiali odi calcolo; nel caso di specie, non ricorrerebbe tale situazione, comedimostra il d.P.C.M. 14/11/2017, con il quale è stata prevista la nomina diun commissario straordinario per il recupero delle agevolazioni ritenuteillegittime dalla decisione della Commissione sopra citata, relative alterremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009 ed è stata stabilita unaprocedura estremamente articolate e dunque incompatibile con ladisciplina di cui agli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972.3.2 Va premesso che il riferimento al d.P.C.M. 14/11/2017 appareinappropriato perché in quel caso l’accertamento è complesso, essendonecessario verificare, nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto ilbeneficio, l’entità dei danni subiti, giacché solo entro tali limiti l’aiuto saràlegittimo.Nel caso di specie, l’accertamento è stato di natura differente, giacchélo stesso si è esaurito in una verifica meramente cartolare delledichiarazioni del contribuente – all’esito della quale si è ritenuto che ibenefici non spettassero in considerazione dei dati indicati nelle stesse -come emerge, del resto, dal ricorso per cassazione (cfr. pag. 4 e 5), nelquale è riportato parzialmente il contenuto di uno di tali atti e ladescrizione della vicenda.L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è senz’altropossibile quando il dovuto viene determinato mediante un controllomeramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di unacorrezione di errori materiali o di calcolo, che non comportano larisoluzione di questioni giuridiche (Cass. n. 9759/2024; Cass. n.30791/2018; Cass. n. 14949/2018 Cass. n. 11292/2016).

Pertanto, ilmotivo deve essere rigettato.4.

In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, limitatamente aitributi diversi dall’IVA, mentre vanno rigettati i rimanenti tre; la sentenzaNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,che dovrà accertare l’esistenza dei presupposti sopra indicati per laconservazione del beneficio o per l’esclusione del recupero con riguardo aitributi diversi dall’IVA e dovrà altresì provvedere in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso limitatamente ai tributi diversidall’IVA e rigetta i rimanenti tre; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania n. 8534/2021 depositata il 29/9/2021.Numero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che AlfioLeonardi impugnava la cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt.36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972, per IRAP, IVA ed IRPEFrelative all’anno 2005, con la quale veniva recuperato l’importo di €103.562,00. Il contribuente esponeva di aver beneficiato, in qualità dititolare dell’omonima impresa individuale ormai cessata, degli interventistabiliti ai sensi dell’art. 1, comma 1011, l. 296/2006 per le areeinteressate dai fenomeni sismici e vulcanici verificatisi in Sicilia nel 2002;lo stesso, in particolare, aveva definito la propria posizione debitoria per il2005 attraverso il versamento del 50% del dovuto con pagamento rateale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso,ritenendo che i benefici riguardassero esclusivamente i tributi dovuti dal29/10/2002 al 31/3/2003.2. Il contribuente proponeva appello, sostenendo che il periodo inquestione era stato esteso fino al 15/12/2005.L’Agenzia delle Entrate resisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’appello, osservando che il periododell’emergenza era stato prorogato con d.P.C.M. 22/12/2005 fino al31/12/2005 e, successivamente, fino al 31/12/2006, ma i benefici nonpotevano comunque essere riconosciuti in quanto, con la decisione dellaCommissione UE del 14/8/2015, era stata riconosciuta agli stessi natura diaiuti di Stato contrari all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione Europea; non potevano quindi essere concessi,salva la dimostrazione – che il contribuente non aveva fornito - che gliNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026stessi rientrassero entro i limiti del cd. regolamento de minimis pari ad €200.000.3. Avverso tale sentenza il Leonardi ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.Non ha resistito, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 1, comma2° e 36, comma 2°, n. 4) d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2°, n. 4) e 112c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Lo stesso ha evidenziato che nellamotivazione della sentenza si fa riferimento ad una richiesta di rimborsoIVA e di ritenute alla fonte, che nulla avrebbero a che vedere con l’oggettodel presente giudizio, sicché la sentenza sarebbe stata redatta attraversoil procedimento del cd. “copia – incolla” della motivazione di un’altrasentenza.1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. inquanto, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo, la CTR avevadeciso su un oggetto diverso da quello indicato dall’appellante, odiernoricorrente (richiesta di rimborso in luogo di recupero di imposte definitecon l’agevolazione).1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (checomporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. adopera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando lamotivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramenteNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (cosìCass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).Nel caso di specie, la motivazione è chiara, giacché la CTR ha ritenutoche il contribuente non potesse godere del beneficio, in considerazione deiprovvedimenti indicati ed in particolare della decisione della CommissioneUE che costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso. È evidente, quindi,che il riferimento contenuto in sentenza alla richiesta di rimborso e alleritenute alla fonte non impedisce di comprendere la ratio decidendi ecostituisce un mero errore materiale.2.1 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 107,paragrafo 2 lett. b) e 108 del trattato sul funzionamento dell’UnioneNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026Europea, e dell’art. 117 Cost.. Lo stesso ha dedotto che la CTR aveva maleinterpretato la decisione della Commissione, in quanto la stessa avevaaffermato che gli aiuti erano compatibili con la disciplina unionale sullaconcorrenza se erogati nei confronti di imprese, a condizione che fosserocontenute nei limiti dell’entità del danno effettivamente subito per effettodi una calamità naturale ovvero nei limiti del regolamento cd. de minimispari ad € 200.000. Sennonché la prova di tali circostanze non potevaessere più fornita con riguardo agli eventi risalenti ad oltre dieci anniprima della decisione e, quindi, la Commissione aveva affermato che nonandava richiesta la restituzione di quanto erogato in base all’art. 1,comma 1011, d.lgs. 296/2006 ai beneficiari, salvo che questi nonavessero neppure una sede operativa nell’area colpita dalla calamitànaturale. Il ricorrente ha altresì aggiunto che la sua posizione è comunquediversa da quei soggetti che hanno pagato le imposte e ne richiedono ilrimborso, giacché in tale ultimo caso il beneficio non è stato ancoraconcesso.2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.L’art. 1, comma 1011, l. 297/2006 (come modificato dall’art. 36 bisd.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008) dispone che «Ai soggetti destinataridell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n.3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005,interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia diCatania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consigliodei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizioneentro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti,corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo atitolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale edinteressi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità dirateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propriaNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamentoversamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applical'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorchésiano state notificate le cartelle esattoriali».[OSCURATO:PERSONA], con la decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] C (2015) 5549, haritenuto che le misure prese in considerazione (tra le quali rientrano quelleoggetto della presente controversia) integrino aiuti di Stato che violanol’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.È fatta salva l'ipotesi che si tratti (art. 2 della decisione) di un «aiutoindividuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n.717/2014» (cioè dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis) oche (art. 3), «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 delregolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «oda ogni altro regime di aiuti approvato».[OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in particolare, che, per rientrare traquelli consentiti dall’art. 107 paragrafo 2 lettera b) TFUE, gli aiuti devonopresentare le seguenti caratteristiche: a) deve essere dimostrato che ildanno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenzadiretta della calamità naturale in esame; b) l’aiuto deve solo ovviare aldanno provocato dalla calamità naturale e non comportare unasovracompensazione del danno subito dai beneficiari; tali circostanze nonricorrono tuttavia con riguardo alle misure oggetto della decisione, inquanto (punto 123) «i regimi in questione non contengono nessunadefinizione di danno (sia esso materiale o immateriale) e non stabilisconoNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026alcun nesso tra l’aiuto e i danni effettivamente subiti a seguito dellecalamità naturali citate. Inoltre, i regimi non limitano l’importo dellacompensazione a quanto necessario per ovviare ai danni effettivamentesubiti dal beneficiario dell'aiuto. Infine, i costi ammissibili non sono fissatiin base al danno arrecato all’impresa beneficiaria come conseguenzadiretta della calamità naturale».Per tali motivi (punti 135 - 136), «l’Italia è tenuta ad annullare tutti ipagamenti di aiuti in essere a norma dei regimi di cui al punto (109), coneffetto alla data di adozione della presente decisione. A partire dalla datadella presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato comebase di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti.Per quanto attiene al caso degli aiuti individuali già versati nel quadrodelle misure in esame prima della data di avvio della decisione edell’ingiunzione di sospensione (cfr. il punto (54)), il regime vaconsiderato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107,paragrafo 2, lettera b), del TFUE a condizione che possa essere stabilitoun nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguitoalle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma dellemisure in esame. È necessario evitare i casi di sovracompensazionerispetto ai danni subiti dalle singole imprese. Inoltre, ogni compensazionerelativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte dovrà essere dedottaed è necessario escludere ogni tipo di cumulo di aiuti previsti dal regime inoggetto e aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi ammissibili».[OSCURATO:PERSONA] ha quindi affermato che gli Stati sono anche tenuti alrecupero di quanto già versato per effetto di aiuti di Stato che violanol’art. 108 del Trattato, salvo che ricorrano circostanze eccezionali chedeterminino l’impossibilità di dare corretta esecuzione all’attività direcupero (ha richiamato CGUE nella causa [OSCURATO:PERSONA]404/00, [OSCURATO:PERSONA] europee/Regno di Spagna, Raccolta 2003, pag. I-6695(ECLI:EU:C:2003)).Numero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026Tali circostanze eccezionali sono individuate, con riguardo alla misurain esame, nell’obbligo per gli imprenditori di conservare le scritturecontabili e gli altri documenti per il periodo di dieci anni (art. 2220 c.c.),che impedirebbe loro di dimostrare l’entità dei danni subiti per effettodelle calamità verificatesi oltre dieci anni prima della decisione.Pertanto (punto 156) «Alla luce delle circostanze eccezionali di cui aipunti dal (147) al (152), per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misurein oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltredieci anni prima della data della presente decisione, non è opportunodisporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari nonaventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale almomento dell’evento. L’Italia ha dimostrato che sarebbe assolutamenteimpossibile calcolare con precisione l’importo dell’aiuto incompatibile darecuperare. I singoli beneficiari ammissibili a fruire degli aiuti ritenuticompatibili con il mercato interno in virtù della deroga di cui all’articolo107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE potrebbero non essere più inpossesso della documentazione necessaria per attestare i danni arrecatidalla calamità naturale e per dimostrare se hanno o meno ottenuto unbeneficio (completo o parziale) del danno subito. Devono tuttavia essererecuperati gli aiuti concessi nell’ambito di tutte le misure in questione asingoli beneficiari che non avevano sedi operative nell'area colpita dacalamità naturale al momento dell’evento (anche per le calamità naturaliverificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione).L’Italia è tenuta a verificare l’esistenza di sedi operative nell'areainteressata in base alle informazioni contenute nei pubblici registri aitempi dell’evento».Proprio per tale motivo, con l’articolo 4 di tale decisione laCommissione dispone che «L’Italia recupera dai beneficiari gli aiutiincompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdottodall’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, eNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026successive modifiche e integrazioni, e a tutti i provvedimenti attuativipertinenti previsti dalla legge succitata.2. L’Italia recupera inoltre gli aiuti incompatibili concessi nell’ambitodegli altri regimi di aiuto di cui all’articolo 1 da tutti i beneficiari non aventiuna sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momentodell’evento».In definitiva le misure prese in considerazione nella decisione (tra lequali rientrano quelle di cui all’art. 1, comma 1011, l. 296/2006) integranoaiuti di Stato che violano l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, salvo che si tratti (art. 2) di un «aiutoindividuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n.717/2014» (cioè dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis) oche (art. 3), «al momento della sua concessione, soddisfa le condizionipreviste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 delregolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «oda ogni altro regime di aiuti approvato».Ciò nonostante (art. 4) il recupero degli aiuti incompatibili già concessiin forza di norme diverse dall’articolo 33, comma 28, l. 183/2011 èconsentito solo nei confronti dei beneficiari «non aventi una sedeoperativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell’evento»,poiché in tal caso sarebbe da escludere che lo stesso possa aver subitodanni per effetto degli eventi dannosi.2.3 Resta da verificare se tuttavia ciò valga anche per l’IVA; occorrericordare, infatti, che la Corte di Giustizia UE, con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., C82/14, ha ritenuto contraria al principio di neutralità fiscale la disposizionedell’art. 9, comma 17, l. 289/2002, che testualmente dispone: «I soggetticolpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provinceNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026di Catania, Ragusa e Siracusa, […] destinatari dei provvedimentiagevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributie contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizionerelativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfezionaversando, entro il 16 marzo 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascuntributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo dicapitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento delladefinizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi daversare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano lasomma di [EUR 5 000], gli importi eccedenti possono essere versati in unmassimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali adecorrere dal 17 marzo 2003.L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze dellerate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica[…]».La Corte di giustizia, dopo aver premesso che «il sistema delledetrazioni è stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA […] talesistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dall’oneredell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Ilsistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralitàdell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche», ha rilevato che«la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA,il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggettipassivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finalee dovute all’amministrazione finanziaria» e dall’altro comporta «unadisparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, inquanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti passivi da essaindicati, e in forza della riduzione dell’IVA normalmente dovuta – riduzioneprevista dalla medesima disposizione –, di conservare o di incamerare laNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026maggior parte dell’importo dell’IVA percepita sulle cessioni di beni e leprestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italianodevono versare per intero l’importo dell’IVA normalmente dovutaall’amministrazione finanziaria, sulla base di tali operazioni».2.4 Alla luce di tale pronuncia, anche questa Corte ha osservato che lemisure previste dall’art. 9, comma 17, l. 289/2002 non operano conriguardo all’IVA «atteso che, nel prevedere a beneficio delle personecolpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa eSiracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmentedovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto alrimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa ilprincipio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossioneintegrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrastocon l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14» (così Cass. n.18205/2016; cfr. anche Cass. n. 25278/2015; Cass. n. 16923/2016;Cass. n. 17563/2018).Deve quindi concludersi che il recupero sia legittimo con riguardoall’IVA, non essendovi motivo per pervenire ad una soluzione differentecon riguardo alle misure previste dall’art. 1, comma 1011, l. 296/2006 chesi pongono in contrasto anch’esse con il principio di neutralità fiscale (cfr.Cass. n. 195/2026).3.1 Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) per violazione degli artt. 36 bisd.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972 in relazione al d.P.C.M.14/11/2017.Lo stesso ha rilevato che non potrebbe trovare applicazione il recupero54 bis d.P.R. 633/1972 che è consentito solo quando l’importo dovuto puòessere determinato mediante un controllo meramente cartolare o sullaNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026base dei dati forniti dal contribuente o della correzione di errori materiali odi calcolo; nel caso di specie, non ricorrerebbe tale situazione, comedimostra il d.P.C.M. 14/11/2017, con il quale è stata prevista la nomina diun commissario straordinario per il recupero delle agevolazioni ritenuteillegittime dalla decisione della Commissione sopra citata, relative alterremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009 ed è stata stabilita unaprocedura estremamente articolate e dunque incompatibile con ladisciplina di cui agli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972.3.2 Va premesso che il riferimento al d.P.C.M. 14/11/2017 appareinappropriato perché in quel caso l’accertamento è complesso, essendonecessario verificare, nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto ilbeneficio, l’entità dei danni subiti, giacché solo entro tali limiti l’aiuto saràlegittimo.Nel caso di specie, l’accertamento è stato di natura differente, giacchélo stesso si è esaurito in una verifica meramente cartolare delledichiarazioni del contribuente – all’esito della quale si è ritenuto che ibenefici non spettassero in considerazione dei dati indicati nelle stesse -come emerge, del resto, dal ricorso per cassazione (cfr. pag. 4 e 5), nelquale è riportato parzialmente il contenuto di uno di tali atti e ladescrizione della vicenda.L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è senz’altropossibile quando il dovuto viene determinato mediante un controllomeramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di unacorrezione di errori materiali o di calcolo, che non comportano larisoluzione di questioni giuridiche (Cass. n. 9759/2024; Cass. n.30791/2018; Cass. n. 14949/2018 Cass. n. 11292/2016). Pertanto, ilmotivo deve essere rigettato.4. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, limitatamente aitributi diversi dall’IVA, mentre vanno rigettati i rimanenti tre; la sentenzaNumero registro generale 7878/2022Numero sezionale 3709/2026Numero di raccolta generale 17330/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,che dovrà accertare l’esistenza dei presupposti sopra indicati per laconservazione del beneficio o per l’esclusione del recupero con riguardo aitributi diversi dall’IVA e dovrà altresì provvedere in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso limitatamente ai tributi diversidall’IVA e rigetta i rimanenti tre; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 17330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris